TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 166 del 2024 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Decollatura (CZ), via Risorgimento n. 86, e sig. - CF – nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
LI (CZ) ed in data 14.11.1981, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FEDERICA MAURO - CF - elettivamente domiciliati presso C.F._3 il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in 17 marzo 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 24.02.2025 - che i ricorrenti, in data 14.08.2011, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario nel Comune di Decollatura (CZ), iscritto all'atto n. 7, parte II, serie A, uff. DEC, anno 2011, del lo stesso Comune di Decollatura;
che dal matrimonio era nata la figlia;
Per_1 che in data 28 febbraio 2014, il Tribunale di Lamezia Terme omologava la separazione personale dei coniugi;
che, dalla data di separazione ad oggi, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno;
che, sussistevano – pertanto - gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche (vedi ricorso introduttivo congiunto in atti).
Chiedevano – dunque - di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
14 agosto 2011, celebrato con rito concordatario, iscritto all'atto n. 7, parte II, serie A, uff. DEC, anno 2011, dello stesso Comune di Decollatura, con la compensazione delle spese legali, alle seguenti e concordate condizioni, a parziale modifica di quelle di separazione:
1) la casa coniugale, sita in Decollatura alla via Risorgimento numero 86, di proprietà del signor PT
, padre della ricorrente, rimarrà nella disponibilità della signor e della minor
[...] Parte_1 [...]
, mentre il signo trasferirà la propria residenza in Cicala (CZ); Per_2 Parte_2
2) i coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) i coniugi esprimono reciproco assenso rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
Per ciò che concerne la figli : Persona_2
1) La minore trascorrerà con il padre tutti i fine settimana del mese dalle ore 18.00 del venerdì alle ore
21.30 della domenica;
2) Durante le vacanze natalizie, le giornate del 24-25-26 dicembre con un genitore, mentre 30-31
Dicembre e 1° gennaio con l'altro; per le vacanze 202 trascorrerà il 24-25-26 Dicembre con Per_1 la madre, 30-31 Dicembre e 1° gennaio con il padre dando così avvio al principio dell'alternanza; Nei giorni non compresi varrà il regime ordinario di visita;
3) Per quanto riguarda le vacanze pasquali, la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo;
4) Durante le vacanze estive la piccola trascorrerà consecutivamente 15 giorni di vacanza con il Per_1 padre ed altri 15 con la madre;
I genitori si impegnano a comunicare entro e non oltre il 10 luglio di ciascun anno il periodo prescelto;
5) Il compleanno della bambina così come tutte le ricorrenze più importanti ad essa legate sarà trascorso con entrambi i genitori;
6) Per quanto concerne la Festa della Mamma e del Papà, così come i compleanni dei rispettivi genitori, la minore li trascorrerà con il genitore cui la ricorrenza si riferisce;
7) Il Sig. si impegna a versare mensilmente - a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 della figlia minore la somma di € 200,00, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie che verranno di volta in volta concordate, entro il 15 di ciascun mese mediante versamento sulla postepay evolution, intestata alla sig.ra , n. 5333 1712 0510 3936; Parte_1
I coniugi dichiaravano – altresì - espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 18 marzo, il quale - con provvedimento interlocutorio emesso in data 25 febbraio 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c. - disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente, in data 17 marzo 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 17 marzo 2025.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Decollatura (CZ) ed in data 14.08.2011, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 6 febbraio 2014 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1668/2013 RG e che, in data 28.02.2014, il Tribunale - in composizione collegiale - aveva emesso sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 6 febbraio 2014; data di deposito del presente ricorso;
24 febbraio 2025) e, tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano in forma figurata dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 18 marzo 2025 e - in quella sede - ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare;
il Tribunale – dunque - trasmessi gli atti al PM, lette le note di trattazione scritta depositate congiuntamente dai coniugi in data 17 marzo 2025, tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, a parziale modifica di quelle di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli ancora minori.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 17 marzo 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come da esse espressamente richiesto sin dal deposito del ricorso congiunto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 166 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...] in data [...], residente in [...]
Risorgimento n. 86, e sig. - CF – nato a [...] ed in Parte_2 CodiceFiscale_2 data 14.11.1981, , residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FEDERICA MAURO - CF - elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, C.F._3 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Decollatura (CZ) ed in data 14.08.2011, alle seguenti e concordate condizioni:
1) la casa coniugale, sita in Decollatura alla via Risorgimento numero 86, di proprietà del signo PT
, padre della ricorrente, rimarrà nella disponibilità della signora e della minore
[...] Parte_1
, mentre il signor trasferirà la propria residenza in Cicala (CZ); Persona_2 Parte_2
2) i coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) i coniugi esprimono reciproco assenso rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
Per ciò che concerne la figli : Persona_2
4) La minore trascorrerà con il padre tutti i fine settimana del mese dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 21.30 della domenica;
5) Durante le vacanze natalizie, le giornate del 24-25-26 dicembre con un genitore, mentre 30-31
Dicembre e 1° gennaio con l'altro; Per le vacanze 202 trascorrerà il 24-25-26 Dicembre Per_1 con la madre, 30-31 Dicembre e 1° gennaio con il padre dando così avvio al principio dell'alternanza; Nei giorni non compresi varrà il regime ordinario di visita;
6) Per quanto riguarda le vacanze pasquali, la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua
e con l'altro il Lunedì dell'Angelo;
7) Durante le vacanze estive la piccola trascorrerà consecutivamente 15 giorni di vacanza Per_1 con il padre ed altri 15 con la madre;
i genitori si impegnano a comunicare entro e non oltre il 10 luglio di ciascun anno il periodo prescelto;
8) Il compleanno della bambina così come tutte le ricorrenze più importanti ad essa legate sarà trascorso con entrambi i genitori;
9) Per quanto concerne la Festa della Mamma e del Papà, così come i compleanni dei rispettivi genitori, la minore li trascorrerà con il genitore cui la ricorrenza si riferisce;
10) Il Sig. si impegna a versare mensilmente - a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento della figlia minore - la somma di € 200,00, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie che verranno di volta in volta concordate, entro il 15 di ciascun mese mediante versamento sulla postepay evolution, intestata alla sig.ra , n. 5333 1712 0510 3936; Parte_1
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Decollatura (CZ) – atto n. 7, parte II, serie A, Uff. DEC, anno 2011 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)