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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 315/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 315/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
AP TT (C.F.: , nato a [...] il [...], ivi C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato a Sassari, via Cavour n. 65, presso lo studio dell'avv. Francesca Moro, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
appellante
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il [...], ivi residente in CP_1 C.F._2
via Carbonia n. 23, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Abba n. 2, presso lo studio dell'avv.
Marina Cinque, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13.04.2023,
Pagina 1 appellato
All'udienza del 25/10/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In accoglimento del presente atto appello:
In via pregiudiziale / preliminare:
- dichiarare nulla la sentenza impugnata per tutte le ragioni di cui ai motivi di appello;
Nel merito:
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non prevede l'accoglimento della richiesta
condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c, in favore del Sig. nonché al CP_2
pagamento dei compensi professionali e delle spese del giudizio di primo grado, e per l'effetto:
- Condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig. del CP_1 CP_2
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c, nonché al pagamento dei compensi professionali e delle
spese del giudizio di primo grado;
In ogni caso:
- con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato: “l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI - in via preliminare voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità – ai sensi
dell'art. 348 bis, co.1, c.p.c. – dell'atto di citazione in appello promosso dal sig. CP_2
Pagina 2 avverso la sentenza n. 1808/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari poiché manifestamente
infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 1808/2022
emessa dal Tribunale di Cagliari, per i motivi dedotti nel presente atto;
- nel merito, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'atto di citazione in
appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1808/2022 del Tribunale di CP_2
Cagliari e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1808/2022 emessa dal Tribunale
di Cagliari, per i motivi dedotti negli atti dei due gradi di giudizio;
- in ogni caso, condannare il sig. alle spese di lite e alle competenze professionali CP_2
difensive del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato il 2 luglio 2019, propose opposizione avverso l'atto CP_2
di precetto datato 3 giugno 2019, con il quale gli aveva intimato di pagare la CP_1
complessiva somma di euro 8.300,00 (oltre interessi e spese) asseritamente dovuta in forza di sette titoli cambiari emessi in data 1° ottobre 2015.
L'opponente eccepì che i titoli cambiari in questione erano stati emessi in data 1° ottobre 2015, ma recavano l'apposizione di una marca da bollo relativa all'anno 2019 e che pertanto, ai sensi dell'art. 104 L.C., non potevano essere considerati titoli esecutivi. Chiese, dunque, al tribunale, di dichiarare
l'inesistenza del diritto da parte del signor a procedere ad esecuzione forzata e di CP_1
condannare lo stesso al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c, nonché al pagamento dei compensi
professionali e delle spese del presente giudizio.
, costituitosi in giudizio, ammise che, per il vizio citato, l'atto di precetto dovesse CP_1
essere riconosciuto inefficace, ma soggiunse di essersi reso conto dell'errore dopo la notifica dell'atto di citazione, e di avere, quindi, offerto alla controparte la somma di € 1.200,00 per il
pagamento delle spese legali per l'attività svolta. Negò decisamente, invece, di aver posto in essere una condotta riconducibile ad alcuna ipotesi di temerarietà ex art. 96 c.p.c., e di aver causato alcun danno alla controparte.
Pagina 3 Alla prima udienza, l'attore insistette nella domanda “dando atto che la controparte ebbe a
notificare, in forza dell'atto di precetto per cui è causa, pignoramento presso terzi in odio al sig.
e nei confronti della banca di riferimento del medesimo, Banco di Sardegna, e del datore di CP_2
lavoro di quest'ultimo, in data 27 giugno 2019, recando al Capiali ulteriore danno, non avendo egli avuto la disponibilità del proprio conto corrente fino alla data del 2 agosto 2019”. L'opposto replicò evidenziando di aver preso conoscenza dell'irregolarità fiscale delle cambiali nel mese di
luglio 2019, in seguito alle comunicazioni telefoniche intervenute con la difesa di controparte, e di essersi conseguentemente prodigato a comunicare a mezzo pec alla banca ed al datore di lavoro
l'intenzione di rinunciare al pignoramento preso terzi.
La causa, istruita con prove documentali, venne decisa con sentenza n. 1808/2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 6 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Cagliari
statuì nei seguenti termini: “… definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, 1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda
relativa alla dichiarazione di inefficacia del precetto;
2. rigetta la domanda avente ad oggetto il
risarcimento del danno;
3. dichiara interamente compensate le spese del giudizio”.
***
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia:
- a seguito della rinuncia del creditore, doveva ritenersi certamente cessata la materia del contendere quanto alla domanda relativa alla dichiarazione di inefficacia del precetto;
- doveva rigettarsi la domanda avente ad oggetto la condanna dell'opposto al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avuto riguardo alla dichiarazione del Banco di Sardegna di assenza di disponibilità
di somme nel conto corrente del confermata anche dall'estratto del conto prodotto il 10 CP_2
febbraio 2020 dallo stesso opponente;
- stante l'assenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, il non poteva pretendere il risarcimento a norma dell'art. 96, comma 2, c.p.c., né poteva CP_2
Pagina 4 ottenere una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., non potendosi certamente ritenere che CP_1
[avesse] resistito pretestuosamente;
[...]
- da ultimo, “… La pronta rinuncia del convenuto all'atto di precetto ed ai successivi atti di
pignoramento, la sostanziale congruità della somma da quest'ultimo offerta per il ristoro delle
spese processuali e, soprattutto, la reciproca soccombenza giustificano la integrale compensazione
delle spese del giudizio”.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello articolando tre motivi di censura. CP_2
Si è costituito , che ha resistito domandando il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
***
1. Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al
combinato disposto di cui agli artt. 190 c.p.c., 111 e 24 Cost
L'appellante - richiamato l'orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 36596/2021) -
asserisce che la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto il giudice avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa e violato il contraddittorio, avendo deciso senza concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., nonostante la richiesta formulata nell'interesse dell'opponente sia nelle note a
trattazione scritta del 12 maggio 2022 che all'udienza del 6 luglio 2022, fissata per la precisazione delle conclusioni.
La censura è infondata.
All'udienza del 06.07.2022, tenutasi in presenza (peraltro già depositate note di trattazione scritta),
le parti avevano precisato le conclusioni e chiesto termini ex art. 190 cpc. Il giudice aveva quindi comunicato loro di intendere pronunciarsi in quel contesto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
decisione a cui nessuna delle parti risulta essersi opposta, ben potendo, per vero, esporre le proprie
Pagina 5 posizioni nel corso dell'udienza, peraltro già sinteticamente esplicitate con le note scritte autorizzate con decreto del 12 aprile 2022.
Ora, per un verso la scelta di procedere con deposito della sentenza in udienza non costituisce violazione degli art. 111 e 24 Cost., in quanto l'art. 281 sexies c.p.c. non compromette il diritto di difesa, essendo consentito alle parti di chiedere un rinvio dell'udienza laddove non siano pronte per la discussione orale. Peraltro l'appellante non ha in alcun modo dimostrato e ancor prima allegato che la mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (con la pronuncia della sentenza all'esito) abbia effettivamente leso il suo diritto di difesa.
Da ultimo, risulta inconferente il richiamo all'orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
36596 del 2021, siccome riguardante l'ipotesi in cui il giudice, dopo avere assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c., abbia emesso la sentenza prima della loro scadenza (anche di uno solo di essi),
così precludendo alle parti di usufruirne.
Nessuna nullità della sentenza, dunque, può essere ravvisata.
2. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto di
cui agli artt. 96 e 112 c.p.c.- Motivazione apparente.
La sentenza impugnata sarebbe inoltre ingiusta nella parte in cui il giudice aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., basando la propria decisione sulla dichiarazione
CP_ di assenza di somme del Banco di Sardegna, negando la resistenza dell' , nonostante avesse perfino chiesto e ottenuto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
Il giudice avrebbe errato nel non considerare imprudente la condotta del creditore procedente, per avere questi notificato un atto di precetto su cambiali sprovviste di bollo fin dalla loro emissione e attivato, sulla base di un titolo esecutivo inesistente, la procedura esecutiva presso terzi, rinunciata solo in data 22 luglio 2019, ben venti giorni dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione a
precetto. Né sarebbe sufficiente l'assenza di fondi sul conto corrente per escludere il verificarsi di un danno, atteso che i presupposti – sussistenti nel caso di specie – richiesti dall'art. 96, comma 2,
Pagina 6 c.p.c. riguarderebbero l'infondatezza della domanda giudiziale e l'aver agito in giudizio violando i
canoni della normale prudenza, sui quali il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi.
Il danno derivante dalla negligenza di controparte sarebbe palese, non avendo esso opponente potuto utilizzare il proprio conto corrente dal 27 giugno 2019 al 2 agosto 2019, ed essendo stato costretto a fornire spiegazioni al suo datore di lavoro circa l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento prezzo terzi, minando così il rapporto lavorativo.
La sentenza impugnata dovrebbe essere riformata anche con riferimento al punto in cui rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c., sul falso presupposto che l' non abbia resistito CP_1
pretestuosamente, tacendo non solo sulle eccezioni di parte attrice ma persino sulle confessioni
della stessa difesa dell' . Il giudice, inoltre, a parere dell'appellante, non spreca neppure una CP_1
parola sul primo comma dell'art. 96 c.p.c.
La censura è infondata sotto tutti i profili sollevati.
Relativamente alla responsabilità dell'opposto ex art.96 c.
1. c.p.c., è pacifico che questi, fin dal luglio del 2019, avesse assunto una condotta collaborativa riconoscendo l'errore in cui era incorso ed assumendosene la responsabilità, offrendo di pagare spontaneamente i compensi maturati fino ad allora (egli aveva notificato, con pec del 18.07.2019, al datore di lavoro e al difensore del l'atto di rinuncia al pignoramento presso terzi - doc. 7,8,9,10 fascicolo appellato primo CP_2
grado nonché, con pec del 22.07.2019, al Banco di Sardegna, la decisione di non iscrivere a ruolo il pignoramento prezzo terzi - doc. 11 fascicolo appellato primo grado).
Sotto altro profilo, anche tenuto conto del contegno assunto dall'opponente, non può sostenersi
CP_ esservi stata una soccombenza totale da parte dell' , essendo stato appurato, fin dalla prima udienza, che fosse cessata la materia del contendere sulla domanda principale.
Correttamente poi, parte appellata ha fatto rilevare, nel difendersi in questa sede, che l'indagine sulla responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente non deroga,
comunque, al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve dare la prova sia dell'an che del quantum. Tanto in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua
Pagina 7 dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c. (“…la liquidazione di tale danno,
ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del
“quantum” o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa” - cfr. Cass., 9 settembre
2004, n. 18169; Cass., 18 marzo 2002, n. 3941), sicché in mancanza di prova, il giudice non può
provvedere alla liquidazione del danno nonostante la domanda dell'interessato, neppure in via equitativa.
Nello specifico, l'opponente ha lamentato di aver subito un danno dal blocco del conto corrente intrattenuto presso il Banco di Sardegna, nonché di aver subito un pregiudizio, non meglio specificato, nel rapporto con il proprio datore di lavoro. Tuttavia egli non ha circostanziato tali suoi assunti, limitandosi a confutare, inefficacemente, gli argomenti svolti sul punto dal primo giudice,
in particolare in ordine al fatto che il conto corrente bloccato risultava privo di fondi (cfr.
dichiarazione del Banco di Sardegna del 27.06.2019-doc. 3 fascicolo appellato primo grado, nonché
estratto del conto corrente prodotto in data 10 febbraio 2019, con memoria ex art. 183 n. 2 dallo stesso Capiali) e a non assumere posizione circa la contestuale attestazione della banca per cui egli era, comunque, intestatario di carta pregata e/o iban emessa dalla Banca di Sassari SpA, che bene avrebbe potuto utilizzare nel periodo intercorrente dal 26.06.2019 al 22.07.2019.
Tali argomenti valgono anche con riguardo alla responsabilità ai sensi del comma 2 dell'art. 96,
c.p.c., fra le cui ipotesi rientra anche l'inizio imprudente dell'esecuzione forzata sulla base di un diritto inesistente. Con la precisazione, quanto al diritto sottostante all'azione intrapresa, che le cambiali azionate, seppure inidonee a costituire titolo esecutivo perché non regolarmente bollate,
costituiscono un valido titolo di credito. L'art. 104 L. Cambiaria, difatti, prevede “la validità della
cambiale e del vaglia cambiario compresi quelli a vista e a certo tempo vista, non è subordinata
all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi, tuttavia, se non siano stati
regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno qualità di
titolo esecutivo”.
Pagina 8 Ciò è tanto vero che, in data 18 novembre 2019, il Tribunale di Cagliari ha emesso il decreto ingiuntivo n. 2129/2019 provvisoriamente esecutivo (doc. 1 del fascicolo di parte di primo grado dell'opposto). In realtà l'esistenza del credito neppure risulta mai essere stata contesta da parte appellante.
3. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al all'art. 91 c.p.c. in punto
di spese legali.
La sentenza impugnata sarebbe infine errata con riferimento alla statuizione sulla compensazione integrale delle spese di giudizio. L'appellante, in proposito, contesta sia la prontezza della rinuncia,
ribadendo che questa sarebbe intervenuta solo dopo oltre trentacinque giorni, durante i quali egli
non avrebbe potuto neppure sostenere le ordinarie spese quotidiane perché aveva il conto bloccato,
sia la congruità della somma offerta, atteso che – una volta arrivati a sentenza – i compensi a carico del soccombente sarebbero ammontati addirittura ad euro 4.955,07. Con riferimento alla somma offerta, inoltre, l'appellante reitera il rilievo per cui il giudice “non precisa mai non essere stata
dall'opposto offerta banco judicis né tantomeno ricevuta dal e che “parrebbe arrivare alla CP_2
decisione, ritenendo che il abbia incassato l'importo!”. CP_2
Erroneamente, infine, il Tribunale avrebbe ancorato la compensazione integrale delle spese anche alla soccombenza reciproca, che non ricorrerebbe nella specie. Infatti non potrebbe ritenersi
“plausibile una totale compensazione delle spese legali anche se è stata dichiarata cessata la
materia del contendere che, da sola, comporta una soccombenza virtuale di parte opposta, a
prescindere dal fatto che sia stata rigettata la condanna ex art. 96 c.p.c che, comunque, in questa
sede si contesta”.
Anche tale censura è infondata sotto tutti i profili sollevati.
Va premessa l'inammissibilità del documento (copia dell'assegno circolare in favore del Capiali)
prodotto dall' appellato con l'atto di costituzione in appello, in quanto formatosi anteriormente allo spirare del termine delle memorie ex art. 183 n. 2, c.p.c.. Infatti, per quanto debba riconoscersi che l'interesse alla produzione sia sorto solo dopo che l'appellante ha posto in dubbio la circostanza che
Pagina 9 CP_ l' avesse presentato l'offerta banco judicis alla prima udienza, l'art. 345, comma 3, c.p.c.
prevede un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, con l'unica eccezione riguardante la possibilità per la parte di dimostrare di non aver potuto presentarli o produrli nel primo grado per una causa a sé non imputabile;
circostanza nella specie, neppure allegata.
Peraltro, deve ritenersi che si tratti di un documento superfluo, riguardando una circostanza mai contestata in precedenza, e tenuto conto della documentazione sopra menzionata.
Occorre premettere, con riguardo al rigetto della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
che questa non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, e non può pertanto essere in sé e per sé posta a fondamento della decisione di compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza
n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv.
657296 – 01).
Piuttosto, nel caso in esame, è proprio l'andamento del giudizio, pretestuosamente trascinato
dall'opponente, a giustificare la compensazione delle spese.
E 'difatti incontestabile che se il avesse a suo tempo accettato il rimborso delle spese CP_2
CP_ offerte da , da ritenere del tutto congrue (l'importo di euro 1.200,00 è, invero, conforme ai parametri di liquidazione delle spese legali previsti dal D.M. 55/2014, considerando le fasi di studio e introduzione, come anche rilevato dal primo giudice) la vicenda processuale si sarebbe conclusa fin dalla prima udienza senza ulteriori sviluppi.
In altri termini, l'opponente, pur consapevole del fatto che fosse cessata la materia del contendere riguardante la domanda relativa alla dichiarazione di inefficacia del precetto, ha ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa di controparte configurando così l'ipotesi di cui all'art. 91, comma
1, c.p.c.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Pagina 10 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore entro euro 26.000,00, parametro minimo per la estrema semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17,
L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. CP_2
1808/2022, pubblicata in data 11.07.2022;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali del CP_2 CP_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 1.984,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 315/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
AP TT (C.F.: , nato a [...] il [...], ivi C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato a Sassari, via Cavour n. 65, presso lo studio dell'avv. Francesca Moro, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
appellante
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il [...], ivi residente in CP_1 C.F._2
via Carbonia n. 23, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Abba n. 2, presso lo studio dell'avv.
Marina Cinque, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13.04.2023,
Pagina 1 appellato
All'udienza del 25/10/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In accoglimento del presente atto appello:
In via pregiudiziale / preliminare:
- dichiarare nulla la sentenza impugnata per tutte le ragioni di cui ai motivi di appello;
Nel merito:
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non prevede l'accoglimento della richiesta
condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c, in favore del Sig. nonché al CP_2
pagamento dei compensi professionali e delle spese del giudizio di primo grado, e per l'effetto:
- Condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig. del CP_1 CP_2
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c, nonché al pagamento dei compensi professionali e delle
spese del giudizio di primo grado;
In ogni caso:
- con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato: “l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI - in via preliminare voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità – ai sensi
dell'art. 348 bis, co.1, c.p.c. – dell'atto di citazione in appello promosso dal sig. CP_2
Pagina 2 avverso la sentenza n. 1808/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari poiché manifestamente
infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 1808/2022
emessa dal Tribunale di Cagliari, per i motivi dedotti nel presente atto;
- nel merito, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'atto di citazione in
appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1808/2022 del Tribunale di CP_2
Cagliari e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1808/2022 emessa dal Tribunale
di Cagliari, per i motivi dedotti negli atti dei due gradi di giudizio;
- in ogni caso, condannare il sig. alle spese di lite e alle competenze professionali CP_2
difensive del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato il 2 luglio 2019, propose opposizione avverso l'atto CP_2
di precetto datato 3 giugno 2019, con il quale gli aveva intimato di pagare la CP_1
complessiva somma di euro 8.300,00 (oltre interessi e spese) asseritamente dovuta in forza di sette titoli cambiari emessi in data 1° ottobre 2015.
L'opponente eccepì che i titoli cambiari in questione erano stati emessi in data 1° ottobre 2015, ma recavano l'apposizione di una marca da bollo relativa all'anno 2019 e che pertanto, ai sensi dell'art. 104 L.C., non potevano essere considerati titoli esecutivi. Chiese, dunque, al tribunale, di dichiarare
l'inesistenza del diritto da parte del signor a procedere ad esecuzione forzata e di CP_1
condannare lo stesso al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c, nonché al pagamento dei compensi
professionali e delle spese del presente giudizio.
, costituitosi in giudizio, ammise che, per il vizio citato, l'atto di precetto dovesse CP_1
essere riconosciuto inefficace, ma soggiunse di essersi reso conto dell'errore dopo la notifica dell'atto di citazione, e di avere, quindi, offerto alla controparte la somma di € 1.200,00 per il
pagamento delle spese legali per l'attività svolta. Negò decisamente, invece, di aver posto in essere una condotta riconducibile ad alcuna ipotesi di temerarietà ex art. 96 c.p.c., e di aver causato alcun danno alla controparte.
Pagina 3 Alla prima udienza, l'attore insistette nella domanda “dando atto che la controparte ebbe a
notificare, in forza dell'atto di precetto per cui è causa, pignoramento presso terzi in odio al sig.
e nei confronti della banca di riferimento del medesimo, Banco di Sardegna, e del datore di CP_2
lavoro di quest'ultimo, in data 27 giugno 2019, recando al Capiali ulteriore danno, non avendo egli avuto la disponibilità del proprio conto corrente fino alla data del 2 agosto 2019”. L'opposto replicò evidenziando di aver preso conoscenza dell'irregolarità fiscale delle cambiali nel mese di
luglio 2019, in seguito alle comunicazioni telefoniche intervenute con la difesa di controparte, e di essersi conseguentemente prodigato a comunicare a mezzo pec alla banca ed al datore di lavoro
l'intenzione di rinunciare al pignoramento preso terzi.
La causa, istruita con prove documentali, venne decisa con sentenza n. 1808/2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 6 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Cagliari
statuì nei seguenti termini: “… definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, 1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda
relativa alla dichiarazione di inefficacia del precetto;
2. rigetta la domanda avente ad oggetto il
risarcimento del danno;
3. dichiara interamente compensate le spese del giudizio”.
***
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia:
- a seguito della rinuncia del creditore, doveva ritenersi certamente cessata la materia del contendere quanto alla domanda relativa alla dichiarazione di inefficacia del precetto;
- doveva rigettarsi la domanda avente ad oggetto la condanna dell'opposto al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avuto riguardo alla dichiarazione del Banco di Sardegna di assenza di disponibilità
di somme nel conto corrente del confermata anche dall'estratto del conto prodotto il 10 CP_2
febbraio 2020 dallo stesso opponente;
- stante l'assenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, il non poteva pretendere il risarcimento a norma dell'art. 96, comma 2, c.p.c., né poteva CP_2
Pagina 4 ottenere una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., non potendosi certamente ritenere che CP_1
[avesse] resistito pretestuosamente;
[...]
- da ultimo, “… La pronta rinuncia del convenuto all'atto di precetto ed ai successivi atti di
pignoramento, la sostanziale congruità della somma da quest'ultimo offerta per il ristoro delle
spese processuali e, soprattutto, la reciproca soccombenza giustificano la integrale compensazione
delle spese del giudizio”.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello articolando tre motivi di censura. CP_2
Si è costituito , che ha resistito domandando il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
***
1. Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al
combinato disposto di cui agli artt. 190 c.p.c., 111 e 24 Cost
L'appellante - richiamato l'orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 36596/2021) -
asserisce che la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto il giudice avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa e violato il contraddittorio, avendo deciso senza concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., nonostante la richiesta formulata nell'interesse dell'opponente sia nelle note a
trattazione scritta del 12 maggio 2022 che all'udienza del 6 luglio 2022, fissata per la precisazione delle conclusioni.
La censura è infondata.
All'udienza del 06.07.2022, tenutasi in presenza (peraltro già depositate note di trattazione scritta),
le parti avevano precisato le conclusioni e chiesto termini ex art. 190 cpc. Il giudice aveva quindi comunicato loro di intendere pronunciarsi in quel contesto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
decisione a cui nessuna delle parti risulta essersi opposta, ben potendo, per vero, esporre le proprie
Pagina 5 posizioni nel corso dell'udienza, peraltro già sinteticamente esplicitate con le note scritte autorizzate con decreto del 12 aprile 2022.
Ora, per un verso la scelta di procedere con deposito della sentenza in udienza non costituisce violazione degli art. 111 e 24 Cost., in quanto l'art. 281 sexies c.p.c. non compromette il diritto di difesa, essendo consentito alle parti di chiedere un rinvio dell'udienza laddove non siano pronte per la discussione orale. Peraltro l'appellante non ha in alcun modo dimostrato e ancor prima allegato che la mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (con la pronuncia della sentenza all'esito) abbia effettivamente leso il suo diritto di difesa.
Da ultimo, risulta inconferente il richiamo all'orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
36596 del 2021, siccome riguardante l'ipotesi in cui il giudice, dopo avere assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c., abbia emesso la sentenza prima della loro scadenza (anche di uno solo di essi),
così precludendo alle parti di usufruirne.
Nessuna nullità della sentenza, dunque, può essere ravvisata.
2. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto di
cui agli artt. 96 e 112 c.p.c.- Motivazione apparente.
La sentenza impugnata sarebbe inoltre ingiusta nella parte in cui il giudice aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., basando la propria decisione sulla dichiarazione
CP_ di assenza di somme del Banco di Sardegna, negando la resistenza dell' , nonostante avesse perfino chiesto e ottenuto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
Il giudice avrebbe errato nel non considerare imprudente la condotta del creditore procedente, per avere questi notificato un atto di precetto su cambiali sprovviste di bollo fin dalla loro emissione e attivato, sulla base di un titolo esecutivo inesistente, la procedura esecutiva presso terzi, rinunciata solo in data 22 luglio 2019, ben venti giorni dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione a
precetto. Né sarebbe sufficiente l'assenza di fondi sul conto corrente per escludere il verificarsi di un danno, atteso che i presupposti – sussistenti nel caso di specie – richiesti dall'art. 96, comma 2,
Pagina 6 c.p.c. riguarderebbero l'infondatezza della domanda giudiziale e l'aver agito in giudizio violando i
canoni della normale prudenza, sui quali il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi.
Il danno derivante dalla negligenza di controparte sarebbe palese, non avendo esso opponente potuto utilizzare il proprio conto corrente dal 27 giugno 2019 al 2 agosto 2019, ed essendo stato costretto a fornire spiegazioni al suo datore di lavoro circa l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento prezzo terzi, minando così il rapporto lavorativo.
La sentenza impugnata dovrebbe essere riformata anche con riferimento al punto in cui rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c., sul falso presupposto che l' non abbia resistito CP_1
pretestuosamente, tacendo non solo sulle eccezioni di parte attrice ma persino sulle confessioni
della stessa difesa dell' . Il giudice, inoltre, a parere dell'appellante, non spreca neppure una CP_1
parola sul primo comma dell'art. 96 c.p.c.
La censura è infondata sotto tutti i profili sollevati.
Relativamente alla responsabilità dell'opposto ex art.96 c.
1. c.p.c., è pacifico che questi, fin dal luglio del 2019, avesse assunto una condotta collaborativa riconoscendo l'errore in cui era incorso ed assumendosene la responsabilità, offrendo di pagare spontaneamente i compensi maturati fino ad allora (egli aveva notificato, con pec del 18.07.2019, al datore di lavoro e al difensore del l'atto di rinuncia al pignoramento presso terzi - doc. 7,8,9,10 fascicolo appellato primo CP_2
grado nonché, con pec del 22.07.2019, al Banco di Sardegna, la decisione di non iscrivere a ruolo il pignoramento prezzo terzi - doc. 11 fascicolo appellato primo grado).
Sotto altro profilo, anche tenuto conto del contegno assunto dall'opponente, non può sostenersi
CP_ esservi stata una soccombenza totale da parte dell' , essendo stato appurato, fin dalla prima udienza, che fosse cessata la materia del contendere sulla domanda principale.
Correttamente poi, parte appellata ha fatto rilevare, nel difendersi in questa sede, che l'indagine sulla responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente non deroga,
comunque, al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve dare la prova sia dell'an che del quantum. Tanto in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua
Pagina 7 dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c. (“…la liquidazione di tale danno,
ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del
“quantum” o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa” - cfr. Cass., 9 settembre
2004, n. 18169; Cass., 18 marzo 2002, n. 3941), sicché in mancanza di prova, il giudice non può
provvedere alla liquidazione del danno nonostante la domanda dell'interessato, neppure in via equitativa.
Nello specifico, l'opponente ha lamentato di aver subito un danno dal blocco del conto corrente intrattenuto presso il Banco di Sardegna, nonché di aver subito un pregiudizio, non meglio specificato, nel rapporto con il proprio datore di lavoro. Tuttavia egli non ha circostanziato tali suoi assunti, limitandosi a confutare, inefficacemente, gli argomenti svolti sul punto dal primo giudice,
in particolare in ordine al fatto che il conto corrente bloccato risultava privo di fondi (cfr.
dichiarazione del Banco di Sardegna del 27.06.2019-doc. 3 fascicolo appellato primo grado, nonché
estratto del conto corrente prodotto in data 10 febbraio 2019, con memoria ex art. 183 n. 2 dallo stesso Capiali) e a non assumere posizione circa la contestuale attestazione della banca per cui egli era, comunque, intestatario di carta pregata e/o iban emessa dalla Banca di Sassari SpA, che bene avrebbe potuto utilizzare nel periodo intercorrente dal 26.06.2019 al 22.07.2019.
Tali argomenti valgono anche con riguardo alla responsabilità ai sensi del comma 2 dell'art. 96,
c.p.c., fra le cui ipotesi rientra anche l'inizio imprudente dell'esecuzione forzata sulla base di un diritto inesistente. Con la precisazione, quanto al diritto sottostante all'azione intrapresa, che le cambiali azionate, seppure inidonee a costituire titolo esecutivo perché non regolarmente bollate,
costituiscono un valido titolo di credito. L'art. 104 L. Cambiaria, difatti, prevede “la validità della
cambiale e del vaglia cambiario compresi quelli a vista e a certo tempo vista, non è subordinata
all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi, tuttavia, se non siano stati
regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno qualità di
titolo esecutivo”.
Pagina 8 Ciò è tanto vero che, in data 18 novembre 2019, il Tribunale di Cagliari ha emesso il decreto ingiuntivo n. 2129/2019 provvisoriamente esecutivo (doc. 1 del fascicolo di parte di primo grado dell'opposto). In realtà l'esistenza del credito neppure risulta mai essere stata contesta da parte appellante.
3. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al all'art. 91 c.p.c. in punto
di spese legali.
La sentenza impugnata sarebbe infine errata con riferimento alla statuizione sulla compensazione integrale delle spese di giudizio. L'appellante, in proposito, contesta sia la prontezza della rinuncia,
ribadendo che questa sarebbe intervenuta solo dopo oltre trentacinque giorni, durante i quali egli
non avrebbe potuto neppure sostenere le ordinarie spese quotidiane perché aveva il conto bloccato,
sia la congruità della somma offerta, atteso che – una volta arrivati a sentenza – i compensi a carico del soccombente sarebbero ammontati addirittura ad euro 4.955,07. Con riferimento alla somma offerta, inoltre, l'appellante reitera il rilievo per cui il giudice “non precisa mai non essere stata
dall'opposto offerta banco judicis né tantomeno ricevuta dal e che “parrebbe arrivare alla CP_2
decisione, ritenendo che il abbia incassato l'importo!”. CP_2
Erroneamente, infine, il Tribunale avrebbe ancorato la compensazione integrale delle spese anche alla soccombenza reciproca, che non ricorrerebbe nella specie. Infatti non potrebbe ritenersi
“plausibile una totale compensazione delle spese legali anche se è stata dichiarata cessata la
materia del contendere che, da sola, comporta una soccombenza virtuale di parte opposta, a
prescindere dal fatto che sia stata rigettata la condanna ex art. 96 c.p.c che, comunque, in questa
sede si contesta”.
Anche tale censura è infondata sotto tutti i profili sollevati.
Va premessa l'inammissibilità del documento (copia dell'assegno circolare in favore del Capiali)
prodotto dall' appellato con l'atto di costituzione in appello, in quanto formatosi anteriormente allo spirare del termine delle memorie ex art. 183 n. 2, c.p.c.. Infatti, per quanto debba riconoscersi che l'interesse alla produzione sia sorto solo dopo che l'appellante ha posto in dubbio la circostanza che
Pagina 9 CP_ l' avesse presentato l'offerta banco judicis alla prima udienza, l'art. 345, comma 3, c.p.c.
prevede un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, con l'unica eccezione riguardante la possibilità per la parte di dimostrare di non aver potuto presentarli o produrli nel primo grado per una causa a sé non imputabile;
circostanza nella specie, neppure allegata.
Peraltro, deve ritenersi che si tratti di un documento superfluo, riguardando una circostanza mai contestata in precedenza, e tenuto conto della documentazione sopra menzionata.
Occorre premettere, con riguardo al rigetto della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
che questa non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, e non può pertanto essere in sé e per sé posta a fondamento della decisione di compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza
n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv.
657296 – 01).
Piuttosto, nel caso in esame, è proprio l'andamento del giudizio, pretestuosamente trascinato
dall'opponente, a giustificare la compensazione delle spese.
E 'difatti incontestabile che se il avesse a suo tempo accettato il rimborso delle spese CP_2
CP_ offerte da , da ritenere del tutto congrue (l'importo di euro 1.200,00 è, invero, conforme ai parametri di liquidazione delle spese legali previsti dal D.M. 55/2014, considerando le fasi di studio e introduzione, come anche rilevato dal primo giudice) la vicenda processuale si sarebbe conclusa fin dalla prima udienza senza ulteriori sviluppi.
In altri termini, l'opponente, pur consapevole del fatto che fosse cessata la materia del contendere riguardante la domanda relativa alla dichiarazione di inefficacia del precetto, ha ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa di controparte configurando così l'ipotesi di cui all'art. 91, comma
1, c.p.c.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Pagina 10 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore entro euro 26.000,00, parametro minimo per la estrema semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17,
L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. CP_2
1808/2022, pubblicata in data 11.07.2022;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali del CP_2 CP_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 1.984,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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