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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3956/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, Piazza Sacro Cuore n. 3, presso lo studio dell'Avv.
ALESSANDRA MANISCALCO BASILE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...] in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in Palermo, via Catania n. 25, presso lo studio degli Avv. DIEGO
PENNINO e GIANDUILIO MARIA FANZONE, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei coniugi:
La sig.ra : all'udienza del 6 giugno 2025 ha chiesto la Parte_1 cancellazione della causa dal ruolo, stante la sopravvenuta revoca del consenso.
Il sig. ha insistito nelle proprie note scritte e, per Parte_2
l'effetto, ha chiesto la pronuncia della sentenza di divorzio alle condizioni concordate e indicate nel ricorso introduttivo.
1 Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla osserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato il 6 settembre 2024, i coniugi Parte_1
e anno proposto contestualmente la domanda congiunta Parte_2 di separazione e la domanda di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51
c.p.c.
In data 21 novembre 2024 il Tribunale ha quindi emesso la sentenza di separazione n. 807/2024 e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo, fissando l'udienza del 6 giugno 2025 per definire la domanda di divorzio.
Con istanza depositata il 21 maggio 2025, la moglie, costituitasi con un nuovo difensore, ha dichiarato di negare il proprio assenso alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto e ha chiesto pertanto la cancellazione della causa dal ruolo.
Con note di replica del 26 maggio 2025, il difensore del marito ha contestato l'ammissibilità della revoca del consenso.
Le parti sono state sentite all'udienza del 6 giugno 2025, nel corso della quale è risultato vano il tentativo di trovare un nuovo accordo, e il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
B. E' noto che la recente riforma processuale ha previsto all'art.473 bis.49
c.p.c. la possibilità per le parti di proporre in un unico contesto la domanda di separazione e la domanda di divorzio.
Orbene, le Sezioni Unite della Cassazione, nell'affermare l'ammissibilità di tale cumulo anche nei procedimenti non contenziosi, nei quali le domande sono congiuntamente proposte dai coniugi, hanno risposto alle controindicazioni derivanti da possibili mutamenti successivi all'accordo richiamando l'applicabilità dell'orientamento giurisprudenziale sull'inefficacia della revoca unilaterale del consenso dato all'accordo di divorzio e menzionando espressamente le due precedenti sentenze n. 10463/2018 e
19540/2018, che escludono la possibilità di dichiarare in tal caso l'improcedibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. Sezioni Unite 16 ottobre 2023, n. 28727, vedi in particolare il paragrafo 9).
2 Conseguentemente, salva la natura meramente ricognitiva dell'accordo in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status (che il
Tribunale deve comunque verificare), quanto agli altri aspetti “la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie … come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” (così
Cass. 24 luglio 2018, n. 19540)
La revoca del consenso di una sola delle parti, nella specie, è dunque irrilevante, non essendo fondata in particolare su eventuali vizi del consenso
(quali errore, violenza o dolo), né su circostanze nuove o sopravvenute, risultando piuttosto motivata dalla mera riconsiderazione delle scelte fatte in precedenza.
Non incide poi sulla validità e sull'efficacia dell'accordo neanche la circostanza che le parti non abbiano depositato in giudizio, per intero, la documentazione indicata dall'art. 473 bis.12 c.p.c. per i giudizi contenziosi, posto che dalle indicazioni congiuntamente date nel ricorso introduttivo e dalla documentazione prodotta (le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni) hanno comunque fornito indicazioni sufficienti sulle loro disponibilità reddituali e patrimoniali nell'ultimo triennio, per consentire al Tribunale sia
“di effettuare le doverose verifiche, sia per valutare l'eventuale fondatezza di successive richieste di modifica delle condizioni in precedenza concordate” (così sul punto, chiaramente, la relazione illustrativa dell'art. 473 bis.51 c.p.c.).
C. Non potendo, dunque, essere pronunciata l'improcedibilità della domanda, occorre verificare i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni sussistono, posto che i coniugi si sono separati con la citata sentenza n. 807/2024 emessa da questo Tribunale il 21 novembre 2024 in questo stesso procedimento, che ormai ha autorità di cosa giudicata, senza che si siano successivamente ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale.
È inoltre trascorso il lasso di tempo di sei mesi normativamente previsto dalla data fissata per la comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale (art. 3 n. 2 lettera b, legge n. 898 del 1970).
3 Quanto alle condizioni pattuite, nel ricorso introduttivo le parti hanno espressamente chiesto al Tribunale di disporre in sede di divorzio
“conformemente all'accordo di separazione congiunta” con riferimento sia all'affidamento della figlia minore sia alle pattuizioni economiche (pag.3 del ricorso).
Va dunque confermato l'accordo di cui al ricorso introduttivo, già ritenuto conforme alla legge e non contrario all'interesse della figlia minore, che di seguito si riporta:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo, per entrambi, di comunicare eventuali modifiche della loro residenza e/o effettivo domicilio ove ivi avessero a portare la comune figlia.
2. La casa coniugale sita in Palermo, nella via E. De Amicis n. 15, in comproprietà tra le Parti nella misura del 50% ciascuno, rimarrà assegnata alla che continuerà a risiedervi unitamente alla figlia minore, con tutti Pt_1 gli arredi e correndi ivi esistenti, ad eccezione di quelli di cui al punto 11 del presente accordo che, invece, rimarranno nella esclusiva disponibilità dello
Il signor dichiara, pertanto, che rilascerà definitivamente il Pt_3 Pt_3 detto immobile al momento della sottoscrizione del presente accordo, così da procedere al deposito dello stesso davanti al Tribunale di Palermo.
3. La figlia minore, , oggi di undici (11) anni, resterà affidata Per_1 congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento e residenza prevalenti presso la madre nella attuale casa familiare, come detto in comproprietà tra le Parti nella misura del 50% ciascuno, sita in Palermo, nella via E. De Amicis
n. 15 e sino alla vendita, di cui infra, del predetto immobile. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità sulla figlia e provvederanno a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Limitatamente alle decisioni di natura ordinaria e minuta, da assumersi nei rispettivi periodi di coabitazione, gli stessi potranno esercitare separatamente la potestà sulla minore. Entrambi i genitori creeranno e manterranno le migliori condizioni affinché la minore conservi rapporti buoni e significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, dai quali potranno farsi coadiuvare nella gestione della stessa.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle questioni di straordinaria
4 importanza nell'interesse della figlia, i genitori dovranno confrontarsi e concordare insieme le migliori scelte di vita per , relativamente anche Per_1 alla sua istruzione, ad un sano sviluppo fisico e morale, alla scelta di eventuali cure sanitarie.
4. Tenuto conto dell'età della figlia minore e salvo diverso accordo tra le
Parti, sempre possibile, gli stessi convengono che il padre avrà facoltà di vederla e tenerla con sé, con le seguenti modalità: - la prima settimana, per due pomeriggi che, in caso di disaccordo, vengono sin d'ora individuati nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 17,30 e fino alle ore 22,30, allorquando sarà il padre a preoccuparsi di prenderla presso il domicilio materno e riaccompagnarvela dopo cena;
- la seconda settimana, per due pomeriggi a settimana che, in caso di disaccordo, vengono, sin d'ora, individuati nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17,30 e fino alle ore 22,30, allorquando sarà il padre a preoccuparsi di prenderla presso il domicilio materno e riaccompagnarvela dopo cena e, poi, ancora, dalla mattina del sabato e fino al lunedì, con pernottamento nelle due notti intermedie e con onere del padre di preoccuparsi di prenderla il sabato e di riaccompagnarla, il lunedì successivo, direttamente a scuola in tempo per l'inizio delle lezioni, ovvero ancora nei periodi estivi e/o, comunque, di vacanze presso il domicilio materno, entro e non oltre le ore 10,00. Le Parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al suddetto regime di permanenza stabilito, ove esigenze sopravvenute dovessero renderlo necessario.
5. I sottoscritti convengono, ancora, che: a) in relazione al periodo di vacanze scolastiche natalizie, in attuazione della reciprocità dei rapporti genitoriali, ciascun genitore trascorrerà, rispettivamente, con la figlia minore, ad anni alterni, la Vigilia di Natale (24 dicembre) o il giorno di Natale (25 dicembre) e, poi, ancora, un periodo di cinque (5) giorni consecutivi (dal 26 al
30 dicembre compreso e, poi, ancora, dal 31 dicembre al 4 gennaio compreso), con pernottamento nelle cinque (5) notti intermedie nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua e/o il Lunedì dell'Angelo, fatti salvi, in ogni caso, eventuali diversi accordi che dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori;
b) gli altri periodi di vacanze e/o ricorrenze civili e/o religiose verranno trascorsi dalla minore stessa, per l'intera giornata, con il padre e/o
5 con la madre secondo l'usuale criterio dell'alternanza e della rotazione;
c) durante le vacanze estive la minore trascorrerà la prima settimana del relativo mese (per n. 7 giorni) con il Padre, la seconda settimana (sempre per n. 7 giorni) con la Madre e, a rotazione, in tal guisa per tutto il mese di agosto.
Dall'anno successivo, inoltre, sempre con il medesimo criterio di rotazione settimanale (7 giorni) il mese di Agosto inizierà con il periodo spettante alla madre e così via (sempre con rotazione) per gli anni successivi. I genitori sopporteranno interamente le spese per il tempo di competenza ed entro il 1° giugno di ogni anno concorderanno i periodi in cui potranno tenere la figlia autonomamente con la sospensione dell'ordinario diritto di visita. Qualora le
Parti, nei suddetti periodi di vacanza, dovessero spostarsi fuori dal circondario palermitano si obbligano a comunicarsi il luogo di temporanea permanenza della minore agevolando la comunicazione, anche telefonica, tra la stessa e l'altro genitore.
6. In ragione dell'attuale capacità di reddito di ciascuno dei due coniugi individualmente e concordemente valutata, gli stessi convengono di disciplinare gli aspetti economici della loro separazione nel modo che segue:
a) a titolo di contributo per il solo mantenimento della figlia minore, lo Pt_3 verserà alla la complessiva somma mensile di € 300,00 (trecento/00) a Pt_1 decorrere dalla data di deposito del presente accordo e, quindi, a far data dal corrente mese di settembre 2024 e la prima mensilità verrà corrisposta entro sette (7) giorni dalla data del detto deposito. b) il suddetto importo, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat relativi al mese di sottoscrizione del presente accordo (settembre 2024), sarà corrisposto dall'obbligato entro e non oltre il giorno cinque (5) di ogni mese e per n. dodici
(12) mensilità, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto dalla signora con l' Istituto UniCredit, Agenzia n. 22199 di Palermo, sito nella Pt_1 via Ruggero Settimo n. 26 e di cui, di seguito, si indicano le coordinate IBAN:
[...] o alle diverse coordinate che, la medesima, eventualmente fornirà per iscritto all'obbligato; c) le Parti specificano che il superiore assegno di mantenimento non è comprensivo del c.d. “assegno unico universale” (ex ANF), che verrà percepito interamente dalla signora , Pt_1 quale genitore prevalentemente collocatario della figlia minore. Sin d'ora,
6 dunque, lo autorizza la , anche per gli anni a venire, a richiedere Pt_3 Pt_1
e percepire integralmente e, quindi, nella misura del 100% il detto assegno, impegnandosi coerentemente ad astenersi dall'inoltro di analoga richiesta in suo favore.
7. Ritenuto, inoltre, che appare opportuno disciplinare le modalità di partecipazione alle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore, in considerazione dell'entità dell'assegno riconosciuto, le Parti convengono che esse saranno sopportate da entrambe nella misura del 50% ciascuno e che verranno ripartite secondo quanto indicato dal Protocollo d'intesa sottoscritto in recepimento delle previsioni del C.N.F. in sede di approvazione delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, che viene riportato come di seguito: A) spese straordinarie che dovranno essere sostenute anche in assenza di preventivo accordo: - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese scolastiche e/o universitarie relative a: a) tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri scolastici e corredo di inizio anno;
c) manuali universitari;
d) gite senza pernottamento;
e) trasporto;
e) mensa;
B) spese straordinarie condizionate al preventivo consenso tra i genitori: - spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche e universitarie relative a:
a) imposte e tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti privati;
b) corredo scolastico e manuali universitari relativi ad istituti privati c) corsi di specializzazione;
d) gite con pernottamento;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e lezioni di recupero, b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze. Silenzio-assenso su spese extra-assegno (ut supra/punto
B): Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico
7 del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette (7) giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette (7) giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza. Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall' altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario: In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
8. Per quanto concerne i rapporti economici e patrimoniali tra gli odierni comparenti, le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproca richiesta di assegno di mantenimento, non avendo nulla reciprocamente a che pretendere a tale titolo.
9. Con riferimento all'immobile già casa coniugale - sito in Palermo, nella via E. De Amicis n. 15, in comproprietà al 50%, gravato da mutuo cointestato al momento sospeso, giusta richiesta avanzata dallo all'Istituto di Pt_3
Credito concessionario dello stesso - le Parti convengono esplicitamente l'opportunità della vendita e ne concordano l'effettuazione. La vendita di tale immobile (appartamento ad uso di civile abitazione sito in Palermo, nella via
E. De Amicis n. 15, piano IV, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Palermo al Foglio 33, Numero 19, Sub 20, Zona censuaria 3, Categoria A/2,
Classe 3, Consistenza 8,5 vani;
Superficie catastale Totale 166 mq,; Rendita euro 636,53) verrà affidata all' Agenzia immobiliare “IMPRENDOCASA s.r.l.”,
8 a cui le Parti hanno già conferito il necessario mandato a vendere al prezzo e alle condizioni di cui al contratto sottoscritto in data 29 maggio 2024. Il ricavato della vendita del suddetto immobile verrà preliminarmente destinato all'estinzione del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, contratto con in data 27 aprile 2022 per l'acquisto dello stesso, per Controparte_1 cui, a tutt'oggi, persiste un debito residuo dell'importo di € 166.421,16, nonché a tutti i debiti contratti dallo nell'interesse della famiglia e Pt_3 relativi, per la precisione: a. al prestito “Compass” il cui residuo ammonta ad
€ 15.816,00 (rata mensile € 391,09); b. al prestito “UniCredit” il cui residuo ammonta ad € 9.495,65 (rata mensile € 171,08); c. alla carta “Compass Easy” il cui residuo ammonta ad € 4.676,81 (rata mensile € 250,00); d. alla cessione del quinto il residuo ammonta ad € 14.213,84 (rata mensile € 209,00); e. all'estinzione dei piani rateali altre carte di credito per cui sussiste un residuo di € 2.377,64 per €. 160,73 mensili f. al prestito personale erogato dal padre della signora di ammontare complessivo di € 40.000,00; g. a prestiti Pt_1 erogati da parenti e/o amici per un ammontare complessivo di € 20.500,00; Il residuo rimanente una volta estinti tutti i suddetti debiti verrà diviso tra le
Parti in misura uguale. Sino alla data di estinzione dei predetti finanziamenti e/o prestiti (lettere da “a” ad “e” dell'elenco di cui sopra), i coniugi provvederanno in egual misura, anche a prescindere dal formale intestatario, ai relativi pagamenti. Essendo i prestiti bancari sopra indicati tutti formalmente intestati al Sig. la Sig.ra si impegna mensilmente a Pt_3 Pt_1 fornire, in data utile per il relativo pagamento, la metà della provvista necessaria per i pagamenti periodici con obbligo, per il Sig. di inoltrare Pt_3 le relative attestazioni bancarie di avvenuto pagamento. In particolare, dunque, la Sig.ra si impegna a versare mensilmente la somma di € Pt_1
590,95 (€ 391,09 + € 171,08 + € 250,00 + € 209,00 + 160,73 = € 1.181,90;
1.181,90/2 = € 590,95) tramite bonifico bancario e/o altro mezzo tracciabile.
10. Nelle more della vendita la casa coniugale rimarrà assegnata alla Pt_1 che continuerà a risiedervi unitamente alla figlia minore e che, pertanto, continuerà a fare fronte a tutte le spese ordinarie necessarie all'immobile medesimo compresa la . Nella misura del 50% ciascuno, invece, Per_2 continueranno ad essere sostenute dalle Parti le spese straordinarie relative
9 al detto immobile e gravanti sulla proprietà. Fino alla vendita definitiva dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, la rata del mutuo intrattenuto con l'Istituto di credito “ ” e relativo all'immobile medesimo, verrà CP_1 sostenuta da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, così come verranno divisi tra i coniugi in parti uguali i proventi derivanti dalla locazione del monolocale facente parte dell'immobile medesimo e, allo stato attuale, affittato per l'importo complessivo di € 630,00 (€ 315,00 per coniuge) impegnandosi, comunque, sin da adesso entrambi i coniugi / comproprietari a reiterare la domanda di sospensione del mutuo allo stato accolta sino al mese di Novembre 2024. Il signor dichiara, invece, di non Parte_4 avere nulla a pretendere nei confronti della signora riguardo al Parte_1 pagamento delle rate di mutuo pregresse.
11. A seguito della vendita dell'immobile e prima della consegna le Parti provvederanno a dividere tra loro gli arredi e le suppellettili esistenti all'interno dello stesso secondo accordi tra loro intervenuti e che, in particolare, prevedono che: a. rimarranno nella piena disponibilità della Signora , Pt_1 perché li ha ricevuti in regalo dai propri genitori, i seguenti beni mobili : letto sommier Ginevra, letto sommier matrimoniale, quattro sedie poltroncine, divano velluto grigio, due poltrone, due tavolini, due lampade base legno, lampada base vetro, due lampade base ceramica verde e tavolo legno stile
Liberty, quattro sedie b. rimarranno a carico dello i, seguenti, CP_2 Pt_3 ulteriori beni mobili: scrivania mezza luna in legno antico, lavatrice e asciugatrice presenti nel monovano, credenza in legno quattro ante, frigorifero e tutti i beni mobili esistenti nel monovano. Il signor dichiara, altresì, Pt_3 di avere già asportato dall'abitazione coniugale i propri effetti personali e di non aver più nulla a pretendere a tale titolo. Entrambi i coniugi dichiarano, inoltre, di aver provveduto già a dividere i beni mobili e valori di relativa competenza e di non aver altro a pretendere reciprocamente in relazione a detti.
12. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio della figlia ed acconsentono che la figlia minore sia munita di autonomo passaporto. 13. I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione
10 personale.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.: dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 06/09/2003, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1 Pt_2
, nato a [...] in data [...], trascritto nei registri
[...] dello Stato civile di detto Comune al n. 135, parte II, serie A, dell'anno 2003, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3956/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, Piazza Sacro Cuore n. 3, presso lo studio dell'Avv.
ALESSANDRA MANISCALCO BASILE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...] in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in Palermo, via Catania n. 25, presso lo studio degli Avv. DIEGO
PENNINO e GIANDUILIO MARIA FANZONE, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei coniugi:
La sig.ra : all'udienza del 6 giugno 2025 ha chiesto la Parte_1 cancellazione della causa dal ruolo, stante la sopravvenuta revoca del consenso.
Il sig. ha insistito nelle proprie note scritte e, per Parte_2
l'effetto, ha chiesto la pronuncia della sentenza di divorzio alle condizioni concordate e indicate nel ricorso introduttivo.
1 Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla osserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato il 6 settembre 2024, i coniugi Parte_1
e anno proposto contestualmente la domanda congiunta Parte_2 di separazione e la domanda di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51
c.p.c.
In data 21 novembre 2024 il Tribunale ha quindi emesso la sentenza di separazione n. 807/2024 e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo, fissando l'udienza del 6 giugno 2025 per definire la domanda di divorzio.
Con istanza depositata il 21 maggio 2025, la moglie, costituitasi con un nuovo difensore, ha dichiarato di negare il proprio assenso alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto e ha chiesto pertanto la cancellazione della causa dal ruolo.
Con note di replica del 26 maggio 2025, il difensore del marito ha contestato l'ammissibilità della revoca del consenso.
Le parti sono state sentite all'udienza del 6 giugno 2025, nel corso della quale è risultato vano il tentativo di trovare un nuovo accordo, e il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
B. E' noto che la recente riforma processuale ha previsto all'art.473 bis.49
c.p.c. la possibilità per le parti di proporre in un unico contesto la domanda di separazione e la domanda di divorzio.
Orbene, le Sezioni Unite della Cassazione, nell'affermare l'ammissibilità di tale cumulo anche nei procedimenti non contenziosi, nei quali le domande sono congiuntamente proposte dai coniugi, hanno risposto alle controindicazioni derivanti da possibili mutamenti successivi all'accordo richiamando l'applicabilità dell'orientamento giurisprudenziale sull'inefficacia della revoca unilaterale del consenso dato all'accordo di divorzio e menzionando espressamente le due precedenti sentenze n. 10463/2018 e
19540/2018, che escludono la possibilità di dichiarare in tal caso l'improcedibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. Sezioni Unite 16 ottobre 2023, n. 28727, vedi in particolare il paragrafo 9).
2 Conseguentemente, salva la natura meramente ricognitiva dell'accordo in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status (che il
Tribunale deve comunque verificare), quanto agli altri aspetti “la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie … come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” (così
Cass. 24 luglio 2018, n. 19540)
La revoca del consenso di una sola delle parti, nella specie, è dunque irrilevante, non essendo fondata in particolare su eventuali vizi del consenso
(quali errore, violenza o dolo), né su circostanze nuove o sopravvenute, risultando piuttosto motivata dalla mera riconsiderazione delle scelte fatte in precedenza.
Non incide poi sulla validità e sull'efficacia dell'accordo neanche la circostanza che le parti non abbiano depositato in giudizio, per intero, la documentazione indicata dall'art. 473 bis.12 c.p.c. per i giudizi contenziosi, posto che dalle indicazioni congiuntamente date nel ricorso introduttivo e dalla documentazione prodotta (le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni) hanno comunque fornito indicazioni sufficienti sulle loro disponibilità reddituali e patrimoniali nell'ultimo triennio, per consentire al Tribunale sia
“di effettuare le doverose verifiche, sia per valutare l'eventuale fondatezza di successive richieste di modifica delle condizioni in precedenza concordate” (così sul punto, chiaramente, la relazione illustrativa dell'art. 473 bis.51 c.p.c.).
C. Non potendo, dunque, essere pronunciata l'improcedibilità della domanda, occorre verificare i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni sussistono, posto che i coniugi si sono separati con la citata sentenza n. 807/2024 emessa da questo Tribunale il 21 novembre 2024 in questo stesso procedimento, che ormai ha autorità di cosa giudicata, senza che si siano successivamente ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale.
È inoltre trascorso il lasso di tempo di sei mesi normativamente previsto dalla data fissata per la comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale (art. 3 n. 2 lettera b, legge n. 898 del 1970).
3 Quanto alle condizioni pattuite, nel ricorso introduttivo le parti hanno espressamente chiesto al Tribunale di disporre in sede di divorzio
“conformemente all'accordo di separazione congiunta” con riferimento sia all'affidamento della figlia minore sia alle pattuizioni economiche (pag.3 del ricorso).
Va dunque confermato l'accordo di cui al ricorso introduttivo, già ritenuto conforme alla legge e non contrario all'interesse della figlia minore, che di seguito si riporta:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo, per entrambi, di comunicare eventuali modifiche della loro residenza e/o effettivo domicilio ove ivi avessero a portare la comune figlia.
2. La casa coniugale sita in Palermo, nella via E. De Amicis n. 15, in comproprietà tra le Parti nella misura del 50% ciascuno, rimarrà assegnata alla che continuerà a risiedervi unitamente alla figlia minore, con tutti Pt_1 gli arredi e correndi ivi esistenti, ad eccezione di quelli di cui al punto 11 del presente accordo che, invece, rimarranno nella esclusiva disponibilità dello
Il signor dichiara, pertanto, che rilascerà definitivamente il Pt_3 Pt_3 detto immobile al momento della sottoscrizione del presente accordo, così da procedere al deposito dello stesso davanti al Tribunale di Palermo.
3. La figlia minore, , oggi di undici (11) anni, resterà affidata Per_1 congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento e residenza prevalenti presso la madre nella attuale casa familiare, come detto in comproprietà tra le Parti nella misura del 50% ciascuno, sita in Palermo, nella via E. De Amicis
n. 15 e sino alla vendita, di cui infra, del predetto immobile. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità sulla figlia e provvederanno a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Limitatamente alle decisioni di natura ordinaria e minuta, da assumersi nei rispettivi periodi di coabitazione, gli stessi potranno esercitare separatamente la potestà sulla minore. Entrambi i genitori creeranno e manterranno le migliori condizioni affinché la minore conservi rapporti buoni e significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, dai quali potranno farsi coadiuvare nella gestione della stessa.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle questioni di straordinaria
4 importanza nell'interesse della figlia, i genitori dovranno confrontarsi e concordare insieme le migliori scelte di vita per , relativamente anche Per_1 alla sua istruzione, ad un sano sviluppo fisico e morale, alla scelta di eventuali cure sanitarie.
4. Tenuto conto dell'età della figlia minore e salvo diverso accordo tra le
Parti, sempre possibile, gli stessi convengono che il padre avrà facoltà di vederla e tenerla con sé, con le seguenti modalità: - la prima settimana, per due pomeriggi che, in caso di disaccordo, vengono sin d'ora individuati nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 17,30 e fino alle ore 22,30, allorquando sarà il padre a preoccuparsi di prenderla presso il domicilio materno e riaccompagnarvela dopo cena;
- la seconda settimana, per due pomeriggi a settimana che, in caso di disaccordo, vengono, sin d'ora, individuati nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17,30 e fino alle ore 22,30, allorquando sarà il padre a preoccuparsi di prenderla presso il domicilio materno e riaccompagnarvela dopo cena e, poi, ancora, dalla mattina del sabato e fino al lunedì, con pernottamento nelle due notti intermedie e con onere del padre di preoccuparsi di prenderla il sabato e di riaccompagnarla, il lunedì successivo, direttamente a scuola in tempo per l'inizio delle lezioni, ovvero ancora nei periodi estivi e/o, comunque, di vacanze presso il domicilio materno, entro e non oltre le ore 10,00. Le Parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al suddetto regime di permanenza stabilito, ove esigenze sopravvenute dovessero renderlo necessario.
5. I sottoscritti convengono, ancora, che: a) in relazione al periodo di vacanze scolastiche natalizie, in attuazione della reciprocità dei rapporti genitoriali, ciascun genitore trascorrerà, rispettivamente, con la figlia minore, ad anni alterni, la Vigilia di Natale (24 dicembre) o il giorno di Natale (25 dicembre) e, poi, ancora, un periodo di cinque (5) giorni consecutivi (dal 26 al
30 dicembre compreso e, poi, ancora, dal 31 dicembre al 4 gennaio compreso), con pernottamento nelle cinque (5) notti intermedie nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua e/o il Lunedì dell'Angelo, fatti salvi, in ogni caso, eventuali diversi accordi che dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori;
b) gli altri periodi di vacanze e/o ricorrenze civili e/o religiose verranno trascorsi dalla minore stessa, per l'intera giornata, con il padre e/o
5 con la madre secondo l'usuale criterio dell'alternanza e della rotazione;
c) durante le vacanze estive la minore trascorrerà la prima settimana del relativo mese (per n. 7 giorni) con il Padre, la seconda settimana (sempre per n. 7 giorni) con la Madre e, a rotazione, in tal guisa per tutto il mese di agosto.
Dall'anno successivo, inoltre, sempre con il medesimo criterio di rotazione settimanale (7 giorni) il mese di Agosto inizierà con il periodo spettante alla madre e così via (sempre con rotazione) per gli anni successivi. I genitori sopporteranno interamente le spese per il tempo di competenza ed entro il 1° giugno di ogni anno concorderanno i periodi in cui potranno tenere la figlia autonomamente con la sospensione dell'ordinario diritto di visita. Qualora le
Parti, nei suddetti periodi di vacanza, dovessero spostarsi fuori dal circondario palermitano si obbligano a comunicarsi il luogo di temporanea permanenza della minore agevolando la comunicazione, anche telefonica, tra la stessa e l'altro genitore.
6. In ragione dell'attuale capacità di reddito di ciascuno dei due coniugi individualmente e concordemente valutata, gli stessi convengono di disciplinare gli aspetti economici della loro separazione nel modo che segue:
a) a titolo di contributo per il solo mantenimento della figlia minore, lo Pt_3 verserà alla la complessiva somma mensile di € 300,00 (trecento/00) a Pt_1 decorrere dalla data di deposito del presente accordo e, quindi, a far data dal corrente mese di settembre 2024 e la prima mensilità verrà corrisposta entro sette (7) giorni dalla data del detto deposito. b) il suddetto importo, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat relativi al mese di sottoscrizione del presente accordo (settembre 2024), sarà corrisposto dall'obbligato entro e non oltre il giorno cinque (5) di ogni mese e per n. dodici
(12) mensilità, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto dalla signora con l' Istituto UniCredit, Agenzia n. 22199 di Palermo, sito nella Pt_1 via Ruggero Settimo n. 26 e di cui, di seguito, si indicano le coordinate IBAN:
[...] o alle diverse coordinate che, la medesima, eventualmente fornirà per iscritto all'obbligato; c) le Parti specificano che il superiore assegno di mantenimento non è comprensivo del c.d. “assegno unico universale” (ex ANF), che verrà percepito interamente dalla signora , Pt_1 quale genitore prevalentemente collocatario della figlia minore. Sin d'ora,
6 dunque, lo autorizza la , anche per gli anni a venire, a richiedere Pt_3 Pt_1
e percepire integralmente e, quindi, nella misura del 100% il detto assegno, impegnandosi coerentemente ad astenersi dall'inoltro di analoga richiesta in suo favore.
7. Ritenuto, inoltre, che appare opportuno disciplinare le modalità di partecipazione alle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore, in considerazione dell'entità dell'assegno riconosciuto, le Parti convengono che esse saranno sopportate da entrambe nella misura del 50% ciascuno e che verranno ripartite secondo quanto indicato dal Protocollo d'intesa sottoscritto in recepimento delle previsioni del C.N.F. in sede di approvazione delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, che viene riportato come di seguito: A) spese straordinarie che dovranno essere sostenute anche in assenza di preventivo accordo: - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese scolastiche e/o universitarie relative a: a) tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri scolastici e corredo di inizio anno;
c) manuali universitari;
d) gite senza pernottamento;
e) trasporto;
e) mensa;
B) spese straordinarie condizionate al preventivo consenso tra i genitori: - spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche e universitarie relative a:
a) imposte e tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti privati;
b) corredo scolastico e manuali universitari relativi ad istituti privati c) corsi di specializzazione;
d) gite con pernottamento;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e lezioni di recupero, b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze. Silenzio-assenso su spese extra-assegno (ut supra/punto
B): Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico
7 del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette (7) giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette (7) giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza. Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall' altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario: In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
8. Per quanto concerne i rapporti economici e patrimoniali tra gli odierni comparenti, le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproca richiesta di assegno di mantenimento, non avendo nulla reciprocamente a che pretendere a tale titolo.
9. Con riferimento all'immobile già casa coniugale - sito in Palermo, nella via E. De Amicis n. 15, in comproprietà al 50%, gravato da mutuo cointestato al momento sospeso, giusta richiesta avanzata dallo all'Istituto di Pt_3
Credito concessionario dello stesso - le Parti convengono esplicitamente l'opportunità della vendita e ne concordano l'effettuazione. La vendita di tale immobile (appartamento ad uso di civile abitazione sito in Palermo, nella via
E. De Amicis n. 15, piano IV, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Palermo al Foglio 33, Numero 19, Sub 20, Zona censuaria 3, Categoria A/2,
Classe 3, Consistenza 8,5 vani;
Superficie catastale Totale 166 mq,; Rendita euro 636,53) verrà affidata all' Agenzia immobiliare “IMPRENDOCASA s.r.l.”,
8 a cui le Parti hanno già conferito il necessario mandato a vendere al prezzo e alle condizioni di cui al contratto sottoscritto in data 29 maggio 2024. Il ricavato della vendita del suddetto immobile verrà preliminarmente destinato all'estinzione del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, contratto con in data 27 aprile 2022 per l'acquisto dello stesso, per Controparte_1 cui, a tutt'oggi, persiste un debito residuo dell'importo di € 166.421,16, nonché a tutti i debiti contratti dallo nell'interesse della famiglia e Pt_3 relativi, per la precisione: a. al prestito “Compass” il cui residuo ammonta ad
€ 15.816,00 (rata mensile € 391,09); b. al prestito “UniCredit” il cui residuo ammonta ad € 9.495,65 (rata mensile € 171,08); c. alla carta “Compass Easy” il cui residuo ammonta ad € 4.676,81 (rata mensile € 250,00); d. alla cessione del quinto il residuo ammonta ad € 14.213,84 (rata mensile € 209,00); e. all'estinzione dei piani rateali altre carte di credito per cui sussiste un residuo di € 2.377,64 per €. 160,73 mensili f. al prestito personale erogato dal padre della signora di ammontare complessivo di € 40.000,00; g. a prestiti Pt_1 erogati da parenti e/o amici per un ammontare complessivo di € 20.500,00; Il residuo rimanente una volta estinti tutti i suddetti debiti verrà diviso tra le
Parti in misura uguale. Sino alla data di estinzione dei predetti finanziamenti e/o prestiti (lettere da “a” ad “e” dell'elenco di cui sopra), i coniugi provvederanno in egual misura, anche a prescindere dal formale intestatario, ai relativi pagamenti. Essendo i prestiti bancari sopra indicati tutti formalmente intestati al Sig. la Sig.ra si impegna mensilmente a Pt_3 Pt_1 fornire, in data utile per il relativo pagamento, la metà della provvista necessaria per i pagamenti periodici con obbligo, per il Sig. di inoltrare Pt_3 le relative attestazioni bancarie di avvenuto pagamento. In particolare, dunque, la Sig.ra si impegna a versare mensilmente la somma di € Pt_1
590,95 (€ 391,09 + € 171,08 + € 250,00 + € 209,00 + 160,73 = € 1.181,90;
1.181,90/2 = € 590,95) tramite bonifico bancario e/o altro mezzo tracciabile.
10. Nelle more della vendita la casa coniugale rimarrà assegnata alla Pt_1 che continuerà a risiedervi unitamente alla figlia minore e che, pertanto, continuerà a fare fronte a tutte le spese ordinarie necessarie all'immobile medesimo compresa la . Nella misura del 50% ciascuno, invece, Per_2 continueranno ad essere sostenute dalle Parti le spese straordinarie relative
9 al detto immobile e gravanti sulla proprietà. Fino alla vendita definitiva dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, la rata del mutuo intrattenuto con l'Istituto di credito “ ” e relativo all'immobile medesimo, verrà CP_1 sostenuta da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, così come verranno divisi tra i coniugi in parti uguali i proventi derivanti dalla locazione del monolocale facente parte dell'immobile medesimo e, allo stato attuale, affittato per l'importo complessivo di € 630,00 (€ 315,00 per coniuge) impegnandosi, comunque, sin da adesso entrambi i coniugi / comproprietari a reiterare la domanda di sospensione del mutuo allo stato accolta sino al mese di Novembre 2024. Il signor dichiara, invece, di non Parte_4 avere nulla a pretendere nei confronti della signora riguardo al Parte_1 pagamento delle rate di mutuo pregresse.
11. A seguito della vendita dell'immobile e prima della consegna le Parti provvederanno a dividere tra loro gli arredi e le suppellettili esistenti all'interno dello stesso secondo accordi tra loro intervenuti e che, in particolare, prevedono che: a. rimarranno nella piena disponibilità della Signora , Pt_1 perché li ha ricevuti in regalo dai propri genitori, i seguenti beni mobili : letto sommier Ginevra, letto sommier matrimoniale, quattro sedie poltroncine, divano velluto grigio, due poltrone, due tavolini, due lampade base legno, lampada base vetro, due lampade base ceramica verde e tavolo legno stile
Liberty, quattro sedie b. rimarranno a carico dello i, seguenti, CP_2 Pt_3 ulteriori beni mobili: scrivania mezza luna in legno antico, lavatrice e asciugatrice presenti nel monovano, credenza in legno quattro ante, frigorifero e tutti i beni mobili esistenti nel monovano. Il signor dichiara, altresì, Pt_3 di avere già asportato dall'abitazione coniugale i propri effetti personali e di non aver più nulla a pretendere a tale titolo. Entrambi i coniugi dichiarano, inoltre, di aver provveduto già a dividere i beni mobili e valori di relativa competenza e di non aver altro a pretendere reciprocamente in relazione a detti.
12. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio della figlia ed acconsentono che la figlia minore sia munita di autonomo passaporto. 13. I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione
10 personale.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.: dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 06/09/2003, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1 Pt_2
, nato a [...] in data [...], trascritto nei registri
[...] dello Stato civile di detto Comune al n. 135, parte II, serie A, dell'anno 2003, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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