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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 9992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9992 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15270 RG. 2025.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to R. Ceci
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegno di invalidità ex art. 13, l. 118/71, con decorrenza dal 1.8.2023 e condanna l' CP_1 ad erogare al ricorrente i ratei di questa prestazione, con gli interessi legali;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1 con separato decreto (RGN. 18588/24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU del procedimento di ATP ha ritenuto che il ricorrente non presentasse un'invalidità pari o superiore al 74%.
Invero, dall'analisi delle patologie e dal calcolo delle relative incidenze nel loro complesso, corretta è la valutazione operata dal CTU che ha riconosciuto un'invalidità pari al 70% sin dalla data della domanda amministrativa del luglio 2023.
Tuttavia, come si evince chiaramente dalla documentazione in atti, la patologia psichica (v. doc. dell'8.5.23) non è stata valutata, si tratta di una depressione endoreattiva lieve-media da valutarsi almeno al 10%.
Unitamente al quadro sopra descritto dal CTU può concludersi per un'invalidità complessiva del 74% a fa data dalla domanda amministrativa.
Sussistono anche i requisiti dell'inoccupazione e reddituale (v. doc. 3 fascicolo parte ricorrente) in assenza di elementi in senso contrario.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 18588/24), in via definitiva, debbono essere poste a carico dell' , mentre le spese CP_1 di lite vanno compensate nella misura del 50% in quanto l'accoglimento è parziale, la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 8 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to R. Ceci
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegno di invalidità ex art. 13, l. 118/71, con decorrenza dal 1.8.2023 e condanna l' CP_1 ad erogare al ricorrente i ratei di questa prestazione, con gli interessi legali;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1 con separato decreto (RGN. 18588/24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU del procedimento di ATP ha ritenuto che il ricorrente non presentasse un'invalidità pari o superiore al 74%.
Invero, dall'analisi delle patologie e dal calcolo delle relative incidenze nel loro complesso, corretta è la valutazione operata dal CTU che ha riconosciuto un'invalidità pari al 70% sin dalla data della domanda amministrativa del luglio 2023.
Tuttavia, come si evince chiaramente dalla documentazione in atti, la patologia psichica (v. doc. dell'8.5.23) non è stata valutata, si tratta di una depressione endoreattiva lieve-media da valutarsi almeno al 10%.
Unitamente al quadro sopra descritto dal CTU può concludersi per un'invalidità complessiva del 74% a fa data dalla domanda amministrativa.
Sussistono anche i requisiti dell'inoccupazione e reddituale (v. doc. 3 fascicolo parte ricorrente) in assenza di elementi in senso contrario.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 18588/24), in via definitiva, debbono essere poste a carico dell' , mentre le spese CP_1 di lite vanno compensate nella misura del 50% in quanto l'accoglimento è parziale, la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 8 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro