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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.2744/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Isabella Dambrosio;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Del Vecchio;
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.4.2022, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere in possesso di attestato di qualifica professionale OSA dal 2.7.2013, deduceva di aver lavorato alle dipendenze di dal 27.9.2018 al 30.5.2020; che in particolare quest'ultimo Controparte_1 in data 27.9.2018, senza un regolare contratto di lavoro, l'aveva incaricata di prestare assistenza al padre, di anni 96, all'epoca ricoverato presso l'Ospedale di Persona_1
Eboli per una frattura al femore, occupandosi altresì anche di accudire la madre, Per_2 di anni 86, all'interno della abitazione degli anziani coniugi in Salerno e delle
[...] faccende domestiche;
che aveva osservato l'orario di lavoro decorrente dalle 9.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì; che, nel periodo dal 27.9.2018 al 20.11.2018, dalle 9.00 alle 12.00 aveva reso le sue prestazioni (somministrazione dei pasti, pulizia e cura della persona, somministrazione delle terapie etc.) in favore di presso l'ospedale di Persona_1
Eboli e poi presso la struttura di riabilitazione di Campolongo – ove questi era stato trasferito l'11.10.2018- per poi andare presso la abitazione di Salerno ove aveva accudito la madre e fare poi nuovamente ritorno presso il luogo di degenza del che, a seguito della _1 dimissione di dal centro di riabilitazione Campolongo in data Persona_1
20.11.2018, ella aveva continuato a prestare la attività lavorativa presso la abitazione degli anziani coniugi, conviventi con il figlio , lavorando dal lunedì al venerdì Controparte_1 dalle 9.00 alle 19.00 e occupandosi della pulizia della casa e della gestione di pratiche varie
(pagamento bollette, acquisto medicinali, contatti con personale sanitario, avvio pratica per indennità accompagnamento etc.); che ad agosto 2019 aveva accompagnato e assistito i coniugi presso la residenza estiva di Santa Paolina, svolgendo le stesse mansioni _1 negli orari stabiliti;
che il rapporto di lavoro si sospendeva dal 9.3.2020 al 15.5.2020 a causa dell'emergenza COVID19 e, trascorso tale periodo, non le aveva Controparte_1 consentito di riprendere l'attività lavorativa ritenendola non più necessaria avendo nel frattempo provveduto a cercare un'altra collaboratrice domestica in sua sostituzione;
che per l'intero periodo di lavoro era stata sempre sottoposta alle direttive di , Controparte_1 cui doveva giustificare eventuale ritardi e da cui era stata anche retribuita, anche se in data
29.6.2020 era stata presentata a nome di “istanza di emersione di lavoro Persona_1 irregolare” con denuncia del rapporto di lavoro per il periodo decorrente dal 15.1.2019 al
30.6.2020; deduceva poi di aver percepito, a titolo di retribuzione, euro 1.000,00 mensili ed in contanti, di aver fruito di due sole settimane di ferie a luglio e agosto 2019 e di non aver percepito né la tredicesima mensilità né il TFR alla cessazione del rapporto. Individuato
l'effettivo datore di lavoro in , o in subordine in e Controparte_1 Controparte_1
o ancora nel solo e quantificato in € 23.707,38 Persona_1 Persona_1
l'importo complessivamente a lei spettante per la prestazione di lavoro riconducibile al livello
“D super” del CCNL Lavoro Domestico, chiedeva quindi la condanna di CP
, in proprio o nella qualità di erede di e di
[...] Persona_1 Controparte_1
e nella qualità di eredi di secondo le rispettive Controparte_1 Persona_1 quote, al pagamento del predetto importo, oltre accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Costituitisi in giudizio, i resistenti eccepivano preliminarmente la improponibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva;
nel merito negavano la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo anteriore alla formale regolarizzazione del 15.1.2019 deducendo che, durante il periodo di degenza ospedaliera e riabilitativa di la ricorrente era stata una delle tante persone amiche di Persona_1 CP
che spontaneamente e senza alcun vincolo si era offerta di dargli una mano con
[...]
l'anziano padre, in assenza dei fratelli che vivevano distanti da Salerno;
che quindi la Pt_1 non avendo una occupazione lavorativa, si era resa disponibile a far visita e compagnia al genitore degente presso l'ospedale di Eboli e poi ad accompagnare l'anziano con la propria auto per fare le terapie riabilitative presso il centro di Campolongo ricevendo in cambio rimborso spese auto e regali in denaro, sempre senza vincoli di orario e mansioni;
che poi a gennaio 2019 recuperata la funzionalità dell'arto fratturato, prendeva Persona_1 la decisione di assumere la come collaboratrice familiare non convivente e da questo Pt_1 momento in poi le direttive alla ricorrente venivano date dal stesso e dalla coniuge _1
che nel periodo di lavoro regolarizzato la ricorrente aveva osservato l'orario Persona_2 di lavoro decorrente dalle 9,30/10,00 alle 17,00/17,30 con pausa pranzo, svolgendo prestazioni di domestica essendo i coniugi anziani ma autonomi ed autosufficienti;
che aveva percepito la somma di € 1.000 al mese in contanti corrisposta direttamente da _1
che a seguito della sospensione del rapporto di lavoro connesso alla pandemia
[...]
COVID 19 dal 6.3.2020 la ricorrente, dopo aver percepito retribuzioni per i mesi di marzo, aprile e maggio riteneva che non vi fossero le condizioni per ritornare al lavoro e pertanto la famiglia nel mese di giugno 2020 provvedeva a sostituire la con un'altra _1 Pt_1 colf il tutto fino al decesso di avvenuto il 17.6.2020 e del successivo decesso Persona_2 di Persona_1
I convenuti concludevano chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Istruito il procedimento con la prova testimoniale ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.4.2025.
In via preliminare, avuto riguardo alla eccezione proposta dalle parti resistenti, si evidenzia, in punto di diritto, che la legittimazione "ad causam" consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva- di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale controverso, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Pertanto, la legittimazione passiva sussiste ogni qual volta vi sia corrispondenza tra il soggetto nei confronti del quale viene chiesta la tutela e colui che, secondo la prospettazione attorea, si configura come il titolare del dovere asseritamente violato.
Come autorevolmente sostenuto dalla Suprema Corte, infatti, “la legittimazione "ad causam" dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la "legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.” (Cass. n. 8040/2006; cfr. anche, tra le altre, Cass. nn. 24594/2005 e 15177/2002).
Come, inoltre, affermato dalla Corte di Cassazione il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 7776/2017, 17092/2016).
Alla luce di tali principi si osserva che nel caso in esame la ricorrente, riconducendo in via di fatto al convenuto l'esercizio dei tipici poteri del datore di lavoro, ha Controparte_1 dedotto e chiesto di accertare di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultimo e, solo subordinatamente, avuto riguardo alla formale assunzione da parte del de cuius _1
ha dedotto e chiesto di accertare di aver lavorato alle dipendenze del formale
[...] datore di lavoro chiedendo di conseguenza la condanna di in proprio o Controparte_1 dei tre convenuti, quali eredi di al pagamento delle spettanze retributive Persona_1 invocate. Non si ravvede pertanto un difetto di legittimazione processuale in quanto vi è coerenza tra la prospettazione del rapporto controverso data dalla ricorrente e i soggetti convenuti in giudizio in proprio, come datore di lavoro effettivo, o nella loro qualità di successori del datore di lavoro formale. Rileva viceversa sul piano del merito la effettiva individuazione del datore di lavoro e la sua corrispondenza con quello formalmente emergente dalla documentazione in atti o con quello cui la ricorrente ha effettivamente imputato l'esercizio dei tipici poteri datoriali.
Tanto premesso, nel merito il ricorso è infondato per le seguenti motivazioni.
La fonda le pretese retributive sulla dedotta sussistenza di un rapporto di lavoro di Pt_1 natura subordinata nel periodo dal 27.9.2018 al 31.5.2020 articolatosi secondo le modalità descritte in ricorso, lamentando di non aver ricevuto il dovuto trattamento economico e deducendo di aver diritto ad un credito pari ad € 23.707,38 per i titoli specificati nell'allegato conteggio (differenze retribuzione ordinaria, retribuzione per lavoro straordinario, tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto).
Ebbene, così come condivisibilmente dedotto dalle parti resistenti, occorre esaminare la domanda attorea ripartendola in due periodi ovvero quello decorrente dal 27.9.2018 al
14.1.2018 in cui la ricorrente prospetta di aver svolto una attività di lavoro di natura subordinata “a nero” e alle effettive dipendenze di e quello successivo Controparte_1 decorrente dal 15.1.2019 al 30.6.2020 caratterizzato dalla formalizzazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata svolto dalla alle dipendenze di (e Pt_1 Persona_1 con riferimento pure al quale la tuttavia, prospetta l'effettiva titolarità del rapporto di Pt_1 lavoro in capo al figlio ). Controparte_1
Ciò premesso, con riferimento al primo dei suddetti periodi e a fronte delle specifiche contestazioni avanzate dalle parti resistenti, che hanno del tutto negato per tale periodo l'esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in ricorso, è quindi opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali sulla nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex multis Cass. nn. 7966/2006, 7171/2003, 14664/2001, 4036/2000, 14248/1999, 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento di una presunzione generale di subordinazione fondano l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare, in primo luogo, la natura subordinata della collaborazione dedotta in giudizio, che dei diritti retributivi vantati costituisce imprescindibile presupposto, unitamente alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Riguardo alla prova della subordinazione, occorre ulteriormente premettere, in punto di diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, mentre elementi quali la continuità e l'esclusività della prestazione, il carattere periodico e la misura fissa della retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e l'incidenza del rischio, hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria e, pertanto, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto (cfr., tra le tante, Cass. nn. 4500/2007, 13035/2006, 21028/2006,
18660/2005, 20669/2004, 20002/2004, 15275/2004); sicchè, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto
(Cass. n. 21028/2006).
Così sinteticamente tracciate le coordinate di riferimento deve anticiparsi che nel caso di specie la tesi attorea non ha trovato adeguato supporto nell'istruttoria orale e documentale, la quale, infatti, non ha fornito elementi che consentano di ritenere provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata nel primo dei predetti periodi dedotti in ricorso (27.9.2018-14.1.2019).
Deve anzitutto osservarsi in punto di fatto che è pacifico che il periodo in questione è temporalmente segnato dalla improvvisa frattura al femore di e dalla Persona_1 conseguente degenza di quest'ultimo dapprima presso l'ospedale di Eboli e, successivamente, presso la struttura riabilitativa Campolongo Hospital di Eboli. Sempre in punto di fatto è pacifico che al verificarsi dell'infortunio al femore, di anni 95, Persona_1 conviveva presso la sua abitazione di Salerno con la moglie di anni 86, e con Persona_2 il figlio convenuto nel presente giudizio. È inoltre pacifico quanto dedotto dai CP resistenti e, come vedremo, confermato dai testi escussi ovvero che la e Pt_1 CP
all'epoca dei fatti di causa erano amici da diversi anni, a loro volta inseriti in un
[...] gruppo di amici comuni e che gli stessi quindi avevano un rapporto confidenziale e di amichevole frequentazione.
Ciò posto andando ad esaminare le risultanze della istruttoria anche alla luce dei predetti dati fattuali e cominciando dalle risultanze della prova documentale vi è da rilevare che, come anticipato, dai messaggi “whatsApp” prodotti in atti dalla ricorrente e riferiti a conversazioni tra quest'ultima e non si traggono elementi idonei a confermare la tesi Controparte_1 attorea in ordine alla esistenza tra essi nel periodo in questione di un rapporto di lavoro di natura subordinata. La lunga serie di messaggi tra i due intercorsi si apre proprio con quello del 27.9.2018 in cui il rivolgendosi evidentemente e confidenzialmente alla _1 Pt_1 come ad una amica, le chiede se può “dargli una mano” e dalla lettura dei successivi messaggi si capisce che tale aiuto viene dal primo richiesto in vista della operazione chirurgica del padre e della permanenza in casa della madre in assenza del figlio impegnato durante la settimana per il lavoro. Ebbene la lettura di tutti i messaggi scambiati tra i soggetti in questione fino a gennaio 2019 lascia certamente emergere una fattiva attività posta in essere dalla in Pt_1 favore dei genitori dell'amico sia in termini di visite e assistenza del Controparte_1 padre presso le strutture di degenza sia in termini di accudimento della madre presso la abitazione privata. Ciò posto vi è tuttavia da dire che a fronte di toni confidenziali e a tratti scherzosi tra i due, non emerge dai predetti messaggi alcun elemento connotante un rapporto di lavoro subordinato. In primo luogo non vi è alcun messaggio dove si concorda e pianifica un orario di lavoro: la e il individuano di volta in volta, anche a mezzo di Pt_1 _1 un calendario digitale da quest'ultimo impostato, impegni (spesso reciproci) relativi alla assistenza dei coniugi e, nonostante la evidente attenzione e dedizione della alle varie Pt_1 incombenze ruotanti attorno ai due anziani coniugi, non emerge dalla corrispondenza in questione alcuna direttiva del cui corrisponda un dovere di disponibilità della _1 all'esecuzione di tali incombenze, ravvisandosi per contro da parte della ricorrente un Pt_1 atteggiamento di amichevole e concreta collaborazione nell'ambito della obiettiva situazione di difficoltà data dalla gestione non congiunta dei genitori del . Il tono Controparte_1 amichevole e confidenziale che connota la corrispondenza in questione è particolarmente evidente nei messaggi in cui spesso chiede consigli e si confronta con la Controparte_1 in ordine a diagnosi, trasfusioni, indumenti necessari per il degente, trovando sempre Pt_1 una risposta confortante e di aiuto da parte di quest'ultima. In questo contesto di fitti messaggi, inviati nel non breve periodo decorrente da settembre 2018 a gennaio 2019, non vi è neppure un cenno ad un eventuale compenso pattuito per la collaborazione della Pt_1 la quale condivide con la scelta di medici e consiglia a quest'ultimo anche Controparte_1 terapie in occasione di personali malesseri fisici.
In definitiva la lettura dei messaggi in questione non lascia emergere, e quindi non fa ritenere provato per il periodo in questione, quello che rappresenta l' “in sé” della subordinazione ovvero la “soggezione” della ad attività ed orari eteroimposti e ad un controllo di tale Pt_1 attività da parte del presunto datore di lavoro. E' innegabile, si ribadisce, la attiva collaborazione della nella assistenza ai genitori del ma, come detto, non Pt_1 _1 emergono elementi idonei a far ricondurre questa collaborazione ad un rapporto di lavoro subordinato di cui peraltro, sempre dai messaggi in questione, non sarebbero comunque assolutamente delineabili gli specifici contorni temporali dal momento che la corrispondenza in esame non lascia emergere un impegno quotidiano della costante e fisso negli orari. Pt_1
Alle stesse conclusioni, con riferimento al periodo in esame, si perviene analizzando le risultanze della prova testimoniale. I testi escussi hanno infatti certamente dato conto di una attività di assistenza prestata dalla in favore dei coniugi , ma nessuno di essi Pt_1 _1 ha descritto tale attività come quotidiana, continuativa ed eterodiretta limitandosi a riportare episodi occasionali sempre peraltro in assenza di colui che, nell'atto introduttivo, viene descritto come il datore di lavoro della Più specificamente il teste Pt_1 Tes_1
, amico comune di e della si è limitato a dichiarare di
[...] Controparte_1 Pt_1 essersi recato “un paio di volte” presso l'ospedale di Campolongo per una visita di cortesia al di aver una volta ivi incontrato la e l'altra volta di essere andato Persona_1 Pt_1 con quest'ultima in ospedale rimanendo lì una oretta e dopo andando via in macchina con la stessa ricorrente. Il teste ha dato atto di aver visto in tali occasioni la dare da mangiare Pt_1 al o cambiargli la maglietta. _1
Il teste , amica comune della e di , Testimone_2 Pt_1 Controparte_1 ha dichiarato che durante il periodo di ricovero di la si è “presa Persona_1 Pt_1 cura” del stesso e della moglie accompagnando anche quest'ultima all'ospedale o _1 poi il a fare le terapie. _1
Il teste , amica della ricorrente, ha dichiarato di aver “spesso” Testimone_3 accompagnato la ricorrente, nel periodo decorrente da settembre a dicembre 2018, sotto casa di verso le 9.00 e “qualche volta” di averla accompagnata a Controparte_1
Campolongo. Ha inoltre dichiarato di essersi recata due volte a casa dei coniugi _1 in quanto, praticando all'epoca la attività di parrucchiera, la le aveva chiesto di fare la Pt_1 tinta e un taglio alla Per_2
Ebbene pare evidente che le dichiarazioni dei testi in questione, in quanto limitate a brevi e occasionali frangenti temporali, non offrono un sufficiente supporto probatorio alla ricostruzione attorea in ordine alla natura subordinata della collaborazione prestata da settembre 2018 a gennaio 2019 così come, al pari di quanto osservato per la prova documentale, tali risultanze non sarebbero comunque idonee alla individuazione di uno specifico orario di lavoro seguito dalla ricorrente nel periodo in questione.
Le considerazioni finora svolte conducono pertanto al rigetto delle domande aventi ad oggetto spettanze retributive in relazione a tale periodo con riferimento al quale non è stata fornita da parte della la prova del presupposto della subordinazione (e, per quanto Pt_1 detto, neppure della effettiva “quantità” del lavoro svolto).
Per quanto concerne il periodo successivo, si è già visto che con riferimento ad esso vi è stata in data 29.6.2020 una regolarizzazione del rapporto di lavoro con formalizzazione di assunzione della da parte di con decorrenza dal 15.1.2019 al Pt_1 Persona_1
30.6.2020 in qualità di “collaboratrice familiare” (v. domanda emersione lavoro irregolare ed estratto contributivo).
A fronte della formale titolarità di tale rapporto da parte del deve Persona_1 ritenersi, per le stesse ragioni già in precedenza esposte, che la ricorrente non abbia fornito una idonea prova della prospettata effettiva imputabilità della qualità di datore di lavoro in capo al convenuto . La prova documentale, anche in tal caso consistente Controparte_1 in corrispondenza “whatsApp” tra il e la è, con riferimento al periodo in _1 Pt_1 questione, ancor meno eloquente di quella relativa al precedente periodo in quanto nell'arco temporale in esame gli anziani coniugi sono entrambi a casa e la nei _1 Pt_1 messaggi con il appare semplicemente aggiornare quest'ultimo sulle Controparte_1 varie incombenze svolte o da svolgere a beneficio dei genitori o della casa in cui, si rammenta, lo stesso vive. Da una pluralità di messaggi appare che gli aggiornamenti Controparte_1 che la dà all'amico sono il frutto di attività concordate Pt_1 Controparte_1 direttamente con i genitori di quest'ultimo e in questa fase manca del tutto un suo ruolo di coordinamento apparendo viceversa che sia la a comunicargli le eventuali necessità dei Pt_1 genitori e le varie incombenze conseguenti (che talvolta la stessa invita il a Pt_1 _1 svolgere). D'altronde, pur a fronte della obiettiva avanzata età di e del Persona_1 suo stato di salute non ottimale (dagli atti emerge che il 24.10.2018 il ha ottenuto _1 la indennità di accompagnamento per i problemi connessi alla deambulazione -v. verbale
INPS-) vi è da dire che la prova testimoniale ha dato contezza della sua lucidità e capacità di gestire le faccende quotidiane a seguito della degenza in ospedale dovuta alla rottura del femore. Il teste , amministratore del condominio in cui si trova Testimone_4 la abitazione dei ha infatti dichiarato: “Per tutti gli anni in cui è stato in vita _1
io ho sempre e solo avuto rapporti con lui che si occupava di tutto per Persona_1
l'immobile di proprietà quindi veniva anche lui a fare i pagamenti e veniva da solo” e che
“ ha continuato ad occuparsi personalmente di tutte le faccende in Persona_1 quanto ebbe un ottimo recupero dei postumi della frattura e addirittura veniva da me presso lo studio posto all'ultimo piano con l'ascensore senza appoggiarsi al bastone e infatti io lo redarguivo e gli dicevo di essere più cauto. Era una persona lucida e molto presente ricordava tutto ciò che aveva pagato e che doveva ancora pagare”. Il teste ha altresì dichiarato che fu lo stesso a gennaio 2019 a presentargli la come collaboratrice Persona_1 Pt_1 domestica e che, nonostante la presenza di quest'ultima in casa, il continuò, finchè _1 in vita, ad assolvere autonomamente alle incombenze connesse all'immobile e ai pagamenti condominiali.
D'altronde, proprio dai messaggi prodotti dalla ricorrente emerge che, quantomeno per due giorni di agosto 2019 (17 e 18 agosto), i due anziani coniugi sono rimasti soli nella residenza estiva di campagna circostanza che esclude la incapacità e non autosufficienza di questi ultimi nella gestione degli atti della vita quotidiana.
Si osserva infine che né la prova testimoniale né quella documentale hanno confermato quanto dedotto dalla in ordine al pagamento della retribuzione da parte di Pt_1 CP
piuttosto che direttamente dal formale datore di lavoro, (il
[...] Persona_1 quale, come confermato dal predetto teste , aveva piena capacità Testimone_4 nell'amministrazione del denaro). Escluso pertanto in virtù di tali considerazioni che la ricorrente abbia fornito prova della effettiva imputabilità a del rapporto di lavoro formalmente intercorso Controparte_1 dal 15.1.2019 al 30.6.2020 con vi è altresì da evidenziare che la prova Persona_1 documentale e orale non ha dato alcun riscontro probatorio alla ricostruzione oraria prospettata dalla ricorrente in relazione a tale periodo di lavoro. Nessun teste ha confermato quanto dedotto dalla in ordine allo svolgimento di una attività lavorativa dal lunedì al Pt_1 venerdì dalle 9.00 alle 19.00 in quanto, come già in precedenza osservato, i testi escussi non hanno avuto una conoscenza diretta e continuativa di tale rapporto avendo riferito circostanze generiche o de relato actoris e comunque limitate ad occasioni temporalmente ridotte, non idonee pertanto ad una ricostruzione oraria conforme a quella dedotta nel ricorso introduttivo. Vi è quindi da ritenere accertato il rapporto in questione nei limiti di quanto formalmente risultante dalla documentazione in atti ed ammesso dalle parti. Sotto tale profilo le parti resistenti hanno dedotto e ammesso che la svolgeva le mansioni di Pt_1 collaboratrice familiare per 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì, comprensive di un'ora di pausa pranzo insieme ai coniugi avendo percepito per tale lavoro la retribuzione _1 di euro 1.000 mensili. Tale ultimo dato fattuale emerge anche dall'estratto contributivo in atti
(prodotto dalla ricorrente) ed è confermato dalla che ha ammesso di aver ricevuto la Pt_1 predetta retribuzione di € 1.000,00 per tutte le mensilità del rapporto di lavoro (come in effetti riportato anche nei conteggi allegati al ricorso introduttivo). Esclusa pertanto la prova di una prestazione di lavoro in orario straordinario (che ai sensi dell'art. 14 CCNL, in atti, si ravvisa oltre le 40 ore settimanali) vi è altresì da osservare che la non ha offerto neppure Pt_1 una sufficiente prova della dedotta riconducibilità di tale attività lavorativa al livello “D
Super” del CCNL Lavoro domestico riferito all' “Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Dalla prova documentale e orale è emerso infatti che la ricorrente era addetta alle faccende domestiche, alla preparazione dei pasti, al disbrigo di pratiche varie e all'accompagnamento dei coniugi a visite mediche (v. dichiarazione teste : _1 Testimone_2
“La si occupava di mansioni domestiche presso la abitazione di Pt_1 Persona_1
e della moglie e poi si occupava di pratiche da svolgere all'esterno o comunque di accompagnare i coniugi a fare visite mediche”) non essendo viceversa emerso che la stessa fosse addetta alla assistenza personale dei coniugi nelle attività di vestizione, igiene personale, sostegno fisico, somministrazione pasti. D'altronde non è altresì emerso che gli anziani coniugi non potessero attendere autonomamente a tali attività, anzi la prova testimoniale, come sopra visto, ha offerto elementi idonei a ritenere la autosufficienza degli stessi negli spostamenti in casa e nelle ordinarie attività fisiologiche (v. citata dichiarazione del teste
[...]
e del teste che ha dichiarato: “il sig. Testimone_4 Testimone_3 fece la pipì nel pappagallo e lo svuotò nel lavandino. La disinfettò e pulì e _1 Pt_1 gli disse che non andava messo là”).
La attività lavorativa svolta dalla nel periodo in questione può essere quindi ricondotta Pt_1 al “livello B” del CCNL Lavoro Domestico in cui è ricompreso il profilo del “Collaboratore familiare generico polifunzionale” che “Svolge le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza”.
Orbene, secondo le tabelle contrattuali versate in atti dalla ricorrente (che per la verità si riferiscono a periodo di vigenza successivo al rapporto di lavoro in questione, ovvero 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2022, art. 54) la retribuzione mensile rapportata alla paga oraria di tale livello ammonta per 40 ore settimanali ad € 937,6 (€ 5,86). Occorre quindi ora considerare che è pacifico che la ricorrente ha ricevuto una retribuzione di € 1000,00 al mese e che tale retribuzione (come pure emerge dai conteggi da quest'ultima prodotti) è stata corrisposta anche per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 in cui, per stessa ammissione della quest'ultima a causa della Pandemia da COVID 19 non ha espletato Pt_1 alcuna attività lavorativa in favore dei coniugi Considerato quindi che nulla spetta _1 alla a titolo di differenze per retribuzione ordinaria (non essendo stata data prova della Pt_1 riconducibilità delle mansioni al livello D Super) e tenuto conto delle ulteriori rivendicazioni a titolo di tredicesima, ferie non retribuite e trattamento di fine rapporto, deve ritenersi che tali emolumenti siano stati correttamente compensati dalla somma di € 3.000,00 erogata per i predetti mesi in cui non vi è stata una prestazione lavorativa. Tenuto conto infatti che, per stessa ammissione della ricorrente, quest'ultima ha fruito di due settimane di ferie - corrispondenti a 9 giorni lavorativi- a luglio ed agosto 2019 (mensilità regolarmente retribuite per intero con € 1000,00), tenuto quindi conto di un residuo ferie da godere per l'intero periodo di 21,33 giorni (v. art. 17 CCNL e relazione contabile di parte resistente) e quantificato in € 999,00 l'importo dovuto per tali giorni di ferie non godute, in € 1.093,6
l'importo dovuto a titolo di tredicesima anni 2019 e 2020 (2 ratei) e in € 971,00 l'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto, ne deriva la piena compensazione di tali emolumenti con la predetta somma di € 3.000,00 erogata per i mesi non lavorati di marzo, aprile e maggio oltre che con il differenziale mensile residuato per le altre mensilità all'importo corrisposto, superiore alla retribuzione tabellare, di € 1.000,00. In conclusione, in virtù delle considerazioni finora svolte e non residuando alcuna somma a credito della in virtù del rapporto di lavoro svoltosi dal 15.1.2019 al 30.6.2020, il ricorso Pt_1 va rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della evidente e obiettiva complessità e controvertibilità della valutazione probatoria posta a base della decisione, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 16.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.2744/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Isabella Dambrosio;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Del Vecchio;
