Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 852 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 21/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. AMATO MARIANNA
E NEI CONFRONTI
Dell' , Controparte_2 rappresentata dall'Avvocatura dello Stato verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si contestano in toto le Parte_1
conclusioni peritali per aver sottostimato il complesso morboso che affligge la ricorrente la quale rientra nelle condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 D.M 26.09.2016 (lettera I) in quanto soggetto “...in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche…”, per cui si chiede il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
In subordine, qualora il Giudice ritenesse la causa matura per la decisione si chiede l'esenzione dalla condanna alle spese di giudizio, giusta dichiarazione ex articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in atti. vista la nota depositata dal procuratore dell'l' Controparte_1
eitera innanzi tutto le eccezioni e difese già formulate nella memoria di
[...]
costituzione depositata il 20.09.2024 e nelle note di trattazione scritta depositate il 27.09.2024 e il 12.12.2024 che qui si intendono integralmente trascritte e richiamate e nelle quali si insiste.
Il CTU dott. ha affermato nella propria relazione tecnica depositata che “la Persona_1 periziata non possedeva e non possiede i requisiti per il riconoscimento dell' assegno di cura di
“La IZ , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Dalie 43, a parere dello scrivente C.T.U. e nel rispetto delle linee guida stabilite dalla legge non possiede i requisiti medico legali per il riconoscimento dell' assegno di cura di cui all' art.3 del
D.M. 26.09.2016”.
Pertanto, alla luce della consulenza tecnica di ufficio depositata dal CTU Dott.
[...]
che non riconosce in capo alla SI.ra i requisiti per il riconoscimento Per_1 Parte_1
della disabilità gravissima si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO disattesa e reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare con qualsivoglia statuizione tutte le domande formulate dal ricorrente perché, inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri riflessi ed accessori come per legge. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
25/06/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di cura di cui all'art.3 del D.M. 26.09.2016.
Fissata udienza di comparizione, si costituivano sia l' che eccepiva Parte_2
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione ed anche l Controparte_2
, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione.
[...]
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo è stata discussa e decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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La domanda è infondata e deve essere rigettata. Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “NZ grave con punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) uguale a 3
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
DEFINIZIONE DISABILITA' GRAVISSIMA Come viene distinta realmente la disabilità a)gravissima da quella b)grave e c)media? Non è una domanda banale, perché la distinzione è molto importante ai fini dell'assistenza specifica che deve essere assicurata per ogni soggetto disabile e in base al suo grado di disabilità. Una recente ricerca ha dedicato molte pagine al concetto su esposto. La conclusione di questa ricerca è la scelta della seguente definizione: “è persona con disabilità gravissima chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l'interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte”.
Il Decreto Ministeriale 26 settembre 2016 e successive modifiche e integrazioni “Fondo per le non autosufficienze anno 2016” stabilisce che, ai fini dell'individuazione dei beneficiari di tale Fondo, per Soggetto in condizione di disabilità gravissima si intendono
1)le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n.
18, o comunque definite
2)non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013 ,come riportato nell'allegato3
3) per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC)
e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
C) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia
Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B.
Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
1
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia,a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze
500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilita comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale AV o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER) <= 8;
i ) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Nel caso in esame la patologia da prendere in considerazione è la Patologia Psichiatrica e quindi la scala utilizzata per la valutazione della disabilità è stata la Scala C, cosi come stabilito dalle disposizioni legislative in materia per la valutazione della condizione di disabilità gravissima .
Nel nostro caso, con il conforto anche della documentazione specialistica allegata dalla parte attrice
, il punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) è uguale a 3.NZ AV
Le linee guida definiscono persone con gravissimo stato di demenza chi raggiunge un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) maggiore o uguale a 4; Definizione di Disabilità gravissima :E' persona con disabilità gravissima che necessita di assistenza continua 24 ore su 24,a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l'interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravo o alla morte.
CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TABELLA:
Il/La Paziente che riporta un punteggio con la scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) >= 4 ex Art 3 comma 2 lett. C Decreto Ministeriale del 26/settembre 2016 è considerata con disabilità gravissima
Nel nostro caso, con il conforto anche della documentazione specialistica allegata dalla parte attrice
, il punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) è uguale a 3.NZ AV
ED INOLTRE NON RIENTRA NELLA lettera i
“” persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.””
Nel nostro caso, con il conforto anche della documentazione specialistica allegata dalla parte attrice
, il punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) è uguale a 3.NZ AV
RISPOSTA AI QUESITI “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché la documentazione medica prodotta, la ricorrente presentava all'atto della presentazione della domanda e all'atto della visita un punteggio sulla scala
Clinical Dementia Rating Scale (CDR) pari a 2.
All'atto della visita odierna il punteggio il punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale
(CDRS) uguale a 3. NZ AV .
Come sopra ricordato le linee guida definiscono persone con gravissimo stato di demenza chi raggiunge un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) maggiore o uguale a 4;
Ed inoltre NON si trova, nelle condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 D.M 26.09.2016
(lettera I) in quanto soggetto “NON ...in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche…”, per cui non ha diritto al relativo beneficio economico per le persone con disabilità gravissima previsto dalla legge regionale n° 4 del 01.03.2017 ed al D.P. 532 CP_2
del 31.03.2017, modificato con D.P. n° 545 del 10.05.2017
La periziata NON possedeva e non possiede i requisiti per il riconoscimento dell'assegno di cura di cui all'art.3 del D.M. 26.09.2016 al momento della presentazione della domanda o della visita da parte della Commissione, e all'atto della visita C.T.U.
Per tutto quanto esposto
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
43, a parere dello scrivente C.T.U. e nel rispetto delle linee guida stabilite dalla legge non possiede i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno di cura di cui all'art.3 del D.M.
26.09.2016 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 22/05/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini