Ordinanza collegiale 30 aprile 2021
Sentenza 1 luglio 2021
Parere sospensivo 28 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 4 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 20 maggio 2025
Ordinanza collegiale 31 luglio 2025
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/05/2025, n. 4283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4283 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04283/2025REG.PROV.COLL.
N. 08922/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8922 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società SA S.r.l. del Dr. L. di Giuda & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Guarino, Cecilia Martelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cecilia Martelli in Roma, via Giulio Caccini n.1;
contro
la AS NO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cedisa S.r.l., Gennaro Sosto, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 2143/2024, resa tra le parti;
Visto il ricorso in ottemperanza, i motivi aggiunti, e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della AS NO;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La presente controversia riguarda il ricorso in ottemperanza proposto in data 29 novembre 2024 dalla società SA S.r.l. per ottenere l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 2143/2024, con cui è stata accolta la domanda risarcitoria avanzata dalla stessa SA nei confronti della AS NO facendo ricorso alla previsione dell’art. 34, comma 4, c.p.a. (c.d. pronuncia sui criteri).
Nel ricorso introduttivo del giudizio la società istante ha rappresentato che la AS non aveva dato esecuzione alla suddetta sentenza provvedendo a risarcire il danno; pertanto, essa era stata costretta ad agire in sede di ottemperanza chiedendo la nomina di un Commissario ad acta che provvedesse in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
1.1 - In data 23 dicembre 2024 la società ricorrente ha ricevuto via pec la delibera del Direttore Generale della AS NO n. 1973 del 19 dicembre 2024, recante “Conclusione del procedimento di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato – III Sez. – n. 2143, pubblicata il 4.3.2024 tra IS Srl c/AS NO e CE S.r.l.”.
Da tale delibera n. 1973/2024 risulta che il Gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale aveva quantificato l’ammontare del risarcimento danni da corrispondere alla SA S.r.l. nella misura di € 613.096,86, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda fino alla pubblicazione della sentenza per € 164.563,13 ed ulteriori interessi maturati dopo la sua pubblicazione.
1.2 - La società SA s.r.l., ritenendo non corretta la quantificazione del risarcimento riconosciuto con la predetta delibera, ha proposto motivi aggiunti depositati il 6 marzo 2025, con i quali ha denunciato la nullità di tale provvedimento sotto differenti profili insistendo per la nomina di un Commissario ad acta perché provveda alla esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 2143/2024.
1.3 - La AS NO si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
1.4 - In data 18 marzo 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale ha insistito per l’accoglimento della propria impugnativa ribadendo che delibera n. 1973/2024 della AS NO sarebbe affetta da nullità per violazione del giudicato; con la successiva istanza ex art. 116 c.p.a. ha chiesto a questa Sezione di ordinare l’esibizione dei documenti ivi indicati.
1.5 - In data 28 marzo 2025 la AS NO ha depositato una memoria corredata da documenti tra i quali sono annoverati gli atti istruttori sulla base dei quali è stata adottata la delibera n. 1973/2024 e il mandato di pagamento N. 1112665 del 26 marzo 2025, emesso dalla AS NO per la somma complessiva di € 791.508,73 per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2143/2024.
1.6 - In data 2 aprile 2025 la società SA S.r.l. ha depositato note di udienza con le quali ha rilevato il tardivo deposito della memoria e dei documenti da parte della AS; ha comunque chiesto l’ammissione delle note di udienza tardive per poter replicare alle tesi difensive tardivamente articolate dalla controparte.
2. - Alla camera di consiglio del 3 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. – Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno accolti.
4. - Ritiene il Collegio di dover innanzitutto ricostruire la complessa vicenda controversa alla luce di quanto statuito con la sentenza n. 2143/2024 di cui si chiede l’esatta esecuzione.
È opportuno precisare che con sentenza n. 1594 del 1° luglio 2021 il TAR Campania, sezione staccata di NO, ha accolto in parte la domanda risarcitoria proposta dalla SA nei confronti della AS NO riconoscendo il danno da perdita di chance , da valutarsi in termini di apprezzamento dell’utile ritraibile da SA se la AS non avesse stipulato i contratti illegittimi e se ne avesse impedito il rinnovo tacito.
Per la liquidazione del danno, il TAR ha applicato l’art. 34, comma 4, c.p.a. provvedendo a definire i criteri da utilizzare per la sua quantificazione.
Il TAR ha indicato i seguenti criteri:
I) “orizzonte temporale da prendere in considerazione”.
Il primo giudice ha ritenuto che dovesse essere preso in considerazione il periodo dal 1.1.2010 al 22.6.2012;
II) “volume delle prestazioni erogate nel predetto orizzonte temporale”.
Secondo il TAR dovevano considerarsi solo le prestazioni effettivamente eseguite dai centri EC Up e EN nel suddetto orizzonte temporale;
III) “quota percentuale di prestazioni che, in assenza dei provvedimenti ed i comportamenti ritenuti illegittimi, SA avrebbe ragionevolmente erogato in aggiunta a quelle effettivamente erogate in regime di convenzionamento con il SSN per la tipologia PET/TAC”.
Secondo il TAR dovevano essere considerate, per la commisurazione del danno, un terzo del totale delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento, dai centri EC Up e EN.
Questo unico capo di sentenza è stato riformato in appello con la sentenza n. 2143/2024: è stato quindi statuito con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, che doveva essere preso in considerazione il 70% di tali prestazioni, anziché la misura di 1/3 individuata dal TAR.
IV) “utile netto ricavabile laddove le prestazioni fossero state erogate da SA: danno derivante dalla riduzione di utile netto acquisito dalla SA negli esercizi di riferimento”.
Il TAR ha ritenuto, quanto ai ricavi , “di dover considerare i tariffari all’epoca vigenti con l’applicazione della scontistica prevista dalla legge; quanto ai costi, ha invitato l’AS ad analizzare la struttura dei costi di tale struttura nell’erogazione delle prestazioni e delle ulteriori componenti contabili, auspicabilmente in contraddittorio con tale operatore economico”.
5. - Come anticipato, con la sentenza ottemperanda n. 2143/24, è stato riformato il solo capo della sentenza di primo grado che aveva decretato l’abbattimento ad 1/3 delle prestazioni eseguite dalle altre due strutture EC Up e EN nell’intervallo di tempo considerato per le prestazioni di PET/TAC, ritenendo corretta la valutazione del 70% delle prestazioni erogate dalle suddette strutture in tale periodo.
Per quanto concerne il quarto criterio, nel ricorso in ottemperanza la SA ha convenuto quanto ai ricavi, che si dovessero desumere dal tariffario esistente all’epoca; per quanto concerne invece i costi, la società SA ha depositato una perizia “che potrà essere valutata dalla AS NO”.
5.1 - In definitiva, con la sentenza n. 2143/24, questa Sezione ha confermato la sentenza del TAR tranne che nella sola parte relativa all’abbattimento delle prestazioni erogate dai Centri EC Up e EN riconoscendo la valutazione del 70% delle prestazioni anziché nella misura di 1/3.
La sentenza del TAR è stata confermata anche “nella parte in cui ha ordinato, in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a. alla AS NO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di proporre alla SA s.r.l., entro e non oltre il termine di giorni novanta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica, della presente sentenza, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni patiti in relazione ai fatti dedotti in giudizio, tenuto conto dei criteri individuati nella sentenza di primo grado, tranne che per quanto concerne il capo di sentenza che è stato riformato con la presente decisione (§13-13.4), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo”.
6. - Con il ricorso in ottemperanza la società SA ha lamentato che la AS non aveva dato esecuzione alla sentenza entro il termine indicato nella decisione (2 giugno 2024); ha trasmesso alla AS una perizia contabile elaborata sulla base dei criteri individuati nella decisione da ottemperare (depositata anche nel presente giudizio).
6.1 - La AS in data 1° agosto 2024 ha comunicato alla ricorrente di aver nominato un Gruppo di lavoro per l’esecuzione della sentenza; a distanza di mesi il procedimento non si è completato.
La AS non ha mai esibito le fatture di EC Up e EN e dei relativi pagamenti relativi al periodo successivo al 31.1.2012 fino all’esaurimento dei contratti illeciti, benchè fosse stata presentata apposita richiesta di esibizione.
6.2 - Pertanto, con il ricorso in ottemperanza, la società SA ha chiesto:
- di ordinare alla AS di NO di provvedere alla esibizione delle le fatture di EC Up e EN e dei relativi pagamenti relativi al periodo successivo al 31.1.2012 fino all’esaurimento dei contratti illeciti;
- di condannare la AS al pagamento delle somme indicate nella perizia contabile asseverata prodotta in giudizio, da integrarsi per il periodo successivo al 31.1.2012 in base ai documenti che la AS dovrà fornire; ovvero nominare un Commissario ad acta che verifichi i conteggi contenuti nella perizia asseverata o che ridetermini la somma spettante alla ricorrente in applicazione dei criteri statuiti dalla sentenza da ottemperare.
6.3 - Come già anticipato, in pendenza del giudizio la AS ha adottato la delibera del Direttore Generale n 1973 del 19 dicembre 2024 recante “ Conclusione del procedimento di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato – III sez. – n. 2143, pubblicata il 4.3.2024 tra IS Srl c/ AS NO e CE Srl ”.
6.4 - Tale delibera afferma che il Gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale ha quantificato l’ammontare del risarcimento danni da riconoscere a IS in € 613.096,86, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda fino alla pubblicazione della sentenza per € 164.563,13 ed ulteriori interessi maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
7. - La motivazione del provvedimento è la seguente:
“CONSIDERATO: altresì che il ridetto Gruppo di Lavoro, previa disamina della perizia inoltrata dalla struttura ‘DI.SA.R. srl’ nonché della già determinata quantificazione dei costi delle prestazioni PET/TAC effettuate dai centri ‘OMISSIS’ e ‘OMISSIS’ nel periodo indicato nelle sentenze del TAR Campania NO Sez. 2^ n. 1594/2021 e Consiglio di Stato Sez. III n. 2143/2024, corrispondente al lasso temporale dal 01.01.2010 al 22.06.2012, ha determinato in €193,22 l’utile netto per prestazione riconoscibile alla Struttura de qua;
Che tale determinazione risulta effettuata anche sulla base di noti principi giurisprudenziali affermati dall’A.G. in fattispecie analoghe, come ad esempio dal Tribunale di NO – sentenza n. 4067/2018, pubblicata il 20/11/2018 tra AS NO e OMISSIS, passata in cosa giudicata – laddove è precisato che ‘... l’importo dovuto ex art. 2041 c.c. non può coincidere con quello derivante dall’obbligazione contrattuale ... ma può liquidarsi nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’opposta, corrispondente, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per l’espletamento delle prestazioni, non potendovi rientrare l’utile di impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto il OMISSIS si riprometteva di ricavare dall’esecuzione di un valido contratto ...’, giungendo ad affermare che l’importo di €857,00 ‘per singola prestazione PET/TAC’ risulta congrua a coprire quanto meno i costi di ciascuna prestazione, a fronte di un tariffario al netto dello sconto pari ad €1050,22 sempre per prestazione eseguita.
- che il predetto Gruppo di lavoro ha concluso i lavori quantificando l’ammontare del risarcimento danni da riconoscere a “DI.SA.R. srl”- in esecuzione delle citate Sentenze del Giudice amministrativo- in € 613.096,86 a titolo di sorta capitale, in € 164.563,13 a titolo di interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda fino alla data di pubblicazione della Sentenza del Consiglio di Stato (04.03.2024) ed, infine, in € 13.848,74 a titolo di ulteriori interessi legali maturati a partire dal 05.03.2024 al 20.11.2024 salvo ulteriori interessi legali maturandi fino all’effettivo soddisfo. Il tutto a tacitazione e saldo di ogni pretesa relativa alla Sentenza del Consiglio di Stato n.2143/2014.
Il tutto per le motivazioni indicate nei verbali n.1 e n. 2 del gruppo di lavoro, rispettivamente del 20/10/2024 e 20/11/2024, nonché nella documentazione tutta a corredo degli stessi presente nel fascicolo istruttorio”.
8. - In data 24.1.2025 SA ha inoltrato una richiesta di accesso agli atti relativi al procedimento che ha condotto all’adozione della delibera n. 1973/2024; la ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti avverso tale provvedimento e, comunque, lo ha pure impugnato dinanzi al TAR NO censurandone i profili di illegittimità.
8.1 - Con i suddetti motivi aggiunti ne ha chiesto la declaratoria di nullità per violazione della sentenza di questa Sezione n. 2143/2024 passata in giudicato.
Nel dettaglio, la ricorrente ha dedotto:
I) “Violazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Violazione del giudicato. Nullità” rilevando che, secondo la sentenza ottemperanda, la AS avrebbe dovuto proporre alla SA il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni patiti in relazione ai fatti dedotti in giudizio (§ 16 della sentenza): nel caso di specie nessuna proposta è pervenuta alla ricorrente, in quanto la AS ha solo notificato la delibera poi impugnata con i motivi aggiunti.
Tale provvedimento, quindi, sarebbe quindi nullo per violazione di giudicato.
II) “Violazione del principio del contraddittorio stabilito nella sentenza da ottemperare. Violazione del giudicato. Nullità”.
La sentenza da ottemperare ha statuito che “ Quanto ai costi, per agevolare l’esecuzione della sentenza di primo grado (che aveva ordinato la verifica in contraddittorio tra le parti in merito ai costi sopportati dalla appellante principale nel periodo di riferimento) DI.SA.R. ha depositato una perizia che potrà essere valutata dalla AS NO ” (§ 14 della sentenza Consiglio Stato n. 2143/2024).
La ricorrente ha dedotto che la AS non ha mai posto in essere alcuna forma di contraddittorio con la parte interessata per compiere la verifica dei costi sopportati nel periodo di riferimento, prescritta dal Giudice.
Quanto alla perizia contabile asseverata, la AS non ha formulato alcuna osservazione sul suo contenuto, né sulla documentazione relativa ai costi ad essa allegata (costo del radiofarmaco, costo del personale, costo per la manutenzione, costo per gli ammortamenti, costo per i materiali consumabili/monouso, costo per l’energia elettrica, costi ulteriori calcolati dal perito forfettariamente nella misura del 2% del fatturato lordo).
Anche sotto il profilo dell’omesso contraddittorio la sentenza sarebbe nulla per violazione di giudicato ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
III) “Nullità per violazione del giudicato sotto altro profilo. Violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del giudicato. Difetto assoluto di motivazione”.
La sentenza di I° grado (in tale parte espressamente confermata in appello, ha stabilito che “ Per la componente passiva (costi), l’AS dovrà analizzare la struttura dei costi della SA nell’erogazione delle prestazioni e delle ulteriori componenti contabili ” nel periodo di riferimento (§ 6.4, ultimo periodo, sentenza TAR n. 1594/2021).
La ricorrente ha dedotto che la AS ha totalmente disatteso tale precetto, in quanto non ha in alcun modo verificato la specifica struttura dei costi sopportati da SA, ma al contrario, ha fatto riferimento ad una “ già determinata quantificazione dei costi delle prestazioni Pet/Tac ” (primo periodo del “Considerato”).
Tale determinazione sarebbe stata effettuata nell’ambito di un giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di NO, conclusosi con la sentenza n. 4067/2018 resa nei confronti della stessa AS, e farebbe riferimento all’importo dovuto al Centro EN ex art. 2041 c.c., che nell’ambito di quel giudizio corrisponderebbe al costo della prestazione Pet/Tac.
La ricorrente ha quindi dedotto che “La delibera impugnata è nulla per violazione del giudicato anche sotto tale profilo, in quanto non ha eseguito la specifica “verifica della struttura dei costi di IS” così come espressamente imposto dalla sentenza da ottemperare ”, ma ha preso in considerazione costi relativi ad altre strutture, desunti – tra l’altro – da un giudizio di indebito arricchimento della AS avanzato da EN, nel quale la quantificazione di tali costi è stata effettuata dalla stessa AS con la delibera n. 685/2014 che è stata recepita dal Tribunale di NO.
Peraltro, secondo SA, l’individuazione dei costi ivi indicati, pari ad € 857 per ciascuna PET/TAC, il cui prezzo era previsto nei contratti nulli nella misura di € 980, sarebbe del tutto inattendibile.
La ricorrente ha quindi sostenuto che la delibera della AS, gravata con i motivi aggiunti, sarebbe nulla per violazione di giudicato, per aver calcolato i costi in modo difforme da come deciso nella sentenza da ottemperare al fine di ridurre illegittimamente il ristoro del danno da corrispondere.
IV) “Violazione del giudicato per difetto assoluto di motivazione e per violazione dei canoni di buona fede e collaborazione. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione”.
Lamenta poi la ricorrente l’impossibilità di comprendere come la AS sia addivenuta alla cifra indicata nella delibera n. 1973/2024 a titolo di risarcimento del danno, e come siano stati calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria, disposti dalla sentenza da eseguire.
La ricorrente ha quindi lamentato che il difetto assoluto di motivazione, ed in generale, il comportamento della AS avrebbero leso il giudicato da eseguire, che aveva espressamente indicato alla AS di operare secondo canoni collaborativi.
V) “Violazione del giudicato e del principio di buona fede e leale collaborazione, anche ai sensi dell’art. 97 Cost.”
Con tale doglianza la ricorrente ha lamentato il ritardo con il quale la AS ha adottato la delibera con la quale ha inteso dare esecuzione al giudicato.
Infine, con gli stessi motivi aggiunti, la ER ha reiterato l’istanza di esibizione già avanzata con l’atto introduttivo del giudizio.
9. - Come già anticipato in punto di fatto, in data 28 marzo 2025, la AS ha depositato la memoria difensiva corredata dalla documentazione relativa al procedimento svolto per l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Con tale memoria ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità/improcedibilità del ricorso in ottemperanza alla luce dell’avvenuta adozione della delibera del D.G. n. 1973/2024 e della successiva determina n. 12478/25 con cui ha provveduto a liquidare, in favore della società ER, gli importi di € 613.096,86 a titolo di sorta capitale, € 164.563,13 a titolo di interessi e rivalutazioni decorrenti dalla domanda alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato (04/03/2024) nonché ulteriori € 13.848,74 a titolo di interessi legali maturati dal 05/03/2024 al 20/11/2024.
Infine, la U.O.C. dell’AS NO Bilancio in data 26/03/2025 ha emesso il mandato di pagamento N.1112665 per l’importo di € 791.508,73.
9.1 – La AS NO ha quindi eccepito l’inammissibilità/improcedibilità dei motivi aggiunti deducendo che l’esecuzione sarebbe conforme al giudicato.
A tale riguardo ha precisato che sono stati osservati i criteri indicati dal TAR NO, confermati da questa Sezione nella sentenza ottemperanda:
a) l’arco temporale (dal 01/01/2010 al 22/06/2012);
b) il volume delle prestazioni (PET/TAC effettivamente rese dai centri EC Up srl e EN srl);
c) la quota percentuale delle prestazioni che la società avrebbe ragionevolmente erogato in aggiunta a quelle effettivamente erogate in regime di convenzionamento: 70% del totale delle prestazioni rese cumulativamente nel predetto arco temporale da EC Up e EN;
d) l’utile netto: si è stabilito che la tariffa da applicare, relativamente all'arco temporale individuato, corrisponde a quella della prestazione PET-TC (codice 92.18.6) all'epoca applicata pari a € 1.071,65, con la detrazione del 2% a titolo di sconto, come previsto dalla normativa vigente del periodo (tariffa della singola prestazione PET-TC al netto dello sconto: € 1.050,22).
La AS ha quindi precisato che “Per quanto riguarda il costo per singola prestazione PET-TC che la struttura Di.Sa.R.srl avrebbe sopportato qualora avesse effettivamente erogato le prestazioni suddette, i componenti del tavolo tecnico unanimemente hanno concordato di non potersi discostare dal valore di € 857 stabilito nel 2014 , allorquando il Tavolo tecnico (All.8) dell'epoca fu chiamato a determinare, per la medesima vicenda, i costi sopportati dalle altre due strutture contrattualizzate (EC up e EN) ai fini del riconoscimento dell'indebito arricchimento a favore dell’ AS NO per effetto dell'annullamento dei rapporto contrattuale da parte del giudice amministrativo. Costo fatto proprio dal Tribunale di NO sezione Civile con sentenza n. 4067/2018 del 20/11/2018 (All.7). L'utile netto riconoscibile per singola prestazione PET-TC è stato pertanto valutato in misura pari ad € 193,22 (€ 1.050,22 - € 857)”.
9.2 - La AS ha quindi riportato alcune tabelle per meglio illustrare i dati che aveva preso in considerazione; ha così individuato il numero di prestazioni da riconoscere alla SA; ha stabilito la tariffa per tali prestazioni al netto dello sconto e, infine, ha calcolato i costi fissati nella misura già riconosciuta in favore delle due strutture concorrenti EC Up e EN nel 2014.
Dalla semplice sottrazione dei costi dai ricavi è stato calcolato l’importo da riconoscere; questo importo è stato maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria.
9.3 - Nella memoria la AS ha anche spiegato perché non è stata ritenuta condivisibile la perizia prodotta da SA: “Il costo vivo delle prestazioni indicate nella perizia di Di.SA.R pari ad una media, per i tre anni in questione, di € 192,66 per singola prestazione , comportava un inaccettabile risultato di utile di impresa di € 857.56 (pari a circa l'82% della tariffa).
L’ AS NO ha ritenuto che applicando tale principio si sarebbe raggiunto l'assurdo risultato di pagare una prestazione PET-TC, rimborsata dal SSN per un valore di € 1.050,22 (€ 1071 — 2%), € 1.715,56 (somma del costo già sostenuto per riconoscere l'indebito arricchimento € 857 + € 857,56 l'utile desumibile dalla perizia di parte), laddove d'altro canto per giurisprudenza costante l'utile d'impresa difficilmente supera il 10%”.
9.4 - Quanto al calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria, la AS ha rilevato che erroneamente “la perizia di parte aveva individuato il dies a quo dalla data di scadenza degli importi mensili laddove invece il dies a quo deve essere individuato a far data dal 07/08/2017 (data di proposizione del ricorso dinanzi al TAR) sino al 04/03/2024, data della pubblicazione della pronuncia del Consiglio di stato (cfr. Sentenza n.2143/2024). Da tale data è stata fissata la decorrenza degli ulteriori interessi legali fino al pagamento”.
9.5 - Ha poi aggiunto di aver concesso l’esibizione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso.
10. - Come già anticipato, il giorno 2 aprile 2025, la ricorrente ha depositato note di udienza con le quali ha eccepito la tardività del deposito della AS NO ed ha chiesto l’autorizzazione al deposito delle stesse note svolte in replica alla memoria depositata tardivamente dalla resistente.
Con tali note ha ribadito la carenza di motivazione della delibera n. 1873/2024 e soprattutto ha sottolineato che – dalla lettura della memoria – emergerebbe in modo palese che la AS non avrebbe calcolato i costi nei termini indicati nel giudicato, ove si fa riferimento alla “struttura dei costi” del Centro SA, ma avrebbe utilizzato un parametro differente, desunto da un giudizio di arricchimento senza causa in relazione ad un differente operatore economico.
Ha quindi ribadito che alcuno studio sui costi della struttura ricorrente sarebbe stato svolto dalla AS.
Ha pure contestato la correttezza del tariffario applicato dalla AS, del conteggio della percentuale di utile che nel caso di EN sarebbe stato pari al 30% e nel caso di SA solo del 10%, del calcolo degli interessi rilevando che la decorrenza dal 7 maggio 2017 (data di proposizione dell’azione davanti al TAR NO) sarebbe errata, in quanto il giudizio era stato incardinato nel 2013 davanti al giudice ordinario e poi riassunto davanti al TAR; ha quindi precisato che la richiesta risarcitoria era stata avanzata fin dal 2008 in via stragiudiziale.
10.1 - Quanto all’accesso agli atti, ha implicitamente confermato di aver ricevuto la documentazione richiesta lamentando di aver dovuto agire in giudizio ex art. 116 c.p.a. per ottenerne l’esibizione: ha chiesto quindi la condanna alla refusione delle spese sostenute da SA per il ricorso avverso il silenzio.
11. - Dopo questa lunga ricostruzione degli atti processuali è possibile procedere alla disamina delle questioni sottoposte a questo Collegio.
9.1 - Innanzitutto, in via preliminare, vanno ammessi i depositi tardivi di ambedue le parti in causa: la memoria ed i documenti prodotti dalla AS tardivamente sono necessari al Collegio per la decisione della questione controversa; si tratta, infatti, degli atti adottati, benchè tardivamente, dall’Amministrazione per dare esecuzione al giudicato; nel deposito sono allegati gli atti istruttori utilizzati dal gruppo di lavoro per stabilire i parametri relativi ai costi e alle tariffe applicabili ratione temporis , alle prestazioni di PET/TAC di cui trattasi.
Si tratta, quindi, di atti indispensabili che, ove non fossero stati depositati dalla AS, sarebbero stati acquisiti d’ufficio da questo Collegio.
9.2 - Da quanto è possibile dedurre dalle note di udienza, l’Amministrazione ha accolto l’istanza di accesso ed ha rilasciato copia degli atti richiesti dalla società ricorrente ponendo fine a questa parte del contenzioso.
10. - Deve essere quindi affrontato il nucleo centrale della controversia, relativo alle modalità con le quali la AS ha inteso provvedere all’esecuzione al giudicato.
Per poter valutare se l’attività esecutiva della P.A. si ponga in violazione/elusione del giudicato, il giudice deve delimitare prioritariamente il principio conformativo derivante dal giudicato: la sentenza, infatti, ha un effetto conformativo rispetto alla successiva attività dell'Amministrazione e, in sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può verificare l'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione. Conseguentemente, quando in sede di ottemperanza viene richiesta la dichiarazione di nullità per violazione od elusione del giudicato dei provvedimenti sopravvenuti rispetto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può per ciò stesso conoscere anche degli atti esecutivi degli atti stessi e per l'effetto dichiarare la nullità anche di questi ultimi, essendo l'azione per l'ottemperanza volta a verificare se gli atti si pongano in contrasto con il contenuto precettivo della sentenza ovvero se ne eludano comunque il principio informatore ovvero ne rendano impossibile la realizzazione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 02/10/2023, n. 8611).
10.1 - Dalla disamina degli atti e della memoria prodotta dalla AS si evince chiaramente che, nel dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato, la AS NO si è discostata dal principio conformativo; l’Amministrazione ha mal interpretato la pronuncia di condanna al risarcimento del danno fondata sull’art. 34, comma 4, c.p.a., ritenendo di poter quantificare il risarcimento sulla base di dati da essa stessa individuati, discostandosi dai principi indicati dal giudice nella sentenza da eseguire, non tenendo neppure conto che in base alla sentenza passata in giudicato, la AS avrebbe dovuto “proporre” alla SA il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni patiti in relazione ai fatti dedotti in giudizio (§16 della sentenza).
Inoltre, la sentenza da ottemperare ha statuito che “ Quanto ai costi, per agevolare l’esecuzione della sentenza di primo grado (che aveva ordinato la verifica in contraddittorio tra le parti in merito ai costi sopportati dalla appellante principale nel periodo di riferimento) DI.SA.R. ha depositato una perizia che potrà essere valutata dalla AS NO ” (§ 14 della sentenza Consiglio Stato n. 2143/2024)”.
Nel giudicato era stata prevista una interlocuzione tra le parti prima dell’adozione del provvedimento che definiva il risarcimento, tenuto conto delle specifiche modalità indicate per la quantificazione dei ricavi, e soprattutto dei costi, che andavano stimati in relazione alla specifica condizione della società SA: tale contraddittorio, necessario per acquisire dati fattuali necessari per il computo del risarcimento, non vi è stato, poiché la AS ha ritenuto di potersi discostare dal principio conformativo, decidendo sulla base di parametri da essa stessi individuati, senza neppure esporli alla società danneggiata, utilizzandoli per il conteggio finale, comunicato a SA a distanza di pochi giorni dalla data della camera di consiglio nella quale la causa sarebbe stata trattenuta in decisione.
Nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti nulla si dice circa le ragioni per le quali la perizia di parte ricorrente era stata ritenuta inattendibile; nella memoria della AS la non condivisibilità viene desunta da dati relativi ad un differente contenzioso del tutto estraneo al presente giudicato.
10.2 - La scelta di utilizzare i dati relativi alla causa intercorsa tra EN e la stessa AS, relativi ad un giudizio ex art. 2041 c.c., si pone in palese contrasto con quanto stabilito nel principio conformativo in base al quale “per la componente passiva (costi), l’AS dovrà analizzare la struttura dei costi della SA nell’erogazione delle prestazioni e delle ulteriori componenti contabili” nel periodo di riferimento (§ 6.4, ultimo periodo, della sentenza TAR n. 1594/2021).
Nel provvedimento impugnato, invece, la AS ha fatto riferimento ad una “già determinata quantificazione dei costi delle prestazioni Pet/Tac”, relativa al giudizio sopra indicato, non tenendo conto che, in base al giudicato, ciò non era possibile in quanto il giudicante aveva ordinato di stabilire i costi – non in astratto, né tantomeno facendo riferimento a costi relativi ad altre strutture – bensì stimando i costi sopportati da SA per erogare le prestazioni in questione.
10.3 - Nelle note di udienza, da ritenersi ammissibili perché prodotte in risposta alle produzioni tardive della AS, sono sollevati rilievi anche in merito alla tariffa utilizzata dalla AS per calcolare i ricavi e sono stati sollevate critiche anche in ordine al computo degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Sussistono quindi contestazioni tra le parti sul corretto computo del risarcimento: la AS ritiene che il conteggio stimato nella perizia della SA sia inattendibile; quest’ultima ha contestato i conteggi della AS NO sotto diversi profili.
Spetta, pertanto, a questo giudice provvedere alla quantificazione del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.
11. - Ne consegue che i motivi aggiunti si appalesano fondati e vanno dunque accolti; va quindi dichiarata la nullità della delibera del Direttore Generale della AS n. 1973 del 19 dicembre 2024, e di tutti gli atti del procedimento, per violazione di giudicato ex art. 21 septies l. n. 241/1990 e art. 114 comma 4, lett. b) c.p.a.
11.1 - La declaratoria di nullità della delibera comporta il rigetto dell’eccezione di inammissibilità /improcedibilità del giudizio di ottemperanza sollevata dalla AS, in quanto il provvedimento da essa adottato non ha dato corretta esecuzione al giudicato, ponendosi in violazione/elusione di esso.
11.2 - Il ricorso in ottemperanza va quindi accolto e, come richiesto dalla società SA, va nominato un Commissario ad Acta affinché provveda a dare corretta esecuzione al giudicato, atteso che non vi è stato accordo tra le parti sulla misura del risarcimento del danno.
12. - Il Commissario ad acta dovrà attenersi a quanto stabilito nel giudicato e quindi dovrà acquisire tutti i dati necessari:
a) accertare il numero delle prestazioni di PET/TAC eseguite dai centri EC Up e EN nel periodo 1.1.2010 – 22.6.2022;
b) prendere in considerazione soltanto il 70% di esse per il computo del risarcimento del danno;
c) quanto ai ricavi, accertare quale fosse la tariffa per tale prestazione nel periodo di riferimento, essendovi sul punto contestazione tra parti;
d) quanto ai costi, accertarli nel rispetto di quanto indicato nella sentenza da ottemperare e quindi “analizzare la struttura dei costi di tale struttura nell’erogazione delle prestazioni e delle ulteriori componenti contabili, auspicabilmente in contraddittorio con tale operatore economico” (§ 10 ultimo periodo della sentenza n. 2143/24 che richiama la sentenza del TAR Campania);
e) il Commissario ad acta potrà acquisire tutti gli atti e documenti ritenuti necessari per l’espletamento dell’incarico oltre a quelli che fanno parte del fascicolo processuale; potrà avvalersi degli uffici della AS NO per l’esecuzione dell’incarico; la società SA garantirà la sua collaborazione mettendo a disposizione del Commissario ad Acta tutta la documentazione necessaria per la stima dei costi.
12. - Trattandosi di un incarico che richiede specifiche competenze contabili, ritiene il Collegio di dover nominare quale Commissario ad Acta il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti, con possibilità di delega ad un Dottore Commercialista da lui designato, il quale provvederà a dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni, a decorrere dalla data di comunicazione della presente decisione, provvedendo:
- alla determinazione dell’importo del risarcimento del danno spettante alla SA in corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 2142/2024, comprensivo delle somme spettanti a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, provvedendo ad adottare il provvedimento di liquidazione delle somme spettanti assicurandone l’erogazione, previa detrazione delle somme già liquidate dalla AS, ove percepite.
Il compenso spettante al Commissario ad acta verrà liquidato con separato decreto al termine dell’incarico previa presentazione della parcella.
13. - Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a carico della AS NO e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie il ricorso in ottemperanza ed i motivi aggiunti e per l’effetto:
a) dichiara la nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/90 e art. 114, comma 2, lett. b) c.p.a. della delibera del Direttore Generale della AS NO n. 1973 del 19/12/2024 e degli atti del procedimento;
b) accoglie il ricorso in ottemperanza e, pertanto, nomina in qualità di Commissario ad acta il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti, con possibilità di delega ad un dottore commercialista di sua fiducia, affinché stabilisca l’importo spettante alla società ricorrente a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione dei criteri statuiti dalla sentenza da ottemperare;
c) assegna al Commissario ad Acta il termine di sessanta giorni per l’espletamento dell’incarico a decorrere dalla data di comunicazione della presente sentenza;
d) riserva ad un separato decreto la liquidazione del compenso spettante al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico previa presentazione della parcella.
Condanna la AS NO al pagamento delle spese processuali che liquida nella somma di € 2.000,00, oltre IVA, CPA e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO