Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2495/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2495/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Monzese in Via Negrinelli n.43, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Anna Maria
Oliverio che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Nadia Bassilana che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI
“1) Pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del loro matrimonio civile celebrato in data 14 maggio 1983 a Cologno Monzese, con atto trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di Cologno Monzese al numero 61 – parte 2 – Serie A -anno 1983.
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cologno Monzese, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici ed ogni altra incombenza di legge.
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4) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, e concordano solo per il periodo compreso tra il mese di marzo 2025 e ottobre 2025, l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra Pt_1
l'importo mensile di euro 200,00 entro il giorno 20 di ogni mese. Parte_2
5) Rispetto alle qui di seguito elencate proprietà immobiliari, le parti concordano che la situazione rimane immutata rispetto alla titolarità delle stesse per come accordato in sede di separazione, ovvero:
- La casa coniugale sita in Cologno Monzese Via Generale Dalla Chiesa 19 al Piano III con relativa autorimessa, come sopra meglio specificata, rimane di proprietà esclusiva della OR , Parte_2 la quale sosterrà ogni relativo costo di gestione e di proprietà, tasse, oneri, ect. - L'immobile sito in Cologno Monzese Via Negrinelli 43 Piano I resterà di piena ed esclusiva proprietà del sig. , Pt_1 rinunciando la OR TE ad ogni diritto e/o pretesa sullo stesso.
- L'immobile sito a Palau (SS) Via Galatea, Piano 1, int. 2 con relativa autorimessa rimane di proprietà esclusiva della OR , la quale sosterrà ogni relativo costo di gestione e di Parte_2 proprietà, tasse, oneri, ect.
- Rispetto l'immobile sito in Brugherio, Via Filippo Turati 2/4, Piano S1 attualmente di proprietà al
50% della OR e per il restante 50% del sig. , (Fratello del ricorrente) le Parte_2 Tes_1 parti concordemente hanno convenuto , al fine di regolamentare definitivamente in tale sede i loro rapporti patrimoniali ed economici, senza più nulla da pretendere vicendevolmente, che la OR
si impegna a cedere al sig. la sua quota di proprietà pari al 50% Parte_2 Parte_1 dell'immobile suddetto che sarà quindi cointestato in ragione della metà ciascuno ai fratelli
[...] Tes_
e . Il costo del suddetto trasferimento (onorari notarili, spese amministrative e fiscali) Pt_1 sarà integralmente a carico del sig. e verrà eseguito e formalizzato con atto notarile, Parte_1 presso un notaio, scelto dal sig. , entro e non oltre la data del 15 luglio 2025. Pt_1
6) Le parti dichiarano che con il trasferimento di cui sopra non hanno più null'altro da pretendere vicendevolmente e dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica derivante dal matrimonio.
7) Le spese legali vengono interamente compensate”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 31.10.2019.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
pagina 2 di 3 II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cologno Monzese il 14.5.1983 (trascritto al n. 61 P. II Parte_2
Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1983) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno Monzese affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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