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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9726 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 19158/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 19158/2024 R.G. promossa dal
Signor C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Matteo FERRARI ZANOLINI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Canobio nr. 16 a Novara;
PARTE RICORRENTE contro le
Signore (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), residenti in [...] a Ossona (MI); C.F._3
PARTE RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da p.v. della udienza in data 11.12.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 16.10.2024, 30.1.2025, 5.2.2025, 15.5.2025,
15.10.2025, 20.11.2025, 3.12.2025, osserva: pagina 1 di 4 il ricorrente (in estrema sintesi) ha agito per ottenere la corresponsione della indennità di occupazione per l'occupazione senza titolo da parte delle resistenti dell' immobile sito in Via San Massimo nr. 16,
a Sedriano (MI), occupazione protrattasi dalla data della morte del Padre Signor - Persona_1 decesso avvenuto in data 3.12.2000 - sino al 30.1.2029, data della cessione del bene a terzi, in forza di atto di compravendita;
il ricorrente ha altresì precisato di essere proprietario del bene immobile sopra indicato nella misura di 1/6, essendo dello stesso comproprietari, nella misura di 1/6 ciascuno, i propri congiunti, ovvero, oltre alle parti resistenti, i Signori e Controparte_3 Parte_2 [...]
Parte_3 la parte ricorrente ha altresì richiesto la condanna delle parti resistenti al rimborso di quanto anticipato per il pagamento delle quote di loro spettanza delle imposte sulla proprietà, con riferimento agli anni
2004-2018; le parti resistenti sono rimaste contumaci e nemmeno si sono presentate a rendere l'interrogatorio formale, non fornendo, pertanto, alcun contributo allo accertamento dei fatti;
ritenuto in diritto che:
l'istruzione documentale ha confermato le circostanze poste a fondamento della domanda di corresponsione della indennità per l'occupazione senza titolo, essendo in particolare emerso che sino alla data del 30.1.2019 (data della cessione del bene immobile a terzi) le parti resistenti non avevano corrisposto nessuno corrispettivo alla parte ricorrente per l'occupazione dell'intero bene immobile, del quale il ricorrente era comproprietario (per successione ereditaria) nella misura di 1/6;
l'istruzione documentale ha altresì evidenziato come il ricorrente in data 26.11.2014 avesse contestato, per tramite del proprio Legale, alle parti resistenti l'occupazione a titolo gratuito del bene immobile, per la quota di sua spettanza, rendendosi anche disponibile a vendere alle stesse, così come agli altri comproprietari, la sua quota;
come sopra rilevato, le parti resistenti non si sono presentate a rendere l'interrogatorio formale, ragione per cui i fatti dedotti per l'assunzione di tale prova, in punto di avvenuta occupazione dell'immobile sino alla data della compravendita in favore di terzi, avvenuta il g. 31.1.2019, in punto di omesso versamento di corrispettivi per tale occupazione e in punto di avvenuta ripartizione delle imposte sulla proprietà tra tutti gli eredi proprietari, valutati anche gli altri elementi di prova documentale sopra indicati, possono ritenersi ammessi ex art. 232 c.p.c.;
pagina 2 di 4 deve pertanto ritenersi che, a partire dal mese di dicembre 2014 e sino al mese di gennaio 2019, le parti resistenti debbano corrispondere al ricorrente una indennità per l'occupazione del bene immobile, in misura proporzionata alla entità della quota di cui quest'ultimo è comproprietario (potendosi ritenere, invece, che sino al mese 26 novembre 2014 l'occupazione a titolo gratuito sia stata tollerata dal ricorrente, il quale solo in tale data procedeva ad una formale contestazione);
l'entità dei canoni di locazione normalmente praticati per alloggi del tipo e dimensioni di quello in oggetto, dell'ampiezza di mq. 81, può essere stabilita in modo coerente con quanto richiesto dalla parte ricorrente, che ha stimato essere il valore locativo dell'intero immobile pari ad Euro 7.200,00 annui ovvero ad Euro 600,00 mensili (pari ad Euro 7,40/mq al mese), valore che risulta coerente con quelli locativi risultanti dall' Osservatorio O.M.I. della Agenzia delle Entrate, con riferimento al periodo 2014 (secondo semestre) – 2019 (primo semestre); in relazione al periodo per cui si è protratta l'occupazione, ovvero dal mese di dicembre 2014 sino al mese di gennaio 2019, il risarcimento va liquidato nell'importo di € 5.000,00, tenuto conto del fatto che il ricorrente era proprietario della sola quota di 1/6 del bene immobile (importo così ottenuto: Euro
600,00 mensili X nr. 50 mesi= Euro 30.000,00; Euro 30.000,00:6= Euro 5.000,00), oltre interessi legali dalla fine dell'occupazione al saldo;
non può essere invece accolta la domanda di condanna delle resistenti al versamento delle imposte anticipate dal ricorrente per conto di queste ultime, posto che la documentazione prodotta è relativa alle spese funerarie e di sepoltura sostenute e non documenta, invece, quanto sarebbe stato versato dal ricorrente per tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità della attività svolta, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. nr.
147/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia delle parti resistenti, ogni altra domanda e istanza rigettata, così decide:
1) condanna le parti resistenti a pagare alla parte ricorrente la somma di € 5.000,00 per l'occupazione senza titolo del bene immobile dal mese di dicembre 2014 al mese di gennaio
2019, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
pagina 3 di 4 2) rigetta la domanda di condanna delle parti resistenti a restituire alla parte ricorrente quanto anticipato per il pagamento delle imposte sulla proprietà;
3) condanna, inoltre, le parti resistenti a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 19158/2024 R.G. promossa dal
Signor C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Matteo FERRARI ZANOLINI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Canobio nr. 16 a Novara;
PARTE RICORRENTE contro le
Signore (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), residenti in [...] a Ossona (MI); C.F._3
PARTE RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da p.v. della udienza in data 11.12.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 16.10.2024, 30.1.2025, 5.2.2025, 15.5.2025,
15.10.2025, 20.11.2025, 3.12.2025, osserva: pagina 1 di 4 il ricorrente (in estrema sintesi) ha agito per ottenere la corresponsione della indennità di occupazione per l'occupazione senza titolo da parte delle resistenti dell' immobile sito in Via San Massimo nr. 16,
a Sedriano (MI), occupazione protrattasi dalla data della morte del Padre Signor - Persona_1 decesso avvenuto in data 3.12.2000 - sino al 30.1.2029, data della cessione del bene a terzi, in forza di atto di compravendita;
il ricorrente ha altresì precisato di essere proprietario del bene immobile sopra indicato nella misura di 1/6, essendo dello stesso comproprietari, nella misura di 1/6 ciascuno, i propri congiunti, ovvero, oltre alle parti resistenti, i Signori e Controparte_3 Parte_2 [...]
Parte_3 la parte ricorrente ha altresì richiesto la condanna delle parti resistenti al rimborso di quanto anticipato per il pagamento delle quote di loro spettanza delle imposte sulla proprietà, con riferimento agli anni
2004-2018; le parti resistenti sono rimaste contumaci e nemmeno si sono presentate a rendere l'interrogatorio formale, non fornendo, pertanto, alcun contributo allo accertamento dei fatti;
ritenuto in diritto che:
l'istruzione documentale ha confermato le circostanze poste a fondamento della domanda di corresponsione della indennità per l'occupazione senza titolo, essendo in particolare emerso che sino alla data del 30.1.2019 (data della cessione del bene immobile a terzi) le parti resistenti non avevano corrisposto nessuno corrispettivo alla parte ricorrente per l'occupazione dell'intero bene immobile, del quale il ricorrente era comproprietario (per successione ereditaria) nella misura di 1/6;
l'istruzione documentale ha altresì evidenziato come il ricorrente in data 26.11.2014 avesse contestato, per tramite del proprio Legale, alle parti resistenti l'occupazione a titolo gratuito del bene immobile, per la quota di sua spettanza, rendendosi anche disponibile a vendere alle stesse, così come agli altri comproprietari, la sua quota;
come sopra rilevato, le parti resistenti non si sono presentate a rendere l'interrogatorio formale, ragione per cui i fatti dedotti per l'assunzione di tale prova, in punto di avvenuta occupazione dell'immobile sino alla data della compravendita in favore di terzi, avvenuta il g. 31.1.2019, in punto di omesso versamento di corrispettivi per tale occupazione e in punto di avvenuta ripartizione delle imposte sulla proprietà tra tutti gli eredi proprietari, valutati anche gli altri elementi di prova documentale sopra indicati, possono ritenersi ammessi ex art. 232 c.p.c.;
pagina 2 di 4 deve pertanto ritenersi che, a partire dal mese di dicembre 2014 e sino al mese di gennaio 2019, le parti resistenti debbano corrispondere al ricorrente una indennità per l'occupazione del bene immobile, in misura proporzionata alla entità della quota di cui quest'ultimo è comproprietario (potendosi ritenere, invece, che sino al mese 26 novembre 2014 l'occupazione a titolo gratuito sia stata tollerata dal ricorrente, il quale solo in tale data procedeva ad una formale contestazione);
l'entità dei canoni di locazione normalmente praticati per alloggi del tipo e dimensioni di quello in oggetto, dell'ampiezza di mq. 81, può essere stabilita in modo coerente con quanto richiesto dalla parte ricorrente, che ha stimato essere il valore locativo dell'intero immobile pari ad Euro 7.200,00 annui ovvero ad Euro 600,00 mensili (pari ad Euro 7,40/mq al mese), valore che risulta coerente con quelli locativi risultanti dall' Osservatorio O.M.I. della Agenzia delle Entrate, con riferimento al periodo 2014 (secondo semestre) – 2019 (primo semestre); in relazione al periodo per cui si è protratta l'occupazione, ovvero dal mese di dicembre 2014 sino al mese di gennaio 2019, il risarcimento va liquidato nell'importo di € 5.000,00, tenuto conto del fatto che il ricorrente era proprietario della sola quota di 1/6 del bene immobile (importo così ottenuto: Euro
600,00 mensili X nr. 50 mesi= Euro 30.000,00; Euro 30.000,00:6= Euro 5.000,00), oltre interessi legali dalla fine dell'occupazione al saldo;
non può essere invece accolta la domanda di condanna delle resistenti al versamento delle imposte anticipate dal ricorrente per conto di queste ultime, posto che la documentazione prodotta è relativa alle spese funerarie e di sepoltura sostenute e non documenta, invece, quanto sarebbe stato versato dal ricorrente per tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità della attività svolta, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. nr.
147/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia delle parti resistenti, ogni altra domanda e istanza rigettata, così decide:
1) condanna le parti resistenti a pagare alla parte ricorrente la somma di € 5.000,00 per l'occupazione senza titolo del bene immobile dal mese di dicembre 2014 al mese di gennaio
2019, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
pagina 3 di 4 2) rigetta la domanda di condanna delle parti resistenti a restituire alla parte ricorrente quanto anticipato per il pagamento delle imposte sulla proprietà;
3) condanna, inoltre, le parti resistenti a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 4 di 4