Art. 2.
Per unita' tecnica si intende un dispositivo o parte di trattore agricolo, che puo' espletare la sua funzione indipendentemente oppure in collegamento con altri elementi del trattore stesso; tali unita' sono individuate in direttive particolari CEE.
Per omologazione CEE del tipo di unita' tecnica si intende il provvedimento emanato ai sensi dell' articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 572 , attestante che l'unita' tecnica soddisfa alle prescrizioni tecniche emanate con uno o piu' decreti in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge, cosi' come modificato dall'articolo 11 della presente legge.
Nota all'art. 2:
Il testo dell'art. 5 della legge n. 572/197.7 (per l'argomento della legge v. nelle note al titolo) e' il seguente:
"Art. 5. - Il Ministero dei trasporti rilascia l'omologazione CEE, dopo aver accertato la rispondenza del tipo di trattore alle prescrizioni tecniche, emanate con i decreti di cui al precedente art. 3. In particolare deve accertare che il tipo di trattore e' conforme ai dati riportati nella scheda informativa e che sono stati soddisfatti i controlli previsti dal modello di scheda di omologazione.
Il Ministero dei trasporti, se accerta che i trattori nuovi, accompagnati dal certificato di conformita' di cui al successivo art. 6, non sono conformi al prototipo omologato, prende i provvedimenti necessari per garantire la conformita' della fabbricazione al prototipo, potendo procedere anche alla revoca dell'omologazione. In tali casi il Ministero dei trasporti informa tempestivamente le altre amministrazioni interessate nonche' gli altri Stati membri.
Il Ministero dei trasporti informa le autorita' competenti degli Stati membri del rilascio dell'omologazione CEE, del rifiuto di concederla, ovvero della sua revoca, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento".
Il testo dell'art. 3 della medesima legge n. 572/1977 , richiamato dall'art. 5 soprariportato, e' stato sostituito dall'art. 11 della legge qui pubblicata.
Per unita' tecnica si intende un dispositivo o parte di trattore agricolo, che puo' espletare la sua funzione indipendentemente oppure in collegamento con altri elementi del trattore stesso; tali unita' sono individuate in direttive particolari CEE.
Per omologazione CEE del tipo di unita' tecnica si intende il provvedimento emanato ai sensi dell' articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 572 , attestante che l'unita' tecnica soddisfa alle prescrizioni tecniche emanate con uno o piu' decreti in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge, cosi' come modificato dall'articolo 11 della presente legge.
Nota all'art. 2:
Il testo dell'art. 5 della legge n. 572/197.7 (per l'argomento della legge v. nelle note al titolo) e' il seguente:
"Art. 5. - Il Ministero dei trasporti rilascia l'omologazione CEE, dopo aver accertato la rispondenza del tipo di trattore alle prescrizioni tecniche, emanate con i decreti di cui al precedente art. 3. In particolare deve accertare che il tipo di trattore e' conforme ai dati riportati nella scheda informativa e che sono stati soddisfatti i controlli previsti dal modello di scheda di omologazione.
Il Ministero dei trasporti, se accerta che i trattori nuovi, accompagnati dal certificato di conformita' di cui al successivo art. 6, non sono conformi al prototipo omologato, prende i provvedimenti necessari per garantire la conformita' della fabbricazione al prototipo, potendo procedere anche alla revoca dell'omologazione. In tali casi il Ministero dei trasporti informa tempestivamente le altre amministrazioni interessate nonche' gli altri Stati membri.
Il Ministero dei trasporti informa le autorita' competenti degli Stati membri del rilascio dell'omologazione CEE, del rifiuto di concederla, ovvero della sua revoca, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento".
Il testo dell'art. 3 della medesima legge n. 572/1977 , richiamato dall'art. 5 soprariportato, e' stato sostituito dall'art. 11 della legge qui pubblicata.