Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18427 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024
vertente
TRA
(C.F. e P.IVA P.IVA 1 ), in persona del legale Parte 1
rappresentante p.t., con sede legale in Milano, Via Larga n. 19, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Franco Casarano e Vincenzo Timpano e domiciliata presso il loro studio in
Milano, via Larga n. 19;
OPPONENTE
E
(C. F. P.IVA 2 ; P. IVA P.IVA 3 ), con Controparte_1 sede in Monza, Via Donizetti n° 46, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Toninato, presso il cui studio in Seregno (MB), alla V. Marco
Polo n. 22, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione è in rito.
Nel caso di specie va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano che ha emesso il decreto ingiuntivo impugnato, con conseguente nullità del medesimo, come correttamente e tempestivamente eccepito dall'opponente ingiunta con l'atto di citazione in opposizione (cfr. Cass. 5 giugno 1991, n. 6380).
È incontestato e documentato che la pretesa creditoria avanzata dall'opposta riguarda il corrispettivo per lavori eseguiti da su incarico di Parte 1 presso il cantiere di Controparte_1
Cinisello Balsamo, via Carlo Villa n. 6, in esecuzione dell'assegnazione dell'appalto del 16.12.2021, integrato con contratto del 08.03.23 (cfr. doc.
6-30 fascicolo opponente), sottoscritto dalla committente dall'appaltatore Pt_1 e dall'impresa retista e assegnataria Controparte_2
,
dell'appalto Controparte_1
Ebbene, l'art.
9.1 dell'accordo del 08.03.23 prevede che la competenza esclusiva per qualsivoglia controversia sorta in relazione ai lavori oggetto del contratto integrativo, del contratto d'appalto del CP 13.12.2021 (tra CP 2 e Pt 1) e dell'atto di assegnazione del 16.12.2021 (tra Pt 1 e devoluta al Tribunale di Monza, mentre all'art. 9.2 è sancito il carattere novativo e sostitutivo della suddetta disposizione contrattuale rispetto all'art. 27 del contratto d'appalto e all'art. 22 dell'atto di assegnazione, entrambi disciplinanti il Foro competente.
Non è dubbio che nel caso di specie è stato pattuito, con l'atto integrativo dell'08.03.2023 sottoscritto CP con firma non disconosciuta del legale rappresentante di (e non risultante apposta per mero
"visto" come sostenuto da parte opposta), per tutte le controversie derivanti dai contratti in questione, CP compreso l'atto di assegnazione del 16.12.2021 intervenuto tra Pt 1 e un foro convenzionale
esclusivo, ai sensi dell'art. 29, comma 2, c.p.c., dal momento che la locuzione "sarà devoluta unicamente al Tribunale di Monza, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente", manifesta una dichiarazione univoca ed espressa dalla quale emerge la concorde volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (cfr., al riguardo, Cass. 2014 n. 1870;
Cass. 2005 n. 10376 che si esprime sulla linea di Cass. 2001 n. 2214, Cass. 1998 n. 4907 e Cass. 1997
n. 2723). Va soggiunto, poi, che nell'ipotesi in esame sussiste anche la specifica approvazione scritta della clausola derogatrice della competenza per territorio, ai sensi dell'art. 1341, co. 2 c.c., da parte dei CP legali rappresentanti delle società contraenti tra cui
Alla luce delle considerazioni che precedono va, dunque, dichiarata l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito e, conseguentemente, si impone la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo impugnato (cfr., per tutte, Cass. 1999, n. 2352). Occorre, poi, dare termine alle parti per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Monza, quale giudice territorialmente competente, tenendo presente che quella che trasmigra al giudice dichiarato competente non è più una causa di opposizione (ad un decreto che non esiste più), ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario sulla domanda del creditore e sulle altre eventualmente introdotte (cfr. Cass.2009, n. 16744; Cass. 11 ottobre 1995, n. 10586; Cass. 1996, n. 1584).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (avendo parte opposta anche resistito all'eccezione di incompetenza) e si liquidano come da dispositivo ex d.m n. 55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Settima Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del dr.
Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2481/2024 emesso da questo Tribunale;
2) FISSA il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Monza, quale giudice competente;
3) CONDANNA l'opposta Controparte_1 al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opponente, liquidando le stesse in euro 406,50 per spese vive ed euro 4.200,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Milano, 12 febbraio 2025 Il Giudice
dr. Gian Piero Vitale