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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4847 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 832/2025 R.G. promossa da
1. – per il figlio minore;
Controparte_1 Persona_1
2. – per il figlio minore Controparte_2 Persona_2
3. – per la figlia minore;
Controparte_3 Persona_3
4. – per la figlia minore;
Controparte_4 Persona_4
5. – per la figlia minore;
Controparte_5 Persona_5
6. – per il figlio minore;
Controparte_6 Persona_6
7. – per il figlio minore;
Controparte_7 Persona_7
8. – per il figlio minore;
CP_8 Persona_8
9. – per il figlio minore Parte_1 Persona_9
10. – per la figlia minore Controparte_9 Persona_10
11. – per il figlio minore;
Parte_2 Persona_11
12. – per il figlio minore CP_10 Per_12
13. – per i figli minori e Controparte_11 Persona_13 Persona_14
14. – per i figli minori e;
Parte_3 Persona_15 Persona_16
15. – per il figlio minore;
Parte_4 Persona_17
16. – per il figlio minore CP_12 Persona_18
17. – per il figlio minore CP_13 Persona_19 18. – per il figlio minore;
Controparte_14 Persona_20
19. – per la figlia minore e in qualità di genitore Controparte_15 Persona_21 affidatario della minore;
Persona_22
20. – in qualità di nonno affidatario del minore Controparte_16 Per_23
;
[...]
21. RT LL per il figlio , tutti rappresentati e difesi dall'avvDI Parte_5
NO NN e V.LL giusta procura in atti
RICORRENTI
contro
:
rappresentato e difeso CAMPANILE PE TROTTA EDVIGE CP_17
( ) LUNGOMARE STARITA, 6 70132 giusta procura in C.F._1 CP_17 atti
RESISTENTE
OGGETTO: diritto cura
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.1.25 i ricorrenti chiedevano al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, di ordinare all' di rinnovare i Progetti CP_17
Terapeutici e Abilitativo/Riabilitativo Ambulatoriale in scadenza, riguardanti i minori di cui esercitano la potestà genitoriale o la tutela, consentendo che i trattamenti ivi indicati fossero erogati dal servizio neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza sito in Altamura, ovvero in centri privati accreditati Parte_6 con il ssr siti in Altamura o nei comuni dell' o ancora che continuassero Parte_6 ad essere erogati dal Centro Rham s.r.l. di Matera.
Riferivano che da anni i minori in questione, pur risiedendo nella Regione Puglia
(comuni di Altamura, Gravina, Santeramo e Poggiorsini), fruivano dei trattamenti terapeutico-riabilitativi presso il Centro Rham s.r.l. di Matera, in quanto soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, necessitanti di continua assistenza.
Deducevano che il regolamento regionale n. 22/2019 disciplinante le “prestazioni ambulatoriali erogate dai presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste” prevede che i pazienti possano rivolgersi in via principale, per le cure del caso, ai centri ambulatoriali o ai servizi di NPIA pubblici;
in subordine, quando la presa in carico non possa essere effettuata entro 30 giorni dal rilascio della prescrizione, ai Nuclei di riabilitazione privati accreditati con il S.S.R.
Evidenziavano che, ciononostante, poiché in Altamura e nei comuni limitrofi non vi erano strutture private accreditate che possano prendere in carico i suddetti minori, la avev consentito che la prestazione terapeutica fosse erogata dal Centro Pt_7
Rham s.r.l. di Matera, accreditato con il S.S.R. della Basilicata.
Rilevavano che, a partire dall'11.11.24, la aveva comunicato loro che i Pt_7 minori avrebbero dovuto proseguire le terapie riabilitative presso un'altra struttura, id est il centro di riabilitazione “S. Giovanni di Dio” sito in Adelfia (BA); in tal modo rendendo assai più difficoltosa la fruizione della prestazione di cura.
Obiettavano, invero, che la rilevante distanza dai comuni di residenza (50-60 km), oltre a gravare su di essi in termini di tempo e costi (difettando allo stato un servizio di trasporto pubblico che colleghi l'area dell' con il comune indicato) Parte_6 avrebbe reso complicato il trasporto in ragione delle condizioni personali dei bambini.
Prospettavano dunque un danno imminente ed irreparabile, dovuto all'interruzione dell'assistenza terapeutica conseguente all'imposto trasferimento, consistente nella compromissione del diritto alla salute dei minori affetti da disabilità.
Si costituiva che concludeva per il rigetto del ricorso. Pt_7
All'odierna udienza in trattazione scritta, dopo l'acquisizione documentale, la causa veniva decisa.
Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero,in via preliminare, non può non rilevarsi che nel caso di specie l'interruzione del trattamento terapeutico-riabilitativo erogato dalla struttura sita in Matera
(centro “Rham Aias”) potrebbe arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile ai soggetti della cui tutela si fanno portavoce i ricorrenti.
Tanto sia nel caso in cui l'interruzione fosse assoluta, laddove i ricorrenti non Parte avessero la possibilità di raggiungere il nuovo sito individuato dalla di appartenenza (centro “S. Giovanni di Dio”, con sede in Adelfia), sia quand'anche iniziassero, con tutte le difficoltà prospettate, a fruire della prestazione presso il diverso centro predetto;
determinando così un repentino distacco dei minori dal luogo e dai professionisti loro noti, con cui hanno acquisito con il tempo familiarità, adattandosi gradualmente alla condizione in cui versano e all'idea di effettuare le terapie in modo continuativo, collaborativo e per loro efficace.
Occorre evidenziare le peculiarità del caso sottoposto all'attenzione di questo giudicante, trattandosi di minori tra i 7 ed i 14 anni con una serie di patologie o disabilità di gravità crescente (da disturbi dell'apprendimento e cognitivi ad autismo, sindrome di down ed epilessia), i quali hanno effettuato per anni le terapie loro necessarie presso il centro di Matera, sin dalla prima infanzia (v. ad es. dichiarazione degli esercenti la responsabilità genitoriale del minore , Persona_7 di anni 7, i quali affermano che il bambino effettua le terapie presso il centro Rham sin dall'età di 3 anni e mezzo).
A tal proposito, si rileva che la condotta tenuta dalla , la quale per anni ha Pt_7 permesso che le prestazioni succitate fossero erogate in regione limitrofa diversa da quella di appartenenza, ha ingenerato un legittimo affidamento in capo ai beneficiari.
Tale legittimo affidamento merita di essere valorizzato alla luce del principio di buona fede oggettiva, discendente dal dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. gravante sulla generalità dei consociati ed a fortiori sul soggetto pubblico (sottoposto ai principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.); nel caso di specie esercente un servizio pubblico essenziale, qual è la sanità.
Vieppiù che oggi anche la legge sul procedimento amministrativo (n. 241/1990) all'art. 1, nel dettare i princìpi dell'azione amministrativa, afferma al co.
2-bis. che “i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede.”
Ne discendono obblighi di protezione della sfera giuridica degli interessati gravanti sull' , che impongono di mantenere immutata la situazione preesistente, Pt_7 laddove ciò sia più funzionale alla tutela dei minori ed alla fruizione da parte dei medesimi della prestazione di cura.
Peraltro, contraria al dovere di correttezza, è anche l'inerzia tenuta dalla : a Pt_7 fronte della richiesta di chiarimenti in ordine alla decisione di trasferire la sede di riferimento per gli istanti presso il centro “S. Giovanni di Dio”di Adelfia, inviata dai difensori in nome e per conto dei genitori/tutori e dell' Controparte_18
, l'ente non ha fornito alcuna motivazione, serbando il silenzio.
[...] Va poi evidenziata che vi è prova documentale della disponibilità manifestata dal centro “Rham Aias” di Matera a proseguire l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei minori ivi rappresentati, come evincesi dai moduli allegati al presente ricorso, nei quali i genitori/tutori hanno negato espressamente il consenso al prosieguo delle terapie presso la diversa struttura proposta.
Ritiene lo scrivente legittime le motivazioni rappresentate dagli istanti sottese al predetto diniego e riguardanti, da un lato, la difficoltà oggettiva nel raggiungere il nuovo centro individuato e, dall'altro, gli effetti negativi che tale trasferimento potrebbe provocare sulle condizioni già compromesse dei minori, in termini di adattamento, adeguatezza ed efficacia delle terapie.
Ne deriva che appare che la non abbia effettuato un'attenta valutazione Pt_7 sull'idoneità del nuovo centro individuato rispetto alle peculiarità ed alla molteplicità dei casi concreti riferibili ai minori oggetto del provvedimento di spostamento;
né risulta che abbia dato corso alla ricerca di altre strutture adeguate e facilmente raggiungibili per i ricorrenti. Part Pertanto, va accolto il ricorso ordinando all' di rendere le prestazioni ambulatoriali per cui è ricorso nella struttura dell'azienda sita in Altamura ovvero, in caso di impossibilità per assenza di idoneo servizio, di autorizzare tali prestazioni presso centri accreditati con il ssr siti in Altamura o in comuni dell' o, in Parte_6 caso di assenza di tali centri, che l'azienda continui ad autorizzare i ricorrenti a fruire di tali prestazioni presso il centro Rham di Matera.
Va inoltre ordinato alla convenuta di adeguare il piano dell'aggiornamento dei
Progetti Terapeutici per i minori in oggetto in quanto gli stessi risalgono al giugno
2024 e sono stati solo prorogati senza alcun adeguamento che tenga conto delle possibili mutate condizioni dei minori, e la cui assenza comporta un incomprensibile rifiuto da parte della di rendere le prestazioni sanitarie cui i minori hanno Pt_7 diritto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da 1. – per il figlio minore;
Controparte_1 Persona_1
2. – per il figlio minore Controparte_2 Persona_2 3. – per la figlia minore;
Controparte_3 Persona_3
4. – per la figlia minore;
Controparte_4 Persona_4
5. – per la figlia minore;
Controparte_5 Persona_5
6. – per il figlio minore;
Controparte_6 Persona_6
7. – per il figlio minore;
Controparte_7 Persona_7
8. – per il figlio minore;
CP_8 Persona_8
9. – per il figlio minore Parte_1 Persona_9
10. – per la figlia minore Controparte_9 Persona_10
11. – per il figlio minore;
Parte_2 Persona_11
12. – per il figlio minore CP_10 Per_12
13. – per i figli minori e Controparte_11 Persona_13 Persona_14
14. – per i figli minori e;
Parte_3 Persona_15 Persona_16
15. – per il figlio minore;
Parte_4 Persona_17
16. – per il figlio minore CP_12 Persona_18
17. – per il figlio minore CP_13 Persona_19
18. – per il figlio minore;
Controparte_14 Persona_20
19. – per la figlia minore e in qualità di genitore Controparte_15 Persona_21 affidatario della minore;
Persona_22
20. – in qualità di nonno affidatario del minore Controparte_16 Per_23
;
[...]
21. RT LL per il figlio , nei confronti , così provvede Parte_5 CP_19
1. accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla resistente di rinnovare Progetti per i minori per cui è ricorso Parte_8
Part
2. Ordina all' di rendere le prestazioni ambulatoriali per cui è ricorso nella struttura dell'azienda sita in Altamura ovvero, in caso di impossibilità per assenza di idoneo servizio, di autorizzare tali prestazioni presso centri accreditati con il ssr siti in Altamura o in comuni dell' o, in caso Parte_6 di assenza di tali centri, che l'azienda continui ad autorizzare i ricorrenti a fruire di tali prestazioni presso il centro Rham di Matera. Part
3. Condanna l' ala pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €5000,00 Bari, 16/12/2025.
il Giudice dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 832/2025 R.G. promossa da
1. – per il figlio minore;
Controparte_1 Persona_1
2. – per il figlio minore Controparte_2 Persona_2
3. – per la figlia minore;
Controparte_3 Persona_3
4. – per la figlia minore;
Controparte_4 Persona_4
5. – per la figlia minore;
Controparte_5 Persona_5
6. – per il figlio minore;
Controparte_6 Persona_6
7. – per il figlio minore;
Controparte_7 Persona_7
8. – per il figlio minore;
CP_8 Persona_8
9. – per il figlio minore Parte_1 Persona_9
10. – per la figlia minore Controparte_9 Persona_10
11. – per il figlio minore;
Parte_2 Persona_11
12. – per il figlio minore CP_10 Per_12
13. – per i figli minori e Controparte_11 Persona_13 Persona_14
14. – per i figli minori e;
Parte_3 Persona_15 Persona_16
15. – per il figlio minore;
Parte_4 Persona_17
16. – per il figlio minore CP_12 Persona_18
17. – per il figlio minore CP_13 Persona_19 18. – per il figlio minore;
Controparte_14 Persona_20
19. – per la figlia minore e in qualità di genitore Controparte_15 Persona_21 affidatario della minore;
Persona_22
20. – in qualità di nonno affidatario del minore Controparte_16 Per_23
;
[...]
21. RT LL per il figlio , tutti rappresentati e difesi dall'avvDI Parte_5
NO NN e V.LL giusta procura in atti
RICORRENTI
contro
:
rappresentato e difeso CAMPANILE PE TROTTA EDVIGE CP_17
( ) LUNGOMARE STARITA, 6 70132 giusta procura in C.F._1 CP_17 atti
RESISTENTE
OGGETTO: diritto cura
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.1.25 i ricorrenti chiedevano al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, di ordinare all' di rinnovare i Progetti CP_17
Terapeutici e Abilitativo/Riabilitativo Ambulatoriale in scadenza, riguardanti i minori di cui esercitano la potestà genitoriale o la tutela, consentendo che i trattamenti ivi indicati fossero erogati dal servizio neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza sito in Altamura, ovvero in centri privati accreditati Parte_6 con il ssr siti in Altamura o nei comuni dell' o ancora che continuassero Parte_6 ad essere erogati dal Centro Rham s.r.l. di Matera.
Riferivano che da anni i minori in questione, pur risiedendo nella Regione Puglia
(comuni di Altamura, Gravina, Santeramo e Poggiorsini), fruivano dei trattamenti terapeutico-riabilitativi presso il Centro Rham s.r.l. di Matera, in quanto soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, necessitanti di continua assistenza.
Deducevano che il regolamento regionale n. 22/2019 disciplinante le “prestazioni ambulatoriali erogate dai presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste” prevede che i pazienti possano rivolgersi in via principale, per le cure del caso, ai centri ambulatoriali o ai servizi di NPIA pubblici;
in subordine, quando la presa in carico non possa essere effettuata entro 30 giorni dal rilascio della prescrizione, ai Nuclei di riabilitazione privati accreditati con il S.S.R.
Evidenziavano che, ciononostante, poiché in Altamura e nei comuni limitrofi non vi erano strutture private accreditate che possano prendere in carico i suddetti minori, la avev consentito che la prestazione terapeutica fosse erogata dal Centro Pt_7
Rham s.r.l. di Matera, accreditato con il S.S.R. della Basilicata.
Rilevavano che, a partire dall'11.11.24, la aveva comunicato loro che i Pt_7 minori avrebbero dovuto proseguire le terapie riabilitative presso un'altra struttura, id est il centro di riabilitazione “S. Giovanni di Dio” sito in Adelfia (BA); in tal modo rendendo assai più difficoltosa la fruizione della prestazione di cura.
Obiettavano, invero, che la rilevante distanza dai comuni di residenza (50-60 km), oltre a gravare su di essi in termini di tempo e costi (difettando allo stato un servizio di trasporto pubblico che colleghi l'area dell' con il comune indicato) Parte_6 avrebbe reso complicato il trasporto in ragione delle condizioni personali dei bambini.
Prospettavano dunque un danno imminente ed irreparabile, dovuto all'interruzione dell'assistenza terapeutica conseguente all'imposto trasferimento, consistente nella compromissione del diritto alla salute dei minori affetti da disabilità.
Si costituiva che concludeva per il rigetto del ricorso. Pt_7
All'odierna udienza in trattazione scritta, dopo l'acquisizione documentale, la causa veniva decisa.
Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero,in via preliminare, non può non rilevarsi che nel caso di specie l'interruzione del trattamento terapeutico-riabilitativo erogato dalla struttura sita in Matera
(centro “Rham Aias”) potrebbe arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile ai soggetti della cui tutela si fanno portavoce i ricorrenti.
Tanto sia nel caso in cui l'interruzione fosse assoluta, laddove i ricorrenti non Parte avessero la possibilità di raggiungere il nuovo sito individuato dalla di appartenenza (centro “S. Giovanni di Dio”, con sede in Adelfia), sia quand'anche iniziassero, con tutte le difficoltà prospettate, a fruire della prestazione presso il diverso centro predetto;
determinando così un repentino distacco dei minori dal luogo e dai professionisti loro noti, con cui hanno acquisito con il tempo familiarità, adattandosi gradualmente alla condizione in cui versano e all'idea di effettuare le terapie in modo continuativo, collaborativo e per loro efficace.
Occorre evidenziare le peculiarità del caso sottoposto all'attenzione di questo giudicante, trattandosi di minori tra i 7 ed i 14 anni con una serie di patologie o disabilità di gravità crescente (da disturbi dell'apprendimento e cognitivi ad autismo, sindrome di down ed epilessia), i quali hanno effettuato per anni le terapie loro necessarie presso il centro di Matera, sin dalla prima infanzia (v. ad es. dichiarazione degli esercenti la responsabilità genitoriale del minore , Persona_7 di anni 7, i quali affermano che il bambino effettua le terapie presso il centro Rham sin dall'età di 3 anni e mezzo).
A tal proposito, si rileva che la condotta tenuta dalla , la quale per anni ha Pt_7 permesso che le prestazioni succitate fossero erogate in regione limitrofa diversa da quella di appartenenza, ha ingenerato un legittimo affidamento in capo ai beneficiari.
Tale legittimo affidamento merita di essere valorizzato alla luce del principio di buona fede oggettiva, discendente dal dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. gravante sulla generalità dei consociati ed a fortiori sul soggetto pubblico (sottoposto ai principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.); nel caso di specie esercente un servizio pubblico essenziale, qual è la sanità.
Vieppiù che oggi anche la legge sul procedimento amministrativo (n. 241/1990) all'art. 1, nel dettare i princìpi dell'azione amministrativa, afferma al co.
2-bis. che “i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede.”
Ne discendono obblighi di protezione della sfera giuridica degli interessati gravanti sull' , che impongono di mantenere immutata la situazione preesistente, Pt_7 laddove ciò sia più funzionale alla tutela dei minori ed alla fruizione da parte dei medesimi della prestazione di cura.
Peraltro, contraria al dovere di correttezza, è anche l'inerzia tenuta dalla : a Pt_7 fronte della richiesta di chiarimenti in ordine alla decisione di trasferire la sede di riferimento per gli istanti presso il centro “S. Giovanni di Dio”di Adelfia, inviata dai difensori in nome e per conto dei genitori/tutori e dell' Controparte_18
, l'ente non ha fornito alcuna motivazione, serbando il silenzio.
[...] Va poi evidenziata che vi è prova documentale della disponibilità manifestata dal centro “Rham Aias” di Matera a proseguire l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei minori ivi rappresentati, come evincesi dai moduli allegati al presente ricorso, nei quali i genitori/tutori hanno negato espressamente il consenso al prosieguo delle terapie presso la diversa struttura proposta.
Ritiene lo scrivente legittime le motivazioni rappresentate dagli istanti sottese al predetto diniego e riguardanti, da un lato, la difficoltà oggettiva nel raggiungere il nuovo centro individuato e, dall'altro, gli effetti negativi che tale trasferimento potrebbe provocare sulle condizioni già compromesse dei minori, in termini di adattamento, adeguatezza ed efficacia delle terapie.
Ne deriva che appare che la non abbia effettuato un'attenta valutazione Pt_7 sull'idoneità del nuovo centro individuato rispetto alle peculiarità ed alla molteplicità dei casi concreti riferibili ai minori oggetto del provvedimento di spostamento;
né risulta che abbia dato corso alla ricerca di altre strutture adeguate e facilmente raggiungibili per i ricorrenti. Part Pertanto, va accolto il ricorso ordinando all' di rendere le prestazioni ambulatoriali per cui è ricorso nella struttura dell'azienda sita in Altamura ovvero, in caso di impossibilità per assenza di idoneo servizio, di autorizzare tali prestazioni presso centri accreditati con il ssr siti in Altamura o in comuni dell' o, in Parte_6 caso di assenza di tali centri, che l'azienda continui ad autorizzare i ricorrenti a fruire di tali prestazioni presso il centro Rham di Matera.
Va inoltre ordinato alla convenuta di adeguare il piano dell'aggiornamento dei
Progetti Terapeutici per i minori in oggetto in quanto gli stessi risalgono al giugno
2024 e sono stati solo prorogati senza alcun adeguamento che tenga conto delle possibili mutate condizioni dei minori, e la cui assenza comporta un incomprensibile rifiuto da parte della di rendere le prestazioni sanitarie cui i minori hanno Pt_7 diritto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da 1. – per il figlio minore;
Controparte_1 Persona_1
2. – per il figlio minore Controparte_2 Persona_2 3. – per la figlia minore;
Controparte_3 Persona_3
4. – per la figlia minore;
Controparte_4 Persona_4
5. – per la figlia minore;
Controparte_5 Persona_5
6. – per il figlio minore;
Controparte_6 Persona_6
7. – per il figlio minore;
Controparte_7 Persona_7
8. – per il figlio minore;
CP_8 Persona_8
9. – per il figlio minore Parte_1 Persona_9
10. – per la figlia minore Controparte_9 Persona_10
11. – per il figlio minore;
Parte_2 Persona_11
12. – per il figlio minore CP_10 Per_12
13. – per i figli minori e Controparte_11 Persona_13 Persona_14
14. – per i figli minori e;
Parte_3 Persona_15 Persona_16
15. – per il figlio minore;
Parte_4 Persona_17
16. – per il figlio minore CP_12 Persona_18
17. – per il figlio minore CP_13 Persona_19
18. – per il figlio minore;
Controparte_14 Persona_20
19. – per la figlia minore e in qualità di genitore Controparte_15 Persona_21 affidatario della minore;
Persona_22
20. – in qualità di nonno affidatario del minore Controparte_16 Per_23
;
[...]
21. RT LL per il figlio , nei confronti , così provvede Parte_5 CP_19
1. accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla resistente di rinnovare Progetti per i minori per cui è ricorso Parte_8
Part
2. Ordina all' di rendere le prestazioni ambulatoriali per cui è ricorso nella struttura dell'azienda sita in Altamura ovvero, in caso di impossibilità per assenza di idoneo servizio, di autorizzare tali prestazioni presso centri accreditati con il ssr siti in Altamura o in comuni dell' o, in caso Parte_6 di assenza di tali centri, che l'azienda continui ad autorizzare i ricorrenti a fruire di tali prestazioni presso il centro Rham di Matera. Part
3. Condanna l' ala pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €5000,00 Bari, 16/12/2025.
il Giudice dott. Francesco De Giorgi