Articolo 1 della Legge 10 ottobre 1950, n. 843
Articolo 2
Versione
1 novembre 1950
Art. 1.
Sino al 31 dicembre 1953 le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione fruiranno, per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di un'elevazione del limite massimo di eta' pari a quello di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con quella disposta, dalla legge 3 maggio 1950, n. 223 .
Entrata in vigore il 1 novembre 1950