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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/12/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 4888/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.11.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AR NZ RI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Viale Libertà 4/D;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NI RI NA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Via Riviera 39/H;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LA MORRA, in data
12/06/2004, (atto n.2, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2004);
separati consensualmente con sentenza n. 146/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 19.9.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
pag. 1 di 5 “1) L'abitazione familiare sita in RO DE DI (PV), Via del Lucino, 4/C, di proprietà esclusiva del sig. rimane assegnata unitamente al box di pertinenza Pt_1 alla sig. affinché continui ad abitarvi con le figlie minori;
il sig. Controparte_1 si è impegnato in sede di accordi di separazione a trasferirsi altrove entro 30 Pt_1 giorni dalla omologa del verbale di separazione. Per_ 2) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2 con collocazione prevalente presso la casa familiare di RO DE DI (PV),
Via del Lucino, 4/C, con la mamma.
3) Salvo differenti accordi tra i coniugi le minori trascorreranno con il padre una sera a settimana, dalle ore 18,00 al mattino successivo (con accompagnamento a scuola da parte del padre ove necessario) nelle settimane in cui trascorreranno il week end con il padre e due pomeriggi a settimana, sempre dalle 18 al mattino successivo, nelle settimane in cui il week end è trascorso con la madre.
4) I ponti infrannuali verranno suddivisi fra i genitori come da accordi tra loro. Per le vacanze estive, il papà potrà rimanere con le figlie per non meno di tre settimane, di cui due consecutive in periodo da concordare entro il 30.04 di ogni anno. Così la sig.ra
Ciò fatte salve le vacanze che le minori, ormai adolescenti, trascorrano da CP_1 sole, ospiti di parenti o in attività quali oratorio come fino ad ora attuato
(una / due settimane in montagna nel mese di Giugno / Luglio per e due settimane Per_2
Per_ per usualmente trascorse in vacanza studio).
5) Le vacanze natalizie e pasquali verranno suddivise fra i genitori, previo accordo fra gli stessi e considerando i desideri delle ragazze stesse. In linea di massima e salvi diversi accordi le minori trascorreranno con un genitore la settimana di Natale, dalle ore 13,00 dell'ultimo giorno di scuola fino alla mattina del 30 Dicembre ore 12:00 e con l'altro dal
30 dicembre ore 12:00 fino al rientro scuola. Fatto salvo quanto sopra le parti concordano sin d'ora che ogni anno le minori festeggeranno con la madre la vigilia di
Natale e con il padre il giorno del Natale. Le parti concordano che le minori trascorreranno con la madre la giornata di Pasqua 2025 (alternata negli anni successivi con il padre) e il ponte di Carnevale 2025, con il padre negli anni successivi.
pag. 2 di 5 Restano comunque sempre salvi i diversi accordi che verranno congiuntamente assunti fra i genitori, per modifiche temporanee o permanenti del diritto di visita, considerando gli impegni ed i desideri delle figlie e quelli dei genitori.
6) I genitori si impegnano comunque a scambiarsi sempre reciprocamente e tempestivamente le informazioni relative alle figlie, con riguardo sia alla salute, sia alla scuola via email.
7) Quale contributo per il mantenimento delle figlie a carico del padre, in considerazione dei periodi di rispettiva permanenza presso i genitori viene fissato l'importo di € 250,00, per ognuna delle ragazze, con rivalutazione ISTAT annuale, somma da corrispondere mensilmente, per 12 mesi, entro il giorno 5 di ogni, a mezzo bonifico su c/c della sig.ra con IBAN IT CP_1
Il padre corrisponderà inoltre il 50% delle spese extra assegno mediche e specialistiche, non coperte da SSN nazionale, farmaceutiche, dei ticket sanitari, scolastiche (iscrizioni, tasse, libri di testo, materiale didattico e di cancelleria, gite, ripetizioni), del grest, di vacanze, ricreative e sportive (iscrizioni e quote mensili, attrezzatura specifica, se richiesta dall'attività), baby sitter -seguendo comunque il Protocollo adottato dal
Tribunale di Pavia- -, previa esibizione della documentazione comprovante le spese. Le parti concordano che le spese dentistiche e le spese di eventuali vacanze studio all'estero delle figlie prevedano una partecipazione maggiore del padre, che provvederà a pagarne il 60% e ad anticiparle, mentre la madre rimborserà al padre il relativo 40%.
Le spese sopra citate saranno rimborsate al genitore che le abbia anticipate, a cura dell'altro genitore, nel mese successivo alla richiesta, insieme all'importo dovuto per il mantenimento.
L'assegno unico ed universale corrisposto da INPS sarà percepito al 50% dai genitori, così come saranno al 50% fra i coniugi le detrazioni.
8) I coniugi si danno reciproco benestare per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, impegnandosi, inoltre, a prestare la propria collaborazione l'un l'altro per ogni atto o documento relativo al singolo, alla cui concessione siano necessari consensi o autorizzazioni dell'altro coniuge.
pag. 3 di 5 9)Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1975 numero 151 i ricorrenti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 146/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 19.9.2025,
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio come sopra riportate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 4 di 5 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da n LA MORRA, in data 12/06/2004, (atto
[...] Controparte_1
n.2, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 4888/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.11.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AR NZ RI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Viale Libertà 4/D;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NI RI NA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Via Riviera 39/H;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LA MORRA, in data
12/06/2004, (atto n.2, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2004);
separati consensualmente con sentenza n. 146/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 19.9.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
pag. 1 di 5 “1) L'abitazione familiare sita in RO DE DI (PV), Via del Lucino, 4/C, di proprietà esclusiva del sig. rimane assegnata unitamente al box di pertinenza Pt_1 alla sig. affinché continui ad abitarvi con le figlie minori;
il sig. Controparte_1 si è impegnato in sede di accordi di separazione a trasferirsi altrove entro 30 Pt_1 giorni dalla omologa del verbale di separazione. Per_ 2) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2 con collocazione prevalente presso la casa familiare di RO DE DI (PV),
Via del Lucino, 4/C, con la mamma.
3) Salvo differenti accordi tra i coniugi le minori trascorreranno con il padre una sera a settimana, dalle ore 18,00 al mattino successivo (con accompagnamento a scuola da parte del padre ove necessario) nelle settimane in cui trascorreranno il week end con il padre e due pomeriggi a settimana, sempre dalle 18 al mattino successivo, nelle settimane in cui il week end è trascorso con la madre.
4) I ponti infrannuali verranno suddivisi fra i genitori come da accordi tra loro. Per le vacanze estive, il papà potrà rimanere con le figlie per non meno di tre settimane, di cui due consecutive in periodo da concordare entro il 30.04 di ogni anno. Così la sig.ra
Ciò fatte salve le vacanze che le minori, ormai adolescenti, trascorrano da CP_1 sole, ospiti di parenti o in attività quali oratorio come fino ad ora attuato
(una / due settimane in montagna nel mese di Giugno / Luglio per e due settimane Per_2
Per_ per usualmente trascorse in vacanza studio).
5) Le vacanze natalizie e pasquali verranno suddivise fra i genitori, previo accordo fra gli stessi e considerando i desideri delle ragazze stesse. In linea di massima e salvi diversi accordi le minori trascorreranno con un genitore la settimana di Natale, dalle ore 13,00 dell'ultimo giorno di scuola fino alla mattina del 30 Dicembre ore 12:00 e con l'altro dal
30 dicembre ore 12:00 fino al rientro scuola. Fatto salvo quanto sopra le parti concordano sin d'ora che ogni anno le minori festeggeranno con la madre la vigilia di
Natale e con il padre il giorno del Natale. Le parti concordano che le minori trascorreranno con la madre la giornata di Pasqua 2025 (alternata negli anni successivi con il padre) e il ponte di Carnevale 2025, con il padre negli anni successivi.
pag. 2 di 5 Restano comunque sempre salvi i diversi accordi che verranno congiuntamente assunti fra i genitori, per modifiche temporanee o permanenti del diritto di visita, considerando gli impegni ed i desideri delle figlie e quelli dei genitori.
6) I genitori si impegnano comunque a scambiarsi sempre reciprocamente e tempestivamente le informazioni relative alle figlie, con riguardo sia alla salute, sia alla scuola via email.
7) Quale contributo per il mantenimento delle figlie a carico del padre, in considerazione dei periodi di rispettiva permanenza presso i genitori viene fissato l'importo di € 250,00, per ognuna delle ragazze, con rivalutazione ISTAT annuale, somma da corrispondere mensilmente, per 12 mesi, entro il giorno 5 di ogni, a mezzo bonifico su c/c della sig.ra con IBAN IT CP_1
Il padre corrisponderà inoltre il 50% delle spese extra assegno mediche e specialistiche, non coperte da SSN nazionale, farmaceutiche, dei ticket sanitari, scolastiche (iscrizioni, tasse, libri di testo, materiale didattico e di cancelleria, gite, ripetizioni), del grest, di vacanze, ricreative e sportive (iscrizioni e quote mensili, attrezzatura specifica, se richiesta dall'attività), baby sitter -seguendo comunque il Protocollo adottato dal
Tribunale di Pavia- -, previa esibizione della documentazione comprovante le spese. Le parti concordano che le spese dentistiche e le spese di eventuali vacanze studio all'estero delle figlie prevedano una partecipazione maggiore del padre, che provvederà a pagarne il 60% e ad anticiparle, mentre la madre rimborserà al padre il relativo 40%.
Le spese sopra citate saranno rimborsate al genitore che le abbia anticipate, a cura dell'altro genitore, nel mese successivo alla richiesta, insieme all'importo dovuto per il mantenimento.
L'assegno unico ed universale corrisposto da INPS sarà percepito al 50% dai genitori, così come saranno al 50% fra i coniugi le detrazioni.
8) I coniugi si danno reciproco benestare per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, impegnandosi, inoltre, a prestare la propria collaborazione l'un l'altro per ogni atto o documento relativo al singolo, alla cui concessione siano necessari consensi o autorizzazioni dell'altro coniuge.
pag. 3 di 5 9)Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1975 numero 151 i ricorrenti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 146/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 19.9.2025,
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio come sopra riportate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 4 di 5 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da n LA MORRA, in data 12/06/2004, (atto
[...] Controparte_1
n.2, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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