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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8024 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 05/11/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.28831 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Massimiliano Piccirillo Trentasei, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Gianfranco Pepe , presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto dall' convenuto, in data 11/12/2024, in qualità di legale rappresentate della “Future CP_2
Società Cooperativa”, l'Ordinanza di Ingiunzione n. OI-00182415B, dell'importo di euro
13.062,00; che l'ordinanza si riferisce a sanzioni ai sensi della L. 689/81, relative al mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali;
che il predetto atto si fonda sull'accertamento n. .5100.06/09/2019.0445165 del 6/09/2019 relativo all'omesso CP_1 versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2018 per un importo non versato pari ad euro 8.708,00.
Tanto premesso, ha evidenziato l'illegittimità del provvedimento impugnato, rilevando l'intervenuta decadenza, in capo all'istituto, dal diritto ad irrogare la sanzione, nonché,
l'intervenuta prescrizione, in quanto trascorsi oltre 5 anni tra la data della commissione dell'infrazione e l'irrogazione della sanzione;
che la prescrizione è da ritenersi maturata anche nell'ipotesi in cui si consideri come dies a quo la data dell'accertamento del
6/09/2019.
Ha poi rappresentato, che nessuna responsabilità è a sé ascrivibile, avendo ricoperto il ruolo di mero prestanome della “Future Società Cooperativa”, per come altresì accertato all'esito delle indagini precisate in ricorso;
di non essere stato a conoscenza della dubbia regolarità della gestione societaria da parte dell'amministratore di fatto;
che pertanto non può essere considerato responsabile delle sanzioni pecuniarie a lui comminate ai sensi della L. 689/81, per il solo fatto di essere all'epoca dei fatti il legale rappresentante della “Future Società
Cooperativa”, mancando la prova che la commissione della condotta illecita prevista dalla norma invocata sia stata da lui personalmente e consapevolmente posta in essere .
Ha infine rilevato la sproporzione della somma richiesta dall' convenuto rispetto alla CP_2 somma dovuta a titolo di contributi non versati pari ad euro 8.708,00 ed ha concluso chiedendo “ 1) conceda l'Ill.mo Tribunale adito la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza di Ingiunzione impugnata;
1) annulli l'Ill.mo Tribunale l'Ordinanza di
Ingiunzione Impugnata, per intervenuta decadenza del diritto dell' all'irrogazione della CP_1 sanzione;
2) sempre in via preliminare, annulli l'Ill.mo Tribunale l'Ordinanza di Ingiunzione impugnata, per intervenuta prescrizione del diritto dell' all'irrogazione della sanzione e CP_1 del diritto al pagamento delle somme richieste;
in subordine 3) nel merito annulli L'Ill.mo
Tribunale l'Ordinanza di Ingiunzione impugnata, per assenza di responsabilità sia oggettiva che soggettiva in capo al ricorrente;
in via ancora più subordinata 4) ridetermini l'Ill.mo il
Tribunale adito la sanzione, in maniera più favorevole al ricorrente secondo i criteri di cui all'art. 11 della L. 689/81;” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 chiedendone l'integrale rigetto con conferma dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
In particolare, ha rappresentato che l'iter amministrativo seguito nell'adozione del provvedimento è immune da vizi, avendo emesso e motivato l'atto in conformità alla specifica disciplina di legge in materia;
ha evidenziato di aver regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione prima di emettere l'ordinanza ingiunzione;
che nello specifico, il ricorrente è risultato essere il legale rappresentante per il periodo oggetto di accertamento, pertanto l'Ufficio ha provveduto a notificargli entro i termini prescrizionali previsti di 5 anni, 6 mesi ed 8 giorni, sia la diffida, sia la successiva ordinanza ingiunzione, per non aver adempiuto al pagamento entro i termini di legge, come da documentazione versata in atti;
che ai fini del computo del termine di prescrizione per l'emissione e la notifica dell'ordinanza di ingiunzione, ha dovuto attendere di CP_1 conoscere l'esistenza e, eventualmente, l'entità dei versamenti effettuati dal ricorrente presso l'Agente della Riscossione, tenendo conto anche di richieste di dilazioni e definizioni agevolate che sono state negli anni oggetto di revoca;
che dunque, in assenza di una quantificazione certa dell'omissione, l'attività di accertamento non poteva dirsi conclusa e l'Istituto dichiararsi decaduto dal potere di contestare l'illecito al ricorrente;
che parte ricorrente non ha dimostrato di aver provveduto al versamento nei termini previsti né ha contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata.
*****
In virtù del principio della ragione più liquida, l'opposizione risulta fondata dovendosi ritenere allo stato degli atti che la sanzione amministrativa si sia estinta, avuto riguardo alla portata dell'art 14 della legge 689/1981 – nella formulazione applicabile ratione temporis - a mente del quale: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In ordine alla violazione in esame l'accertamento della violazione sanzionata con l'OI n. OI-
00182415B è riferito all'anno 2018 sulla base di un atto di accertamento con n. protocollo in data 6.9.2019, notificato in data 25.09.2019 ( cfr copia raccomandata postale e relativo avviso di ricevimento abbinabili con il cd codice a barre collocato in alto a sinistra nel documento)
Va ancora evidenziato che l ha dedotto, e la circostanza emerge anche CP_1 dall'accertamento citato , che questo ha riguardato le denunce per le ritenute Pt_2 previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori non versate. Quindi, nella fattispecie in esame l'illecito si è consuma alla scadenza del termine stabilito per il versamento, fissato al giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.
Va ancora sul punto evidenziata la peculiarità della tipologia di illecito che ne occupa, come anche evidenziato dall , seppure ad altro fine argomentativo, come si dirà nel prosieguo CP_1 della presente motivazione.
Ed infatti nella fattispecie illecita prevista dall'articolo 2 del DL 463/83 convertito in L.683/83 qual è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, depenalizzata dal successivo decreto legislativo n.8 del 2016, art.3 comma 6, non v'è necessità di alcun accertamento ispettivo, giacché è richiesto un mero riscontro documentale tra quanto CP_ trattenuto sulla retribuzione dei dipendenti e quanto versato all' , secondo le cifre esposte dallo stesso datore di lavoro nei modelli DM/10M, sostituiti poi dai modelli
UNIEMENS, ed i relativi versamenti fatti con modello F24, riscontro affidato a procedure automatizzate.
Pertanto risulta per tabulas che l'atto di accertamento, come riportato nell'ordinanza ingiunzione contenente gli estremi della violazione, è stato asseritamente notificato al ricorrente ben oltre il termine legale di cui al citato art 14 da far decorrere dal momento in cui l è entrato in possesso dei dati da cui evincere la violazione sanzionabile. Detto CP_1 momento, al più tardi, può farsi coincidere con l'ultimo versamento dovuto dal datore di lavoro per l'anno in questione, giacché la norma d'interesse ( art 2 comma 1-bis decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983,
n. 638 come sostituito dall'art 3 comma 6 dlgs 8/2016) occorre far riferimento all'importo omesso 'annuo' per la qualificazione dell'illecito amministrativo.
Quindi applicando le norme fin qui scrutinate alla fattispecie in esame il termine entro cui l avrebbe dovuto notificare l'esito dell'accertamento non risulta rispettato ( 90 giorni CP_1 dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della violazione)
D'altro canto l non ha allegato prima ancora che provato, che, nel caso di specie, CP_1 particolari esigenze abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, essendosi resi necessari dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione, che normalmente viene rilevata da un sistema automatizzato.
A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata ( cfr Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011;
9311/2007).
Nel caso di specie non è stata neppure adombrata da parte dell' la sussistenza di una CP_1 situazione che presentasse peculiarità tali da richiedere accertamenti o approfondimenti aggiuntivi e/o complessi al punto da giustificare una dilatazione dei tempi di verifica di più di un anno dalle denunce mensili da cui scaturisce l'infrazione, risultando, a tale fine, oggettivamente generica anche l'espressione utilizzata dall'Istituto nell'atto di accertamento:
“da una verifica nei nostri archivi”.
Quanto all'applicabilità dell'art 14 cit giova riportare il testo dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e poi sostituito con. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».
Il testo di legge speciale, come risulta evidente, non prevede un termine per la notificazione dell'accertamento della violazione diverso da quello di 90 giorni stabilito dalla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, che per ciò solo deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame.
Né dalla lettura combinata delle disposizioni di legge riportate si evince la dedotta incompatibilità tra normativa generale e quella speciale, ai sensi dell'art 6 decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8 , ove il termine di tre mesi previsto per l'eventuale 'ravvedimento' del debitore si colloca in un momento successivo e segnatamente allorché l'Ente previdenziale abbia già contestato (ove possibile nell'immediatezza) o abbia già notificato (nei prescritti
90 giorni) l'avvenuto accertamento.
Da questo momento il debitore ha un termine (tre mesi) per impedire l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e quindi accedere all''estinzione agevolata' dell'illecito. L'uso delle espressioni 'contestazione' e 'notifica' utilizzate nell' art. 3 comma 1 bis d'altro canto, rievocano in maniera inequivocabile il disposto dell'art 14 cit che contiene le stesse locuzioni.
Non da ultimo va evidenziato che l'art 23 del decreto legge della legge 4 maggio 2023, n.
48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 prevede:
“…2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.”
La disposizione di legge riportata pertanto costituisce un'inequivocabile conferma dell'applicabilità dell'art 14 cit, quale disciplina generale, a tutte le violazioni realizzate in data anteriore al 1° gennaio 2023, come si evince agevolmente dalla innovativa previsione di una 'deroga' espressa alla norma menzionata.
Conclusivamente l'opposizione va accolta.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo CP_1
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui alla ordinanza - ingiunzione n. OI-00182415B
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € CP_1
2.700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
Napoli 5.11.2025
Il Giudice
( dr A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 05/11/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.28831 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Massimiliano Piccirillo Trentasei, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Gianfranco Pepe , presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto dall' convenuto, in data 11/12/2024, in qualità di legale rappresentate della “Future CP_2
Società Cooperativa”, l'Ordinanza di Ingiunzione n. OI-00182415B, dell'importo di euro
13.062,00; che l'ordinanza si riferisce a sanzioni ai sensi della L. 689/81, relative al mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali;
che il predetto atto si fonda sull'accertamento n. .5100.06/09/2019.0445165 del 6/09/2019 relativo all'omesso CP_1 versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2018 per un importo non versato pari ad euro 8.708,00.
Tanto premesso, ha evidenziato l'illegittimità del provvedimento impugnato, rilevando l'intervenuta decadenza, in capo all'istituto, dal diritto ad irrogare la sanzione, nonché,
l'intervenuta prescrizione, in quanto trascorsi oltre 5 anni tra la data della commissione dell'infrazione e l'irrogazione della sanzione;
che la prescrizione è da ritenersi maturata anche nell'ipotesi in cui si consideri come dies a quo la data dell'accertamento del
6/09/2019.
Ha poi rappresentato, che nessuna responsabilità è a sé ascrivibile, avendo ricoperto il ruolo di mero prestanome della “Future Società Cooperativa”, per come altresì accertato all'esito delle indagini precisate in ricorso;
di non essere stato a conoscenza della dubbia regolarità della gestione societaria da parte dell'amministratore di fatto;
che pertanto non può essere considerato responsabile delle sanzioni pecuniarie a lui comminate ai sensi della L. 689/81, per il solo fatto di essere all'epoca dei fatti il legale rappresentante della “Future Società
Cooperativa”, mancando la prova che la commissione della condotta illecita prevista dalla norma invocata sia stata da lui personalmente e consapevolmente posta in essere .
Ha infine rilevato la sproporzione della somma richiesta dall' convenuto rispetto alla CP_2 somma dovuta a titolo di contributi non versati pari ad euro 8.708,00 ed ha concluso chiedendo “ 1) conceda l'Ill.mo Tribunale adito la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza di Ingiunzione impugnata;
1) annulli l'Ill.mo Tribunale l'Ordinanza di
Ingiunzione Impugnata, per intervenuta decadenza del diritto dell' all'irrogazione della CP_1 sanzione;
2) sempre in via preliminare, annulli l'Ill.mo Tribunale l'Ordinanza di Ingiunzione impugnata, per intervenuta prescrizione del diritto dell' all'irrogazione della sanzione e CP_1 del diritto al pagamento delle somme richieste;
in subordine 3) nel merito annulli L'Ill.mo
Tribunale l'Ordinanza di Ingiunzione impugnata, per assenza di responsabilità sia oggettiva che soggettiva in capo al ricorrente;
in via ancora più subordinata 4) ridetermini l'Ill.mo il
Tribunale adito la sanzione, in maniera più favorevole al ricorrente secondo i criteri di cui all'art. 11 della L. 689/81;” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 chiedendone l'integrale rigetto con conferma dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
In particolare, ha rappresentato che l'iter amministrativo seguito nell'adozione del provvedimento è immune da vizi, avendo emesso e motivato l'atto in conformità alla specifica disciplina di legge in materia;
ha evidenziato di aver regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione prima di emettere l'ordinanza ingiunzione;
che nello specifico, il ricorrente è risultato essere il legale rappresentante per il periodo oggetto di accertamento, pertanto l'Ufficio ha provveduto a notificargli entro i termini prescrizionali previsti di 5 anni, 6 mesi ed 8 giorni, sia la diffida, sia la successiva ordinanza ingiunzione, per non aver adempiuto al pagamento entro i termini di legge, come da documentazione versata in atti;
che ai fini del computo del termine di prescrizione per l'emissione e la notifica dell'ordinanza di ingiunzione, ha dovuto attendere di CP_1 conoscere l'esistenza e, eventualmente, l'entità dei versamenti effettuati dal ricorrente presso l'Agente della Riscossione, tenendo conto anche di richieste di dilazioni e definizioni agevolate che sono state negli anni oggetto di revoca;
che dunque, in assenza di una quantificazione certa dell'omissione, l'attività di accertamento non poteva dirsi conclusa e l'Istituto dichiararsi decaduto dal potere di contestare l'illecito al ricorrente;
che parte ricorrente non ha dimostrato di aver provveduto al versamento nei termini previsti né ha contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata.
*****
In virtù del principio della ragione più liquida, l'opposizione risulta fondata dovendosi ritenere allo stato degli atti che la sanzione amministrativa si sia estinta, avuto riguardo alla portata dell'art 14 della legge 689/1981 – nella formulazione applicabile ratione temporis - a mente del quale: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In ordine alla violazione in esame l'accertamento della violazione sanzionata con l'OI n. OI-
00182415B è riferito all'anno 2018 sulla base di un atto di accertamento con n. protocollo in data 6.9.2019, notificato in data 25.09.2019 ( cfr copia raccomandata postale e relativo avviso di ricevimento abbinabili con il cd codice a barre collocato in alto a sinistra nel documento)
Va ancora evidenziato che l ha dedotto, e la circostanza emerge anche CP_1 dall'accertamento citato , che questo ha riguardato le denunce per le ritenute Pt_2 previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori non versate. Quindi, nella fattispecie in esame l'illecito si è consuma alla scadenza del termine stabilito per il versamento, fissato al giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.
Va ancora sul punto evidenziata la peculiarità della tipologia di illecito che ne occupa, come anche evidenziato dall , seppure ad altro fine argomentativo, come si dirà nel prosieguo CP_1 della presente motivazione.
Ed infatti nella fattispecie illecita prevista dall'articolo 2 del DL 463/83 convertito in L.683/83 qual è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, depenalizzata dal successivo decreto legislativo n.8 del 2016, art.3 comma 6, non v'è necessità di alcun accertamento ispettivo, giacché è richiesto un mero riscontro documentale tra quanto CP_ trattenuto sulla retribuzione dei dipendenti e quanto versato all' , secondo le cifre esposte dallo stesso datore di lavoro nei modelli DM/10M, sostituiti poi dai modelli
UNIEMENS, ed i relativi versamenti fatti con modello F24, riscontro affidato a procedure automatizzate.
Pertanto risulta per tabulas che l'atto di accertamento, come riportato nell'ordinanza ingiunzione contenente gli estremi della violazione, è stato asseritamente notificato al ricorrente ben oltre il termine legale di cui al citato art 14 da far decorrere dal momento in cui l è entrato in possesso dei dati da cui evincere la violazione sanzionabile. Detto CP_1 momento, al più tardi, può farsi coincidere con l'ultimo versamento dovuto dal datore di lavoro per l'anno in questione, giacché la norma d'interesse ( art 2 comma 1-bis decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983,
n. 638 come sostituito dall'art 3 comma 6 dlgs 8/2016) occorre far riferimento all'importo omesso 'annuo' per la qualificazione dell'illecito amministrativo.
Quindi applicando le norme fin qui scrutinate alla fattispecie in esame il termine entro cui l avrebbe dovuto notificare l'esito dell'accertamento non risulta rispettato ( 90 giorni CP_1 dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della violazione)
D'altro canto l non ha allegato prima ancora che provato, che, nel caso di specie, CP_1 particolari esigenze abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, essendosi resi necessari dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione, che normalmente viene rilevata da un sistema automatizzato.
A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata ( cfr Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011;
9311/2007).
Nel caso di specie non è stata neppure adombrata da parte dell' la sussistenza di una CP_1 situazione che presentasse peculiarità tali da richiedere accertamenti o approfondimenti aggiuntivi e/o complessi al punto da giustificare una dilatazione dei tempi di verifica di più di un anno dalle denunce mensili da cui scaturisce l'infrazione, risultando, a tale fine, oggettivamente generica anche l'espressione utilizzata dall'Istituto nell'atto di accertamento:
“da una verifica nei nostri archivi”.
Quanto all'applicabilità dell'art 14 cit giova riportare il testo dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e poi sostituito con. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».
Il testo di legge speciale, come risulta evidente, non prevede un termine per la notificazione dell'accertamento della violazione diverso da quello di 90 giorni stabilito dalla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, che per ciò solo deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame.
Né dalla lettura combinata delle disposizioni di legge riportate si evince la dedotta incompatibilità tra normativa generale e quella speciale, ai sensi dell'art 6 decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8 , ove il termine di tre mesi previsto per l'eventuale 'ravvedimento' del debitore si colloca in un momento successivo e segnatamente allorché l'Ente previdenziale abbia già contestato (ove possibile nell'immediatezza) o abbia già notificato (nei prescritti
90 giorni) l'avvenuto accertamento.
Da questo momento il debitore ha un termine (tre mesi) per impedire l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e quindi accedere all''estinzione agevolata' dell'illecito. L'uso delle espressioni 'contestazione' e 'notifica' utilizzate nell' art. 3 comma 1 bis d'altro canto, rievocano in maniera inequivocabile il disposto dell'art 14 cit che contiene le stesse locuzioni.
Non da ultimo va evidenziato che l'art 23 del decreto legge della legge 4 maggio 2023, n.
48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 prevede:
“…2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.”
La disposizione di legge riportata pertanto costituisce un'inequivocabile conferma dell'applicabilità dell'art 14 cit, quale disciplina generale, a tutte le violazioni realizzate in data anteriore al 1° gennaio 2023, come si evince agevolmente dalla innovativa previsione di una 'deroga' espressa alla norma menzionata.
Conclusivamente l'opposizione va accolta.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo CP_1
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui alla ordinanza - ingiunzione n. OI-00182415B
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € CP_1
2.700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
Napoli 5.11.2025
Il Giudice
( dr A. Bonfiglio)