Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 5332/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. Mario Ceraso (C.F. e domiciliata come in atti;
C.F._2
- OPPONENTE-
E
(C.F. ), per conto e in qualità di gestore del FIA Italiano Controparte_1 P.IVA_1
Riservato istituito in forma chiusa denominato “Fondo Masaccio”, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Carola Pagliuca (C.F. ) C.F._3
ed Eleonora Borsci (C.F. ), domiciliata come in atti;
C.F._4
-CONVENUTO –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 29.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 25.6.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 1283/2024, emesso dal Tribunale di Napoli
[...]
1
Come illustrato nel ricorso monitorio, il credito trae origine dal contratto di conto corrente n.
1001644/2, nonché dall'apertura di credito per € 10.000, e dai fidi a revoca sottoforma di sconto commerciale di € 10.000 ed € 20.000, tutti stipulati nel 2014 tra Banca popolare del Mediterraneo
s.p.a. e e assistiti da garanzia fideiussoria prestata da (e Controparte_2 Parte_1
precisamente una fideiussione omnibus e una fideiussione specifica). Successivamente, in data
30.12.2015, e hanno stipulato con la banca un atto di Controparte_2 Parte_1
riconoscimento del debito e piano di rientro mediante cinque effetti cambiari, successivamente rimasti insoluti, e con rilascio a garanzia del pagamento da parte di di un effetto Parte_1 cambiario per l'importo massimo di € 77.488,90. Nel 2020, infine, Banca popolare del
Mediterraneo avrebbe ceduto il credito, nell'ambito di una cessione in blocco, a CP_3 quale società di gestione del “fondo Masaccio”, e il 4.11.2021 avrebbe ceduto
[...] CP_3
a il ramo d'azienda avente ad oggetto il contratto di gestione del fondo. Controparte_1
Con l'odierna opposizione ha in primo luogo contestato la titolarità del credito in Parte_1 capo a per non esserci prova dell'inclusione del credito nell'ambito della Controparte_1 cessione in blocco richiamata nel ricorso monitorio e della successiva cessione di ramo d'azienda; in secondo luogo ha contestato il quantum oggetto di ingiunzione, per non avere parte opposta tenuto conto delle rate versate in esecuzione del piano di rientro, per complessivi € 19.672,70, che andrebbero pertanto scomputati dal totale richiesto.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e Controparte_1
in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 29.5.2025, fatte precisare le conclusioni e disposta la discussione orale, è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
2 Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c." (Cass. 25584/2018).
Ciò premesso, risulta in primo luogo sussistere la legittimazione creditoria in capo a parte opposta.
Questa infatti ha prodotto:
- il contratto di cessione di crediti in blocco (all. 2 alla comparsa di risposta) stipulato il
17.2.2020 tra Banca popolare del Mediterraneo s.p.a. e con allegato Controparte_3
l'elenco dei crediti ceduti (sub all.3 all'atto di cessione, pag. 13), in cui figura quello vantato nei confronti di e garantito dall'odierna opponente;
Controparte_2
- l'estratto della Gazzetta ufficiale del 16.5.2020 contenente l'avviso di cessione di crediti in blocco tra Banca popolare del Mediterraneo e (all. 5 al ricorso monitorio); CP_3
- la certificazione notarile attestante che i contratti di gestione dei fondi (ivi incluso quello relativo al Fondo Masaccio, come da elenco allegato) di sono stati ceduti a CP_3
(all. 6 al ricorso monitorio). CP_1
Per tali ragioni, e sulla base degli elementi sopra illustrati, è ben possibile ritenere sussistente la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta.
Risulta altresì dimostrata la pretesa creditoria vantata in sede monitoria dall'odierna opposta.
A tal fine è sufficiente citare il solo “atto di riconoscimento di debito e proposta di piano di rientro” sottoscritto da Banca popolare del Mediterraneo, e il Controparte_2 Parte_1
30.12.2015, in cui tra le altre cose quest'ultima “in qualità di garante, anche al fine e per gli effetti dell'art. 1988 c.c. , in relazione al rapporto 1001644-2 riconoscere di essere realmente debitore della della complessiva somma di € 77.480,90 alla data Controparte_4 del 29.12.2015 ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2730 e ss. c.c. e riconosce valido e legittimo
l'operato posto in essere dalla banca rinunciando, con la sottoscrizione del presente, a qualsivoglia contestazione ed eventuale eccezione” (cfr. all. 3 pag. 3 al ricorso monitorio).
Quanto all'eccezione di parziale pagamento formulata dall'opponente, dall'esame degli atti emerge come in realtà la creditrice abbia tenuto conto di tale circostanza nel determinare l'importo oggetto della richiesta monitoria. Infatti nel piano di rientro allegato al già citato atto di riconoscimento di debito, si evince l'impegno al rimborso di € 77.488,90 per quota capitale e di € 9.927.02 per
3 interessi maturandi, per un totale di € 87.415,92; a tale somma va poi aggiunto l'ulteriore importo di
€ 4.288,37 a titolo di interessi di mora sulle rate insolute (all. 3 alla comparsa di risposta). E' sul totale di tali importi, le cui singole voci non sono state espressamente contestate dall'opponente, che la banca ha già correttamente sottratto i pagamenti intervenuti, giungendo ad un credito residuo di €
73.885,27, di cui € 61.834,35 per capitale, € 6.019,56 per interessi corrispettivi, € 4.288,37 per interessi di mora sulle rate insolute, € 596 per spese legali ed € 525,15 per interessi e costi.
Per le ragioni sopra profuse, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1283/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 10.5.2024;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, Parte_1 liquidate in complessivi € 5.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Aversa, 06/06/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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