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.4.2022, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere in possesso di attestato di qualifica professionale OSA dal 2.7.2013, deduceva di aver lavorato alle dipendenze di dal 27.9.2018 al 30.5.2020; che in particolare quest'ultimo Controparte_1 in data 27.9.2018, senza un regolare contratto di lavoro, l'aveva incaricata di prestare assistenza al padre, di anni 96, all'epoca ricoverato presso l'Ospedale di Persona_1
Eboli per una frattura al femore, occupandosi altresì anche di accudire la madre, Per_2 di anni 86, all'interno della abitazione degli anziani coniugi in Salerno e delle
[...] faccende domestiche;
che aveva osservato l'orario di lavoro decorrente dalle 9.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì; che, nel periodo dal 27.9.2018 al 20.11.2018, dalle 9.00 alle 12.00 aveva reso le sue prestazioni (somministrazione dei pasti, pulizia e cura della persona, somministrazione delle terapie etc.) in favore di presso l'ospedale di Persona_1
Eboli e poi presso la struttura di riabilitazione di Campolongo – ove questi era stato trasferito l'11.10.2018- per poi andare presso la abitazione di Salerno ove aveva accudito la madre e fare poi nuovamente ritorno presso il luogo di degenza del che, a seguito della _1 dimissione di dal centro di riabilitazione Campolongo in data Persona_1
20.11.2018, ella aveva continuato a prestare la attività lavorativa presso la abitazione degli anziani coniugi, conviventi con il figlio , lavorando dal lunedì al venerdì Controparte_1 dalle 9.00 alle 19.00 e occupandosi della pulizia della casa e della gestione di pratiche varie
(pagamento bollette, acquisto medicinali, contatti con personale sanitario, avvio pratica per indennità accompagnamento etc.); che ad agosto 2019 aveva accompagnato e assistito i coniugi presso la residenza estiva di Santa Paolina, svolgendo le stesse mansioni _1 negli orari stabiliti;
che il rapporto di lavoro si sospendeva dal 9.3.2020 al 15.5.2020 a causa dell'emergenza COVID19 e, trascorso tale periodo, non le aveva Controparte_1 consentito di riprendere l'attività lavorativa ritenendola non più necessaria avendo nel frattempo provveduto a cercare un'altra collaboratrice domestica in sua sostituzione;
che per l'intero periodo di lavoro era stata sempre sottoposta alle direttive di , Controparte_1 cui doveva giustificare eventuale ritardi e da cui era stata anche retribuita, anche se in data
29.6.2020 era stata presentata a nome di “istanza di emersione di lavoro Persona_1 irregolare” con denuncia del rapporto di lavoro per il periodo decorrente dal 15.1.2019 al
30.6.2020; deduceva poi di aver percepito, a titolo di retribuzione, euro 1.000,00 mensili ed in contanti, di aver fruito di due sole settimane di ferie a luglio e agosto 2019 e di non aver percepito né la tredicesima mensilità né il TFR alla cessazione del rapporto. Individuato
l'effettivo datore di lavoro in , o in subordine in e Controparte_1 Controparte_1
o ancora nel solo e quantificato in € 23.707,38 Persona_1 Persona_1
l'importo complessivamente a lei spettante per la prestazione di lavoro riconducibile al livello
“D super” del CCNL Lavoro Domestico, chiedeva quindi la condanna di CP
, in proprio o nella qualità di erede di e di
[...] Persona_1 Controparte_1
e nella qualità di eredi di secondo le rispettive Controparte_1 Persona_1 quote, al pagamento del predetto importo, oltre accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Costituitisi in giudizio, i resistenti eccepivano preliminarmente la improponibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva;
nel merito negavano la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo anteriore alla formale regolarizzazione del 15.1.2019 deducendo che, durante il periodo di degenza ospedaliera e riabilitativa di la ricorrente era stata una delle tante persone amiche di Persona_1 CP
che spontaneamente e senza alcun vincolo si era offerta di dargli una mano con
[...]
l'anziano padre, in assenza dei fratelli che vivevano distanti da Salerno;
che quindi la Pt_1 non avendo una occupazione lavorativa, si era resa disponibile a far visita e compagnia al genitore degente presso l'ospedale di Eboli e poi ad accompagnare l'anziano con la propria auto per fare le terapie riabilitative presso il centro di Campolongo ricevendo in cambio rimborso spese auto e regali in denaro, sempre senza vincoli di orario e mansioni;
che poi a gennaio 2019 recuperata la funzionalità dell'arto fratturato, prendeva Persona_1 la decisione di assumere la come collaboratrice familiare non convivente e da questo Pt_1 momento in poi le direttive alla ricorrente venivano date dal stesso e dalla coniuge _1
che nel periodo di lavoro regolarizzato la ricorrente aveva osservato l'orario Persona_2 di lavoro decorrente dalle 9,30/10,00 alle 17,00/17,30 con pausa pranzo, svolgendo prestazioni di domestica essendo i coniugi anziani ma autonomi ed autosufficienti;
che aveva percepito la somma di € 1.000 al mese in contanti corrisposta direttamente da _1
che a seguito della sospensione del rapporto di lavoro connesso alla pandemia
[...]
COVID 19 dal 6.3.2020 la ricorrente, dopo aver percepito retribuzioni per i mesi di marzo, aprile e maggio riteneva che non vi fossero le condizioni per ritornare al lavoro e pertanto la famiglia nel mese di giugno 2020 provvedeva a sostituire la con un'altra _1 Pt_1 colf il tutto fino al decesso di avvenuto il 17.6.2020 e del successivo decesso Persona_2 di Persona_1
I convenuti concludevano chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Istruito il procedimento con la prova testimoniale ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.4.2025.
In via preliminare, avuto riguardo alla eccezione proposta dalle parti resistenti, si evidenzia, in punto di diritto, che la legittimazione "ad causam" consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva- di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale controverso, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Pertanto, la legittimazione passiva sussiste ogni qual volta vi sia corrispondenza tra il soggetto nei confronti del quale viene chiesta la tutela e colui che, secondo la prospettazione attorea, si configura come il titolare del dovere asseritamente violato.
Come autorevolmente sostenuto dalla Suprema Corte, infatti, “la legittimazione "ad causam" dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la "legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.” (Cass. n. 8040/2006; cfr. anche, tra le altre, Cass. nn. 24594/2005 e 15177/2002).
Come, inoltre, affermato dalla Corte di Cassazione il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 7776/2017, 17092/2016).
Alla luce di tali principi si osserva che nel caso in esame la ricorrente, riconducendo in via di fatto al convenuto l'esercizio dei tipici poteri del datore di lavoro, ha Controparte_1 dedotto e chiesto di accertare di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultimo e, solo subordinatamente, avuto riguardo alla formale assunzione da parte del de cuius _1
ha dedotto e chiesto di accertare di aver lavorato alle dipendenze del formale
[...] datore di lavoro chiedendo di conseguenza la condanna di in proprio o Controparte_1 dei tre convenuti, quali eredi di al pagamento delle spettanze retributive Persona_1 invocate. Non si ravvede pertanto un difetto di legittimazione processuale in quanto vi è coerenza tra la prospettazione del rapporto controverso data dalla ricorrente e i soggetti convenuti in giudizio in proprio, come datore di lavoro effettivo, o nella loro qualità di successori del datore di lavoro formale. Rileva viceversa sul piano del merito la effettiva individuazione del datore di lavoro e la sua corrispondenza con quello formalmente emergente dalla documentazione in atti o con quello cui la ricorrente ha effettivamente imputato l'esercizio dei tipici poteri datoriali.
Tanto premesso, nel merito il ricorso è infondato per le seguenti motivazioni.
La fonda le pretese retributive sulla dedotta sussistenza di un rapporto di lavoro di Pt_1 natura subordinata nel periodo dal 27.9.2018 al 31.5.2020 articolatosi secondo le modalità descritte in ricorso, lamentando di non aver ricevuto il dovuto trattamento economico e deducendo di aver diritto ad un credito pari ad € 23.707,38 per i titoli specificati nell'allegato conteggio (differenze retribuzione ordinaria, retribuzione per lavoro straordinario, tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto).
Ebbene, così come condivisibilmente dedotto dalle parti resistenti, occorre esaminare la domanda attorea ripartendola in due periodi ovvero quello decorrente dal 27.9.2018 al
14.1.2018 in cui la ricorrente prospetta di aver svolto una attività di lavoro di natura subordinata “a nero” e alle effettive dipendenze di e quello successivo Controparte_1 decorrente dal 15.1.2019 al 30.6.2020 caratterizzato dalla formalizzazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata svolto dalla alle dipendenze di (e Pt_1 Persona_1 con riferimento pure al quale la tuttavia, prospetta l'effettiva titolarità del rapporto di Pt_1 lavoro in capo al figlio ). Controparte_1
Ciò premesso, con riferimento al primo dei suddetti periodi e a fronte delle specifiche contestazioni avanzate dalle parti resistenti, che hanno del tutto negato per tale periodo l'esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in ricorso, è quindi opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali sulla nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex multis Cass. nn. 7966/2006, 7171/2003, 14664/2001, 4036/2000, 14248/1999, 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento di una presunzione generale di subordinazione fondano l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare, in primo luogo, la natura subordinata della collaborazione dedotta in giudizio, che dei diritti retributivi vantati costituisce imprescindibile presupposto, unitamente alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Riguardo alla prova della subordinazione, occorre ulteriormente premettere, in punto di diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, mentre elementi quali la continuità e l'esclusività della prestazione, il carattere periodico e la misura fissa della retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e l'incidenza del rischio, hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria e, pertanto, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto (cfr., tra le tante, Cass. nn. 4500/2007, 13035/2006, 21028/2006,
18660/2005, 20669/2004, 20002/2004, 15275/2004); sicchè, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto
(Cass. n. 21028/2006).
Così sinteticamente tracciate le coordinate di riferimento deve anticiparsi che nel caso di specie la tesi attorea non ha trovato adeguato supporto nell'istruttoria orale e documentale, la quale, infatti, non ha fornito elementi che consentano di ritenere provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata nel primo dei predetti periodi dedotti in ricorso (27.9.2018-14.1.2019).
Deve anzitutto osservarsi in punto di fatto che è pacifico che il periodo in questione è temporalmente segnato dalla improvvisa frattura al femore di e dalla Persona_1 conseguente degenza di quest'ultimo dapprima presso l'ospedale di Eboli e, successivamente, presso la struttura riabilitativa Campolongo Hospital di Eboli. Sempre in punto di fatto è pacifico che al verificarsi dell'infortunio al femore, di anni 95, Persona_1 conviveva presso la sua abitazione di Salerno con la moglie di anni 86, e con Persona_2 il figlio convenuto nel presente giudizio. È inoltre pacifico quanto dedotto dai CP resistenti e, come vedremo, confermato dai testi escussi ovvero che la e Pt_1 CP
all'epoca dei fatti di causa erano amici da diversi anni, a loro volta inseriti in un
[...] gruppo di amici comuni e che gli stessi quindi avevano un rapporto confidenziale e di amichevole frequentazione.
Ciò posto andando ad esaminare le risultanze della istruttoria anche alla luce dei predetti dati fattuali e cominciando dalle risultanze della prova documentale vi è da rilevare che, come anticipato, dai messaggi “whatsApp” prodotti in atti dalla ricorrente e riferiti a conversazioni tra quest'ultima e non si traggono elementi idonei a confermare la tesi Controparte_1 attorea in ordine alla esistenza tra essi nel periodo in questione di un rapporto di lavoro di natura subordinata. La lunga serie di messaggi tra i due intercorsi si apre proprio con quello del 27.9.2018 in cui il rivolgendosi evidentemente e confidenzialmente alla _1 Pt_1 come ad una amica, le chiede se può “dargli una mano” e dalla lettura dei successivi messaggi si capisce che tale aiuto viene dal primo richiesto in vista della operazione chirurgica del padre e della permanenza in casa della madre in assenza del figlio impegnato durante la settimana per il lavoro. Ebbene la lettura di tutti i messaggi scambiati tra i soggetti in questione fino a gennaio 2019 lascia certamente emergere una fattiva attività posta in essere dalla in Pt_1 favore dei genitori dell'amico sia in termini di visite e assistenza del Controparte_1 padre presso le strutture di degenza sia in termini di accudimento della madre presso la abitazione privata. Ciò posto vi è tuttavia da dire che a fronte di toni confidenziali e a tratti scherzosi tra i due, non emerge dai predetti messaggi alcun elemento connotante un rapporto di lavoro subordinato. In primo luogo non vi è alcun messaggio dove si concorda e pianifica un orario di lavoro: la e il individuano di volta in volta, anche a mezzo di Pt_1 _1 un calendario digitale da quest'ultimo impostato, impegni (spesso reciproci) relativi alla assistenza dei coniugi e, nonostante la evidente attenzione e dedizione della alle varie Pt_1 incombenze ruotanti attorno ai due anziani coniugi, non emerge dalla corrispondenza in questione alcuna direttiva del cui corrisponda un dovere di disponibilità della _1 all'esecuzione di tali incombenze, ravvisandosi per contro da parte della ricorrente un Pt_1 atteggiamento di amichevole e concreta collaborazione nell'ambito della obiettiva situazione di difficoltà data dalla gestione non congiunta dei genitori del . Il tono Controparte_1 amichevole e confidenziale che connota la corrispondenza in questione è particolarmente evidente nei messaggi in cui spesso chiede consigli e si confronta con la Controparte_1 in ordine a diagnosi, trasfusioni, indumenti necessari per il degente, trovando sempre Pt_1 una risposta confortante e di aiuto da parte di quest'ultima. In questo contesto di fitti messaggi, inviati nel non breve periodo decorrente da settembre 2018 a gennaio 2019, non vi è neppure un cenno ad un eventuale compenso pattuito per la collaborazione della Pt_1 la quale condivide con la scelta di medici e consiglia a quest'ultimo anche Controparte_1 terapie in occasione di personali malesseri fisici.
In definitiva la lettura dei messaggi in questione non lascia emergere, e quindi non fa ritenere provato per il periodo in questione, quello che rappresenta l' “in sé” della subordinazione ovvero la “soggezione” della ad attività ed orari eteroimposti e ad un controllo di tale Pt_1 attività da parte del presunto datore di lavoro. E' innegabile, si ribadisce, la attiva collaborazione della nella assistenza ai genitori del ma, come detto, non Pt_1 _1 emergono elementi idonei a far ricondurre questa collaborazione ad un rapporto di lavoro subordinato di cui peraltro, sempre dai messaggi in questione, non sarebbero comunque assolutamente delineabili gli specifici contorni temporali dal momento che la corrispondenza in esame non lascia emergere un impegno quotidiano della costante e fisso negli orari. Pt_1
Alle stesse conclusioni, con riferimento al periodo in esame, si perviene analizzando le risultanze della prova testimoniale. I testi escussi hanno infatti certamente dato conto di una attività di assistenza prestata dalla in favore dei coniugi , ma nessuno di essi Pt_1 _1 ha descritto tale attività come quotidiana, continuativa ed eterodiretta limitandosi a riportare episodi occasionali sempre peraltro in assenza di colui che, nell'atto introduttivo, viene descritto come il datore di lavoro della Più specificamente il teste Pt_1 Tes_1
, amico comune di e della si è limitato a dichiarare di
[...] Controparte_1 Pt_1 essersi recato “un paio di volte” presso l'ospedale di Campolongo per una visita di cortesia al di aver una volta ivi incontrato la e l'altra volta di essere andato Persona_1 Pt_1 con quest'ultima in ospedale rimanendo lì una oretta e dopo andando via in macchina con la stessa ricorrente. Il teste ha dato atto di aver visto in tali occasioni la dare da mangiare Pt_1 al o cambiargli la maglietta. _1
Il teste , amica comune della e di , Testimone_2 Pt_1 Controparte_1 ha dichiarato che durante il periodo di ricovero di la si è “presa Persona_1 Pt_1 cura” del stesso e della moglie accompagnando anche quest'ultima all'ospedale o _1 poi il a fare le terapie. _1
Il teste , amica della ricorrente, ha dichiarato di aver “spesso” Testimone_3 accompagnato la ricorrente, nel periodo decorrente da settembre a dicembre 2018, sotto casa di verso le 9.00 e “qualche volta” di averla accompagnata a Controparte_1
Campolongo. Ha inoltre dichiarato di essersi recata due volte a casa dei coniugi _1 in quanto, praticando all'epoca la attività di parrucchiera, la le aveva chiesto di fare la Pt_1 tinta e un taglio alla Per_2
Ebbene pare evidente che le dichiarazioni dei testi in questione, in quanto limitate a brevi e occasionali frangenti temporali, non offrono un sufficiente supporto probatorio alla ricostruzione attorea in ordine alla natura subordinata della collaborazione prestata da settembre 2018 a gennaio 2019 così come, al pari di quanto osservato per la prova documentale, tali risultanze non sarebbero comunque idonee alla individuazione di uno specifico orario di lavoro seguito dalla ricorrente nel periodo in questione.
Le considerazioni finora svolte conducono pertanto al rigetto delle domande aventi ad oggetto spettanze retributive in relazione a tale periodo con riferimento al quale non è stata fornita da parte della la prova del presupposto della subordinazione (e, per quanto Pt_1 detto, neppure della effettiva “quantità” del lavoro svolto).
Per quanto concerne il periodo successivo, si è già visto che con riferimento ad esso vi è stata in data 29.6.2020 una regolarizzazione del rapporto di lavoro con formalizzazione di assunzione della da parte di con decorrenza dal 15.1.2019 al Pt_1 Persona_1
30.6.2020 in qualità di “collaboratrice familiare” (v. domanda emersione lavoro irregolare ed estratto contributivo).
A fronte della formale titolarità di tale rapporto da parte del deve Persona_1 ritenersi, per le stesse ragioni già in precedenza esposte, che la ricorrente non abbia fornito una idonea prova della prospettata effettiva imputabilità della qualità di datore di lavoro in capo al convenuto . La prova documentale, anche in tal caso consistente Controparte_1 in corrispondenza “whatsApp” tra il e la è, con riferimento al periodo in _1 Pt_1 questione, ancor meno eloquente di quella relativa al precedente periodo in quanto nell'arco temporale in esame gli anziani coniugi sono entrambi a casa e la nei _1 Pt_1 messaggi con il appare semplicemente aggiornare quest'ultimo sulle Controparte_1 varie incombenze svolte o da svolgere a beneficio dei genitori o della casa in cui, si rammenta, lo stesso vive. Da una pluralità di messaggi appare che gli aggiornamenti Controparte_1 che la dà all'amico sono il frutto di attività concordate Pt_1 Controparte_1 direttamente con i genitori di quest'ultimo e in questa fase manca del tutto un suo ruolo di coordinamento apparendo viceversa che sia la a comunicargli le eventuali necessità dei Pt_1 genitori e le varie incombenze conseguenti (che talvolta la stessa invita il a Pt_1 _1 svolgere). D'altronde, pur a fronte della obiettiva avanzata età di e del Persona_1 suo stato di salute non ottimale (dagli atti emerge che il 24.10.2018 il ha ottenuto _1 la indennità di accompagnamento per i problemi connessi alla deambulazione -v. verbale
INPS-) vi è da dire che la prova testimoniale ha dato contezza della sua lucidità e capacità di gestire le faccende quotidiane a seguito della degenza in ospedale dovuta alla rottura del femore. Il teste , amministratore del condominio in cui si trova Testimone_4 la abitazione dei ha infatti dichiarato: “Per tutti gli anni in cui è stato in vita _1
io ho sempre e solo avuto rapporti con lui che si occupava di tutto per Persona_1
l'immobile di proprietà quindi veniva anche lui a fare i pagamenti e veniva da solo” e che
“ ha continuato ad occuparsi personalmente di tutte le faccende in Persona_1 quanto ebbe un ottimo recupero dei postumi della frattura e addirittura veniva da me presso lo studio posto all'ultimo piano con l'ascensore senza appoggiarsi al bastone e infatti io lo redarguivo e gli dicevo di essere più cauto. Era una persona lucida e molto presente ricordava tutto ciò che aveva pagato e che doveva ancora pagare”. Il teste ha altresì dichiarato che fu lo stesso a gennaio 2019 a presentargli la come collaboratrice Persona_1 Pt_1 domestica e che, nonostante la presenza di quest'ultima in casa, il continuò, finchè _1 in vita, ad assolvere autonomamente alle incombenze connesse all'immobile e ai pagamenti condominiali.
D'altronde, proprio dai messaggi prodotti dalla ricorrente emerge che, quantomeno per due giorni di agosto 2019 (17 e 18 agosto), i due anziani coniugi sono rimasti soli nella residenza estiva di campagna circostanza che esclude la incapacità e non autosufficienza di questi ultimi nella gestione degli atti della vita quotidiana.
Si osserva infine che né la prova testimoniale né quella documentale hanno confermato quanto dedotto dalla in ordine al pagamento della retribuzione da parte di Pt_1 CP
piuttosto che direttamente dal formale datore di lavoro, (il
[...] Persona_1 quale, come confermato dal predetto teste , aveva piena capacità Testimone_4 nell'amministrazione del denaro). Escluso pertanto in virtù di tali considerazioni che la ricorrente abbia fornito prova della effettiva imputabilità a del rapporto di lavoro formalmente intercorso Controparte_1 dal 15.1.2019 al 30.6.2020 con vi è altresì da evidenziare che la prova Persona_1 documentale e orale non ha dato alcun riscontro probatorio alla ricostruzione oraria prospettata dalla ricorrente in relazione a tale periodo di lavoro. Nessun teste ha confermato quanto dedotto dalla in ordine allo svolgimento di una attività lavorativa dal lunedì al Pt_1 venerdì dalle 9.00 alle 19.00 in quanto, come già in precedenza osservato, i testi escussi non hanno avuto una conoscenza diretta e continuativa di tale rapporto avendo riferito circostanze generiche o de relato actoris e comunque limitate ad occasioni temporalmente ridotte, non idonee pertanto ad una ricostruzione oraria conforme a quella dedotta nel ricorso introduttivo. Vi è quindi da ritenere accertato il rapporto in questione nei limiti di quanto formalmente risultante dalla documentazione in atti ed ammesso dalle parti. Sotto tale profilo le parti resistenti hanno dedotto e ammesso che la svolgeva le mansioni di Pt_1 collaboratrice familiare per 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì, comprensive di un'ora di pausa pranzo insieme ai coniugi avendo percepito per tale lavoro la retribuzione _1 di euro 1.000 mensili. Tale ultimo dato fattuale emerge anche dall'estratto contributivo in atti
(prodotto dalla ricorrente) ed è confermato dalla che ha ammesso di aver ricevuto la Pt_1 predetta retribuzione di € 1.000,00 per tutte le mensilità del rapporto di lavoro (come in effetti riportato anche nei conteggi allegati al ricorso introduttivo). Esclusa pertanto la prova di una prestazione di lavoro in orario straordinario (che ai sensi dell'art. 14 CCNL, in atti, si ravvisa oltre le 40 ore settimanali) vi è altresì da osservare che la non ha offerto neppure Pt_1 una sufficiente prova della dedotta riconducibilità di tale attività lavorativa al livello “D
Super” del CCNL Lavoro domestico riferito all' “Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Dalla prova documentale e orale è emerso infatti che la ricorrente era addetta alle faccende domestiche, alla preparazione dei pasti, al disbrigo di pratiche varie e all'accompagnamento dei coniugi a visite mediche (v. dichiarazione teste : _1 Testimone_2
“La si occupava di mansioni domestiche presso la abitazione di Pt_1 Persona_1
e della moglie e poi si occupava di pratiche da svolgere all'esterno o comunque di accompagnare i coniugi a fare visite mediche”) non essendo viceversa emerso che la stessa fosse addetta alla assistenza personale dei coniugi nelle attività di vestizione, igiene personale, sostegno fisico, somministrazione pasti. D'altronde non è altresì emerso che gli anziani coniugi non potessero attendere autonomamente a tali attività, anzi la prova testimoniale, come sopra visto, ha offerto elementi idonei a ritenere la autosufficienza degli stessi negli spostamenti in casa e nelle ordinarie attività fisiologiche (v. citata dichiarazione del teste
[...]
e del teste che ha dichiarato: “il sig. Testimone_4 Testimone_3 fece la pipì nel pappagallo e lo svuotò nel lavandino. La disinfettò e pulì e _1 Pt_1 gli disse che non andava messo là”).
La attività lavorativa svolta dalla nel periodo in questione può essere quindi ricondotta Pt_1 al “livello B” del CCNL Lavoro Domestico in cui è ricompreso il profilo del “Collaboratore familiare generico polifunzionale” che “Svolge le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza”.
Orbene, secondo le tabelle contrattuali versate in atti dalla ricorrente (che per la verità si riferiscono a periodo di vigenza successivo al rapporto di lavoro in questione, ovvero 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2022, art. 54) la retribuzione mensile rapportata alla paga oraria di tale livello ammonta per 40 ore settimanali ad € 937,6 (€ 5,86). Occorre quindi ora considerare che è pacifico che la ricorrente ha ricevuto una retribuzione di € 1000,00 al mese e che tale retribuzione (come pure emerge dai conteggi da quest'ultima prodotti) è stata corrisposta anche per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 in cui, per stessa ammissione della quest'ultima a causa della Pandemia da COVID 19 non ha espletato Pt_1 alcuna attività lavorativa in favore dei coniugi Considerato quindi che nulla spetta _1 alla a titolo di differenze per retribuzione ordinaria (non essendo stata data prova della Pt_1 riconducibilità delle mansioni al livello D Super) e tenuto conto delle ulteriori rivendicazioni a titolo di tredicesima, ferie non retribuite e trattamento di fine rapporto, deve ritenersi che tali emolumenti siano stati correttamente compensati dalla somma di € 3.000,00 erogata per i predetti mesi in cui non vi è stata una prestazione lavorativa. Tenuto conto infatti che, per stessa ammissione della ricorrente, quest'ultima ha fruito di due settimane di ferie - corrispondenti a 9 giorni lavorativi- a luglio ed agosto 2019 (mensilità regolarmente retribuite per intero con € 1000,00), tenuto quindi conto di un residuo ferie da godere per l'intero periodo di 21,33 giorni (v. art. 17 CCNL e relazione contabile di parte resistente) e quantificato in € 999,00 l'importo dovuto per tali giorni di ferie non godute, in € 1.093,6
l'importo dovuto a titolo di tredicesima anni 2019 e 2020 (2 ratei) e in € 971,00 l'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto, ne deriva la piena compensazione di tali emolumenti con la predetta somma di € 3.000,00 erogata per i mesi non lavorati di marzo, aprile e maggio oltre che con il differenziale mensile residuato per le altre mensilità all'importo corrisposto, superiore alla retribuzione tabellare, di € 1.000,00. In conclusione, in virtù delle considerazioni finora svolte e non residuando alcuna somma a credito della in virtù del rapporto di lavoro svoltosi dal 15.1.2019 al 30.6.2020, il ricorso Pt_1 va rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della evidente e obiettiva complessità e controvertibilità della valutazione probatoria posta a base della decisione, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 16.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio