Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1501
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione e contraddittorietà dell'accertamento

    La Corte ritiene corretta la motivazione del giudice di primo grado, evidenziando l'inadeguata specificazione delle ragioni della riclassificazione e dell'aumento delle superfici e rendite, la mancanza di opere edili di ampliamento e l'assenza di verifiche in loco. Inoltre, non è dimostrato l'accorpamento delle unità immobiliari, ma solo il mutamento di destinazione d'uso del deposito.

  • Inammissibile
    Pronuncia del giudice monocratico anziché collegiale

    La Corte dichiara inammissibile tale eccezione poiché formulata per la prima volta in grado di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1501
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1501
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo