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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza dell'8 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2847/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti A. Caruso Frezza e A. Ciaffi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti. M. Marazza e D. De Feo giusta procura in atti
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5012/2023, pubblicata il 16 maggio 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
− aveva lavorato alle dipendenze del con plurimi contratti Controparte_1
a termine in sequenza dal 2005 fino al 2019;
− con la sentenza n. 3558/2021 il Tribunale di Roma: -aveva dichiarato la nullità dei termini di durata apposti ai contratti di lavoro stipulati tra le parti a far data dal superamento del limite dei 36 mesi, effettuando il computo con i soli contratti sottoscritti dal 2012; -aveva dichiarato che il rapporto di lavoro instaurato con la era a tempo indeterminato CP_1
e pieno sin dalla data suddetta;
-per l'effetto, aveva condannato la parte datoriale a ripristinare il rapporto di lavoro, assegnando alla lavoratrice le mansioni di maschera e l'inquadramento nel V livello del CCNL di settore;
− con raccomandata ricevuta il 9 agosto 2021 alle ore 14.26 (cioè, successivamente all'ora di convocazione), la asserendo di voler dare esecuzione alla predetta sentenza, le CP_1 aveva comunicato di presentarsi sul luogo di lavoro il giorno 9 agosto 2021 alle ore 11.00 per riprendere servizio con le mansioni di maschera e con contratto di lavoro subordinato “a prestazione”;
− non si era presentata per riprendere servizio, per le ragioni già anticipate alla CP_1 con mail del 5 e del 6 agosto 2021;
− la aveva formulato a suo carico la contestazione disciplinare del 19 agosto 2021 CP_1 per assenza ingiustificata e, in data 9 settembre 2021, l'aveva licenziata;
− aveva impugnato il licenziamento con comunicazione del 6 novembre 2021, offrendo la sua prestazione lavorativa alle condizioni stabilite dalla già menzionata sentenza;
− il licenziamento era illegittimo sotto plurimi profili.
Pertanto, domandava:
A) IN VIA PRINCIPALE:
2 - dichiarare illegittimi e annullare il licenziamento impugnato e gli atti presupposti pure impugnati, per la insussistenza del fatto materiale contestato e per tutte le causali specifiche di cui al MOTIVO N.1 dell'odierno atto, per l'effetto emettere sentenza parziale definitiva su tale capo di domanda e sospendere, ex art. 295 c.p.c., per le causali di cui al n. 6 del ricorso, il processo ed il giudizio, ciò per la cognizione sul residuo di domandato non coperto da assorbimento, cioè per il pronunciamento sulla domanda reintegratoria di cui al
n. 5 del ricorso e sulla domanda consequenziale indennitaria sotto pure rassegnata.
b) IN VIA SUBORDINATA e con riserva di gravame, qualora l'ill.mo Giudice ritenesse di dover disattendere il Motivo n. 1:
- dichiarare illegittimi e annullare il licenziamento impugnato e gli atti presupposti pure impugnati, per la insussistenza del fatto materiale contestato e per tutte le causali specifiche di cui al MOTIVO N. 2 dell'odierno atto, per l'effetto emettere, su tal capo di domanda, sentenza parziale definitiva e sospendere, ex art. 295 c.p.c. per le causali di cui al n. 6 del ricorso, il processo ed il giudizio, ciò per la cognizione sul residuo di domandato non coperto da assorbimento, cioè per il pronunciamento sulla domanda reintegratoria di cui al
n. 5 del ricorso e sulla domanda consequenziale indennitaria sotto pure rassegnata.
c) IN VIA ANCOR PIU' SUBORDINATA e con riserva di gravame, qualora ritenesse di dover disattendere anche il Motivo n. 2:
- dichiarare illegittimi e annullare il licenziamento impugnato e gli atti presupposti pure impugnati, per la insussistenza del fatto materiale contestato e per tutte le causali specifiche di cui al Motivo n. 3 dell'odierno atto, emettendo su tal capo di domanda sentenza parziale definitiva, indi sospendere, ex art. 295 c.p.c. per le causali di cui al n. 6 del ricorso, il processo ed il giudizio, ciò per la cognizione sul residuo di domandato non coperto da assorbimento, cioè per il pronunciamento sulla domanda reintegratoria di cui al n. 5 del ricorso e sulla domanda consequenziale indennitaria sotto pure rassegnata.
d) IN VIA ANCOR PIU' GRADATA e con riserva di gravame, qualora l'ill.mo Giudice adìto ritenesse di dover disattendere anche il Motivo n. 3, previa sospensione ex art. 295 c.p.c., all'esito definitivo del pendente processo di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma, sez. lav. n. 3558/2021:
- dichiarare illegittimi e annullare il licenziamento impugnato e gli atti presupposti pure impugnati, per tutte le causali specifiche di cui al Motivo n. 4 dell'odierno ricorso, per
l'effetto accogliere la domanda reintegratoria nel posto di lavoro per le causali di cui al
3 punto n. 5 dell'odierno atto e la consequenziale domanda indennitaria pure sotto rassegnata.
e) IN TUTTE LE SOPRA RIPORTATE EVENIENZE PROCESSUALI, sempre all'esito definitivo del pendente atto di appello e del promuovendo atto di appello incidentale:
- ordinare, ai sensi dell'art. 18 comma 4, Statuto dei Lavoratori, la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro presso la di Controparte_1 CP_1
- condannare la resistente al versamento in favore della ricorrente di CP_1 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2001,41 nella misura massima di 12 mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra;
- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio. f) IN VIA ESTREMAMENTE GRADATA e con riserva di gravame, qualora l'ill.mo
Giudice adìto ritenesse di non dover procedere alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per come variamente, processualmente e temporalmente sopra articolata:
- accogliere, il ricorso in ogni suo capo di domanda, per tutte le causali specifiche, nell'ordine della gradazione/subordinazione proposta, di cui ai Motivi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e
n. 5, con condanna reintegratoria e con condanna indennitaria consequenziale pari a n. 12 mensilità calcolate sulla retribuzione globale di fatto pari ad € 2001,41 mensili, entrambe sottoposte alla condizione sospensiva, quanto alla loro efficacia ed esecutività, della conferma, con passaggio in giudicato, delle statuizioni a favore della odierna ricorrente, di cui alla sentenza Tribunale di Roma, sez. lav. n. 3885/2021, per come ancor più a favore a seguito dell'accoglimento del promuovendo proprio appello incidentale”.
2. Nel contraddittorio con la , con la sentenza in oggetto Controparte_1 il Tribunale respingeva le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
− nelle note autorizzate le parti hanno dato atto che la sentenza del Tribunale di Roma n.
3558/2021 è stata riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4961/2022; la sentenza di secondo grado non è definitiva, ma questo non pregiudica la decisione sulla presente causa, né impone la sospensione del giudizio;
− la ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento, deducendo che la sentenza del
Tribunale di Roma n. 3558/2021, in quanto di accertamento e costitutiva di un rapporto di lavoro, non avrebbe efficacia prima del suo passaggio in giudicato, con conseguente insussistenza del diritto della di riattivare la funzionalità del vincolo. La tesi non CP_1
è condivisibile, perché la condanna al rispristino del rapporto di lavoro è dipendente dalla
4 pronuncia costitutiva del detto rapporto a tempo indeterminato;
dunque, essa non incide sulla portata della statuizione per il pregresso, ma dispone per il futuro. Del resto, nella situazione di mora credendi -ovvero, nel periodo successivo alla statuizione-, il datore di lavoro è obbligato al pagamento delle retribuzioni e all'eventuale risarcimento dei danni. Pertanto, non può disconoscersi l'efficacia anticipatoria della statuizione di condanna, in parola;
− la mancata presenza della ricorrente alla convocazione per il ripristino del rapporto di lavoro non è giustificata, perché sin dal 26 aprile 2021 la aveva avuto il relativo preavviso, Pt_1 mentre il detto ripristino era rimasto sospeso fino al 30 giugno 2021 per espressa richiesta del difensore della lavoratrice. Né la aveva l'obbligo di motivare tale sua CP_1 richiesta, come sostenuto invece dalla ricorrente;
− la mancata presenza della lavoratrice per ripristinare il rapporto di lavoro non è giustificata neppure dal fatto che la non le aveva proposto un contratto full time, come CP_1 previsto in sentenza. Infatti, il comportamento della ricorrente non è proporzionato all'eventuale inesatto adempimento della trattandosi di aprioristico rifiuto CP_1 dell'intera prestazione, a fronte del suo diritto di poterne chiedere la riconduzione al contratto di lavoro esistente tra le parti;
− è infondata la censura d'incongruità del termine fissato dalla per la ripresa del CP_1 servizio, perché l'ente, in buona fede, ha consentito dapprima al “congelamento” del rapporto sino al 30 giugno 2021 così come proposto dalla stessa ricorrente e, solo dopo la scadenza di tale termine, le ha richiesto la ripresa del servizio dal 9 agosto 2021, peraltro anticipandolo alla e al suo difensore con mail del 4 agosto 2021; Pt_1
− l'assenza ingiustificata per nove giorni lavorativi integra una mancanza di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto e, quindi, giustifica il licenziamento intimato ex art. 33 CCNL di settore.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 13 novembre
2023, chiedeva: Parte_1
“Annullare e privare di ogni effetto la sentenza del Tribunale civile di Roma, sez. lav. n.
5012/2023, pubblicata il 16.05.2023 RG n. 13744/2022, ciò per tutte le causali specifiche di cui alla “FASE RESCINDENTE” dei su estesi MOTIVI n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 6;
-riformarla integralmente e sostituirla con altra per tutte le causali specifiche di cui alla
“FASE RESCISSORIA” dei su estesi MOTIVI n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 6, da vagliare nell'ordine della loro rispettiva pregiudizialità logica e logico-giuridica, per l'effetto, in totale accoglimento del ricorso introduttivo, dichiarando illegittimo il comminato ed 5 impugnato licenziamento ed atti presupposti, accertando e dichiarando per le causali specifiche di cui al MOTIVO n. 5 del presente atto, il diritto della appellante alla reintegrazione nel posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato full-time, con mansioni di maschera di sala, con efficacia e/o esecutività tuttavia sospesa fino all'esito del pendente ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, sez. lav. n. 4961/2022 e condizionata al suo esito favorevole per la odierna appellante;
-condannare controparte al pagamento delle spese di lite di 1° e di 2° grado, nonché ex art.
92, co. 1, seconda parte”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erroneo convincimento circa la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado - violazione e/o errata applicazione dell'art. 431 cpc in combinato disposto con gli artt. 282, 283, 447 cpc e con i principi generali di cui all'art. 2909 cc - insussistenza in capo alla del diritto potestativo di richiedere la riammissione in servizio della CP_1 lavoratrice;
b) erroneo convincimento di superfluità della motivazione datoriale circa la richiesta alla lavoratrice di riprendere servizio - omessa pronuncia circa l'intento illecito subdolamente perseguito dalla - violazione e/o errata applicazione degli artt. 2014 e 2016 cc, CP_1 art. 1175 cc, art. 112 cpc;
c) erroneo convincimento circa l'obbligo della lavoratrice di accettare una lettura riduttiva e di minor favore del decisum giurisdizionale - violazione dell'art. 2909 cc e del dispositivo della sentenza n. 3885/2021 del Tribunale del lavoro di Roma;
d) erroneo convincimento circa la congruità del termine assegnato alla lavoratrice per la ripresa del servizio – violazione dell'art. 1183 cc;
e) riproposizione dell'originario motivo n. 5, concernente l'obbligo reintegratorio in capo alla
CP_1
f) erronea condanna alle spese legali, violazione degli artt. 88, 91 e 92 cpc.
4. La depositava memoria di costituzione nel grado e Controparte_1 resisteva all'appello.
5. All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. Vale premettere che, come emerge dagli atti, al momento dell'irrogazione del licenziamento oggetto di causa i rapporti contrattuali tra le parti erano regolati dalla sentenza del Tribunale di Roma n.
6 3558/2021. È pertanto rispetto all'assetto negoziale ivi stabilito che va verificato se il recesso datoriale sia assistito, o meno, da giusta causa.
L'evenienza, che la sentenza n. 3558/2021, all'evidenza pregiudicante la presente controversia, sia stata in seguito riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4961/2022, non preclude a questa Corte la decisione sul licenziamento, considerato che, all'attualità, detta sentenza di secondo grado non è definitiva (in quanto gravata da ricorso per cassazione ancora pendente) e considerato altresì che i rapporti tra i due giudizi restano regolati ai sensi degli artt. 336 e 337 cpc.
7. Nel merito, l'appello è fondato.
8. In specie, e iniziando la disamina delle doglianze dell'appellante da quelle formulate con il terzo motivo stante la decisività delle osservazioni che si svolgeranno sul punto, osserva la Corte che il licenziamento è stato intimato a causa dell'assenza della lavoratrice, ritenuta ingiustificata, a far data dal 9 agosto 2021, giorno in cui la in dichiarata ottemperanza alla sentenza inter partes CP_1
n. 3558/2021 del Tribunale di Roma, aveva convocato la presso la sede aziendale per Pt_1 riprendere servizio.
9. La ha giustificato la sua assenza eccependo l'inadempimento della agli obblighi Pt_1 CP_1 accertati a suo carico dalla predetta sentenza e ritenendo tale inadempimento così grave da liberarla dall'eseguire la prestazione lavorativa richiesta.
10. Poiché le parti denunciano inadempienze reciproche, la fattispecie va allora vagliata alla luce dell'art. 1460 cc, che dispone: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
11. La Suprema Corte ha chiarito la portata normativa della disposizione in lettura affermando, con orientamento consolidato, il seguente principio di diritto: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (v. ex aliis, Cass. n. 13627/2017).
7 12. Ebbene -come si è già anticipato-, nel momento in cui la ha chiesto alla di eseguire CP_1 Pt_1
la prestazione lavorativa, i rapporti tra le parti erano regolati dalla sentenza n. 3558/2021 del
Tribunale di Roma, che, conosciuta la controversia, ha dichiarato lo stato del diritto tra loro, qualificando la rispettiva posizione in modo diverso da quello dello stato originario di lite. In particolare, il Tribunale, ritenuta la nullità dei contratti a termine tra le parti -la cui causale era integrata dall'esigenza tecnico -organizzativa di occupare la lavoratrice “a prestazione” per specifiche produzioni e spettacoli, in relazione ai quali era necessario incrementare il personale di sala per stimata maggiore affluenza di pubblico-, ha dichiarato l'esistenza tra di esse di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, accertando altresì il diritto della lavoratrice al ripristino del rapporto di lavoro con le mansioni di maschera e con l'inquadramento nel V livello del C.C.N.L. di settore.
13. È dunque evidente che non costituisce ottemperanza alla sentenza n. 3558/2021 la scelta della di occupare la con contratto di lavoro “a prestazione”, trattandosi di un contratto CP_1 Pt_1 diverso da quello a tempo pieno allo stato in essere tra le parti giusta il dictum giudiziale.
14. Pertanto, il rifiuto da parte della di presentarsi sul luogo di lavoro è legittimo, in quanto proprio Pt_1 in forza della menzionata sentenza non sussisteva un suo obbligo di adempiere la prestazione richiesta dal datore di lavoro.
15. La conclusione, che si è tratta, trova peraltro avallo nelle pronunce della Suprema Corte in materia di ordine di reintegrazione, secondo cui “Costituisce inadempimento all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cui il lavoratore può opporre eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro, senza accordo del lavoratore e senza pattuizione in forma scritta” (Cass. 15676/2023; in termini Cass. n. 20123/2017, n. 11180/2019).
16. Né varrebbe opporre che l'ordine di riammissione in servizio a seguito della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto cartolare, disposto con la sentenza n. 3558/2021, non coincide con l'ordine di reintegrazione a seguito di licenziamento illegittimo, cui ha riguardo il riferito principio di diritto.
Invero, quel che rileva ai fini del decidere è che, in presenza di una pronuncia giudiziale che ripristina,
a pieni effetti giuridici, la funzionalità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, la sua unilaterale trasformazione in rapporto di lavoro a tempo parziale è illegittima, in quanto vietata dalla normativa di settore in assenza di accordo delle parti risultante da atto scritto (artt. 5, 8 D.lgs. n.
81/2015, artt. 2, 5, 8 D.lgs. n. 61/2000), il che, di conseguenza, rende legittima l'exceptio inadimpleti da parte del lavoratore (v. Cass. n. 15676/2023 cit., in motivazione).
8 17. Neppure varrebbe opporre che la richiesta alla di lavorare “a prestazione” era dovuta alle Pt_1 esigenze economiche e organizzative dell'impresa datoriale. Infatti, la sentenza n. 3558/2021 ha ritenuto insufficienti queste ragioni a giustificare l'occupazione della lavoratrice con un tale contratto di lavoro atipico, sicché esse non potevano, all'epoca, essere ancora invocate per ripristinare la funzionalità di un regolamento negoziale accertato tra le parti come illegittimo proprio in parte qua.
18. Corollario di quanto postulato è che l'assenza dal lavoro della per i giorni successivi al 9 agosto Pt_1
e fino al 19 agosto 2021, data della contestazione disciplinare, appunto perché ampiamente giustificata alla luce delle medesime considerazioni esposte, non integra una violazione della lavoratrice agli obblighi a suo carico e, di conseguenza, non costituisce infrazione sanzionabile, tanto meno infrazione così grave da essere sanzionata con il licenziamento (artt. 2106, 2119 cc).
19. In ordine alla tutela accordabile all'appellante, va dapprima accertato se il rapporto di lavoro tra le parti fosse o meno in essere alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 23/2015, che ha novellato la materia dei licenziamenti già recata dall'art. 18 L. n. 300/1970 e s.m. Invero, l'art. 2 del D.lgs. n.
23/2015 prevede l'applicazione del nuovo regime di tutela anche nell'ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dopo l'entrata in vigore della novella (6 marzo 2015).
20. Ebbene, la sentenza n. 3558/2021 ha accertato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno si è costituito tra le parti al momento del superamento dei trentasei mesi di occupazione precaria della lavoratrice, superamento determinato “sommando i vari periodi” dei contratti a termine stipulati dopo il 2012 (v. pag. 7, 3° cpv. sentenza).
Pertanto, il dies d'interesse si colloca al 26 ottobre 2015 (1080° giorno), quindi il primo contratto nullo è quello dell'11 novembre 2015 (v. riepilogo prodotto dall'appellante giusta ordinanza della
Corte del 29 maggio 2024, in cui sono stati per l'appunto sommati i “periodi di lavoro” retti dai contratti cartolari d'interesse).
La fattispecie controversa ricade, quindi, dopo il discrimine temporale d'interesse.
21. Osserva allora la Corte che il D.lgs. n. 23/2015 stabilisce all'art. 3, co. 2: “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino
a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento
9 di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva”.
22. La Suprema Corte ha peraltro chiarito che, ai fini dell'interpretazione di tale norma, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore comprende non soltanto le ipotesi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (Cass. n. 30469/2023, n.823/2020).
23. La fattispecie controversa, che ha riguardo a un fatto materialmente accaduto, ma privo di rilievo disciplinare, va dunque ascritta alla fattispecie astratta in lettura, con attribuzione alla lavoratrice della tutela in questione.
Dall'indennità risarcitoria di legge va comunque detratto l'aliunde perceptum, considerato che la deduzione dell'appellata, formulata sia nella memoria originaria, sia nella memoria di costituzione nel grado e secondo cui la alla data del licenziamento, aveva un'altra occupazione Pt_1
lavorativa, non è stata in alcun modo contestata dall'odierna appellante.
La misura dell'aliunde perceptum va determinata -come da noti principi di diritto in materia- avuto riguardo esclusivamente ai redditi da lavoro prodotti nel periodo di riferimento.
Non è invece detraibile l'aliunde percipiendum, come pure previsto dalla norma in applicazione, per difetto di qualsiasi allegazione sul punto da parte dell'appellata.
Inoltre, in forza delle osservazioni fin qui svolte, neppure rileva al fine la prestazione lavorativa offerta alla dalla quale oggetto di causa, dato che il suo rifiuto è stato -appunto- Pt_1 CP_1
legittimo.
24. Nondimeno, proprio perché successivamente alla sentenza della Corte di Appello di Roma n.
4961/2022 lo stato di diritto tra le parti è mutato, essendo stata esclusa la sussistenza tra di loro del contratto di lavoro a tempo indeterminato, non vi è luogo all'attualità a pronunciare la condanna della in relazione ai diritti attribuiti alla lavoratrice ex art. 3 citato, fermo restando -si CP_1
ripete- il coordinamento dei giudicati, a tutti gli effetti, in esito alla definitività del dictum di cui alla sentenza pregiudicante.
10 25. Alla stregua delle svolte considerazioni, che quale “ragione più liquida” assorbono l'esame degli altri motivi d'impugnazione formulati dall'appellante circa il merito della controversia, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il licenziamento oggetto di causa va dichiarato illegittimo e quindi annullato e, di conseguenza, va dichiarato il diritto dell'appellante:
− a essere reintegrata nel posto di lavoro;
− al pagamento d'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, in ogni caso non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il periodo anteriore alla presente sentenza, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo;
− al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
26. L'esame del motivo d'impugnazione sub e) è invece superato dalla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, che la Corte deve eseguire secondo l'esito complessivo della lite in conseguenza della riforma della sentenza impugnata scaturente dalla rilevata fondatezza dell'appello
(Cass. n. 9064/2018).
Dette spese seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate e dell'impegno procuratorio profuso.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato, che annulla, e il diritto dell'appellante:
− a essere reintegrata nel posto di lavoro;
11 − al pagamento d'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, in ogni caso non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il periodo anteriore alla presente sentenza, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo;
− al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Condanna la parte appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per ciascun grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza dell'8 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2847/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti A. Caruso Frezza e A. Ciaffi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti. M. Marazza e D. De Feo giusta procura in atti
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5012/2023, pubblicata il 16 maggio 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
− aveva lavorato alle dipendenze del con plurimi contratti Controparte_1
a termine in sequenza dal 2005 fino al 2019;
− con la sentenza n. 3558/2021 il Tribunale di Roma: -aveva dichiarato la nullità dei termini di durata apposti ai contratti di lavoro stipulati tra le parti a far data dal superamento del limite dei 36 mesi, effettuando il computo con i soli contratti sottoscritti dal 2012; -aveva dichiarato che il rapporto di lavoro instaurato con la era a tempo indeterminato CP_1
e pieno sin dalla data suddetta;
-per l'effetto, aveva condannato la parte datoriale a ripristinare il rapporto di lavoro, assegnando alla lavoratrice le mansioni di maschera e l'inquadramento nel V livello del CCNL di settore;
− con raccomandata ricevuta il 9 agosto 2021 alle ore 14.26 (cioè, successivamente all'ora di convocazione), la asserendo di voler dare esecuzione alla predetta sentenza, le CP_1 aveva comunicato di presentarsi sul luogo di lavoro il giorno 9 agosto 2021 alle ore 11.00 per riprendere servizio con le mansioni di maschera e con contratto di lavoro subordinato “a prestazione”;
− non si era presentata per riprendere servizio, per le ragioni già anticipate alla CP_1 con mail del 5 e del 6 agosto 2021;
− la aveva formulato a suo carico la contestazione disciplinare del 19 agosto 2021 CP_1 per assenza ingiustificata e, in data 9 settembre 2021, l'aveva licenziata;
− aveva impugnato il licenziamento con comunicazione del 6 novembre 2021, offrendo la sua prestazione lavorativa alle condizioni stabilite dalla già menzionata sentenza;
− il licenziamento era illegittimo sotto plurimi profili.
Pertanto, domandava:
A) IN VIA PRINCIPALE:
2 - dichiarare illegittimi e annullare il licenziamento impugnato e gli atti presupposti pure impugnati, per la insussistenza del fatto materiale contestato e per tutte le causali specifiche di cui al MOTIVO N.1 dell'odierno atto, per l'effetto emettere sentenza parziale definitiva su tale capo di domanda e sospendere, ex art. 295 c.p.c., per le causali di cui al n. 6 del ricorso, il processo ed il giudizio, ciò per la cognizione sul residuo di domandato non coperto da assorbimento, cioè per il pronunciamento sulla domanda reintegratoria di cui al
n. 5 del ricorso e sulla domanda consequenziale indennitaria sotto pure rassegnata.
b) IN VIA SUBORDINATA e con riserva di gravame, qualora l'ill.mo Giudice ritenesse di dover disattendere il Motivo n. 1:
- dichiarare illegittimi e annullare il licenziamento impugnato e gli atti presupposti pure impugnati, per la insussistenza del fatto materiale contestato e per tutte le causali specifiche di cui al MOTIVO N. 2 dell'odierno atto, per l'effetto emettere, su tal capo di domanda, sentenza parziale definitiva e sospendere, ex art. 295 c.p.c. per le causali di cui al n. 6 del ricorso, il processo ed il giudizio, ciò per la cognizione sul residuo di domandato non coperto da assorbimento, cioè per il pronunciamento sulla domanda reintegratoria di cui al
n. 5 del ricorso e sulla domanda consequenziale indennitaria sotto pure rassegnata.
c) IN VIA ANCOR PIU' SUBORDINATA e con riserva di gravame, qualora ritenesse di dover disattendere anche il Motivo n. 2:
- dichiarare illegittimi e annullare il licenziamento impugnato e gli atti presupposti pure impugnati, per la insussistenza del fatto materiale contestato e per tutte le causali specifiche di cui al Motivo n. 3 dell'odierno atto, emettendo su tal capo di domanda sentenza parziale definitiva, indi sospendere, ex art. 295 c.p.c. per le causali di cui al n. 6 del ricorso, il processo ed il giudizio, ciò per la cognizione sul residuo di domandato non coperto da assorbimento, cioè per il pronunciamento sulla domanda reintegratoria di cui al n. 5 del ricorso e sulla domanda consequenziale indennitaria sotto pure rassegnata.
d) IN VIA ANCOR PIU' GRADATA e con riserva di gravame, qualora l'ill.mo Giudice adìto ritenesse di dover disattendere anche il Motivo n. 3, previa sospensione ex art. 295 c.p.c., all'esito definitivo del pendente processo di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma, sez. lav. n. 3558/2021:
- dichiarare illegittimi e annullare il licenziamento impugnato e gli atti presupposti pure impugnati, per tutte le causali specifiche di cui al Motivo n. 4 dell'odierno ricorso, per
l'effetto accogliere la domanda reintegratoria nel posto di lavoro per le causali di cui al
3 punto n. 5 dell'odierno atto e la consequenziale domanda indennitaria pure sotto rassegnata.
e) IN TUTTE LE SOPRA RIPORTATE EVENIENZE PROCESSUALI, sempre all'esito definitivo del pendente atto di appello e del promuovendo atto di appello incidentale:
- ordinare, ai sensi dell'art. 18 comma 4, Statuto dei Lavoratori, la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro presso la di Controparte_1 CP_1
- condannare la resistente al versamento in favore della ricorrente di CP_1 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2001,41 nella misura massima di 12 mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra;
- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio. f) IN VIA ESTREMAMENTE GRADATA e con riserva di gravame, qualora l'ill.mo
Giudice adìto ritenesse di non dover procedere alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per come variamente, processualmente e temporalmente sopra articolata:
- accogliere, il ricorso in ogni suo capo di domanda, per tutte le causali specifiche, nell'ordine della gradazione/subordinazione proposta, di cui ai Motivi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e
n. 5, con condanna reintegratoria e con condanna indennitaria consequenziale pari a n. 12 mensilità calcolate sulla retribuzione globale di fatto pari ad € 2001,41 mensili, entrambe sottoposte alla condizione sospensiva, quanto alla loro efficacia ed esecutività, della conferma, con passaggio in giudicato, delle statuizioni a favore della odierna ricorrente, di cui alla sentenza Tribunale di Roma, sez. lav. n. 3885/2021, per come ancor più a favore a seguito dell'accoglimento del promuovendo proprio appello incidentale”.
2. Nel contraddittorio con la , con la sentenza in oggetto Controparte_1 il Tribunale respingeva le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
− nelle note autorizzate le parti hanno dato atto che la sentenza del Tribunale di Roma n.
3558/2021 è stata riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4961/2022; la sentenza di secondo grado non è definitiva, ma questo non pregiudica la decisione sulla presente causa, né impone la sospensione del giudizio;
− la ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento, deducendo che la sentenza del
Tribunale di Roma n. 3558/2021, in quanto di accertamento e costitutiva di un rapporto di lavoro, non avrebbe efficacia prima del suo passaggio in giudicato, con conseguente insussistenza del diritto della di riattivare la funzionalità del vincolo. La tesi non CP_1
è condivisibile, perché la condanna al rispristino del rapporto di lavoro è dipendente dalla
4 pronuncia costitutiva del detto rapporto a tempo indeterminato;
dunque, essa non incide sulla portata della statuizione per il pregresso, ma dispone per il futuro. Del resto, nella situazione di mora credendi -ovvero, nel periodo successivo alla statuizione-, il datore di lavoro è obbligato al pagamento delle retribuzioni e all'eventuale risarcimento dei danni. Pertanto, non può disconoscersi l'efficacia anticipatoria della statuizione di condanna, in parola;
− la mancata presenza della ricorrente alla convocazione per il ripristino del rapporto di lavoro non è giustificata, perché sin dal 26 aprile 2021 la aveva avuto il relativo preavviso, Pt_1 mentre il detto ripristino era rimasto sospeso fino al 30 giugno 2021 per espressa richiesta del difensore della lavoratrice. Né la aveva l'obbligo di motivare tale sua CP_1 richiesta, come sostenuto invece dalla ricorrente;
− la mancata presenza della lavoratrice per ripristinare il rapporto di lavoro non è giustificata neppure dal fatto che la non le aveva proposto un contratto full time, come CP_1 previsto in sentenza. Infatti, il comportamento della ricorrente non è proporzionato all'eventuale inesatto adempimento della trattandosi di aprioristico rifiuto CP_1 dell'intera prestazione, a fronte del suo diritto di poterne chiedere la riconduzione al contratto di lavoro esistente tra le parti;
− è infondata la censura d'incongruità del termine fissato dalla per la ripresa del CP_1 servizio, perché l'ente, in buona fede, ha consentito dapprima al “congelamento” del rapporto sino al 30 giugno 2021 così come proposto dalla stessa ricorrente e, solo dopo la scadenza di tale termine, le ha richiesto la ripresa del servizio dal 9 agosto 2021, peraltro anticipandolo alla e al suo difensore con mail del 4 agosto 2021; Pt_1
− l'assenza ingiustificata per nove giorni lavorativi integra una mancanza di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto e, quindi, giustifica il licenziamento intimato ex art. 33 CCNL di settore.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 13 novembre
2023, chiedeva: Parte_1
“Annullare e privare di ogni effetto la sentenza del Tribunale civile di Roma, sez. lav. n.
5012/2023, pubblicata il 16.05.2023 RG n. 13744/2022, ciò per tutte le causali specifiche di cui alla “FASE RESCINDENTE” dei su estesi MOTIVI n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 6;
-riformarla integralmente e sostituirla con altra per tutte le causali specifiche di cui alla
“FASE RESCISSORIA” dei su estesi MOTIVI n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 6, da vagliare nell'ordine della loro rispettiva pregiudizialità logica e logico-giuridica, per l'effetto, in totale accoglimento del ricorso introduttivo, dichiarando illegittimo il comminato ed 5 impugnato licenziamento ed atti presupposti, accertando e dichiarando per le causali specifiche di cui al MOTIVO n. 5 del presente atto, il diritto della appellante alla reintegrazione nel posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato full-time, con mansioni di maschera di sala, con efficacia e/o esecutività tuttavia sospesa fino all'esito del pendente ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, sez. lav. n. 4961/2022 e condizionata al suo esito favorevole per la odierna appellante;
-condannare controparte al pagamento delle spese di lite di 1° e di 2° grado, nonché ex art.
92, co. 1, seconda parte”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erroneo convincimento circa la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado - violazione e/o errata applicazione dell'art. 431 cpc in combinato disposto con gli artt. 282, 283, 447 cpc e con i principi generali di cui all'art. 2909 cc - insussistenza in capo alla del diritto potestativo di richiedere la riammissione in servizio della CP_1 lavoratrice;
b) erroneo convincimento di superfluità della motivazione datoriale circa la richiesta alla lavoratrice di riprendere servizio - omessa pronuncia circa l'intento illecito subdolamente perseguito dalla - violazione e/o errata applicazione degli artt. 2014 e 2016 cc, CP_1 art. 1175 cc, art. 112 cpc;
c) erroneo convincimento circa l'obbligo della lavoratrice di accettare una lettura riduttiva e di minor favore del decisum giurisdizionale - violazione dell'art. 2909 cc e del dispositivo della sentenza n. 3885/2021 del Tribunale del lavoro di Roma;
d) erroneo convincimento circa la congruità del termine assegnato alla lavoratrice per la ripresa del servizio – violazione dell'art. 1183 cc;
e) riproposizione dell'originario motivo n. 5, concernente l'obbligo reintegratorio in capo alla
CP_1
f) erronea condanna alle spese legali, violazione degli artt. 88, 91 e 92 cpc.
4. La depositava memoria di costituzione nel grado e Controparte_1 resisteva all'appello.
5. All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. Vale premettere che, come emerge dagli atti, al momento dell'irrogazione del licenziamento oggetto di causa i rapporti contrattuali tra le parti erano regolati dalla sentenza del Tribunale di Roma n.
6 3558/2021. È pertanto rispetto all'assetto negoziale ivi stabilito che va verificato se il recesso datoriale sia assistito, o meno, da giusta causa.
L'evenienza, che la sentenza n. 3558/2021, all'evidenza pregiudicante la presente controversia, sia stata in seguito riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4961/2022, non preclude a questa Corte la decisione sul licenziamento, considerato che, all'attualità, detta sentenza di secondo grado non è definitiva (in quanto gravata da ricorso per cassazione ancora pendente) e considerato altresì che i rapporti tra i due giudizi restano regolati ai sensi degli artt. 336 e 337 cpc.
7. Nel merito, l'appello è fondato.
8. In specie, e iniziando la disamina delle doglianze dell'appellante da quelle formulate con il terzo motivo stante la decisività delle osservazioni che si svolgeranno sul punto, osserva la Corte che il licenziamento è stato intimato a causa dell'assenza della lavoratrice, ritenuta ingiustificata, a far data dal 9 agosto 2021, giorno in cui la in dichiarata ottemperanza alla sentenza inter partes CP_1
n. 3558/2021 del Tribunale di Roma, aveva convocato la presso la sede aziendale per Pt_1 riprendere servizio.
9. La ha giustificato la sua assenza eccependo l'inadempimento della agli obblighi Pt_1 CP_1 accertati a suo carico dalla predetta sentenza e ritenendo tale inadempimento così grave da liberarla dall'eseguire la prestazione lavorativa richiesta.
10. Poiché le parti denunciano inadempienze reciproche, la fattispecie va allora vagliata alla luce dell'art. 1460 cc, che dispone: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
11. La Suprema Corte ha chiarito la portata normativa della disposizione in lettura affermando, con orientamento consolidato, il seguente principio di diritto: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (v. ex aliis, Cass. n. 13627/2017).
7 12. Ebbene -come si è già anticipato-, nel momento in cui la ha chiesto alla di eseguire CP_1 Pt_1
la prestazione lavorativa, i rapporti tra le parti erano regolati dalla sentenza n. 3558/2021 del
Tribunale di Roma, che, conosciuta la controversia, ha dichiarato lo stato del diritto tra loro, qualificando la rispettiva posizione in modo diverso da quello dello stato originario di lite. In particolare, il Tribunale, ritenuta la nullità dei contratti a termine tra le parti -la cui causale era integrata dall'esigenza tecnico -organizzativa di occupare la lavoratrice “a prestazione” per specifiche produzioni e spettacoli, in relazione ai quali era necessario incrementare il personale di sala per stimata maggiore affluenza di pubblico-, ha dichiarato l'esistenza tra di esse di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, accertando altresì il diritto della lavoratrice al ripristino del rapporto di lavoro con le mansioni di maschera e con l'inquadramento nel V livello del C.C.N.L. di settore.
13. È dunque evidente che non costituisce ottemperanza alla sentenza n. 3558/2021 la scelta della di occupare la con contratto di lavoro “a prestazione”, trattandosi di un contratto CP_1 Pt_1 diverso da quello a tempo pieno allo stato in essere tra le parti giusta il dictum giudiziale.
14. Pertanto, il rifiuto da parte della di presentarsi sul luogo di lavoro è legittimo, in quanto proprio Pt_1 in forza della menzionata sentenza non sussisteva un suo obbligo di adempiere la prestazione richiesta dal datore di lavoro.
15. La conclusione, che si è tratta, trova peraltro avallo nelle pronunce della Suprema Corte in materia di ordine di reintegrazione, secondo cui “Costituisce inadempimento all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cui il lavoratore può opporre eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro, senza accordo del lavoratore e senza pattuizione in forma scritta” (Cass. 15676/2023; in termini Cass. n. 20123/2017, n. 11180/2019).
16. Né varrebbe opporre che l'ordine di riammissione in servizio a seguito della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto cartolare, disposto con la sentenza n. 3558/2021, non coincide con l'ordine di reintegrazione a seguito di licenziamento illegittimo, cui ha riguardo il riferito principio di diritto.
Invero, quel che rileva ai fini del decidere è che, in presenza di una pronuncia giudiziale che ripristina,
a pieni effetti giuridici, la funzionalità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, la sua unilaterale trasformazione in rapporto di lavoro a tempo parziale è illegittima, in quanto vietata dalla normativa di settore in assenza di accordo delle parti risultante da atto scritto (artt. 5, 8 D.lgs. n.
81/2015, artt. 2, 5, 8 D.lgs. n. 61/2000), il che, di conseguenza, rende legittima l'exceptio inadimpleti da parte del lavoratore (v. Cass. n. 15676/2023 cit., in motivazione).
8 17. Neppure varrebbe opporre che la richiesta alla di lavorare “a prestazione” era dovuta alle Pt_1 esigenze economiche e organizzative dell'impresa datoriale. Infatti, la sentenza n. 3558/2021 ha ritenuto insufficienti queste ragioni a giustificare l'occupazione della lavoratrice con un tale contratto di lavoro atipico, sicché esse non potevano, all'epoca, essere ancora invocate per ripristinare la funzionalità di un regolamento negoziale accertato tra le parti come illegittimo proprio in parte qua.
18. Corollario di quanto postulato è che l'assenza dal lavoro della per i giorni successivi al 9 agosto Pt_1
e fino al 19 agosto 2021, data della contestazione disciplinare, appunto perché ampiamente giustificata alla luce delle medesime considerazioni esposte, non integra una violazione della lavoratrice agli obblighi a suo carico e, di conseguenza, non costituisce infrazione sanzionabile, tanto meno infrazione così grave da essere sanzionata con il licenziamento (artt. 2106, 2119 cc).
19. In ordine alla tutela accordabile all'appellante, va dapprima accertato se il rapporto di lavoro tra le parti fosse o meno in essere alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 23/2015, che ha novellato la materia dei licenziamenti già recata dall'art. 18 L. n. 300/1970 e s.m. Invero, l'art. 2 del D.lgs. n.
23/2015 prevede l'applicazione del nuovo regime di tutela anche nell'ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dopo l'entrata in vigore della novella (6 marzo 2015).
20. Ebbene, la sentenza n. 3558/2021 ha accertato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno si è costituito tra le parti al momento del superamento dei trentasei mesi di occupazione precaria della lavoratrice, superamento determinato “sommando i vari periodi” dei contratti a termine stipulati dopo il 2012 (v. pag. 7, 3° cpv. sentenza).
Pertanto, il dies d'interesse si colloca al 26 ottobre 2015 (1080° giorno), quindi il primo contratto nullo è quello dell'11 novembre 2015 (v. riepilogo prodotto dall'appellante giusta ordinanza della
Corte del 29 maggio 2024, in cui sono stati per l'appunto sommati i “periodi di lavoro” retti dai contratti cartolari d'interesse).
La fattispecie controversa ricade, quindi, dopo il discrimine temporale d'interesse.
21. Osserva allora la Corte che il D.lgs. n. 23/2015 stabilisce all'art. 3, co. 2: “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino
a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento
9 di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva”.
22. La Suprema Corte ha peraltro chiarito che, ai fini dell'interpretazione di tale norma, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore comprende non soltanto le ipotesi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (Cass. n. 30469/2023, n.823/2020).
23. La fattispecie controversa, che ha riguardo a un fatto materialmente accaduto, ma privo di rilievo disciplinare, va dunque ascritta alla fattispecie astratta in lettura, con attribuzione alla lavoratrice della tutela in questione.
Dall'indennità risarcitoria di legge va comunque detratto l'aliunde perceptum, considerato che la deduzione dell'appellata, formulata sia nella memoria originaria, sia nella memoria di costituzione nel grado e secondo cui la alla data del licenziamento, aveva un'altra occupazione Pt_1
lavorativa, non è stata in alcun modo contestata dall'odierna appellante.
La misura dell'aliunde perceptum va determinata -come da noti principi di diritto in materia- avuto riguardo esclusivamente ai redditi da lavoro prodotti nel periodo di riferimento.
Non è invece detraibile l'aliunde percipiendum, come pure previsto dalla norma in applicazione, per difetto di qualsiasi allegazione sul punto da parte dell'appellata.
Inoltre, in forza delle osservazioni fin qui svolte, neppure rileva al fine la prestazione lavorativa offerta alla dalla quale oggetto di causa, dato che il suo rifiuto è stato -appunto- Pt_1 CP_1
legittimo.
24. Nondimeno, proprio perché successivamente alla sentenza della Corte di Appello di Roma n.
4961/2022 lo stato di diritto tra le parti è mutato, essendo stata esclusa la sussistenza tra di loro del contratto di lavoro a tempo indeterminato, non vi è luogo all'attualità a pronunciare la condanna della in relazione ai diritti attribuiti alla lavoratrice ex art. 3 citato, fermo restando -si CP_1
ripete- il coordinamento dei giudicati, a tutti gli effetti, in esito alla definitività del dictum di cui alla sentenza pregiudicante.
10 25. Alla stregua delle svolte considerazioni, che quale “ragione più liquida” assorbono l'esame degli altri motivi d'impugnazione formulati dall'appellante circa il merito della controversia, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il licenziamento oggetto di causa va dichiarato illegittimo e quindi annullato e, di conseguenza, va dichiarato il diritto dell'appellante:
− a essere reintegrata nel posto di lavoro;
− al pagamento d'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, in ogni caso non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il periodo anteriore alla presente sentenza, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo;
− al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
26. L'esame del motivo d'impugnazione sub e) è invece superato dalla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, che la Corte deve eseguire secondo l'esito complessivo della lite in conseguenza della riforma della sentenza impugnata scaturente dalla rilevata fondatezza dell'appello
(Cass. n. 9064/2018).
Dette spese seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate e dell'impegno procuratorio profuso.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato, che annulla, e il diritto dell'appellante:
− a essere reintegrata nel posto di lavoro;
11 − al pagamento d'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, in ogni caso non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il periodo anteriore alla presente sentenza, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo;
− al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Condanna la parte appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per ciascun grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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