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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 328 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Soricetti per Parte_1 procura in calce al ricorso in appello
- Appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauda Romagnoli per Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato –
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 8 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 438 pronunciata dal Tribunale di
NC all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 06.03.2025
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di NC, contrariis reiectis,
- dichiarare, in accoglimento del primo motivo di impugnazione di cui in premessa, la nullità della sentenza n. 438/2025 pubblicata il 7/03/2025, emessa dall'Ill.mo Tribunale di NC nella causa civile di primo grado iscritta all'R.G. n. 6136/2025 ed, in accoglimento del secondo e terzo motivo di impugnazione di cui in premessa, riformare integralmente il provvedimento ivi impugnato come sopra indicato, accogliendo tutte le conclusioni formulate dalla SI.ra tramite Parte_1 memoria ex art. 473bis.17 primo comma c.p.c. del 13/04/2025 e quivi meglio indicate:
- revocare la statuizione prevista con sentenza n. 152/2024 Trib. di NC che prevede l'obbligo di dimora della SI.ra nella casa coniugale sita in fraz. Parte_1
Villa Musone di Loreto, Via Arno n. civ. 25 e, per l'effetto, autorizzare, con efficacia immediata, lo spostamento della residenza della SI.ra in Parte_1
NC, alla via Rodi n. 12;
- prevedere, con efficacia immediata, il collocamento dei minori e Per_1
con la madre, SI.ra nell'immobile sito in NC, Persona_2 Parte_1
, per l'effetto, stabil ente calendario di visite tra padre/minori: il SI. terrà con sé i figli a fine settimana alterni Controparte_1 dal sabato mattina, a di andarli a prendere presso l'abitazione materna ed accompagnarli a scuola e/o, in assenza di lezioni scolastiche dalle ore 9:30 del sabato mattina, fino all'entrata di scuola del lunedì mattina, mentre la SI.ra nel weekend di propria spettanza terrà i minori dal sabato Parte_1 dall'uscita di scuola e/o, in assenza di lezioni scolastiche dalle ore 9:30 del sabato mattina, fino all'entrata di scuola del lunedì mattina. Infrasettimanalmente, il SI.
starà con i minori tutti i lunedì e martedì della settimana. Il martedì, in CP_1
e, riaccompagnerà i minori alle ore 20:00 presso la casa della madre quando li avrà la SI.ra nel fine settimana precedente, mentre Parte_1 quest'ultima si recherà nell martedì a prenderli quando nel weekend precedente i minori staranno con il padre. La SI.ra starà con i figli tutti Parte_1
pagina 2 di 8 i mercoledì, giovedì e venerdì, salvo diversi accordi intercorsi tra le parti;
in revisione della statuizione n. 2 e parzialmente della n. 3 previste con sentenza n. 152/2024 Trib. di NC;
- disporre a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore Controparte_1 dei minori pari ad Euro rivalutabili annualmente secondo la variazione degli Indici Istat, da versarsi in favore della SI.ra entro il 5 Parte_1 di ogni mese, in revisione della statuizione n. 4 previst tenza n. 152/2024 Trib. di NC;
- autorizzare il trasferimento di , per l'anno scolastico Persona_2
2025/2026, presso l'Istituto Comprensivo "Novelli Natalucci" sito in NC, per le ragioni indicate negli scritti difensivi relativi al giudizio n. 6136/2024 Trib. NC.
- in via istruttoria: disporre l'accertamento dei redditi del SI. a Controparte_1 mezzo della Guardia di Finanza e/o secondo gli strumenti ritenuti più opportuni alla luce degli elementi esposti e documentati tramite memori ex art. 473bis.17 primo comma cpc del 13/02/2025 e 27/02/2025. Con vittoria di spese e onorari.
- condannare il SI. , alla refusione, in favore della SI.ra Controparte_1
, della somma di euro 4.853,06 per le ragioni di cui in premessa;
Parte_1 ata, riformare parzialmente la sentenza n. 438/2025 pubblicata il 7/03/2025, emessa dall'Ill.mo Tribunale di NC nella causa civile di primo grado iscritta all'R.G. n. 6136/2025 in accoglimento al quarto motivo di impugnazione di cui in premessa e, per l'effetto condannare il SI. CP_1
, alla refusione, in favore della SI.ra , della
[...] Parte_1
Euro 2.356,00 oltre accessori di legge e/o del differente importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di sostanza di cui all'art. 342 cpc;
- respingere integralmente l'appello promosso dalla perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 438/2025 pubblicata il 07/03/2025 dal Tribunale di NC;
condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite del grado “
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che il provvedimento appare immune da tutte le censure avanzate, legittimamente adottato in applicazione della normativa disciplinante la materia, aderente ai principi giurisprudenziali ed adeguatamente parametrato alle emergenze processuali rappresentate ed alle esigenze primarie ed esclusive dei figli minori, Chiede il rigetto dell'appello” pagina 3 di 8 FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di NC al fine di ottenere la modifica Parte_1 delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli e , Persona_2 Per_1 previste nella sentenza con cui in data 24.01.2024 il medesimo Tribunale ha recepito l'accordo intercorso con , padre dei minori;
la ricorrente Controparte_1 ha chiesto che venga modificata in particolare la previsione secondo cui i figli continuano a vivere presso l'abitazione familiare, dove i genitori si alternano in modo paritario al fine di prendersi cura della prole;
lamentando che tale situazione determinerebbe continue occasioni di contrasto tra le parti, ha proposto che i minori si trasferiscano presso l'abitazione della propria famiglia ad
NC e che il padre possa vederli secondo le modalità indicate nel ricorso, versando per il loro mantenimento un contributo mensile pari ad euro 500,00.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il resistente ha contestato che quanto richiesto dalla sia nell'interesse dei minori, i quali hanno sempre vissuto Parte_1
a Villa Musone di Loreto;
ha quindi chiesto il rigetto del ricorso o, in via subordinata, il collocamento dei figli in via prevalente presso l'abitazione familiare unitamente alla madre oppure, ove la ricorrente intenda comunque trasferirsi ad
NC, il collocamento in via prevalente presso di sé.
Con sentenza in data 06.03.2025 il Tribunale di NC ha rigettato il ricorso, confermando le condizioni di affidamento e mantenimento già previste nel proprio precedente provvedimento e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite;
i primi giudici hanno ritenuto che l'eventuale trasferimento ad NC non sia nell'interesse dei minori, i quali hanno sempre vissuto a Villa Musone dove frequentano regolarmente la scuola e diverse attività ricreative.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la eccependo la nullità della Parte_1 sentenza per avere confermato le precedenti condizioni senza che vi fosse stata alcuna domanda a riguardo;
l'appellante ha poi ribadito la necessità di modificare tali condizioni, tenuto conto dell'elevata conflittualità con il e della CP_1 difficoltà che quest'ultimo manifesterebbe nel prendersi cura dei figli secondo i pagina 4 di 8 turni previsti;
ha contestato che il proposto trasferimento ad NC possa costituire un pregiudizio per i minori, comunque sereni;
ha da ultimo censurato la regolazione e liquidazione delle spese di lite.
Costituendosi nella presente sede, il ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello e ne ha comunque contestato la fondatezza.
La Procura Generale è intervenuta nel giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata, ritenendola adeguata alla situazione di fatto e coerente con le esigenze dei minori coinvolti.
Con ordinanza in data 05.06.2025 questa Corte ha rigettato l'istanza proposta dalla ai sensi degli artt. 473bis.15 e 473bis.22 c.p.c. al fine di essere Parte_1 provvisoriamente autorizzata a trasferire ad NC la residenza di entrambi i figli e ad iscrivere presso un istituto scolastico anconetano. Persona_2
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 10.09.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, eccepisce la nullità della Parte_1 sentenza nel capo in cui i primi giudici, dopo aver rigettato il ricorso, hanno espressamente confermato le condizioni di affidamento dei figli minori già concordate tra le parti e recepite dal Tribunale;
ad avviso dell'appellante, infatti, i primi giudici non avrebbero potuto pronunciare in tal senso in assenza di una specifica domanda.
Tale censura dev'essere rigettata, avendo i primi giudici semplicemente chiarito che dovevano intendersi confermate le originarie condizioni di affidamento di e , essendo stato rigettato il ricorso Persona_2 Per_1 proposto dalla madre al fine di ottenerne la modifica;
ai sensi dell'art. 473 bis.2 c.p.c., in ogni caso, il giudice può adottare anche d'ufficio qualsiasi provvedimento opportuno per tutelare il miglior interesse dei minori coinvolti. pagina 5 di 8 2. Con il secondo motivo, poi, la censura la sentenza nel capo in cui i Parte_1 primi giudici non hanno ravvisato circostanze sopravvenute tali da giustificare la modifica delle condizioni di affidamento originariamente concordate;
l'appellante ribadisce invece che la condivisione dell'abitazione familiare, seppure in via alternata, avrebbe innescato una conflittualità che si potrebbe risolvere solo attraverso il proprio trasferimento ad NC;
ha in ogni caso contestato che tale trasferimento possa pregiudicare i figli, evidenziando che in particolare ha coltivato amicizie anche nel Persona_2 capoluogo anconetano.
Tale motivo dev'essere rigettato.
La relazione redatta in data 30.05.2024 da una psicologa incaricata dalle medesime parti, infatti, dà atto di una conflittualità derivante non tanto dalla condivisione dell'abitazione familiare, quanto piuttosto da “rabbie pregresse in entrambi, legati alla ex coppia” (cfr. doc. 4 allegato al ricorso in primo grado).
La ha fondato il proprio ricorso sul suggerimento offerto dalla Parte_1 professionista, secondo cui sarebbe comunque opportuno individuare per i genitori due diversi domicili, ma non ha accettato la proposta formulata dal prima dell'avvio del presente giudizio, secondo la quale la donna CP_1 avrebbe potuto trasferirsi in un altro appartamento sito sempre a Villa
Musone: sentita dal Tribunale, del resto, l'odierna appellante ha francamente ammesso che “il ricorso è fondato prevalentemente sulla mia esigenza di trasferirmi ad NC” (cfr. verbale dell'udienza tenutasi in data
11.12.2024).
In tale prospettiva, l'odierna appellante ha chiesto che la residenza di entrambi i figli venga trasferita ad NC e che venga iscritta Persona_2 presso un istituto scolastico anconetano: risulta peraltro evidente che, ove tale richiesta venisse accolta, le continue trasferte a Villa Musone per consentire a di frequentare l'attuale scuola ed alla sorella Per_1 maggiore di proseguire le proprie attività sportive e ricreative sarebbero estremamente gravose per entrambi i minori.
pagina 6 di 8 D'altra parte, l'istruttoria svolta ha confermato che i minori allo stato vivono in modo sereno, come del resto dedotto da entrambe le parti, riscontrato dalla citata psicologa e ribadito dall'ascolto di , la quale ha Persona_2 risposto in modo pacato e maturo nonostante la giovanissima età (appena dieci anni al momento dell'udienza in data 11.12.2024).
In tale complessivo contesto, non sussistono ragioni per ritenere che il proposto trasferimento dei minori ad NC sia corrispondente alle loro esigenze, dovendosi piuttosto confermare le condizioni di affidamento e mantenimento concordate tra i genitori appena un anno fa.
3. Con il terzo ed il quarto motivo, infine, la censura la sentenza nel Parte_1 capo relativo alla regolazione e liquidazione delle spese di lite;
secondo l'appellante, i primi giudici avrebbero dovuto compensare integralmente le spese stante la reciproca soccombenza ed avrebbero dovuto comunque liquidare il compenso tenendo conto delle sole fasi di studio ed introduttiva.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tali profili.
Risulta infatti arduo ravvisare una soccombenza sia pure parziale del CP_1
il quale dinanzi ai primi giudici si è limitato a chiedere il rigetto del
[...] ricorso, ritenendolo non corrispondente alle esigenze dei figli, ed a proporre in via subordinata il loro collocamento presso la madre a Villa Musone o anche presso di sé, ove la avesse comunque deciso di trasferirsi Parte_1 ad NC.
Assolutamente congruo risulta poi il compenso complessivamente pari ad euro 4.056,00 liquidato in favore del difensore del resistente, tenuto conto della impegnativa attività svolta e delle numerose memorie di trattazione depositate da entrambe le parti.
4. La totale soccombenza della impone da ultimo di porre a suo Parte_1 carico anche le spese del presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 438 pronunciata dal Tribunale di NC Parte_1 all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 06.03.2025, cosí dispone:
RIGETTA l'appello, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata.
PONE a carico di le spese del presente grado, liquidate in euro Parte_1
4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in NC, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 328 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Soricetti per Parte_1 procura in calce al ricorso in appello
- Appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauda Romagnoli per Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato –
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 8 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 438 pronunciata dal Tribunale di
NC all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 06.03.2025
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di NC, contrariis reiectis,
- dichiarare, in accoglimento del primo motivo di impugnazione di cui in premessa, la nullità della sentenza n. 438/2025 pubblicata il 7/03/2025, emessa dall'Ill.mo Tribunale di NC nella causa civile di primo grado iscritta all'R.G. n. 6136/2025 ed, in accoglimento del secondo e terzo motivo di impugnazione di cui in premessa, riformare integralmente il provvedimento ivi impugnato come sopra indicato, accogliendo tutte le conclusioni formulate dalla SI.ra tramite Parte_1 memoria ex art. 473bis.17 primo comma c.p.c. del 13/04/2025 e quivi meglio indicate:
- revocare la statuizione prevista con sentenza n. 152/2024 Trib. di NC che prevede l'obbligo di dimora della SI.ra nella casa coniugale sita in fraz. Parte_1
Villa Musone di Loreto, Via Arno n. civ. 25 e, per l'effetto, autorizzare, con efficacia immediata, lo spostamento della residenza della SI.ra in Parte_1
NC, alla via Rodi n. 12;
- prevedere, con efficacia immediata, il collocamento dei minori e Per_1
con la madre, SI.ra nell'immobile sito in NC, Persona_2 Parte_1
, per l'effetto, stabil ente calendario di visite tra padre/minori: il SI. terrà con sé i figli a fine settimana alterni Controparte_1 dal sabato mattina, a di andarli a prendere presso l'abitazione materna ed accompagnarli a scuola e/o, in assenza di lezioni scolastiche dalle ore 9:30 del sabato mattina, fino all'entrata di scuola del lunedì mattina, mentre la SI.ra nel weekend di propria spettanza terrà i minori dal sabato Parte_1 dall'uscita di scuola e/o, in assenza di lezioni scolastiche dalle ore 9:30 del sabato mattina, fino all'entrata di scuola del lunedì mattina. Infrasettimanalmente, il SI.
starà con i minori tutti i lunedì e martedì della settimana. Il martedì, in CP_1
e, riaccompagnerà i minori alle ore 20:00 presso la casa della madre quando li avrà la SI.ra nel fine settimana precedente, mentre Parte_1 quest'ultima si recherà nell martedì a prenderli quando nel weekend precedente i minori staranno con il padre. La SI.ra starà con i figli tutti Parte_1
pagina 2 di 8 i mercoledì, giovedì e venerdì, salvo diversi accordi intercorsi tra le parti;
in revisione della statuizione n. 2 e parzialmente della n. 3 previste con sentenza n. 152/2024 Trib. di NC;
- disporre a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore Controparte_1 dei minori pari ad Euro rivalutabili annualmente secondo la variazione degli Indici Istat, da versarsi in favore della SI.ra entro il 5 Parte_1 di ogni mese, in revisione della statuizione n. 4 previst tenza n. 152/2024 Trib. di NC;
- autorizzare il trasferimento di , per l'anno scolastico Persona_2
2025/2026, presso l'Istituto Comprensivo "Novelli Natalucci" sito in NC, per le ragioni indicate negli scritti difensivi relativi al giudizio n. 6136/2024 Trib. NC.
- in via istruttoria: disporre l'accertamento dei redditi del SI. a Controparte_1 mezzo della Guardia di Finanza e/o secondo gli strumenti ritenuti più opportuni alla luce degli elementi esposti e documentati tramite memori ex art. 473bis.17 primo comma cpc del 13/02/2025 e 27/02/2025. Con vittoria di spese e onorari.
- condannare il SI. , alla refusione, in favore della SI.ra Controparte_1
, della somma di euro 4.853,06 per le ragioni di cui in premessa;
Parte_1 ata, riformare parzialmente la sentenza n. 438/2025 pubblicata il 7/03/2025, emessa dall'Ill.mo Tribunale di NC nella causa civile di primo grado iscritta all'R.G. n. 6136/2025 in accoglimento al quarto motivo di impugnazione di cui in premessa e, per l'effetto condannare il SI. CP_1
, alla refusione, in favore della SI.ra , della
[...] Parte_1
Euro 2.356,00 oltre accessori di legge e/o del differente importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di sostanza di cui all'art. 342 cpc;
- respingere integralmente l'appello promosso dalla perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 438/2025 pubblicata il 07/03/2025 dal Tribunale di NC;
condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite del grado “
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che il provvedimento appare immune da tutte le censure avanzate, legittimamente adottato in applicazione della normativa disciplinante la materia, aderente ai principi giurisprudenziali ed adeguatamente parametrato alle emergenze processuali rappresentate ed alle esigenze primarie ed esclusive dei figli minori, Chiede il rigetto dell'appello” pagina 3 di 8 FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di NC al fine di ottenere la modifica Parte_1 delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli e , Persona_2 Per_1 previste nella sentenza con cui in data 24.01.2024 il medesimo Tribunale ha recepito l'accordo intercorso con , padre dei minori;
la ricorrente Controparte_1 ha chiesto che venga modificata in particolare la previsione secondo cui i figli continuano a vivere presso l'abitazione familiare, dove i genitori si alternano in modo paritario al fine di prendersi cura della prole;
lamentando che tale situazione determinerebbe continue occasioni di contrasto tra le parti, ha proposto che i minori si trasferiscano presso l'abitazione della propria famiglia ad
NC e che il padre possa vederli secondo le modalità indicate nel ricorso, versando per il loro mantenimento un contributo mensile pari ad euro 500,00.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il resistente ha contestato che quanto richiesto dalla sia nell'interesse dei minori, i quali hanno sempre vissuto Parte_1
a Villa Musone di Loreto;
ha quindi chiesto il rigetto del ricorso o, in via subordinata, il collocamento dei figli in via prevalente presso l'abitazione familiare unitamente alla madre oppure, ove la ricorrente intenda comunque trasferirsi ad
NC, il collocamento in via prevalente presso di sé.
Con sentenza in data 06.03.2025 il Tribunale di NC ha rigettato il ricorso, confermando le condizioni di affidamento e mantenimento già previste nel proprio precedente provvedimento e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite;
i primi giudici hanno ritenuto che l'eventuale trasferimento ad NC non sia nell'interesse dei minori, i quali hanno sempre vissuto a Villa Musone dove frequentano regolarmente la scuola e diverse attività ricreative.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la eccependo la nullità della Parte_1 sentenza per avere confermato le precedenti condizioni senza che vi fosse stata alcuna domanda a riguardo;
l'appellante ha poi ribadito la necessità di modificare tali condizioni, tenuto conto dell'elevata conflittualità con il e della CP_1 difficoltà che quest'ultimo manifesterebbe nel prendersi cura dei figli secondo i pagina 4 di 8 turni previsti;
ha contestato che il proposto trasferimento ad NC possa costituire un pregiudizio per i minori, comunque sereni;
ha da ultimo censurato la regolazione e liquidazione delle spese di lite.
Costituendosi nella presente sede, il ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello e ne ha comunque contestato la fondatezza.
La Procura Generale è intervenuta nel giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata, ritenendola adeguata alla situazione di fatto e coerente con le esigenze dei minori coinvolti.
Con ordinanza in data 05.06.2025 questa Corte ha rigettato l'istanza proposta dalla ai sensi degli artt. 473bis.15 e 473bis.22 c.p.c. al fine di essere Parte_1 provvisoriamente autorizzata a trasferire ad NC la residenza di entrambi i figli e ad iscrivere presso un istituto scolastico anconetano. Persona_2
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 10.09.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, eccepisce la nullità della Parte_1 sentenza nel capo in cui i primi giudici, dopo aver rigettato il ricorso, hanno espressamente confermato le condizioni di affidamento dei figli minori già concordate tra le parti e recepite dal Tribunale;
ad avviso dell'appellante, infatti, i primi giudici non avrebbero potuto pronunciare in tal senso in assenza di una specifica domanda.
Tale censura dev'essere rigettata, avendo i primi giudici semplicemente chiarito che dovevano intendersi confermate le originarie condizioni di affidamento di e , essendo stato rigettato il ricorso Persona_2 Per_1 proposto dalla madre al fine di ottenerne la modifica;
ai sensi dell'art. 473 bis.2 c.p.c., in ogni caso, il giudice può adottare anche d'ufficio qualsiasi provvedimento opportuno per tutelare il miglior interesse dei minori coinvolti. pagina 5 di 8 2. Con il secondo motivo, poi, la censura la sentenza nel capo in cui i Parte_1 primi giudici non hanno ravvisato circostanze sopravvenute tali da giustificare la modifica delle condizioni di affidamento originariamente concordate;
l'appellante ribadisce invece che la condivisione dell'abitazione familiare, seppure in via alternata, avrebbe innescato una conflittualità che si potrebbe risolvere solo attraverso il proprio trasferimento ad NC;
ha in ogni caso contestato che tale trasferimento possa pregiudicare i figli, evidenziando che in particolare ha coltivato amicizie anche nel Persona_2 capoluogo anconetano.
Tale motivo dev'essere rigettato.
La relazione redatta in data 30.05.2024 da una psicologa incaricata dalle medesime parti, infatti, dà atto di una conflittualità derivante non tanto dalla condivisione dell'abitazione familiare, quanto piuttosto da “rabbie pregresse in entrambi, legati alla ex coppia” (cfr. doc. 4 allegato al ricorso in primo grado).
La ha fondato il proprio ricorso sul suggerimento offerto dalla Parte_1 professionista, secondo cui sarebbe comunque opportuno individuare per i genitori due diversi domicili, ma non ha accettato la proposta formulata dal prima dell'avvio del presente giudizio, secondo la quale la donna CP_1 avrebbe potuto trasferirsi in un altro appartamento sito sempre a Villa
Musone: sentita dal Tribunale, del resto, l'odierna appellante ha francamente ammesso che “il ricorso è fondato prevalentemente sulla mia esigenza di trasferirmi ad NC” (cfr. verbale dell'udienza tenutasi in data
11.12.2024).
In tale prospettiva, l'odierna appellante ha chiesto che la residenza di entrambi i figli venga trasferita ad NC e che venga iscritta Persona_2 presso un istituto scolastico anconetano: risulta peraltro evidente che, ove tale richiesta venisse accolta, le continue trasferte a Villa Musone per consentire a di frequentare l'attuale scuola ed alla sorella Per_1 maggiore di proseguire le proprie attività sportive e ricreative sarebbero estremamente gravose per entrambi i minori.
pagina 6 di 8 D'altra parte, l'istruttoria svolta ha confermato che i minori allo stato vivono in modo sereno, come del resto dedotto da entrambe le parti, riscontrato dalla citata psicologa e ribadito dall'ascolto di , la quale ha Persona_2 risposto in modo pacato e maturo nonostante la giovanissima età (appena dieci anni al momento dell'udienza in data 11.12.2024).
In tale complessivo contesto, non sussistono ragioni per ritenere che il proposto trasferimento dei minori ad NC sia corrispondente alle loro esigenze, dovendosi piuttosto confermare le condizioni di affidamento e mantenimento concordate tra i genitori appena un anno fa.
3. Con il terzo ed il quarto motivo, infine, la censura la sentenza nel Parte_1 capo relativo alla regolazione e liquidazione delle spese di lite;
secondo l'appellante, i primi giudici avrebbero dovuto compensare integralmente le spese stante la reciproca soccombenza ed avrebbero dovuto comunque liquidare il compenso tenendo conto delle sole fasi di studio ed introduttiva.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tali profili.
Risulta infatti arduo ravvisare una soccombenza sia pure parziale del CP_1
il quale dinanzi ai primi giudici si è limitato a chiedere il rigetto del
[...] ricorso, ritenendolo non corrispondente alle esigenze dei figli, ed a proporre in via subordinata il loro collocamento presso la madre a Villa Musone o anche presso di sé, ove la avesse comunque deciso di trasferirsi Parte_1 ad NC.
Assolutamente congruo risulta poi il compenso complessivamente pari ad euro 4.056,00 liquidato in favore del difensore del resistente, tenuto conto della impegnativa attività svolta e delle numerose memorie di trattazione depositate da entrambe le parti.
4. La totale soccombenza della impone da ultimo di porre a suo Parte_1 carico anche le spese del presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 438 pronunciata dal Tribunale di NC Parte_1 all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 06.03.2025, cosí dispone:
RIGETTA l'appello, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata.
PONE a carico di le spese del presente grado, liquidate in euro Parte_1
4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in NC, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8