Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/06/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 10798/2018 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia Mondatore - presidente - dott.ssa Maria Gabriella Perrone - giudice - dott.ssa Agnese di Battista - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 10798 del ruolo generale dell'anno 2018, avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promosso da
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio De Giorgi, giusta mandato in atti;
Parte_1
- ricorrente -
contro
rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Chiffi, giusta mandato in atti;
CP_1
- resistente -
Conclusioni: quelle rassegnate all'udienza del giorno 7.12.2023.
Fatto e diritto
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Dall'unione coniugale sono nati e , entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficienti.
Con sentenza n. 168/2009 del 26.1.2009 il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione tra i coniugi.
Con ricorso depositato il 30.10.20148 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza altre condizioni.
Narrava che, dalla data del ricorso per separazione, ossia il 30.7.2007, i coniugi non avevano ripristinato una comunione materiale e spirituale;
che in sede di separazione avevano regolamentato i rapporti economici e provveduto allo scioglimento della comunione dei beni;
che entrambi i coniugi svolgevano la professione di insegnanti nelle scuole superiori;
che la era proprietaria di numerosi immobili, tra cui quella adibita a casa familiare. CP_1
Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla richiesta di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, disporsi a carico del ricorrente un assegno divorzile di € 1.000,00 al mese, oltre adeguamento ISTAT;
provvedendosi come per legge in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Deduceva: che il marito, oltre a svolgere l'attività di docente di scuola superiore esercitava, fin dal 1979, la professione di architetto;
che aveva ricoperto numerosi incarichi professionali, anche per enti pubblici, e prestigiose cariche (quale quella di vicepresidente dell'ordine degli
Architetti di Lecce), tutti retribuiti;
che quindi era evidente la disparità economica tra coniugi;
che gran parte degli immobili di cui ella era titolare, in realtà erano in comproprietà con la madre o con il coniuge, e nessuno di essi produceva reddito, anzi erano causa di esborsi.
In data 5.6.2019 si teneva l'udienza presidenziale. Con provvedimento reso in data 6.6.2019, pubblicato in data 11.6.2019, il Presidente delegato poneva a carico del l'obbligo di Pt_1
corrispondere alla entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza da luglio 2019, la CP_1 somma di € 297,68, pari al 50% dell'assegno di separazione fino a quel momento corrisposto.
Il giudizio proseguiva.
Con memoria integrativa dell'11.7.2019 il ricorrente chiedeva la revoca del provvedimento presidenziale nella parte relativa all'assegno divorzile e spiegava domanda affinché questo fosse riconosciuto a suo favore nella misura di € 1.000,00, precisando che nel 2008, nel corso del giudizio di separazione giudiziale, i coniugi avevano raggiunto un accordo bonario, trasfuso in sentenza, con il quale era stata prevista la divisione di immobili in comproprietà ed pagina 2 di 6 espressamente definito ogni rapporto patrimoniale, riconoscendo, sostanzialmente, di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi ulteriore pretesa.
La causa veniva istruita a mezzo dell'espletamento di prove orali.
All'udienza 7.12.2023 le parti precisavano le proprie conclusioni e il giudice riservava la causa in decisione collegiale con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Le parti hanno dichiarato di aver interrotto ogni rapporto con il coniuge a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale nella procedura per separazione sicché ricorrono i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art.3 n.2 lett. b) legge 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre un anno e non essendo emersi elementi dai quali ritenere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alle reciproche richieste tese all'ottenimento di un assegno divorzile, si osserva quanto segue.
Va preliminarmente rilevato come gli accordi patrimoniali e le condizioni economiche pattuite dalle parti in sede di separazione non producano effetti vincolanti automatici nella successiva fase del divorzio, essendo l'assegno divorzile basato su presupposti diversi rispetto a quello di mantenimento e non potendo le parti disporre di diritti non ancora sorti correlati ad un diverso status al tempo non sussistente. Invero, ferma restando l'efficacia definitiva dello scioglimento della comunione legale dei beni, già intervenuto in sede di accordi separazione, le parti conservano la facoltà di proporre nuove condizioni economiche in sede di divorzio, anche difformi da quelle precedentemente concordate: l'accordo di separazione non preclude la rinegoziazione delle condizioni in sede di divorzio in quanto quest'ultimo interviene a disciplinare una fase diversa e definitiva dello status personale e patrimoniale degli ex coniugi
(Cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 11177/2020, Cass. Civ. Sez. I, n. 32198/2021).
Come noto, la funzione dell'assegno divorzile non è meramente assistenziale, ma anche compensativa e perequativa-ristorativa ( Cass. SS. UU, n. 18287/2018 e ribadito da Cass. Civ.
Sez. I,n. 32198/2021 nonché Cass. Civ. Sez. I, n. 24660/2022.)
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone dunque una valutazione integrata, fondata su di un criterio composito che tenga conto non solo dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, ma anche del contributo fornito durante la vita coniugale, dell'età, delle condizioni personali e professionali e della durata del matrimonio, secondo un principio di pagina 3 di 6 solidarietà compensativa. In tale quadro è stato precisato che la sproporzione reddituale tra coniugi non costituisce di per sé presupposto sufficiente per il riconoscimento dell'assegno divorzile, soprattutto quando entrambi i coniugi abbiano un elevato livello di istruzione e una piena capacità lavorativa. Tuttavia, tale sproporzione può rilevare in combinazione con altri elementi – la contribuzione al successo dell'altro coniuge, la dedicazione alla famiglia – che giustifichino una compensazione economica (cfr. cass. nn. 32198/2021 e cass. n 24660/2022).
Nel caso di specie si osserva quanto segue.
Attualmente i redditi delle parti risultanti dalle ultime dichiarazioni in atti (anno 2022) risultano lievemente divergenti ( circa 49 mila euro lordi il ricorrente, circa 44.000 euro lordi la resistente, di cui euro 3898 a titolo di assegno del coniuge). Tuttavia va rilevato come il reddito della resistente risulti derivante, in parte, anche reddito da locazione ( euro 700 al mese circa) per l'immobile ricevuto in donazione dal figlio nel 2019 per il quale, tuttavia, paga circa euro 750 al mese quale rata del mutuo ( lo stesso cesserà a marzo 2026).
Nel corso degli anni di vita coniugale le parti hanno svolto l'attività di insegnante. Il ricorrente ha, altresì, esercitato l'attività di architetto dalla quale ha ricavato redditi non trascurabili.
È lo stesso ricorrente che, pur cercando di prospettare la gratuità degli incarichi svolti e dei ruoli ricoperti, nei propri atti da evidenza della redditività di tale attività.
Negli atti egli riporta di aver “acquistato, pagando con il compenso per un suo progetto riguardante un complesso residenziale, un appartamento nella prestigiosa Marina di Santa
Maria di Leuca, di notorio rilevante valore economico;
euro 250.000,00”
D'altra parte, è inverosimile che il ricorrente, che percepisce anche pensione dalla cassa degli architetti, abbia, nel corso della vita, svolto incarichi quale membro /componente di organi o esercitato la propria attività di architetto, sempre a titolo gratuito. Egli nemmeno ha fornito una qualche prova volta a vincere la presunzione di onerosità delle proprie prestazioni professionali. Egli risulta ancora iscritto all'albo degli architetti di Lecce dal che presumendosi anche la prosecuzione dell'attività professionale.
La moglie, ad oggi ancora insegnante, è risultata intestataria di vari beni immobili.
Alcuni di questi (per lo più terreni) sono in comproprietà con altri soggetti ( la madre), risultano pervenuti alla resistente da denuncia di successione del 1988-1987, e non risultano produttivi di reddito.
Ella è anche proprietaria dell'immobile sito in Bari, donatole dal figlio , locato Persona_1
a terzi a fronte di un canone di € 700,00 mensili, che però ella utilizza (circostanza non pagina 4 di 6 contestata) al fine di coprire la corrispondente alla rata del mutuo acceso per l'immobile stesso.
In ragione degli accordi raggiunti in sede di separazione è, inoltre divenuta titolare in via esclusiva della proprietà dell'intera casa familiare in Presicce, e dell'immobile nella Marina di
Santa Maria di Leuca, originariamente in comproprietà con il coniuge, mantenendo con lo stesso la comproprietà dell'immobile sito in Presicce alla via XXI aprile. Il ricorrente, in virtù di tali accordi, è, invece, divenuto titolare esclusivo dell'immobile sito in Presicce alla via
Marche, originariamente in comproprietà con la moglie. Dall'accordo sottoscritto egli parrebbe anche godere , quale usufruttuario ( vedi accordo di separazione) dell'immobile intestato in nuda proprietà alla figlia , da esso acquistato.
Dall'espletamento delle prove orali, ed in particolare dall'ascolto della teste Testimone_1
, figlia della coppia, è risultato che la si è sempre occupata in via prevalente
[...] CP_1
– quando non esclusiva – della conduzione della famiglia e della crescita dei figli, per consentire al marito di svolgere, oltre all'insegnamento scolastico, anche la libera professione di architetto;
che il , per i suoi numerosi impegni professionali, durante l'intera durata Pt_1
del matrimonio, ossia 29 anni, ha delegato alla moglie ogni impegno relativo alla conduzione della casa e della famiglia, e che la stessa si sia sempre e da sola occupata di quanto necessario ai figli e al coniuge (vds. verbale del 7.7.2022).
Tutto quanto ciò premesso, il Tribunale, tenuto conto di tutti gli elementi sopra indicati, reputa congruo confermarsi, a titolo di assegno divorzile, quanto già disposto in sede di udienza presidenziale con provvedimento del 6.6.2019 ( euro 300 ) , come oggi risultante all'esito della rivalutazione sino ad oggi, emergendo dalle evidenze istruttorie svolte nel presente giudizio come l'attuale realizzazione professionale del marito, ed il conseguente maggior reddito da ciò ad esso riveniente, sia frutto anche del contributo dato dalla resistente nel corso della vita matrimoniale avendo essa, con la cura dei figli, svolta in modo pressocchè esclusivo, consentito al marito di raggiungere quella realizzazione professionale che oggi è per esso foriera di maggiori introiti, irrilevante, in senso contrario , l'avvenuta attribuzione alla resistente della quota parte del marito dei due beni immobili sopra indicati, poichè accordo che le parti hanno assunto in sede di separazione per dividere il patrimonio comune.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Pt_1
, e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, scaglione di valore
[...]
indeterminabile medio, parametri minimi, in ragione della complessità della controversia.
p.q.m.
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definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5.6.1980 tra (nato il [...] a [...]) e Parte_1 CP_1
(nata il [...] a [...]), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
BARI al n. 718, P. II, Serie A, anno 1980;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , Parte_1 CP_1
entro il 5 di ogni mese ,l'importo di € 300,00, oltre maggiorazione annuale istat come per legge con decorrenza dal giugno 2019, ;
-condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 5431 per competenze, oltre rimborso CP_1
forfetario iva e cpa come per legge;
- manda all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bari per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
Lecce 09.06.2025
Il Giudice rel La Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore
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