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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2889/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2889/2022
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1
CIMA, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU)-Via P.E.
Barsanti 44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PIER Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI PELLINI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca-Via Versilia
60, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
C.F. ) Controparte_2 C.F._2
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per : Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, anche ai sensi Parte_1 degli artt. 2043 e/o 2054 c.c., che il sinistro stradale avvenuto il giorno 30.07.2021 alle ore 20:20 in Viareggio, loc. Torre del Lago, Via Aurelia ang. Via Renzo Zia, nelle circostanze di tempo e di luogo meglio indicate nella
1 premessa dell'atto introduttivo, si è verificato per responsabilità unica ed esclusiva - ovvero, in denegato subordine, quanto meno grandemente prevalente - del veicolo mod. Opel Vivaro, tg. CA795WB, di proprietà di “ Controparte_3
ed assicurato per la R.C.A. con la in forza di polizza n.
[...] Controparte_4 1/20493/30/180018200 scad. 10.06.2022, condotto nell'occasione dal Sig. ; per l'effetto, Controparte_2 condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, nessuno escluso e/o eccettuato, in occasione ed in conseguenza del sinistro per cui
è causa, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute e da sostenere in relazione ed a causa del sinistro occorsogli e della conseguente menomazione patita, nella misura che risulterà provata in corso di causa o comunque ritenuta equa e di giustizia, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme liquidate a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale dovuto alla parte attrice, previamente svalutate secondo gli indici ISTAT F.O.I. e via via annualmente rivalutate secondo lo stesso indice, nell'importo pari agli interessi al tasso annuale del 2,0%, ovvero in subordine nell'importo pari al tasso legale, dal momento del prodursi del danno (30.07.2021) fino alla sentenza ed oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo. Si conclude, inoltre, anche in via istruttoria come sopra esposto. Con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, nonché competenze legali del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Per il Tribunale Ill.mo, previa eventuale rimessione della causa sul ruolo per la rinnovazione Controparte_5 della CTU tecnico ricostruttiva, per le ragioni tutte di cui in narrativa, in tesi respinga le domande avversarie poichè infondate in fatto e diritto;
in ipotesi, denegata ed impugnata, affinchè il Tribunale Ill.mo, individuato il corretto punto di an con percentuale di corresponsabilità di parte attrice largamente maggioritaria e comunque superiore al 70%, attese qualità e quantità delle violazioni poste in essere dai soggetti coinvolti, determini le minori somme effettivamente dovute dalla comparente all'attore per le causali azionate, decurtate di eventuali importi già percepiti per polizze infortuni private o da parte delle assicurazioni sociali obbligatorie, in applicazione del principio
“compensatio lucri cum damno”. In ogni caso ed ipotesi, vinte le spese o, in estremo subordine, con parziale compensazione delle medesime, anche alla luce delle iniziali richieste di parte attrice.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha domandato il risarcimento dei Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro occorsogli il giorno
30.7.2021. Ha dedotto che: in Viareggio, loc. Torre del Lago (LU) alle ore 20.20 circa, dopo essere uscito dalla palestra situata dietro al Bar “Bini” lungo la Via Aurelia, aveva imboccato alla guida del suo motociclo mod. KTM tg. DV92815 l'adiacente Via Renzo Zia da monti verso mare a velocità molto ridotta, fino ad arrestarsi completamente in prossimità dell'incrocio tra la predetta Via Renzo Zia e la Via Aurelia per sistemarsi lo zaino sulle spalle;
trovandosi sul margine della carreggiata della Via Aurelia, prima di riprendere la marcia aveva guardato alla sua dx verso nord e, notato un furgone ancora lontano dall'incrocio (modello Opel Vivaro, tg.
CA795WB di proprietà di e nell'occasione condotto da , Controparte_3 Controparte_2 aveva deciso di immettersi sulla stessa Via Aurelia con l'intento di dirigersi a sud verso casa in loc. Bufalina, Comune di Vecchiano (PI); appena attraversata la carreggiata ed immessosi sulla
Via Aurelia nella corsia di percorrenza verso sud, era tuttavia stato travolto dal predetto furgone,
2 il quale era nel frattempo sopraggiunto a forte velocità sulla stessa corsia, senza neppure accennare una frenata;
aveva subito, per l'evoluzione clinica sfavorevole delle conseguenze patite, l'amputazione maggiore della gamba destra in data 5.8.2021.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e contestando le Controparte_5
deduzioni attoree sia in punto di an che di quantum debeatur. Ha in particolare evidenziato che:
l'attore stava percorrendo contromano la Via Zia e non si era arrestato all'incrocio, bensì aveva proseguito la marcia sulla Via Aurelia senza fermarsi e senza prestare alcuna attenzione ai veicoli che sopraggiungevano, tagliando la strada al furgone che proveniva regolarmente ed a velocità contenuta dalla sua destra;
l'attore, inoltre, come desumibile dal punto d'urto, non si stava dirigendo verso Vecchiano, bensì verso la Via Alvi Picchi. ed ancorché ritualmente evocati in giudizio, sono rimasti Controparte_3 Controparte_2
contumaci.
La causa è stata istruita mediante prove per testi e per interrogatorio formale, c.t.u. dinamico modale e c.t.u. medico legale.
All'udienza del 16.5.2025 fissata, previo scambio di note conclusive, ex art. 281 sexies c.p.c. ha chiesto un termine per verificare l'eventuale percezione da parte dell'attore di Controparte_5
somme dall'INPS. Inoltre, nelle note conclusive, ha proposto interpello nei Controparte_5 confronti dell'attore, domandando di prendere posizione circa la sussistenza di polizze infortuni private o rivalse da parte di assicurazioni sociali obbligatorie che avessero condotto al versamento di acconti. L'attore ha precisato che non sussistono assicurazioni private che abbiano condotto a liquidazioni, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro, a vantaggio del proprio assistito e che comunque anche in prospettiva possano comportare tali esborsi a vantaggio dell'attore.
Inutilmente decorso il termine concesso ad senza la presentazione di alcuna nota, Controparte_5
parimenti diventato superfluo il termine per replica concesso a parte attrice, per cui la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe senza ulteriori termini per note.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3 Sull'an debeatur.
L'istruttoria svolta, documentale a mezzo del verbale della Polizia Municipale intervenuta sul posto nell'immediatezza del sinistro, orale a mezzo dichiarazioni testimoniali ed interrogatorio formale ed altresì mediante c.t.u. dinamico-modale e medico-legale conduce a ricostruire il sinistro come di seguito si va ad esporre.
Si ribadisce, anche in questa sede, che il percorso logico e le argomentazioni poste dall'Ing.
a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione Parte_2
versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
In particolare, come già rappresentato nel corso del procedimento, non può essere avanzata alcuna critica sulla modalità di svolgimento dell'accertamento peritale né circa gli esiti cui esso perviene, che sono il frutto di un'accurata disamina del materiale probatorio e che sono fondati su una ricostruzione puntuale della dinamica del sinistro.
All'esito, si ritiene che anche la condotta di guida dell'attore non vada esente da censura e che, anzi, allo stesso sia da attribuirsi la prevalente responsabilità per le conseguenze lesive patite, nella misura dell'80%.
Occorre prima di tutto ricostruire la posizione dei veicoli negli attimi che hanno preceduto il sinistro.
Il sinistro si è verificato nel Comune di Viareggio (LU), Fraz. Torre del Lago sulla SS1 Aurelia, in corrispondenza dell'incrocio con la Via Renzo Zia e la Via Alvi Picchi.
Dalla veduta aerea del luogo del sinistro contenuta alla p. 6 dell'elaborato peritale, si evince che la Via Aurelia ha, in tale tratto, un andamento rettilineo e pianeggiante e doppio senso di marcia così come la Via Alvi Picchi, mentre la Via Renzo Zia è una strada a senso unico che deve essere percorsa provenendo dalla Via Aurelia e non verso di essa. Via Alvi Picchi e Via Renzo Zia sono all'incirca l'una il prolungamento dell'altra, intersecando con un angolo di circa 115° la Via
Aurelia.
4 Lo stesso attore, sentito a sommarie informazioni nell'immediatezza del fatto, ha dichiarato che, dopo essere uscito dalla palestra sita dietro al ha imboccato in sella alla sua moto KTM Per_1
la Via Renzo Zia, immettendosi sulla Via Aurelia, dunque ha confermato di aver percorso la Via
Renzo Zia controsenso, mentre il furgone Opel condotto dal percorreva regolarmente, CP_2
nella corsia di pertinenza, la Via Aurelia con direzione nord/sud.
Per quel che concerne la velocità dei mezzi, si condivide l'analisi svolta dal c.t.u., che ha fornito risposta alle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte, ciascuno dei quali, ha adoperato metodi matematici diversi per giungere a conclusioni favorevoli ai propri assistiti;
per ogni profilo relativo alla metodologia di calcolo adoperata, data la natura eminentemente tecnica del ragionamento adottato, si richiamano le pagine da 58 a 63 della consulenza.
Si ritiene pertanto, in ossequio alle conclusioni che il c.t.u. ha rassegnato, che il furgone percorresse la Via Aurelia con un'andatura di circa 51 km/h con una variabilità di circa +/-6km/h mentre può assumersi che il motociclo si fosse immesso sulla Via Aurelia con una velocità di circa 20/25 km/h.
Circa la direzione del motociclo, contrariamente a quanto l'attore sostiene, sia la posizione post urto del mezzo -che dall'immagine di cui alla p. 13 della relazione peritale è collocato nella corsia di pertinenza del veicolo Opel, in posizione perpendicolare alla Via Aurelia riverso sul lato sinistro nello spazio tra le due ruote anteriori del furgone, sia i danni riportati -acclarati nell'immediatezza dalla Polizia Municipale intervenuta e riportati anche nella consulenza tecnica che hanno interessato la fiancata laterale destra con rottura della protezione della frizione, mentre sul fianco sinistro i danni riportati sono da urto secondario (con abrasioni della ruota anteriore, della fiancata laterale sinistra, della leva frizione e della leva marce), militano nel senso di ritenere che l'attore abbia attraversato la Via Aurelia in direzione Via Alvi Picchi e non che abbia imboccato la Via Aurelia in direzione sud.
Anche il teste , pur non avendo assistito al momento dell'impatto (egli ha Testimone_1 infatti riferito “io mi trovavo parcheggiato con la mia auto sulla Via Aurelia in direzione
Viareggio sul lato destro della carreggiata. Io in macchina stavo parlando con mio figlio, aspettavamo la partita di calcio” e di non aver visto né il transito del veicolo né l'urto del motociclo con il parabrezza), ha tuttavia confermato la posizione post urto dei due mezzi
5 dichiarando: “quando ho rivolto lo sguardo verso i veicoli, il conducente del motociclo era già a terra di fronte al paraurti anteriore del veicolo Opel”.
Difatti, il furgone ha riportato danni contenuti alla parte plastica inferiore del paraurti ed una modesta introflessione del cofano, mentre il parabrezza è rimasto integro.
Si condivide dunque la rappresentazione schematica dell'urto riportata alla pagina 23 della relazione peritale, in cui la posizione del motociclo, proveniente dalla Via Renzo Zita è raffigurata nel momento dell'urto in posizione perpendicolare alla Via Aurelia e direzionato, con leggero orientamento a sinistra, verso Via Alvi Picchi.
Del resto, se la direzione fosse stata quella che l'attore prospetta, l'impatto avrebbe interessato una diversa area del motociclo e non il fianco destro, nelle modalità sopra descritta.
Né si ritiene che l'attore abbia arrestato la propria marcia in corrispondenza dell'incrocio con la
Via Aurelia, cui, si ripete, stava affacciandosi in direzione non consentita.
In tal senso, è dirimente la dichiarazione testimoniale resa dal testimone il quale, TE seppur non abbia direttamente assistito all'urto ha tuttavia riferito di aver udito il rumore di una moto che proveniva da Via Renzo Zia ed a seguire il rumore dell'impatto. Si condivide sul punto la considerazione del c.t.u. che precisa che “se il motociclo si fosse arrestato, allora il sig.
che si trovava fermo dei pressi dell'imbocco di via Renzo Zia, nella sua deposizione TE
avrebbe riferito di una discontinuità fra il rumore del motociclo preveniente della strada secondaria e l'impatto”.
In questo procedimento, non è stato richiesto di provare un eventuale guasto meccanico del mezzo condotto dallo stesso, questione che egli avrebbe riferito, nell'immediatezza del fatto, al personale del 118 intervenuto a soccorrerlo, come rappresentato dal medico Dott.ssa e Per_2
su cui dunque non ci si sofferma, ma risulta verosimile, anche alla luce di tale dichiarazione raccolta a sommarie informazioni, che la manovra di immissione sia stata effettuata in continuità
e non con ripartenza da fermo.
Circa invece la condotta di guida del conducente del furgone, egli, sentito ad interrogatorio formale, ha riferito di non aver avuto il tempo di avvedersi del conducente del motociclo immessosi sulla Via Aurelia ed ha specificato di non aver posto in essere alcuna manovra di arresto, avendo premuto la frizione in luogo del freno.
6 Dalla ricostruzione prospettata dal c.t.u., si evince che la presenza del motociclo sulla sede stradale era percepibile dal conducente del furgone solo pochi istanti prima della collisione, all'incirca tra 0,8 e 0,6 secondi prima dell'impatto.
Uno spazio evidentemente limitatissimo, a fronte di una velocità del furgone prossima al limite consentito nel tratto di strada teatro del sinistro e di un'immissione sulla sede stradale controsenso da parte del conducente del motoveicolo, ancorché a velocità estremamente ridotta.
Fatte le premesse di cui sopra, il fulcro della decisione si colloca quindi nella valutazione di evitabilità dell'evento da parte del conducente del furgone e di esigibilità di una condotta di guida diversa, ferma restando l'indubbia corresponsabilità del conducente del motociclo nella causazione del sinistro, che ha tenuto una condotta di guida non conforme, sia perché circolava in senso vietato, non essendosi assicurato di non arrecare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, sia perché non ha mantenuto il controllo del proprio mezzo.
Si ritiene che anche il conducente del furgone non possa ritenersi esente da responsabilità, atteso che lo stesso non ha mantenuto negli attimi precedenti all'urto il pieno controllo del mezzo;
lo stesso ha riferito espressamente di aver, per la concitazione del momento, premuto la frizione anziché il freno, in tal modo non attuando una manovra di arresto tempestivo del veicolo, nei limiti del suo campo di visibilità, secondo quanto previsto dall'art. 141 comma 2 Codice della
Strada.
Se infatti è vero che lo spazio e tempo limitato di reazione, per la ridotta tempistica in cui era consentito prendere coscienza del sopraggiungere del motociclo, non consentiva di porre in essere una valida manovra evasiva, idonea ad evitare del tutto la collisione, al contempo si osservi che non vi è stato alcun tentativo di arresto, che avrebbe quantomeno ridotto la portata dell'impatto.
Di contro, non può addossarsi né l'intera responsabilità né la quota prevalente di essa al conducente del furgone, poiché non può ritenersi esigibile una condotta di guida al di sotto del limite di percorrenza consentito nel tratto di strada in oggetto.
Il c.t.u. ha specificato che il sinistro non si sarebbe verificato nell'ipotesi in cui il furgone avesse percorso la Via Aurelia con velocità pari o inferiore a 45 km/h; in tal caso, cioè, anche in assenza
7 di manovre evasive che pacificamente non sono state poste in essere dal conducente del furgone il sinistro non sarebbe accaduto.
Tale pretesa di condotta da parte del conducente del veicolo appare eccessiva, a fronte del fatto che l'attore viaggiava in senso contrario a quello di marcia e dunque non appariva necessario rallentare ulteriormente la marcia in corrispondenza dell'incrocio, perché da esso non era prevista possibilità di immissione.
La responsabilità del sinistro va dunque ascritta in ragione dell'80% all'attore e del 20% al
CP_2
Sul quantum debeatur.
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta c.t.u. danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa;
si condividono integralmente le conclusioni rassegnate dal c.t.u. che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta.
Come già rappresentato nel corso del giudizio, i rilievi mossi da parte attrice circa il danno non patrimoniale (su quelli di parte convenuta, attinenti al danno patrimoniale si dirà in seguito) sono stati pienamente vagliati nel contraddittorio peritale;
in particolare si ribadisce che:
- in ordine al danno psichico (quale danno biologico suscettibile di valutazione medico legale e distinto dalla sofferenza transitoria, su cui vi è espressa indicazione in consulenza), la c.t.u. ha adeguatamente chiarito l'insufficienza della documentazione versata in atti, da cui non
8 emerge che sia seguito in modo stabile un percorso terapeutico o che vi siano oggettive conseguenze di natura psichica, rimanendo al livello di mera allegazione anche il profilo della negazione di malattia;
- in ordine al danno biologico, sulla cui finale quantificazione si concorda con quanto rappresentato dal c.t.u., è stato precisato che, a prescindere dalle eventuali responsabilità da ascriversi a soggetti diversi da quelli parti di questo procedimento per non adeguato confezionamento del moncone, quest'ultimo, pur non essendo ottimale, non è comunque inefficace.
Poiché le nuove tabelle di cui al D.P.R. 12/2025 trovano applicazione solo ai sinistri verificatisi successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, per la liquidazione del risarcimento del danno patito dall'attore, tenuto conto della riscontrata lesione superiore ai nove punti percentuali, deve aversi riguardo ai valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano;
afferma, a tale proposito, la Corte di Cassazione che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (così Cass. civ. Sez.
III Ord., 28/06/2018, n. 17018 Cass. Civ., III, 7 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno
2011, N. 14402; Cass. Civ., III, 31 agosto 2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N.
18641).
Va altresì precisato che nella tabella in vigore alla data della presente pronuncia, ferma restando l'unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Milano, tenendo conto della più recente giurisprudenza (in particolare, si veda Cass., 11.11.2020, n. 25164), ha scorporato il danno morale dal danno biologico e ciò sul fondamentale presupposto che tale voce, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d'animo di sofferenza interiore, non è suscettibile di accertamento medico legale. Tuttavia, il ristoro del danno morale non costituisce un automatismo, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
Si deve poi sottolineare che la Corte di Cassazione con pronuncia recente ha precisato che “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo,
9 ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., Sez. III, 27/05/2019 n. 14364).
Sul punto si è espressamente pronunciato il c.t.u. nominato affermando: “l'amputazione della gamba destra, in un soggetto giovane e sportivo quale il sig. era prima dell'evento Pt_1
(pratica di arti marziali, mountain bike, corsa, palestra, etc..), incide indubbiamente sugli aspetti dinamico relazionali e personali, limitandone la possibilità di praticare attività ludiche e sportive;
è altresì ben comprensibile l'incidenza negativa sulla percezione di sé. Per quanto concerne la sofferenza soggettiva si stima che sia stata elevatissima-elevata nei primi trenta giorni e media per i successivi;
la sofferenza psico-fisica nella fase di menomazione permanente potrà dirsi lieve per quanto concerne il dolore fisico cronico, media per l'interferenza sugli atti della vita quotidiana ed elevata per quello che riguarda la percezione del peggioramento della propria integrità psichica e/o fisica”.
Tali circostanze hanno del resto trovato piena conferma anche in sede di escussione dei testimoni, che hanno confermato la predisposizione per l'attività sportiva dell'attore, inevitabilmente menomata dal sinistro per cui è causa (si veda in proposito le dichiarazioni resi all'udienza del
2.10.2024: “Prima dell'incidente svolgeva attività amatoriale di ciclismo;
di solito si incontrava con degli altri amatori la domenica, per recarsi in percorsi di montagna o collina. Aveva poco prima dell'incidente acquistato una bicicletta”; ed ancora “Mio fratello praticava ciclismo a livello amatoriale ed aveva la passione per la mountain bike. Dopo l'incidente non ha più praticato quell'attività sportiva”).
In questo contesto, si stima congruo riconoscere un incremento del 30% per sofferenza soggettiva
(tenendo conto delle considerazioni mosse dal c.t.u. circa la percezione del sé) ed altresì applicare un incremento del 25% per personalizzazione, alla luce dell'incidenza sulla sfera dinamico relazionale, anche per quel che riguarda la perdita generica della capacità lavorativa (su cui infra).
10 Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia che mentre il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo del danno non patrimoniale (biologico), poiché non attiene alla produzione di reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'efficienza psicofisica del soggetto, il danno alla capacità lavorativa specifica costituisce un danno patrimoniale che “consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto;
si differenzia dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica. Ne consegue la necessità di un'autonoma liquidazione di ciascuna delle predette voci di danno”
(così Cass. 12.9.2000 n. 12022; Cass. 15.1.2001 n. 500, ma anche Cass., Sez. 3, 25.8.2014 n.
1816).
La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28988) ha individuato le diverse tipologie di perdita della capacità lavorativa, precisando che “si può dare il caso: 1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. E' questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (Cass. n. 20312 del 2015); 2) che la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito: non il lavoro, badate bene, ma il reddito, il che significa che non ne produce al momento e non sarà più in grado di produrne in futuro: qui siamo evidentemente di fronte a un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito perduto;
3) che la vittima abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale: anche questo è un danno patrimoniale, da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza (ove sussistente) tra reddito perduto e presumibile reddito futuro;
4) che la vittima un lavoro non l'aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è una danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito. Sotto tale
11 profilo la prova della presumibile attività futura va supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti e anche sotto tale aspetto le conclusioni del giudice di appello non sono rigorose, anche perchè non considerano le attività lavorative compatibili con la menomazione fisica riscontrata”.
In applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica è dunque liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (Cass., sez. III ,
16.2.2024 , n. 4289). Chiaramente, ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore dipendente, rileva il reddito dichiarato.
Nel caso di specie, è confermato dalla documentazione in atti che, in conseguenza del sinistro,
l'attore non ha perduto il proprio posto di lavoro alle dipendenze della ditta “Naval Motor Botti
s.r.l.”, né risulta ascrivibile al sinistro, quale conseguenza immediata e diretta di esso, la contrazione dei suoi redditi.
Egli, inizialmente assunto con mansione di operaio meccanico motorista navale, è stato trasferito successivamente al sinistro ad altro incarico, con retribuzione analoga (confrontando le buste paga depositate in atti si evince che la retribuzione del lavoro ordinario era pari ad €1.400 circa ante sinistro ed €1.500 post sinistro) e con mansione di carattere amministrativo, compatibile con la condizione conseguente al sinistro.
Successivamente, l'attore ha volontariamente rassegnato le dimissioni, per essere assunto dapprima presso la cartiera “Central Carta” a Lucca e successivamente con orario ridotto di 6 ore presso la “Tappezzeria Ottomana” a Viareggio.
Il c.t.u. ha chiarito che, per la natura e tipologia di lesione, vi sono comunque delle limitazioni, anche nello svolgimento dell'attività di tappezziere, per le mansioni di montaggio ed installazione, in quanto necessitanti di stazione eretta per tempi anche prolungati, cosa che non è ovviamente compatibile con l'amputazione. Ciò nonostante, è stato l'attore stesso a decidere di dimettersi dalla precedente mansione lavorativa, avviandone di nuove, di talché ogni eventuale contrazione della propria condizione reddituale, rispetto alla situazione esistente al momento del sinistro, non è ascrivibile ad esso, incidendo sull'attuale assetto reddituale la decisione volontaria
12 dell'attore. Inoltre, il danno da cinestesi, intesa come il maggior aggravio che l'attuale condizione determina sulla vita dell'attore, è già stato riconosciuto, per il tramite della già applicata personalizzazione del risarcimento.
Inoltre, l'attore ha soltanto indicato come presumibile la contrazione dei redditi futuri, ma non ha fornito un aggancio probatorio adeguato per ancorare il criterio di calcolo, patrimoniale, del danno lamentato, né vi sono riscontri del lamentato danno da perdita di future chances lavorative, dovendosi ritenere pacifico lo svolgimento, a tutt'oggi, di un'attività lavorativa che consente entrate in linea con la professionalità acquisita. In particolare, non è chiarito in che termini l'attore avrebbe maturato la decisione di cambiare lavoro in quanto avvedutosi dell'impossibilità di proseguire nella carriera intrapresa, né è stato comprovato che abbia rinunciato a migliori e più redditizie possibilità di guadagno, né comunque è stata quantificata l'incidenza in termini di guadagno mensile delle trasferte che affermava di aver in precedenza effettuato, né la frequenza di esse, allo scopo di parametrare il relativo calcolo.
Vanno infine riconosciute le spese mediche ritenute congrue in sede di c.t.u. medico legale, ossia tutte le spese indicate alle pagine 15 e 16 della relazione ad eccezione della spesa numero 6, in quanto non è allegata la fattura.
Ha confermato la congruità della spesa medica di €4500, riferendosi in questo caso espressamente alla documentazione prodotta (diversamente dalle altre e diverse spese future richieste) ed in particolare richiamando la relativa fattura emessa dal negozio di Ortopedia in questione e parametrata su quanto non coperto dal SSN.
Per il resto, era onere dell'attore fornire quantomeno un principio di prova delle presumibili spese future da sostenersi, in ordine in particolare alle esigenze di periodico rinnovo della protesi;
in difetto di adeguata base documentale e dunque di un principio di prova per la quantificazione, anche l'eventuale indagine per il tramite un ausiliario sarebbe risultata del tutto esplorativa. Sul punto, le conclusioni rassegnate dal c.t.u. sono chiare: “Parte attrice non ha prodotto (se non quanto alle note integrative della dott.ssa inviate dopo le operazioni peritali) un CP_6
piano di protesizzazione a lungo termine, né un preventivo di spesa, né vi sono. certificazioni mediche che possano attestare e/o specificare le problematiche riferite in corso di visita (quale ad esempio il moncone troppo basso, possibilità o meno di utilizzo di una protesi da sport).
13 Pertanto, non solo non ho le competenze tecniche per stabilire quali spese saranno necessarie in futuro (quali protesi, usura delle varie componenti, periodicità dei rinnovi), ma la mancanza di una valida base documentale e certificativa renderebbe estremamente difficoltoso anche ad un ausiliario, competente in materia, fornire una risposta senza effettuare indagini ed approfondimenti che vadano a colmare le lacune della documentazione prodotta da parte attrice, attribuendo pertanto alla consulenza carattere chiaramente esplorativo”.
Ancorché il c.t.u. non soggiaccia ai limiti ed alle preclusioni previste per le altre parti, tuttavia la consulenza non può mai sopperire alle carenze documentali.
Conclusivamente vanno risarciti complessivi €5.158,74.
Non essendo emersa, all'esito dell'appendice di note scritte concesse alla convenuta, la percezione di somme da parte dell'INPS, né da parte di assicurazioni private, non vi sono somme da scomputare dal danno come sopra calcolato.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Si perviene pertanto alla seguente quantificazione, tenuto conto che l'attrice alla data del fatto aveva 23 anni ed applicate le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, vigenti alla data della presente pronuncia:
Permanente
Danno biologico (percentuale 42%) € 240.874
Danno non patrimoniale risarcibile (incremento 30%) € 313.136,20
Personalizzazione 25% sul danno biologico € 60.218,50
Tot. €373.354,40
Temporanea
• 45 giorni per inabilità temporanea totale, €5.175
• 60 giorni per inabilità temporanea parziale al 75%, € 5.175
• 75 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%, € 4.312,50
Spese mediche € 5.158,74
Per complessivi €393.175,64.
Tenuto conto della quota di responsabilità gravante sull'attore (80%), i convenuti sono condannati al pagamento di €78.635,13 (20% del totale).
14 Interessi e rivalutazione.
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Sulle somme liquidate a titolo di capitale, pertanto, come devalutate alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, la convenuta dovrà corrispondere anche gli interessi al tasso legale.
Il danno non patrimoniale come sopra quantificato ed anche il danno per spese mediche future
(come sottolineato dalla Suprema Corte, ordinanza 10/4/2019, n. 9985, trattasi di debito di valore) va dunque maggiorato della rivalutazione, calcolata secondo i criteri di legge.
15 Spese di lite
Le spese di lite si computano nei limiti dell'accoglimento della domanda sul relativo scaglione per valore e secondo i parametri medi.
Si ritiene invece equo porre a carico di ciascuna parte in ragione delle rispettive quote di responsabilità le spese per i c.t.u. nominati. Visto l'esito del giudizio, a carico delle parti restano le spese per i rispettivi c.t.p.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di d Controparte_2 Controparte_3
2) Accertata la responsabilità di in ragione dell'80% e di Parte_1
in ragione del 20%, in relazione al sinistro per cui è causa, Controparte_2
condanna ed Controparte_2 Controparte_3 [...]
in solido tra loro a corrispondere a la Controparte_4 Parte_1 complessiva somma di €78.635,13 oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto (30.7.2021) secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata, anno per anno fino ad oggi, secondo il medesimo indice, oltre successivi interessi al tasso legale della presente sentenza sino al saldo;
3) Condanna ed Controparte_2 Controparte_3 [...]
in solido tra loro a corrispondere a le Controparte_4 Parte_1 spese di lite che liquida in €14.103, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) Pone le spese di c.t.u. in ragione dell'80% a carico dell'attore e del 20% a carico dei convenuti in solido, mentre restano a carico di ciascuna parte le spese per i rispettivi c.t.p.
Lucca, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2889/2022
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1
CIMA, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU)-Via P.E.
Barsanti 44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PIER Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI PELLINI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca-Via Versilia
60, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
C.F. ) Controparte_2 C.F._2
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per : Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, anche ai sensi Parte_1 degli artt. 2043 e/o 2054 c.c., che il sinistro stradale avvenuto il giorno 30.07.2021 alle ore 20:20 in Viareggio, loc. Torre del Lago, Via Aurelia ang. Via Renzo Zia, nelle circostanze di tempo e di luogo meglio indicate nella
1 premessa dell'atto introduttivo, si è verificato per responsabilità unica ed esclusiva - ovvero, in denegato subordine, quanto meno grandemente prevalente - del veicolo mod. Opel Vivaro, tg. CA795WB, di proprietà di “ Controparte_3
ed assicurato per la R.C.A. con la in forza di polizza n.
[...] Controparte_4 1/20493/30/180018200 scad. 10.06.2022, condotto nell'occasione dal Sig. ; per l'effetto, Controparte_2 condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, nessuno escluso e/o eccettuato, in occasione ed in conseguenza del sinistro per cui
è causa, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute e da sostenere in relazione ed a causa del sinistro occorsogli e della conseguente menomazione patita, nella misura che risulterà provata in corso di causa o comunque ritenuta equa e di giustizia, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme liquidate a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale dovuto alla parte attrice, previamente svalutate secondo gli indici ISTAT F.O.I. e via via annualmente rivalutate secondo lo stesso indice, nell'importo pari agli interessi al tasso annuale del 2,0%, ovvero in subordine nell'importo pari al tasso legale, dal momento del prodursi del danno (30.07.2021) fino alla sentenza ed oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo. Si conclude, inoltre, anche in via istruttoria come sopra esposto. Con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, nonché competenze legali del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Per il Tribunale Ill.mo, previa eventuale rimessione della causa sul ruolo per la rinnovazione Controparte_5 della CTU tecnico ricostruttiva, per le ragioni tutte di cui in narrativa, in tesi respinga le domande avversarie poichè infondate in fatto e diritto;
in ipotesi, denegata ed impugnata, affinchè il Tribunale Ill.mo, individuato il corretto punto di an con percentuale di corresponsabilità di parte attrice largamente maggioritaria e comunque superiore al 70%, attese qualità e quantità delle violazioni poste in essere dai soggetti coinvolti, determini le minori somme effettivamente dovute dalla comparente all'attore per le causali azionate, decurtate di eventuali importi già percepiti per polizze infortuni private o da parte delle assicurazioni sociali obbligatorie, in applicazione del principio
“compensatio lucri cum damno”. In ogni caso ed ipotesi, vinte le spese o, in estremo subordine, con parziale compensazione delle medesime, anche alla luce delle iniziali richieste di parte attrice.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha domandato il risarcimento dei Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro occorsogli il giorno
30.7.2021. Ha dedotto che: in Viareggio, loc. Torre del Lago (LU) alle ore 20.20 circa, dopo essere uscito dalla palestra situata dietro al Bar “Bini” lungo la Via Aurelia, aveva imboccato alla guida del suo motociclo mod. KTM tg. DV92815 l'adiacente Via Renzo Zia da monti verso mare a velocità molto ridotta, fino ad arrestarsi completamente in prossimità dell'incrocio tra la predetta Via Renzo Zia e la Via Aurelia per sistemarsi lo zaino sulle spalle;
trovandosi sul margine della carreggiata della Via Aurelia, prima di riprendere la marcia aveva guardato alla sua dx verso nord e, notato un furgone ancora lontano dall'incrocio (modello Opel Vivaro, tg.
CA795WB di proprietà di e nell'occasione condotto da , Controparte_3 Controparte_2 aveva deciso di immettersi sulla stessa Via Aurelia con l'intento di dirigersi a sud verso casa in loc. Bufalina, Comune di Vecchiano (PI); appena attraversata la carreggiata ed immessosi sulla
Via Aurelia nella corsia di percorrenza verso sud, era tuttavia stato travolto dal predetto furgone,
2 il quale era nel frattempo sopraggiunto a forte velocità sulla stessa corsia, senza neppure accennare una frenata;
aveva subito, per l'evoluzione clinica sfavorevole delle conseguenze patite, l'amputazione maggiore della gamba destra in data 5.8.2021.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e contestando le Controparte_5
deduzioni attoree sia in punto di an che di quantum debeatur. Ha in particolare evidenziato che:
l'attore stava percorrendo contromano la Via Zia e non si era arrestato all'incrocio, bensì aveva proseguito la marcia sulla Via Aurelia senza fermarsi e senza prestare alcuna attenzione ai veicoli che sopraggiungevano, tagliando la strada al furgone che proveniva regolarmente ed a velocità contenuta dalla sua destra;
l'attore, inoltre, come desumibile dal punto d'urto, non si stava dirigendo verso Vecchiano, bensì verso la Via Alvi Picchi. ed ancorché ritualmente evocati in giudizio, sono rimasti Controparte_3 Controparte_2
contumaci.
La causa è stata istruita mediante prove per testi e per interrogatorio formale, c.t.u. dinamico modale e c.t.u. medico legale.
All'udienza del 16.5.2025 fissata, previo scambio di note conclusive, ex art. 281 sexies c.p.c. ha chiesto un termine per verificare l'eventuale percezione da parte dell'attore di Controparte_5
somme dall'INPS. Inoltre, nelle note conclusive, ha proposto interpello nei Controparte_5 confronti dell'attore, domandando di prendere posizione circa la sussistenza di polizze infortuni private o rivalse da parte di assicurazioni sociali obbligatorie che avessero condotto al versamento di acconti. L'attore ha precisato che non sussistono assicurazioni private che abbiano condotto a liquidazioni, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro, a vantaggio del proprio assistito e che comunque anche in prospettiva possano comportare tali esborsi a vantaggio dell'attore.
Inutilmente decorso il termine concesso ad senza la presentazione di alcuna nota, Controparte_5
parimenti diventato superfluo il termine per replica concesso a parte attrice, per cui la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe senza ulteriori termini per note.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3 Sull'an debeatur.
L'istruttoria svolta, documentale a mezzo del verbale della Polizia Municipale intervenuta sul posto nell'immediatezza del sinistro, orale a mezzo dichiarazioni testimoniali ed interrogatorio formale ed altresì mediante c.t.u. dinamico-modale e medico-legale conduce a ricostruire il sinistro come di seguito si va ad esporre.
Si ribadisce, anche in questa sede, che il percorso logico e le argomentazioni poste dall'Ing.
a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione Parte_2
versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
In particolare, come già rappresentato nel corso del procedimento, non può essere avanzata alcuna critica sulla modalità di svolgimento dell'accertamento peritale né circa gli esiti cui esso perviene, che sono il frutto di un'accurata disamina del materiale probatorio e che sono fondati su una ricostruzione puntuale della dinamica del sinistro.
All'esito, si ritiene che anche la condotta di guida dell'attore non vada esente da censura e che, anzi, allo stesso sia da attribuirsi la prevalente responsabilità per le conseguenze lesive patite, nella misura dell'80%.
Occorre prima di tutto ricostruire la posizione dei veicoli negli attimi che hanno preceduto il sinistro.
Il sinistro si è verificato nel Comune di Viareggio (LU), Fraz. Torre del Lago sulla SS1 Aurelia, in corrispondenza dell'incrocio con la Via Renzo Zia e la Via Alvi Picchi.
Dalla veduta aerea del luogo del sinistro contenuta alla p. 6 dell'elaborato peritale, si evince che la Via Aurelia ha, in tale tratto, un andamento rettilineo e pianeggiante e doppio senso di marcia così come la Via Alvi Picchi, mentre la Via Renzo Zia è una strada a senso unico che deve essere percorsa provenendo dalla Via Aurelia e non verso di essa. Via Alvi Picchi e Via Renzo Zia sono all'incirca l'una il prolungamento dell'altra, intersecando con un angolo di circa 115° la Via
Aurelia.
4 Lo stesso attore, sentito a sommarie informazioni nell'immediatezza del fatto, ha dichiarato che, dopo essere uscito dalla palestra sita dietro al ha imboccato in sella alla sua moto KTM Per_1
la Via Renzo Zia, immettendosi sulla Via Aurelia, dunque ha confermato di aver percorso la Via
Renzo Zia controsenso, mentre il furgone Opel condotto dal percorreva regolarmente, CP_2
nella corsia di pertinenza, la Via Aurelia con direzione nord/sud.
Per quel che concerne la velocità dei mezzi, si condivide l'analisi svolta dal c.t.u., che ha fornito risposta alle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte, ciascuno dei quali, ha adoperato metodi matematici diversi per giungere a conclusioni favorevoli ai propri assistiti;
per ogni profilo relativo alla metodologia di calcolo adoperata, data la natura eminentemente tecnica del ragionamento adottato, si richiamano le pagine da 58 a 63 della consulenza.
Si ritiene pertanto, in ossequio alle conclusioni che il c.t.u. ha rassegnato, che il furgone percorresse la Via Aurelia con un'andatura di circa 51 km/h con una variabilità di circa +/-6km/h mentre può assumersi che il motociclo si fosse immesso sulla Via Aurelia con una velocità di circa 20/25 km/h.
Circa la direzione del motociclo, contrariamente a quanto l'attore sostiene, sia la posizione post urto del mezzo -che dall'immagine di cui alla p. 13 della relazione peritale è collocato nella corsia di pertinenza del veicolo Opel, in posizione perpendicolare alla Via Aurelia riverso sul lato sinistro nello spazio tra le due ruote anteriori del furgone, sia i danni riportati -acclarati nell'immediatezza dalla Polizia Municipale intervenuta e riportati anche nella consulenza tecnica che hanno interessato la fiancata laterale destra con rottura della protezione della frizione, mentre sul fianco sinistro i danni riportati sono da urto secondario (con abrasioni della ruota anteriore, della fiancata laterale sinistra, della leva frizione e della leva marce), militano nel senso di ritenere che l'attore abbia attraversato la Via Aurelia in direzione Via Alvi Picchi e non che abbia imboccato la Via Aurelia in direzione sud.
Anche il teste , pur non avendo assistito al momento dell'impatto (egli ha Testimone_1 infatti riferito “io mi trovavo parcheggiato con la mia auto sulla Via Aurelia in direzione
Viareggio sul lato destro della carreggiata. Io in macchina stavo parlando con mio figlio, aspettavamo la partita di calcio” e di non aver visto né il transito del veicolo né l'urto del motociclo con il parabrezza), ha tuttavia confermato la posizione post urto dei due mezzi
5 dichiarando: “quando ho rivolto lo sguardo verso i veicoli, il conducente del motociclo era già a terra di fronte al paraurti anteriore del veicolo Opel”.
Difatti, il furgone ha riportato danni contenuti alla parte plastica inferiore del paraurti ed una modesta introflessione del cofano, mentre il parabrezza è rimasto integro.
Si condivide dunque la rappresentazione schematica dell'urto riportata alla pagina 23 della relazione peritale, in cui la posizione del motociclo, proveniente dalla Via Renzo Zita è raffigurata nel momento dell'urto in posizione perpendicolare alla Via Aurelia e direzionato, con leggero orientamento a sinistra, verso Via Alvi Picchi.
Del resto, se la direzione fosse stata quella che l'attore prospetta, l'impatto avrebbe interessato una diversa area del motociclo e non il fianco destro, nelle modalità sopra descritta.
Né si ritiene che l'attore abbia arrestato la propria marcia in corrispondenza dell'incrocio con la
Via Aurelia, cui, si ripete, stava affacciandosi in direzione non consentita.
In tal senso, è dirimente la dichiarazione testimoniale resa dal testimone il quale, TE seppur non abbia direttamente assistito all'urto ha tuttavia riferito di aver udito il rumore di una moto che proveniva da Via Renzo Zia ed a seguire il rumore dell'impatto. Si condivide sul punto la considerazione del c.t.u. che precisa che “se il motociclo si fosse arrestato, allora il sig.
che si trovava fermo dei pressi dell'imbocco di via Renzo Zia, nella sua deposizione TE
avrebbe riferito di una discontinuità fra il rumore del motociclo preveniente della strada secondaria e l'impatto”.
In questo procedimento, non è stato richiesto di provare un eventuale guasto meccanico del mezzo condotto dallo stesso, questione che egli avrebbe riferito, nell'immediatezza del fatto, al personale del 118 intervenuto a soccorrerlo, come rappresentato dal medico Dott.ssa e Per_2
su cui dunque non ci si sofferma, ma risulta verosimile, anche alla luce di tale dichiarazione raccolta a sommarie informazioni, che la manovra di immissione sia stata effettuata in continuità
e non con ripartenza da fermo.
Circa invece la condotta di guida del conducente del furgone, egli, sentito ad interrogatorio formale, ha riferito di non aver avuto il tempo di avvedersi del conducente del motociclo immessosi sulla Via Aurelia ed ha specificato di non aver posto in essere alcuna manovra di arresto, avendo premuto la frizione in luogo del freno.
6 Dalla ricostruzione prospettata dal c.t.u., si evince che la presenza del motociclo sulla sede stradale era percepibile dal conducente del furgone solo pochi istanti prima della collisione, all'incirca tra 0,8 e 0,6 secondi prima dell'impatto.
Uno spazio evidentemente limitatissimo, a fronte di una velocità del furgone prossima al limite consentito nel tratto di strada teatro del sinistro e di un'immissione sulla sede stradale controsenso da parte del conducente del motoveicolo, ancorché a velocità estremamente ridotta.
Fatte le premesse di cui sopra, il fulcro della decisione si colloca quindi nella valutazione di evitabilità dell'evento da parte del conducente del furgone e di esigibilità di una condotta di guida diversa, ferma restando l'indubbia corresponsabilità del conducente del motociclo nella causazione del sinistro, che ha tenuto una condotta di guida non conforme, sia perché circolava in senso vietato, non essendosi assicurato di non arrecare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, sia perché non ha mantenuto il controllo del proprio mezzo.
Si ritiene che anche il conducente del furgone non possa ritenersi esente da responsabilità, atteso che lo stesso non ha mantenuto negli attimi precedenti all'urto il pieno controllo del mezzo;
lo stesso ha riferito espressamente di aver, per la concitazione del momento, premuto la frizione anziché il freno, in tal modo non attuando una manovra di arresto tempestivo del veicolo, nei limiti del suo campo di visibilità, secondo quanto previsto dall'art. 141 comma 2 Codice della
Strada.
Se infatti è vero che lo spazio e tempo limitato di reazione, per la ridotta tempistica in cui era consentito prendere coscienza del sopraggiungere del motociclo, non consentiva di porre in essere una valida manovra evasiva, idonea ad evitare del tutto la collisione, al contempo si osservi che non vi è stato alcun tentativo di arresto, che avrebbe quantomeno ridotto la portata dell'impatto.
Di contro, non può addossarsi né l'intera responsabilità né la quota prevalente di essa al conducente del furgone, poiché non può ritenersi esigibile una condotta di guida al di sotto del limite di percorrenza consentito nel tratto di strada in oggetto.
Il c.t.u. ha specificato che il sinistro non si sarebbe verificato nell'ipotesi in cui il furgone avesse percorso la Via Aurelia con velocità pari o inferiore a 45 km/h; in tal caso, cioè, anche in assenza
7 di manovre evasive che pacificamente non sono state poste in essere dal conducente del furgone il sinistro non sarebbe accaduto.
Tale pretesa di condotta da parte del conducente del veicolo appare eccessiva, a fronte del fatto che l'attore viaggiava in senso contrario a quello di marcia e dunque non appariva necessario rallentare ulteriormente la marcia in corrispondenza dell'incrocio, perché da esso non era prevista possibilità di immissione.
La responsabilità del sinistro va dunque ascritta in ragione dell'80% all'attore e del 20% al
CP_2
Sul quantum debeatur.
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta c.t.u. danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa;
si condividono integralmente le conclusioni rassegnate dal c.t.u. che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta.
Come già rappresentato nel corso del giudizio, i rilievi mossi da parte attrice circa il danno non patrimoniale (su quelli di parte convenuta, attinenti al danno patrimoniale si dirà in seguito) sono stati pienamente vagliati nel contraddittorio peritale;
in particolare si ribadisce che:
- in ordine al danno psichico (quale danno biologico suscettibile di valutazione medico legale e distinto dalla sofferenza transitoria, su cui vi è espressa indicazione in consulenza), la c.t.u. ha adeguatamente chiarito l'insufficienza della documentazione versata in atti, da cui non
8 emerge che sia seguito in modo stabile un percorso terapeutico o che vi siano oggettive conseguenze di natura psichica, rimanendo al livello di mera allegazione anche il profilo della negazione di malattia;
- in ordine al danno biologico, sulla cui finale quantificazione si concorda con quanto rappresentato dal c.t.u., è stato precisato che, a prescindere dalle eventuali responsabilità da ascriversi a soggetti diversi da quelli parti di questo procedimento per non adeguato confezionamento del moncone, quest'ultimo, pur non essendo ottimale, non è comunque inefficace.
Poiché le nuove tabelle di cui al D.P.R. 12/2025 trovano applicazione solo ai sinistri verificatisi successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, per la liquidazione del risarcimento del danno patito dall'attore, tenuto conto della riscontrata lesione superiore ai nove punti percentuali, deve aversi riguardo ai valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano;
afferma, a tale proposito, la Corte di Cassazione che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (così Cass. civ. Sez.
III Ord., 28/06/2018, n. 17018 Cass. Civ., III, 7 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno
2011, N. 14402; Cass. Civ., III, 31 agosto 2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N.
18641).
Va altresì precisato che nella tabella in vigore alla data della presente pronuncia, ferma restando l'unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Milano, tenendo conto della più recente giurisprudenza (in particolare, si veda Cass., 11.11.2020, n. 25164), ha scorporato il danno morale dal danno biologico e ciò sul fondamentale presupposto che tale voce, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d'animo di sofferenza interiore, non è suscettibile di accertamento medico legale. Tuttavia, il ristoro del danno morale non costituisce un automatismo, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
Si deve poi sottolineare che la Corte di Cassazione con pronuncia recente ha precisato che “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo,
9 ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., Sez. III, 27/05/2019 n. 14364).
Sul punto si è espressamente pronunciato il c.t.u. nominato affermando: “l'amputazione della gamba destra, in un soggetto giovane e sportivo quale il sig. era prima dell'evento Pt_1
(pratica di arti marziali, mountain bike, corsa, palestra, etc..), incide indubbiamente sugli aspetti dinamico relazionali e personali, limitandone la possibilità di praticare attività ludiche e sportive;
è altresì ben comprensibile l'incidenza negativa sulla percezione di sé. Per quanto concerne la sofferenza soggettiva si stima che sia stata elevatissima-elevata nei primi trenta giorni e media per i successivi;
la sofferenza psico-fisica nella fase di menomazione permanente potrà dirsi lieve per quanto concerne il dolore fisico cronico, media per l'interferenza sugli atti della vita quotidiana ed elevata per quello che riguarda la percezione del peggioramento della propria integrità psichica e/o fisica”.
Tali circostanze hanno del resto trovato piena conferma anche in sede di escussione dei testimoni, che hanno confermato la predisposizione per l'attività sportiva dell'attore, inevitabilmente menomata dal sinistro per cui è causa (si veda in proposito le dichiarazioni resi all'udienza del
2.10.2024: “Prima dell'incidente svolgeva attività amatoriale di ciclismo;
di solito si incontrava con degli altri amatori la domenica, per recarsi in percorsi di montagna o collina. Aveva poco prima dell'incidente acquistato una bicicletta”; ed ancora “Mio fratello praticava ciclismo a livello amatoriale ed aveva la passione per la mountain bike. Dopo l'incidente non ha più praticato quell'attività sportiva”).
In questo contesto, si stima congruo riconoscere un incremento del 30% per sofferenza soggettiva
(tenendo conto delle considerazioni mosse dal c.t.u. circa la percezione del sé) ed altresì applicare un incremento del 25% per personalizzazione, alla luce dell'incidenza sulla sfera dinamico relazionale, anche per quel che riguarda la perdita generica della capacità lavorativa (su cui infra).
10 Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia che mentre il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo del danno non patrimoniale (biologico), poiché non attiene alla produzione di reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'efficienza psicofisica del soggetto, il danno alla capacità lavorativa specifica costituisce un danno patrimoniale che “consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto;
si differenzia dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica. Ne consegue la necessità di un'autonoma liquidazione di ciascuna delle predette voci di danno”
(così Cass. 12.9.2000 n. 12022; Cass. 15.1.2001 n. 500, ma anche Cass., Sez. 3, 25.8.2014 n.
1816).
La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28988) ha individuato le diverse tipologie di perdita della capacità lavorativa, precisando che “si può dare il caso: 1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. E' questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (Cass. n. 20312 del 2015); 2) che la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito: non il lavoro, badate bene, ma il reddito, il che significa che non ne produce al momento e non sarà più in grado di produrne in futuro: qui siamo evidentemente di fronte a un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito perduto;
3) che la vittima abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale: anche questo è un danno patrimoniale, da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza (ove sussistente) tra reddito perduto e presumibile reddito futuro;
4) che la vittima un lavoro non l'aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è una danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito. Sotto tale
11 profilo la prova della presumibile attività futura va supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti e anche sotto tale aspetto le conclusioni del giudice di appello non sono rigorose, anche perchè non considerano le attività lavorative compatibili con la menomazione fisica riscontrata”.
In applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica è dunque liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (Cass., sez. III ,
16.2.2024 , n. 4289). Chiaramente, ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore dipendente, rileva il reddito dichiarato.
Nel caso di specie, è confermato dalla documentazione in atti che, in conseguenza del sinistro,
l'attore non ha perduto il proprio posto di lavoro alle dipendenze della ditta “Naval Motor Botti
s.r.l.”, né risulta ascrivibile al sinistro, quale conseguenza immediata e diretta di esso, la contrazione dei suoi redditi.
Egli, inizialmente assunto con mansione di operaio meccanico motorista navale, è stato trasferito successivamente al sinistro ad altro incarico, con retribuzione analoga (confrontando le buste paga depositate in atti si evince che la retribuzione del lavoro ordinario era pari ad €1.400 circa ante sinistro ed €1.500 post sinistro) e con mansione di carattere amministrativo, compatibile con la condizione conseguente al sinistro.
Successivamente, l'attore ha volontariamente rassegnato le dimissioni, per essere assunto dapprima presso la cartiera “Central Carta” a Lucca e successivamente con orario ridotto di 6 ore presso la “Tappezzeria Ottomana” a Viareggio.
Il c.t.u. ha chiarito che, per la natura e tipologia di lesione, vi sono comunque delle limitazioni, anche nello svolgimento dell'attività di tappezziere, per le mansioni di montaggio ed installazione, in quanto necessitanti di stazione eretta per tempi anche prolungati, cosa che non è ovviamente compatibile con l'amputazione. Ciò nonostante, è stato l'attore stesso a decidere di dimettersi dalla precedente mansione lavorativa, avviandone di nuove, di talché ogni eventuale contrazione della propria condizione reddituale, rispetto alla situazione esistente al momento del sinistro, non è ascrivibile ad esso, incidendo sull'attuale assetto reddituale la decisione volontaria
12 dell'attore. Inoltre, il danno da cinestesi, intesa come il maggior aggravio che l'attuale condizione determina sulla vita dell'attore, è già stato riconosciuto, per il tramite della già applicata personalizzazione del risarcimento.
Inoltre, l'attore ha soltanto indicato come presumibile la contrazione dei redditi futuri, ma non ha fornito un aggancio probatorio adeguato per ancorare il criterio di calcolo, patrimoniale, del danno lamentato, né vi sono riscontri del lamentato danno da perdita di future chances lavorative, dovendosi ritenere pacifico lo svolgimento, a tutt'oggi, di un'attività lavorativa che consente entrate in linea con la professionalità acquisita. In particolare, non è chiarito in che termini l'attore avrebbe maturato la decisione di cambiare lavoro in quanto avvedutosi dell'impossibilità di proseguire nella carriera intrapresa, né è stato comprovato che abbia rinunciato a migliori e più redditizie possibilità di guadagno, né comunque è stata quantificata l'incidenza in termini di guadagno mensile delle trasferte che affermava di aver in precedenza effettuato, né la frequenza di esse, allo scopo di parametrare il relativo calcolo.
Vanno infine riconosciute le spese mediche ritenute congrue in sede di c.t.u. medico legale, ossia tutte le spese indicate alle pagine 15 e 16 della relazione ad eccezione della spesa numero 6, in quanto non è allegata la fattura.
Ha confermato la congruità della spesa medica di €4500, riferendosi in questo caso espressamente alla documentazione prodotta (diversamente dalle altre e diverse spese future richieste) ed in particolare richiamando la relativa fattura emessa dal negozio di Ortopedia in questione e parametrata su quanto non coperto dal SSN.
Per il resto, era onere dell'attore fornire quantomeno un principio di prova delle presumibili spese future da sostenersi, in ordine in particolare alle esigenze di periodico rinnovo della protesi;
in difetto di adeguata base documentale e dunque di un principio di prova per la quantificazione, anche l'eventuale indagine per il tramite un ausiliario sarebbe risultata del tutto esplorativa. Sul punto, le conclusioni rassegnate dal c.t.u. sono chiare: “Parte attrice non ha prodotto (se non quanto alle note integrative della dott.ssa inviate dopo le operazioni peritali) un CP_6
piano di protesizzazione a lungo termine, né un preventivo di spesa, né vi sono. certificazioni mediche che possano attestare e/o specificare le problematiche riferite in corso di visita (quale ad esempio il moncone troppo basso, possibilità o meno di utilizzo di una protesi da sport).
13 Pertanto, non solo non ho le competenze tecniche per stabilire quali spese saranno necessarie in futuro (quali protesi, usura delle varie componenti, periodicità dei rinnovi), ma la mancanza di una valida base documentale e certificativa renderebbe estremamente difficoltoso anche ad un ausiliario, competente in materia, fornire una risposta senza effettuare indagini ed approfondimenti che vadano a colmare le lacune della documentazione prodotta da parte attrice, attribuendo pertanto alla consulenza carattere chiaramente esplorativo”.
Ancorché il c.t.u. non soggiaccia ai limiti ed alle preclusioni previste per le altre parti, tuttavia la consulenza non può mai sopperire alle carenze documentali.
Conclusivamente vanno risarciti complessivi €5.158,74.
Non essendo emersa, all'esito dell'appendice di note scritte concesse alla convenuta, la percezione di somme da parte dell'INPS, né da parte di assicurazioni private, non vi sono somme da scomputare dal danno come sopra calcolato.
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Si perviene pertanto alla seguente quantificazione, tenuto conto che l'attrice alla data del fatto aveva 23 anni ed applicate le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, vigenti alla data della presente pronuncia:
Permanente
Danno biologico (percentuale 42%) € 240.874
Danno non patrimoniale risarcibile (incremento 30%) € 313.136,20
Personalizzazione 25% sul danno biologico € 60.218,50
Tot. €373.354,40
Temporanea
• 45 giorni per inabilità temporanea totale, €5.175
• 60 giorni per inabilità temporanea parziale al 75%, € 5.175
• 75 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%, € 4.312,50
Spese mediche € 5.158,74
Per complessivi €393.175,64.
Tenuto conto della quota di responsabilità gravante sull'attore (80%), i convenuti sono condannati al pagamento di €78.635,13 (20% del totale).
14 Interessi e rivalutazione.
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Sulle somme liquidate a titolo di capitale, pertanto, come devalutate alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, la convenuta dovrà corrispondere anche gli interessi al tasso legale.
Il danno non patrimoniale come sopra quantificato ed anche il danno per spese mediche future
(come sottolineato dalla Suprema Corte, ordinanza 10/4/2019, n. 9985, trattasi di debito di valore) va dunque maggiorato della rivalutazione, calcolata secondo i criteri di legge.
15 Spese di lite
Le spese di lite si computano nei limiti dell'accoglimento della domanda sul relativo scaglione per valore e secondo i parametri medi.
Si ritiene invece equo porre a carico di ciascuna parte in ragione delle rispettive quote di responsabilità le spese per i c.t.u. nominati. Visto l'esito del giudizio, a carico delle parti restano le spese per i rispettivi c.t.p.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di d Controparte_2 Controparte_3
2) Accertata la responsabilità di in ragione dell'80% e di Parte_1
in ragione del 20%, in relazione al sinistro per cui è causa, Controparte_2
condanna ed Controparte_2 Controparte_3 [...]
in solido tra loro a corrispondere a la Controparte_4 Parte_1 complessiva somma di €78.635,13 oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto (30.7.2021) secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata, anno per anno fino ad oggi, secondo il medesimo indice, oltre successivi interessi al tasso legale della presente sentenza sino al saldo;
3) Condanna ed Controparte_2 Controparte_3 [...]
in solido tra loro a corrispondere a le Controparte_4 Parte_1 spese di lite che liquida in €14.103, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) Pone le spese di c.t.u. in ragione dell'80% a carico dell'attore e del 20% a carico dei convenuti in solido, mentre restano a carico di ciascuna parte le spese per i rispettivi c.t.p.
Lucca, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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