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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
UC MA TI, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 787/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AUTOTUTELA IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 276/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha origine da una comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del DPR 633/72 notificata il 24 settembre 2022 dall'Agenzia delle Entrate di Macerata alla società Società_1 SRL per la liquidazione IVA periodica dei mesi ottobre-dicembre 2021. La comunicazione prevedeva la possibilità di rateizzazione con sanzione ridotta al 10%, a condizione che la prima rata fosse versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ossia entro il 24 ottobre 2022.
La società ha effettuato il versamento della prima rata il 2 novembre 2022, quindi con 9 giorni di ritardo, utilizzando un modello F24 con saldo a zero mediante compensazione con crediti d'imposta per l'aumento energetico. Contestualmente al versamento tardivo, la società ha effettuato il ravvedimento operoso pagando la relativa sanzione per i 9 giorni di ritardo.
Nonostante il ravvedimento operoso, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il ritardo di 9 giorni comportasse la decadenza dal beneficio della rateizzazione e della sanzione ridotta, procedendo all'iscrizione a ruolo con sanzione piena del 30%. È stata quindi notificata la cartella di pagamento n. 06320230009790662000 in data 19 settembre 2023.
La società ha presentato una prima istanza di autotutela il 14 dicembre 2023, ottenendo solo uno sgravio parziale delle somme versate fino al 31 ottobre 2023, ma con conferma della decadenza dalla rateizzazione.
Avverso questo diniego parziale, la società ha proposto ricorso il 9 aprile 2024 (RGR 504/2024), tuttavia l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità per costituzione tardiva.
Nel frattempo, la società ha continuato a versare le rate secondo il piano originario e ha presentato una seconda istanza di autotutela il 19 settembre 2024, ottenendo un ulteriore sgravio parziale per le rate versate fino al 31 maggio 2024, ma sempre con conferma della decadenza. Avverso questo secondo diniego parziale
è stato proposto il ricorso oggetto della presente analisi.
Società_1 SRL sostiene che: La presentazione tardiva di un F24 con saldo a zero non costituisce tardivo versamento
La normativa prevede la validità del ravvedimento operoso anche per F24 con saldo zero presentati in ritardo
La giurisprudenza di Cassazione ha riconosciuto la validità e tempestività del versamento anche se l'F24 con saldo a zero viene presentato tardivamente
La prassi amministrativa conferma la validità del ravvedimento operoso per F24 con saldo zero
L'Agenzia delle Entrate eccepisce:
Inammissibilità del ricorso per violazione del principio del "ne bis in idem"
Uso strumentale del processo tributario per aggirare i termini processuali
Vizi nella sottoscrizione del ricorso Nel merito, sostiene che il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto comporta automaticamente la decadenza dal beneficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in primis, esaminare la questione del principio del ne bis in idem sollevata dall'Agenzia delle Entrate come eccezione preliminare di inammissibilità del secondo ricorso.
Il principio del ne bis in idem trova il suo fondamento nell'art. 39 del Codice di procedura civile, applicabile al processo tributario, e nell'art.
9-bis dello Statuto del contribuente, che stabilisce il divieto di bis in idem nel procedimento tributario.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il principio del ne bis in idem "posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso" (Cassazione civile, ordinanza n. 18143 del 26 giugno 2023).
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate eccepisce che la società Società_1 SRL ha impugnato la medesima cartella di pagamento n. 06320230009790662000 in due distinti giudizi:
Il primo ricorso (RGR 504/2024) proposto il 9 aprile 2024 avverso il diniego parziale di autotutela del 9 febbraio 2024. Il secondo ricorso (RGR 787/2024) proposto il 18 novembre 2024 avverso il diniego parziale di autotutela del 20 settembre 2024.
Per l'applicazione del principio del ne bis in idem è necessaria l'identità di tre elementi:
-Identità soggettiva (eadem personae): le parti sono le medesime
-Identità oggettiva (eadem res): l'oggetto della controversia è identico
-Identità della causa petendi: i motivi di impugnazione sono gli stessi
Nel caso in esame sussiste chiaramente:
Identità soggettiva: le parti sono le medesime (Società_1 SRL vs. Agenzia delle Entrate) Identità oggettiva sostanziale: entrambi i ricorsi hanno ad oggetto la medesima cartella esattoriale n.
06320230009790662000
Identità della causa petendi: i motivi di impugnazione sono identici, basandosi sulla medesima argomentazione relativa alla validità del ravvedimento operoso per F24 con saldo zero.
E' pur vero che i due ricorsi impugnano formalmente atti diversi (due distinti dinieghi di autotutela), ma che riguardano sostanzialmente la medesima pretesa tributaria. La giurisprudenza ha chiarito che "la qualificazione formale attribuita dall'opponente alla propria domanda non è determinante ai fini dell'individuazione dell'oggetto del giudizio, rilevando invece la sostanza della pretesa effettivamente dedotta" (Tribunale civile Napoli Nord, sentenza n. 2523 del 30 giugno 2025).
L'Agenzia delle Entrate ha, dunque, correttamente evidenziato che la presentazione del secondo ricorso costituisce un tentativo di aggirare il termine perentorio di cui all'art. 22 del D.Lgs 546/92.
Particolarmente significativo è il fatto che, come emerge dalla memoria illustrativa dell'Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di Macerata si è già pronunciata sul primo ricorso con sentenza n. 373/02/2025, depositata il 1° dicembre 2025, dichiarandolo inammissibile e condannando la contribuente al pagamento delle spese di lite per euro 3.400,00.
La sentenza ha inoltre precisato che "anche nel merito, l'Agenzia delle entrate appare aver correttamente applicato la disciplina dell'art. 15-ter del DPR 602/73", confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui "il mancato rispetto del predetto termine non configura la violazione di tardivo versamento sanabile attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, ciò che invece si realizza è la perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni". La violazione del principio del ne bis in idem comporta l'inammissibilità della domanda.
Il principio corrisponde infatti "ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione", garanzia collegata "all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata".
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.400,00 (millequattrocento/00) in favore della resistente Agenzia delle Entrate.
Macerata lì, 19 Dicembre 2025
Il Giudice Relatore Maria Cristina Pucci
Il Presidente Leide Polci
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
UC MA TI, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 787/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AUTOTUTELA IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 276/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha origine da una comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del DPR 633/72 notificata il 24 settembre 2022 dall'Agenzia delle Entrate di Macerata alla società Società_1 SRL per la liquidazione IVA periodica dei mesi ottobre-dicembre 2021. La comunicazione prevedeva la possibilità di rateizzazione con sanzione ridotta al 10%, a condizione che la prima rata fosse versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ossia entro il 24 ottobre 2022.
La società ha effettuato il versamento della prima rata il 2 novembre 2022, quindi con 9 giorni di ritardo, utilizzando un modello F24 con saldo a zero mediante compensazione con crediti d'imposta per l'aumento energetico. Contestualmente al versamento tardivo, la società ha effettuato il ravvedimento operoso pagando la relativa sanzione per i 9 giorni di ritardo.
Nonostante il ravvedimento operoso, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il ritardo di 9 giorni comportasse la decadenza dal beneficio della rateizzazione e della sanzione ridotta, procedendo all'iscrizione a ruolo con sanzione piena del 30%. È stata quindi notificata la cartella di pagamento n. 06320230009790662000 in data 19 settembre 2023.
La società ha presentato una prima istanza di autotutela il 14 dicembre 2023, ottenendo solo uno sgravio parziale delle somme versate fino al 31 ottobre 2023, ma con conferma della decadenza dalla rateizzazione.
Avverso questo diniego parziale, la società ha proposto ricorso il 9 aprile 2024 (RGR 504/2024), tuttavia l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità per costituzione tardiva.
Nel frattempo, la società ha continuato a versare le rate secondo il piano originario e ha presentato una seconda istanza di autotutela il 19 settembre 2024, ottenendo un ulteriore sgravio parziale per le rate versate fino al 31 maggio 2024, ma sempre con conferma della decadenza. Avverso questo secondo diniego parziale
è stato proposto il ricorso oggetto della presente analisi.
Società_1 SRL sostiene che: La presentazione tardiva di un F24 con saldo a zero non costituisce tardivo versamento
La normativa prevede la validità del ravvedimento operoso anche per F24 con saldo zero presentati in ritardo
La giurisprudenza di Cassazione ha riconosciuto la validità e tempestività del versamento anche se l'F24 con saldo a zero viene presentato tardivamente
La prassi amministrativa conferma la validità del ravvedimento operoso per F24 con saldo zero
L'Agenzia delle Entrate eccepisce:
Inammissibilità del ricorso per violazione del principio del "ne bis in idem"
Uso strumentale del processo tributario per aggirare i termini processuali
Vizi nella sottoscrizione del ricorso Nel merito, sostiene che il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto comporta automaticamente la decadenza dal beneficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in primis, esaminare la questione del principio del ne bis in idem sollevata dall'Agenzia delle Entrate come eccezione preliminare di inammissibilità del secondo ricorso.
Il principio del ne bis in idem trova il suo fondamento nell'art. 39 del Codice di procedura civile, applicabile al processo tributario, e nell'art.
9-bis dello Statuto del contribuente, che stabilisce il divieto di bis in idem nel procedimento tributario.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il principio del ne bis in idem "posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso" (Cassazione civile, ordinanza n. 18143 del 26 giugno 2023).
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate eccepisce che la società Società_1 SRL ha impugnato la medesima cartella di pagamento n. 06320230009790662000 in due distinti giudizi:
Il primo ricorso (RGR 504/2024) proposto il 9 aprile 2024 avverso il diniego parziale di autotutela del 9 febbraio 2024. Il secondo ricorso (RGR 787/2024) proposto il 18 novembre 2024 avverso il diniego parziale di autotutela del 20 settembre 2024.
Per l'applicazione del principio del ne bis in idem è necessaria l'identità di tre elementi:
-Identità soggettiva (eadem personae): le parti sono le medesime
-Identità oggettiva (eadem res): l'oggetto della controversia è identico
-Identità della causa petendi: i motivi di impugnazione sono gli stessi
Nel caso in esame sussiste chiaramente:
Identità soggettiva: le parti sono le medesime (Società_1 SRL vs. Agenzia delle Entrate) Identità oggettiva sostanziale: entrambi i ricorsi hanno ad oggetto la medesima cartella esattoriale n.
06320230009790662000
Identità della causa petendi: i motivi di impugnazione sono identici, basandosi sulla medesima argomentazione relativa alla validità del ravvedimento operoso per F24 con saldo zero.
E' pur vero che i due ricorsi impugnano formalmente atti diversi (due distinti dinieghi di autotutela), ma che riguardano sostanzialmente la medesima pretesa tributaria. La giurisprudenza ha chiarito che "la qualificazione formale attribuita dall'opponente alla propria domanda non è determinante ai fini dell'individuazione dell'oggetto del giudizio, rilevando invece la sostanza della pretesa effettivamente dedotta" (Tribunale civile Napoli Nord, sentenza n. 2523 del 30 giugno 2025).
L'Agenzia delle Entrate ha, dunque, correttamente evidenziato che la presentazione del secondo ricorso costituisce un tentativo di aggirare il termine perentorio di cui all'art. 22 del D.Lgs 546/92.
Particolarmente significativo è il fatto che, come emerge dalla memoria illustrativa dell'Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di Macerata si è già pronunciata sul primo ricorso con sentenza n. 373/02/2025, depositata il 1° dicembre 2025, dichiarandolo inammissibile e condannando la contribuente al pagamento delle spese di lite per euro 3.400,00.
La sentenza ha inoltre precisato che "anche nel merito, l'Agenzia delle entrate appare aver correttamente applicato la disciplina dell'art. 15-ter del DPR 602/73", confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui "il mancato rispetto del predetto termine non configura la violazione di tardivo versamento sanabile attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, ciò che invece si realizza è la perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni". La violazione del principio del ne bis in idem comporta l'inammissibilità della domanda.
Il principio corrisponde infatti "ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione", garanzia collegata "all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata".
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.400,00 (millequattrocento/00) in favore della resistente Agenzia delle Entrate.
Macerata lì, 19 Dicembre 2025
Il Giudice Relatore Maria Cristina Pucci
Il Presidente Leide Polci