Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 4863 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2021, vertente tra (codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._1
Cristian Vezzoli del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attore, contro il (codice Controparte_1 fiscale ), rappresentato e difeso dagli Avvocati P.IVA_1
Guido Mazzoleni e Omar Chiari del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, e (codice fiscale Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresita P.IVA_2
Manenti del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuti.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attore nei confronti dei convenuti con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitisi ritualmente i convenuti, dopo trattazione come in atti è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 26 giugno 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
Assume l'attore la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni occorsigli il 3 aprile 2019, alle ore
10,45 circa, mentre camminava sul marciapiede dell'ente pubblico convenuto, sito in Via Collodi a CP_1 allorché si infortunò all'altezza di un parcheggio pubblico allora in fase di costruzione cadendo rovinosamente a terra a causa di un dislivello a suo dire non segnalato né visibile.
1
Insta per la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti danni patiti, che quantifica nell'importo di 33.786,75 euro (o nella diversa somma che risulti accertata all'esito del procedimento).
Con la rivalutazione e gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
L'ente pubblico convenuto insta per il rigetto delle domande attoree e di tutte le domande formulate nei suoi confronti.
In subordine, chiede l'accoglimento delle medesime nella misura minore possibile.
Insta per la vittoria in punto spese.
La persona giuridica convenuta insta per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Con vittoria di spese.
Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
In ordine all'an debeatur devesi evidenziare quanto segue.
La ricostruzione (incompleta) del fatto storico dal quale trae origine la presente controversia è parzialmente desumibile dal tenore delle fotografie 4 e 5 di produzione della persona giuridica convenuta, che mostrano peraltro un diverso stato dei luoghi (l'una rispetto all'altra) e in ordine alle quali
2 non vi è certezza in merito all'effettiva risalenza al giorno del sinistro.
Giova evidenziare, anche con riferimento alle implicazioni inerenti l'onus probandi, che l'attore non ha prodotto alcuna fotografia dello stato dei luoghi e, in particolare, non ha prodotto alcuna fotografia dello stato dei luoghi al momento del sinistro.
Il tutto in un contesto in cui era sufficiente un semplice smartphone per immortalare lo stato dei luoghi medesimo.
Si noti che l'attore ha affermato che l'incidente si sarebbe verificato nella mattinata del 3 aprile 2019 e che si è recato al Pronto Soccorso solo alle 9,30 del giorno successivo, ciò essendo sintomatico del fatto che i sintomi immediati della caduta non erano certo incompatibili con un'attività di documentazione, tramite fotografie, di quanto accaduto.
Cosicché non sussiste alcuna certezza in ordine all'effettivo stato dei luoghi al momento del sinistro e non è nemmen certo, nel contrasto tra le testimonianze, se all'epoca del sinistro i luoghi de quibus erano così come riprodotti nella fotografia numero 4 o come riprodotti nella fotografia numero 5.
Quel che è certo è che l'unica teste oculare del sinistro ha affermato che sia la fotografia numero 4 sia la fotografia numero 5 non erano completamente riproduttive dell'effettivo stato dei luoghi.
Tale testimone, infatti, ha riferito che il Tes_1 marciapiede immortalato nelle due fotografie non era recintato
(come invece si nota nelle due fotografie medesime).
La ha poi confermato che il marciapiede era in Tes_1 lavorazione, non aveva una superficie omogenea ma presentava per un buon tratto un dislivello, un avallamento rispetto al suo livello normale, ossia al livello della parte estranea ai lavori edili.
Sotto questo profilo ha confermato che l'avallamento, di colore grigio chiaro, era riprodotto correttamente nella
3 fotografia 5, ove peraltro l'avallamento appare di colore marrone chiaro.
Non è stato poi possibile risalire, per l'estrema genericità della testimonianza della , al luogo preciso nel quale è Tes_1 caduto l'attore e da quale direzione provenisse nonché dove stesse andando.
Dalla testimonianza dell'unico teste oculare, la Tes_1 appunto, si desume solo la presenza dell'avallamento e l'assenza di recinzione.
Una ricostruzione più precisa del sinistro non è dunque possibile, giacché la è pacificamente l'unica testimone Tes_1 oculare.
E' per tale motivo che non dovrà ricollocarsi la causa sul ruolo onde espletare ulteriore attività istruttoria.
Ciò doverosamente premesso in fatto, in diritto devesi evidenziare quanto segue.
Come emerge dall'insegnamento della Suprema Corte (si esamini, tra le più recenti, la pronuncia numero 9315 del 2019) in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia (qual quella postulata dall'attore, ma quanto si dirà riguarda comunque anche la responsabilità ai sensi del disposto dell'articolo 2043 del codice civile), la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, rileva diversamente a seconda del suo grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'articolo 1227, comma 1, del codice civile, richiedendosi una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Costituzione;
cosicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente
4 del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Nel caso di specie può ragionevolmente affermarsi la possibilità, per l'attore, di prevedere ed evitare il danno patito attraverso l'adozione di cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
Si noti che l'avallamento che secondo la prospettazione attorea e della teste avrebbe causato la caduta era Tes_1 indubbiamente ampiamente visibile, anche per la palmare presenza di una colorazione completamente diversa rispetto al manto normale del marciapiede.
E' poi emerso che le condizioni di illuminazione erano normali, ciò risultando dalle stesse dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale: il ha Parte_1 affermato l'irrilevanza della presenza di lampioni essendosi l'incidente verificato in pieno giorno.
Lo stato dei luoghi, dunque adottando le normali cautele, non era atto a cagionare l'evento: sarebbe stato sufficiente, per l'attore, modulare adeguatamente l'andatura e gli spostamenti in maniera acconcia.
Si noti che è pacifico che l'attore conosceva bene i luoghi de quibus (compresa la situazione in cui si trovava il marciapiede), poiché vi si recava spesso più volte in uno stesso giorno;
è emerso che vi era passato diverse volte nelle medesime condizioni di calpestio (e/o climatiche) nelle quali si verificò il sinistro, rimanendo indenne.
Pare dunque evidente a questo giudicante che l'attore, nell'occasione, non ha prestato adeguata attenzione allo stato dei luoghi e alla condotta che stava tenendo e che tale suo
5 comportamento ha provocato l'accidente de quo, tra l'altro interrompendo il nesso causale tra il danno patito dal lui e la cosa che a suo dire lo avrebbe provocato.
Tutto quanto sopra esposto porta il giudicante al rigetto di tutte le domande attoree.
Non resta dunque che delibare in ordine alle spese, incluse quelle della consulenza tecnica d'ufficio medico legale che è stata comunque medio tempore espletata, che non potranno che seguire la soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, rigetta le domande attoree.
Dichiara obbligato e condanna l'attore alla rifusione, a favore dell'ente pubblico convenuto, delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Dichiara obbligato e condanna l'attore alla rifusione, a favore della persona giuridica convenuta, delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Pone a carico definitivo di parte attrice le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Dottor
[...]
come già liquidate nel corso del Persona_1 procedimento.
Bergamo, 12 gennaio 2025
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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