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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 324/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 28 maggio 2025 per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 28 maggio
2025 e da parte resistente in data 5 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 324/2024 R.G., promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ranchino, come da mandato in Parte_1
atti;
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Claudio Righetti, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 marzo 2024, deduceva che la patologia da lui Parte_1
sofferta (artrosi alla spalla destra e sinistra con tendinopatie) era esclusivamente dipendente dalla mansione di meccanico motorista, elettrauto e gommista di veicoli a motore, ciclomotori, furgoni e mezzi pesanti, da lui svolta in maniera costante ed esclusiva per più di 30 anni (dal
1979 all'attualità del ricorso), dapprima come dipendente e, dal 1991, come lavoratore
1 autonomo;
deduceva, in particolare, che l'attività svolta comportava l'assunzione di posture incongrue, la movimentazione manuale di carichi e l'assunzione di postura con braccia distese sopra il livello delle spalle per periodi prolungati durante l'arco della giornata lavorativa, nonché l'utilizzo di utensili quali martelli, pinze, chiavi, saldatori, etc.; lamentava che l' , CP_1
cui veniva denunciata la malattia professionale, definiva negativamente la pratica in quanto riteneva non sussistente la patologia, confermando tale valutazione anche a seguito di opposizione amministrativa;
concludeva, pertanto, chiedendo che, previo accertamento dell'origine professionale della patologia denunciata e della conseguente invalidità nella misura di almeno l'8%, l' venisse condannato al pagamento del corrispondente indennizzo. CP_1
Con memoria depositata il 20 maggio 2024, l' si costituiva in giudizio e chiedeva il CP_1
rigetto della domanda, deducendo che le lavorazioni cui il ricorrente era adibito non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
per l'effetto eccepiva che, venendo meno la presunzione legale di nesso di derivazione causale della malattia dalla attività professionale, il lavoratore ha l'onere di provare in modo concreto e specifico sia l'esposizione a rischio, idonea a provocare l'insorgenza della malattia, sia il nesso eziologico di causalità materiale con l'ambiente di lavoro;
al contrario, dalle indagini condotte dall' e in particolare dalla relazione del medico incaricato, risultava che il rischio insito Pt_2
nelle mansioni svolte dal lavoratore era accettabile e quindi tale da non poter giustificare l'insorgenza della dedotta infermità.
È utile premettere, in diritto, che in materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n.
1124 all'art. 3 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1
indicate nella tabella allegato 4 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa ivi specificata. La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., la previsione dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
In tema di malattie professionali derivanti da lavorazioni non tabellate, come nella specie, la prova della derivazione della patologia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza giuridica, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un
2 elevato grado di probabilità (cfr. Cass., s. n. 5066/2018; Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017
n. 13814). Nello specifico, qualora vengano in rilievo malattie non tabellate come nella specie, il lavoratore assicurato deve dimostrare: 1) l'esistenza della malattia;
2) le caratteristiche morbigene della lavorazione;
3) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.
Con particolare riferimento alle condizioni per poter ritenere positivamente verificata la sussistenza del nesso di causalità, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, negli stessi casi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata “la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un "elevato grado di probabilità" (cfr., anche qui ex plurimis, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021; Cass. 21 giugno 2006
n. 14308; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523); e, in particolare, è stato rilevato che "... nell'ipotesi di malattia ad eziologia multi fattoriale... il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessità di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (cfr., ex plurimis, Cass. 5 agosto
2010 n. 18270; Cass. 5 settembre 2006 n. 19047; cfr. Cass., s. n. 5066/2018; Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017 n. 13814).
All'esito dell'espletata prova testimoniale, è emersa conferma della tipologia di mansioni svolte dal ricorrente per come da egli allegate in ricorso e, in particolare, delle modalità di svolgimento delle stesse;
è risultato che il ricorrente è addetto sia alla fase di manutenzione sia alla riparazione di veicoli a motore, e che tali attività richiedono all'operatore di lavorare con le braccia alzate per intervenire su veicoli posti su un ponte sollevatore oppure, quando ciò non è possibile, posizionandosi sdraiato su un carrello per operare sotto il veicolo;
in proposito, il teste dopo aver confermato le varie lavorazioni svolte dal ricorrente, ha precisato Testimone_1 che l'80% degli interventi viene eseguito con l'ausilio di un ponte sollevatore, che può alzarsi fino a 1 metro e 50 e che, pertanto, per lavorare in questo modo il lavoratore deve stare con le braccia alzate, oltre la linea delle spalle;
a proposito della movimentazione manuale dei carichi, il teste ha confermato la circostanza di cui al capitolo 9, precisando che il lavoro di smontaggio e rimontaggio delle varie componenti del veicolo può comportare la movimentazione di pezzi
3 pesanti, precisando che il cambio di un autoveicolo pesa circa 30 Kg e gli altri componenti
(ammortizzatori) pesano dai 10 kg (in su), o un disco freni pesa due chili.
Sostanzialmente analoghe le dichiarazioni rese dal secondo teste escusso, il Testimone_2 quale ha confermato le lavorazioni svolte dal lavoratore precisando, altresì, che l'autofficina del ricorrente è aperta sia la mattina che il pomeriggio e che lo stesso lavora da solo, non ricordando che egli abbia mai avuto dipendenti.
Ritenuto necessario sottoporre all'esame di un medico il materiale istruttorio acquisito, è stata disposta CTU medico legale;
nella relazione conclusiva il medico incaricato, all'esito dell'esame della documentazione medica allegata, ha formulato una diagnosi di “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla destra e sinistra”, che ha affermato doversi ricondurre causalmente alle modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa di meccanico motorista, elettrauto e gommista che ha esposto il ricorrente al rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per movimenti ripetitivi sopra il piano delle spalle.
Il CTU ha concluso, pertanto, affermando che la patologia “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla destra e sinistra” sia da qualificarsi come malattia professionale.
Le conclusioni cui giunge il CTU possono essere poste a fondamento della decisione in quanto logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici;
la relazione è stata inoltre sottoposta al contraddittorio delle parti, non ricevendo alcuna osservazione da parte del ricorrente e venendo condivisa da parte resistente, il cui ctp ha reso parere concorde.
In ordine alla quantificazione dei postumi, il CTU ha determinato nella misura complessiva del
6% l'entità dell'accertato danno biologico, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria
(tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione: art. 16, comma 6, legge
30.12.1991 n. 412, come modificato dall'art. 1, comma 783 della legge 27.12.2006 n. 296) a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Ne consegue l'accoglimento della domanda, con il riconoscimento del diritto all'indennizzo, da calcolarsi secondo i criteri di legge (art. 13 d.lgs. 38/2000).
Le spese di lite, come anche quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate con applicazione dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da €
5.201 a € 26.000,00, identificato avuto riguardo al valore dell'indennizzo corrispondente al 6% di danno biologico) tenuto conto del basso livello di difficoltà della controversia.
PQM
4 Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
- dichiara l'origine professionale della patologia “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla destra e sinistra” di cui il ricorrente è affetto e condanna l' al pagamento CP_1 dell'indennizzo, correlato ad un danno biologico nella misura del 6%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui in motivazione, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa;
- condanna il resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Angelo Ranchino;
- spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Terni, 29 maggio 2025
Si comunichi.
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)
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