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Articolo 3 della Legge 24 luglio 1951, n. 746
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Legge 24 luglio 1951, n. 746
Articolo 3 della Legge 24 luglio 1951, n. 746
Versione
8 settembre 1951
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 8 settembre 1951
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