Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/03/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Giudice est. Dott.ssa Aurelia Cuomo
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2815 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...], il [...], Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela De Gregorio, come da procura in atti e come in atti dom.ta
RICORRENTE
E
,nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte 1
Gennaro Monsurrò, come da procura in atti e come in atti dom.to
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto che fosse pronunciata Con ricorso depositato il 17/05/2019, Parte 1 con il quale aveva contratto matrimonio in la separazione dal coniuge Controparte_1 data 10/08/2011 in Torre Annunziata (NA) e dalla cui unione è nato il figlio Per 1 il
26.10.2012 a Pompei.
Ella ha chiesto altresì che la separazione fosse pronunciata con addebito nei confronti della controparte e che fossero adottati i dovuti provvedimenti nei riguardi del figlio minore.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente, con provvedimento del 14 marzo 2020, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, affidato il figlio ad entrambi i genitori, ponendo a carico del resistente un assegno mensile di euro 200,00, a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie e l'ulteriore assegno pari ad euro 100,00 a titolo di mantenimento in favore della ricorrente.
Con decreto del 9.2.2021 la Corte di Appello di Salerno ha accolto il reclamo, ex art. 708, comma 4 c.p.c., proposto da ed ha rideterminato in € 350,00 l'assegnoParte 1 di mantenimento a carico del CP_1 in favore del figlio Per_1 e in € 200,00
l'assegno di mantenimento in favore della reclamante rideterminando la quota di spese straordinarie per il minore a carico del padre nella misura del 60%; confermando le restanti statuizioni.
In data 3.05.2021 è stata emessa sentenza sullo status di separazione n. 745/2021 con contestuale rimessione della causa sul ruolo e concessione dei termini di cui all'art. 183 VI
co. c.p.c.
In corso di causa, con provvedimento del 28.07.2022, il GI ha ordinato ex art. 156 c.c. al terzo COPPER s.r.l., in qualità di terzo erogatore di somme in favore di Controparte_1 di versare a Parte 1 , la somma di euro 550,00 mensili.
La causa è stata poi istruita mediante espletamento di prova testimoniale ed accertamenti reddituali da parte della Guardia di Finanza a carico delle parti.
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 10.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio dà atto dell'intervenuta sentenza di separazione tra le parti, emessa in data 30.04.2021 e pertanto in questa sede dovranno essere trattate le sole statuizioni accessorie.
Quanto alla domanda di addebito proposta da Parte 1 la stessa non può trovare accoglimento.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, verificare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
E' necessario, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di riscontrare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, deve essere svolta un'accurata valutazione del fatto, del se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza degli episodi, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre
2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896).
Nel caso di specie l'istruttoria condotta in corso di causa non può considerarsi idonea al fine di dimostrare le condotte ascritte al resistente, quanto agli episodi di violenza dedotti, né, quanto alle condotte di disinteresse del pari dedotte, che le stesse siano state causa della separazione e non invece frutto di una crisi già in atto.
In particolare, le deposizioni testimoniali, rese da parenti o affini della coppia, sono eccessivamente generiche e nulla consentono di desumere quanto al già ricordato nesso causale.
Quanto poi ai provvedimenti concernenti la prole, il Collegio conferma il già disposto affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e regolamentazione del diritto di visita come da ordinanza presidenziale del
14.03.2020, da intendersi qui richiamata.
Sotto il profilo economico, richiamate le risultanze dell'accertamento patrimoniale condotto in corso di lite e depositate il 19.04.2024, il Collegio ritiene congruo confermare l'importo di euro 350,00 mensili a carico di Controparte 1 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno 4 di ogni mese in favore della controparte, oltre al 60% delle spese straordinarie, come per legge e rivalutazione Istat.
Con riguardo poi alla domanda di mantenimento personale proposta da Parte 1
[...] giovi ribadire che l'art. 156 c.c. dispone che il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale (Cass. n. 21504/2021).
Orbene, la documentazione reddituale acquisita in atti evidenzia una disparità quanto alla posizione delle parti e pertanto, tenuto conto altresì dell'età dei coniugi, della durata del matrimonio, il Collegio ritiene fondata la domanda e per l'effetto pone a carico di CP 1
[...] l'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento in favore della ricorrente, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, da versare in favore di Parte_1
[...] il giorno 4 di ciascun mese a mezzo bonifico.
In ordine al regolamento delle spese di lite, si ritiene di compensarle integralmente tra le parti in ragione della natura della decisione e della parziale soccombenza reciproca.
Si dà atto che Parte 1 è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Rigetta la domanda di addebito;
b) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, fissandone la residenza presso la madre e regolamenta il diritto di visita del padre come da ordinanza del 14.03.2020 da intendersi qui integralmente richiamata;
c) Pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare alla ricorrente, oltre al 60%
delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc), la somma di euro 350,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio ed euro 200,00 a titolo di mantenimento della personale;
tali somme vanno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat;
d) Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 06.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire