Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00940/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia e Francesco Giovanni Albisinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
Agenzia della Mobilità MOse, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Cassella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione MO, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- in parte qua, della determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia della Mobilità MOse Reg. Gen. N. 938 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto “Impegno a favore di LI S.p.A. per il finanziamento dei servizi ferroviari regionali - lotto SFR MO per il periodo 01/01/2024 - 30/09/2024 (U.I. 104.019.048,90 euro)” , nella parte in cui ingenera un’ingiusta sotto-compensazione economica in violazione del principio del “ragionevole utile” e delle disposizioni regolatorie e convenzionali applicabili;
- in parte qua, della determinazione del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo dell’Agenzia della Mobilità MOse Reg. Gen. N. 925 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto “Impegno a favore di LI S.p.A. per il finanziamento delle componenti economiche figurative finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico–finanziaria del Contratto di Servizio Ferroviario 2022 – 2035 per l’annualità 2023. (U.I. € 7.238.000,00 euro)”, nella parte in cui ingenera un’ingiusta sotto-compensazione economica in violazione del principio del “ragionevole utile” e delle disposizioni regolatorie e convenzionali applicabili;
nonché, per quanto occorrer possa, di ogni eventuale atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi inclusa, in parte qua:
- la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia della Mobilità MOse Reg. Gen. N. 625 del 8 settembre 2022, avente ad oggetto “CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 5 COMMA 6 REG. CE 1370/2007 DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE VELOCI E REGIONALI - SFR - periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2032 (CIG 930693126D) - APPROVAZIONE TESTO CONTRATTO E ALLEGATI”, nella parte in cui ha erroneamente approvato gli allegati del Contratto di Servizio tra l’Agenzia della mobilità piemontese e LI S.p.A. senza includere il Piano Economico Finanziario.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TRENITALIA S.P.A. il 11\11\2024:
in parte qua, della determinazione del Direttore Generale dell’Agenza della Mobilità MOse Reg. Gen. N. 768 del 8 ottobre 2024, avente ad oggetto “Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico - Trasporto Ferroviario SFR 2022- 2032”. Impegno a favore di LI S.p.A. per il finanziamento dei servizi ferroviari regionali - lotto SFR MO per il periodo 01/10/2024 - 31/12/2024. (U.I. 34.673.016,30 euro)”, nella parte in cui ingenera un’ingiusta sotto-compensazione economica in violazione del principio del “ragionevole utile” e delle disposizioni regolatorie e convenzionali applicabili; di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TRENITALIA S.P.A. il 27\1\2025:
in parte qua, Determinazione del Direttore Generale Reg. Gen N. 1037 del 27 dicembre 2024, avente ad oggetto “Concessione del Servizio Ferroviario Regionale e Locale “Contratto di Servizio Ferroviario Regionali Veloci e Regionali – lotto SFR – periodo 1°luglio 2022 – 30 giugno 2032”. Impegno a favore di LI S.p.A. per il finanziamento dei servizi ferroviari regionali - lotto SFR MO per il periodo 01/01/2025 - 30/06/2025 (U.I. 75.411.305,12 euro)”, nella parte in cui ingenera un’ingiusta sotto-compensazione economica in violazione del principio del “ragionevole utile” e delle disposizioni regolatorie e convenzionali applicabili;
di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e dell’Agenzia della Mobilità MOse;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. MO LI S.p.a. impugnava gli atti, meglio indicati in epigrafe, mediante i quali l’Agenzia della mobilità piemontese (d’ora in avanti anche “AMP”) riconosceva in favore della ricorrente (quale operatore concessionario del servizio pubblico di trasporto ferroviario regionale di persone) compensazioni economiche (per il periodo 01.01.2024 – 30.09.2024) per un ammontare inferiore rispetto ai maggiori costi sopportati dall’operatore in ragione degli obblighi di servizio pubblico.
In particolare, venivano impugnati gli impegni di spesa adottati dall’AMP e, “ per quanto occorrer possa ”, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, mediante il quale l’AMP approvava il contratto di servizio stipulato dalla ricorrente, nella parte in cui la relativa disciplina determinava una compensazione, per l’erogazione del servizio pubblico, inferiore a quella dovuta.
Gli atti venivano impugnati per i seguenti motivi:
1. Violazione degli artt. 4, 6 e dell’Allegato del Reg. CE n. 1370/2007. Eccesso di potere per carenza dei presupposti ed ingiustizia manifesta. Previsione di una inammissibile sotto-compensazione economica, che impedisce il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio.
2. Violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990. Violazione delle delibere ART nn. 120/2018 e 154/2019. Violazione degli articoli 3 e 6 del Contratto di Servizio SFR 2022-2032. Violazione dell’art. 1, legge regionale Veneto 29 aprile 2022, n. 5. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, carenza di presupposti ed ingiustizia manifesta.
In data 12.2.2024 si costituiva in giudizio l’Autorità per la regolazione dei trasporti con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e regolarmente depositato, in data 11.11.2024, presso la Segreteria del T.A.R. MO, LI S.p.a. impugnava gli impegni di spesa adottati dall’AMP, relativi al periodo 01.10.2024 – 31.12.2024, per i seguenti motivi:
1. Illegittimità derivata della determinazione AMP n. 768/2024 per illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
2. Violazione degli artt. 4, 6 e dell’Allegato del Reg. CE n. 1370/2007. Eccesso di potere per carenza dei presupposti ed ingiustizia manifesta. Previsione di una inammissibile sotto-compensazione economica, che impedisce il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio.
3. Violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990. Violazione delle delibere ART nn. 120/2018 e 154/2019. Violazione degli articoli 3 e 6 del Contratto di Servizio SFR 2022-2032. Violazione dell’art. 1, legge regionale Veneto 29 aprile 2022, n. 5. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, carenza di presupposti ed ingiustizia manifesta.
In data 15.1.2025 si costituiva in giudizio l’Agenzia della mobilità piemontese con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. MO, LI S.p.a. impugnava gli impegni di spesa adottati dall’AMP, relativi al periodo 01.01.2025 – 30.06.2025, per i seguenti motivi:
1. Illegittimità derivata della determinazione AMP n. 1037/2024 per illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
2. Violazione degli artt. 4, 6 e dell’Allegato del Reg. CE n. 1370/2007. Eccesso di potere per carenza dei presupposti ed ingiustizia manifesta. Previsione di una inammissibile sotto-compensazione economica, che impedisce il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio.
3. Violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990. Violazione delle delibere ART nn. 120/2018 e 154/2019. Violazione degli articoli 3 e 6 del Contratto di Servizio SFR 2022-2032. Violazione dell’art. 1, legge regionale Veneto 29 aprile 2022, n. 5. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, carenza di presupposti ed ingiustizia manifesta.
In data 7.5.2025, in vista dell’udienza pubblica del 22.5.2025, l’AMP depositava memoria difensiva con la quale chiedeva rigettarsi il ricorso ed i motivi aggiunti in quanto infondati.
Con memoria di replica del 9.5.2025 LI S.p.a. eccepiva la tardività della memoria di parte resistente AMP in quanto depositata quando già era scaduto il termine previsto dall’art. 73 c.p.a. (dimidiato a norma dell’art. 119 c.p.a.).
In data 21.5.2025 l’AMP depositava “note di udienza” contenenti un riassunto degli “ aspetti salienti del giudizio ”.
All’odierna udienza LI eccepiva la tardività e la conseguente inammissibilità delle note depositate dall’AMP in data 21.5.2025 e reiterava l’eccezione di tardività della memoria depositata dalla resistente in data 7.5.2025.
Il Collegio informava, inoltre, la ricorrente, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo, per violazione del ne bis in idem , relativamente all’impugnazione della delibera di affidamento diretto del servizio pubblico e approvazione del contratto di servizio, già oggetto di altro giudizio, nonché dei motivi aggiunti, in quanto aventi ad oggetto atti privi di portata lesiva (quali gli impegni di spesa) alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto.
La ricorrente deduceva che l’impugnazione della delibera di affidamento del servizio e di approvazione del contratto di servizio, presupposto dei successivi provvedimenti attuativi che intervengono nel corso del rapporto, era stata formulata in via subordinata e “ per quanto occorrer possa ”.
Il Collegio rilevava, altresì, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione, nel caso in cui le censure dovessero essere interpretate come riferite alla sola fase esecutiva del rapporto di concessione.
Dopo ampia discussione sulle questioni di rito e merito il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte ricorrente in relazione alle memorie depositate dall’AMP in data 7.5.2025 e 21.5.2025 in quanto depositate successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica previsto dall’art. 73 c.p.a.
Tali memorie, dunque, vanno stralciate dagli atti di causa e non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione.
Quanto al ricorso principale, va preliminarmente chiarito che mediante lo stesso la ricorrente non ha inteso impugnare la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia della Mobilità MOse Reg. Gen. N. 625 del 8 settembre 2022, mediante la quale veniva affidato, in concessione, alla ricorrente il servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale per il periodo 1.7.2022 – 30.6.2032 e veniva approvato il relativo contratto di servizio.
In tal senso, infatti, depone in primo luogo la formulazione letterale del ricorso, laddove l’impugnazione della summenzionata determina è espressamente proposta “ per quanto occorrer possa ”.
Inoltre, la stessa LI, in udienza, ha ribadito l’assenza di un interesse all’impugnazione, in via principale, di tale determinazione poiché la stessa era già stata fatta oggetto di impugnazione nel giudizio definito dal T.A.R. MO con sentenza n. 868 del 2023, con la conseguenza che l’atto doveva ritenersi gravato solo nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto che l’impugnazione di tale atto fosse necessaria ai fini della decisione della controversia.
Ciò posto, alla luce della circostanza per cui il provvedimento di concessione e approvazione del contratto di servizio è divenuto definitivo a seguito del rigetto dell’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del T.A.R. MO n. 868 del 2023, ritiene il Tribunale di non dover includere tale provvedimento tra quelli impugnati mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio, coerentemente con quanto affermato dalla parte in udienza e con l’indicazione di tale atto tra quelli impugnati solo “ per quanto occorrer possa ”.
Chiarito quanto sopra, il ricorso principale (con riferimento all’impugnazione dell’impegno di spesa relativo al periodo 01.01.2024 – 30.09.2024) ed i motivi aggiunti si prestano ad uno scrutinio congiunto in quanto sono fondati su medesimi motivi di impugnazione e hanno ad oggetto atti, dotati di analoga funzione, che si differenziano solo per il periodo temporale di riferimento.
Ritiene il Collegio che il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti debbano essere dichiarati inammissibili in quanto aventi ad oggetto atti non immediatamente lesivi e, pertanto, non direttamente impugnabili.
Vanno condivisi, sul punto, i principi enunciati dal Consiglio di Stato in sede di decisione sull’appello proposto avverso la sentenza n. 868 del 2023. In tale occasione è stato, infatti, affermato che “ l’impegno di spesa è atto della procedura contabile di per sé non lesivo in quanto non idoneo in alcun modo a incidere sull’an e il quantum dovuto: eventuali vizi degli atti della procedura di spesa producono effetti nell’ambito dell’ordinamento contabile e delle responsabilità che lo connotano.
Anche a ravvisare, nel caso di specie, un riconoscimento dell’ammontare del debito (che parte appellante contesta) esso si qualifica nell’ambito dell’atto nel quale si colloca, con le conseguenze già dette, che non sono smentite dagli effetti che connotano il riconoscimento di debito. Quest’ultimo determina “un'astrazione meramente processuale della causa debendi”, per la quale il destinatario della ricognizione di debito “è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale”, che “si presume pertanto fino a prova contraria” (Sez. un. 16 marzo 2023 n. 7682): ne consegue che la sussistenza di un titolo che reca un importo maggiore supera l’eventuale riconoscimento di un debito inferiore che sia contenuto nell’impegno di spesa ” (Cons. Stato., Sez. V, 12.3.2024, n. 2377).
A fronte di tale esplicita statuizione non rileva, in senso opposto, la considerazione (svolta da parte ricorrente in udienza) secondo cui l’impugnazione degli impegni di spesa non potrebbe ritenersi inammissibile, in assenza di una specifica statuizione in tal senso contenuta nel dispositivo della sentenza di appello.
Trattasi, infatti, di un dato meramente formale la cui rilevanza deve ritenersi “recessiva” a fronte dell’espressa esclusione, in motivazione, circa la possibilità di impugnare autonomamente gli impegni di spesa, in quanto atti privi di immediata lesività.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 11.11.2024 e 27.1.2025 devono essere dichiarati inammissibili in quanto aventi ad oggetto atti non lesivi.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente, anche alla luce della circostanza per cui al momento della proposizione del ricorso il T.A.R. MO si era già pronunciato, in senso sfavorevole alla ricorrente, sulle questioni giuridiche sottese alla decisione, con sentenza confermata in appello dal Consiglio di Stato nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, li dichiara inammissibili.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, determinate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Maria Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO