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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1501/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6105/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4355/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 10/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA0347323 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Entrambe le parti si riportano agli atti depositati, e ne richiedono l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 e Resistente_2 impugnavano l'avviso di accertamento in rettifica indicato in epigrafe, con il quale l'Agenzia del Territorio aveva attribuito un nuovo classamento, in seguito a DOCFA, al loro deposito-autorimessa, e aveva aumentato superfici e rendite catastali per le cantinole di loro proprietà, il tutto ubicato in Nominativo_1 alla Indirizzo_1
Tale variazione era stata effettuata dall'Ufficio in rettifica della classe e della rendita proposte con modello di aggiornamento catastale, presentato dal dante causa delle contribuenti,
Nominativo_2, in conseguenza del cambio di destinazione d'uso del daticatastali_1 da deposito ad autorimessa al servizio delle altre due unità immobiliari terranee, con imposizione sullo stesso di una servitù di passaggio in favore di esse.
Le ricorrenti eccepivano l'erronea valutazione delle circostanze di fatto, il difetto di motivazione e la contraddittorietà dell'accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia del Territorio, la quale deduceva di aver provveduto alla corretta determinazione della rendita catastale nonché della classe e della consistenza delle unità immobiliari in questione, anche tenendo conto dell'irregolare accorpamento del daticatastali_2 alle daticatstali_3 e daticatastali_4.
Il Giudice di primo grado, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia del Territorio, la quale, in via preliminare, deduce che la sentenza è stata erroneamente pronunciata dal giudice monocratico, anziché da quello collegiale, nonostante la controversia fosse di valore indeterminabile. Nel merito, ripropone gli argomenti già valorizzati in prime cure.
Si sono costituite le contribuenti, le quali impugnano l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto. In particolare, in relazione alla eccezione in rito formulata dall'ufficio, deducono l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito, atteso che, con l'avviso di accertamento contestato, l'imposta virtuale risultante a seguito delle rettifiche operate dall'Agenzia delle
Entrate risulterebbe inferiore a 1.000 euro, con conseguente sussistenza della competenza ex art.
4-bis D.
Lgs. n. 546/92 del Giudice monocratico.
All'esito dell'udienza del 10.02.2026 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va dichiarata inammissibile l'eccezione proposta in via preliminare dall'Agenzia del Territorio, atteso che essa è stata formulata solo in grado di appello.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Questa Corte reputa corretti gli argomenti utilizzati dal giudice di prime cure in ordine alla circostanza che la motivazione dell'atto impugnato non specifica adeguatamente le ragioni della riclassificazione da C/6 a
C/2 per il daticatastali_2, nonché l'aumento delle superfici – e, quindi, delle rendite - dei daticatstali_3 e daticatastali_4.
Peraltro, in tali subalterni non è stato realizzata dalle proprietarie alcuna opera edile di ampliamento rispetto alla precedente consistenza e non è stata fatta alcuna verifica in loco da parte dei tecnici dell'ufficio accertatore.
Infine, non risulta dimostrata la circostanza che le unità in questione siano state di fatto unite ed accorpate tra loro, atteso che è stata soltanto mutata la destinazione del deposito, adibito ad autorimessa regolarmente assentita al servizio delle due unità immobiliari limitrofe.
Le spese vanno compensate, per le stesse ragioni indicate dal giudice di prime cure.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6105/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4355/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 10/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA0347323 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Entrambe le parti si riportano agli atti depositati, e ne richiedono l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 e Resistente_2 impugnavano l'avviso di accertamento in rettifica indicato in epigrafe, con il quale l'Agenzia del Territorio aveva attribuito un nuovo classamento, in seguito a DOCFA, al loro deposito-autorimessa, e aveva aumentato superfici e rendite catastali per le cantinole di loro proprietà, il tutto ubicato in Nominativo_1 alla Indirizzo_1
Tale variazione era stata effettuata dall'Ufficio in rettifica della classe e della rendita proposte con modello di aggiornamento catastale, presentato dal dante causa delle contribuenti,
Nominativo_2, in conseguenza del cambio di destinazione d'uso del daticatastali_1 da deposito ad autorimessa al servizio delle altre due unità immobiliari terranee, con imposizione sullo stesso di una servitù di passaggio in favore di esse.
Le ricorrenti eccepivano l'erronea valutazione delle circostanze di fatto, il difetto di motivazione e la contraddittorietà dell'accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia del Territorio, la quale deduceva di aver provveduto alla corretta determinazione della rendita catastale nonché della classe e della consistenza delle unità immobiliari in questione, anche tenendo conto dell'irregolare accorpamento del daticatastali_2 alle daticatstali_3 e daticatastali_4.
Il Giudice di primo grado, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia del Territorio, la quale, in via preliminare, deduce che la sentenza è stata erroneamente pronunciata dal giudice monocratico, anziché da quello collegiale, nonostante la controversia fosse di valore indeterminabile. Nel merito, ripropone gli argomenti già valorizzati in prime cure.
Si sono costituite le contribuenti, le quali impugnano l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto. In particolare, in relazione alla eccezione in rito formulata dall'ufficio, deducono l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito, atteso che, con l'avviso di accertamento contestato, l'imposta virtuale risultante a seguito delle rettifiche operate dall'Agenzia delle
Entrate risulterebbe inferiore a 1.000 euro, con conseguente sussistenza della competenza ex art.
4-bis D.
Lgs. n. 546/92 del Giudice monocratico.
All'esito dell'udienza del 10.02.2026 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va dichiarata inammissibile l'eccezione proposta in via preliminare dall'Agenzia del Territorio, atteso che essa è stata formulata solo in grado di appello.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Questa Corte reputa corretti gli argomenti utilizzati dal giudice di prime cure in ordine alla circostanza che la motivazione dell'atto impugnato non specifica adeguatamente le ragioni della riclassificazione da C/6 a
C/2 per il daticatastali_2, nonché l'aumento delle superfici – e, quindi, delle rendite - dei daticatstali_3 e daticatastali_4.
Peraltro, in tali subalterni non è stato realizzata dalle proprietarie alcuna opera edile di ampliamento rispetto alla precedente consistenza e non è stata fatta alcuna verifica in loco da parte dei tecnici dell'ufficio accertatore.
Infine, non risulta dimostrata la circostanza che le unità in questione siano state di fatto unite ed accorpate tra loro, atteso che è stata soltanto mutata la destinazione del deposito, adibito ad autorimessa regolarmente assentita al servizio delle due unità immobiliari limitrofe.
Le spese vanno compensate, per le stesse ragioni indicate dal giudice di prime cure.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese.