Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CO
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 637/2023RG vertente tra
, nato in [...] l'[...] ivi residente in [...]
Peruzzo n. 14, c.f.: e , nata in [...] il [...], C.F._1 Parte_2
ivi residente in [...], c.f.: , entrambi rappresentati e C.F._2
difesi dall'Avv. Marcellino Marcellini del Foro di Ancona (c.f.: ) ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ancona, Corso Mazzini n. 107 ( telefax n.
071/54381 - pec: ; Email_1
-parte appellante e
Cod. Fisc. e Partita IVA corrente in GL Controparte_1 P.IVA_1
(PU), Via Secchiano n. 272/D, in persona del Legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Paolini del Foro di Pesaro, Codice Fiscale C.F._4
, con Studio in Pesaro (PU), Via Barignani n. 4 (fax 0721.375566 - e-mail:
[...]
– posta elettronica: ; Email_2 Email_3
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
2.L' ha agito per conseguire il residuo del corrispettivo di due contratti di CP_1 Controparte_1
appalto, stipulati con i committenti e , al riguardo Parte_2 Parte_1 specificando quanto segue: “… si registrano così – oltre agli interventi di cui al computo metrico
(per un corrispettivo concordato di euro 55.000,0 + IVA – ulteriori lavori effettivamente eseguiti dall'Impresa per euro 12.470,00 + IVA, cui vanno aggiunti interventi un economia per euro
4.099,00 + IVA, per un importo corrispettivo totale dovuto pari a complessivi euro 71.569,00 +
IVA … I committenti hanno dunque corrisposto, ad oggi, il complessivo importo di euro 43.181,81
+ IVA, per complessivi euro 47.500. Residua, pertanto, a carico degli odierni convenuti, una posizione debitoria per euro 28.387,19 +IVA, pari ad euro 31.225,90”.
Nel contestare la domanda, i convenuti, tempestivamente costituiti, hanno eccepito che, diversamente da quanto riferito nell'atto introduttivo del giudizio, le parti ebbero a stipulare un unico contratto d'appalto, avente ad oggetto sia il rifacimento del tetto che la ricostruzione del capanno agricolo;
eccepiscono, inoltre, che per il rifacimento del tetto fu pattuito un corrispettivo di euro 20.000,00 e, per la ricostruzione del capanno un corrispettivo di euro 60.500,00, per un importo complessivo di euro 80.500,00. Lamentano, infine, di aver versato all'appaltatore la maggior somma di euro 87.500,00 e, dunque, formulano domanda riconvenzionale volte a conseguire la restituzione dell'indebito oggettivo.
La fase istruttoria del giudizio si è esaurita nello svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio mentre le richieste istruttorie formulate dalle parti, incentrate sull'ammissione ed assunzione di prove orali, sono state disattese con le ordinanze del 25.2.2022, del 23.5.2022 e del 15.7.2022.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“Tanto premesso, appare proficuo muovere dalla constatazione che, in conformità alla consueta dinamica di ripartizione degli oneri probatori in tema di responsabilità contrattuale,
[...]
è tenuta a fornire adeguata dimostrazione della fonte negoziale dell'obbligazione e Controparte_3
della consistenza della pretesa creditoria.
4.1. Parte attrice, tuttavia, a fronte dell'eccezione incentrata sulla sussistenza di un'unica relazione negoziale, avente appunto ad oggetto sia il rifacimento del tetto che la ricostruzione del capanno, non ha provato, tampoco in via presuntiva, la stipulazione di due contratti d'appalto, circostanza, peraltro, che, già vagliata in astratto, si palesa priva di adeguata carica di verosimiglianza in ragione della coeva realizzazione dei due interventi e dell'identità dei referenti soggettivi della relazione negoziale.
4.2. Deve affermarsi, pertanto, che le parti ebbero stipulare un unico contratto d'appalto.
5. Tanto accertato, l'attenzione si concentra sull'individuazione del complessivo corrispettivo pattuito.
5.1. Al riguardo, l'esame del computo metrico estimativo, recante la sottoscrizione non disconosciuta dell'appaltatore e tempestivamente depositato dalla difesa attrice, riferisce che il corrispettivo relativo ai soli lavori di ricostruzione del capanno fu originariamente pattuito in euro
55.000,00.
Nel richiamato documento, tuttavia, non vi è riferimento alcuno all'inclusione dell'IVA sicché deve ritenersi che l'importo di euro 55.000,00 non sia comprensivo dell'IVA.
5.2. L'appaltatore, come sopra esposto, sin dal primo atto difensivo ha dedotto lo svolgimento di lavorazioni ulteriori, sempre relative alla ricostruzione del capanno, per un importo di euro
16.569,00 (euro 12.470,00 + euro 4.099,00) oltre IVA.
Dall'esame della comparsa di costituzione emerge che i convenuti, per censurando la determinazione della pretesa creditoria compiuta dall'appaltatore, non contestano, quantomeno non espressamente, la circostanza dello svolgimento di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle originariamente indicate nel computo metrico.
5.3. Altresì, ciò che maggiormente rileva, l'esecuzione di tali opere trova piena conferma nella relazione del consulente tecnico d'ufficio depositata in data 16.8.2021.
In essa, che ivi si abbia per integralmente richiamata, si riferisce che, per la ricostruzione del capanno, l'appaltatore ha eseguito opere per un importo complessivo di euro 78.751,07 oltre IVA.
Ad avviso del giudice, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio costituiscono esito di congruo percorso motivazionale, privo di contraddizioni intrinseche o estrinseche nonché immune da tratti di inverosimiglianza, sì da meritare piena adesione.
Tuttavia, nella determinazione della quota di corrispettivo relativa al rifacimento del capanno, pur dovendo muovere dal valore delle opere effettivamente realizzate, così come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, occorre necessariamente considerare che le parti, con riferimento alle opere eseguite in prima battuta, ebbero a pattuire un corrispettivo (minore rispetto al valore indicato dal consulente tecnico) di euro 55.000,00 oltre IVA.
5.4. Vi è, pertanto, che, anche in ragione del principio della domanda ed alla luce della norma di cui all'art. 1657 c.c., la quota di corrispettivo relativo al rifacimento del capanno deve essere determinata in euro 70.701,44 (euro 55.000,00 + euro 12.182,44 + euro 3.519,00) oltre IVA.
5.5. In ordine alla determinazione della quota di corrispettivo relativa al rifacimento del tetto, vi è che parte attrice, onde fornire adeguato supporto probatorio alla deduzione difensiva incentrata sulla pattuizione di un corrispettivo di euro 33.000,00 IVA inclusa, valorizza la circostanza dell'avvenuto integrale pagamento di tale somma senza contestazione alcuna nell'immediato.
Ad avviso del giudice, tale deduzione, vagliata alla luce del criterio conoscitivo di cui all'ultimo comma dell'art. 115 c.p.c., merita condivisione.
La fattura, documento di formazione unilaterale, è di per sé priva di efficacia probatoria circa l'entità del corrispettivo (in tal senso, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26517 del
19/10/2018).
In altri e più compiuti termini, “l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 33575 del 11/11/2021)”.
Tuttavia, qualora la fattura sia stata portata a conoscenza del committente, e da quest'ultimo sostanzialmente accettata, anche tramite fatti concludenti e dunque in carenza di formule sacramentali, si delinea una condotta sicuramente dotata di significanza probatoria nel senso del riconoscimento della debenza della somma indicata nella fattura, salva la sussistenza, sul piano concreto, di circostanze a ciò ostative (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1086 del
11/05/2007, sebbene con riferimento al caso, diverso ma analogo, della contabilità redatta da soggetto terzo rispetto al committente e da quest'ultimo comunque accettata).
Declinando tali considerazioni al caso di specie, vi è che la documentazione prodotta dalle parti
(doc. n.12 depositato dalla difesa convenuta) evidenzia che in data 22.12.2018, l'appaltatore ha emesso, nei confronti dei committenti, la fattura n.46 per l'importo complessivo di euro 33.000,00, relativo, come appunto in essa si legge, alla seguente opera: “manutenzione straordinaria della copertura della vostra abitazione sita in Comune di GL … lavori inerenti al contenimento termico e risparmio energetico ”. Emerge, altresì, che i committenti, lungi dal contestare la debenza dell'importo superiore alla somma di euro 20.000,00, hanno provveduto al saldo della fattura tramite tre bonifici bancari (doc.
n. 4 depositato dalla difesa convenuta).
L'ultimo bonifico bancario, eseguito in data 26.2.2019 e dell'importo di euro 8.000,00, reca la seguente causale: “saldo fattura n. 46 del 22.12.2018”.
Dunque, nonostante l'espressa indicazione dell'imputazione cui destinare la somma complessiva di euro 33.000,00, i committenti hanno provveduto all'integrale pagamento, senza operare alcuna contestazione, e, pertanto, ponendo in essere un comportamento concludente, non altrimenti spiegabile, che si risolve nella sostanziale ammissione della debenza della somma quale corrispettivo del rifacimento del tetto.
E, invero, le doglianze sono state manifestate solo con la raccomandata del 16.7.2019 (doc. n. 13 depositato dalla difesa convenuta), ovvero dopo circa cinque mesi dal pagamento del saldo e dopo oltre sei mesi dal compimento del primo bonifico.
Peraltro, tali doglianze si collocano in un preciso momento temporale, ovvero allorquando i rapporti tra le parti erano già entrati in crisi, tanto è vero che, con pregressa raccomandata del
31.5.2019 (doc. n. 9 depositato dalla difesa attrice), l'appaltatore, tramite avvocato, sollecitava il pagamento del credito residuo di euro 35.199,10.
Dunque, valorizzando la successione temporale dei pagamenti e delle doglianze rispettivamente formulate dalle parti, si raggiunge il convincimento che la contestazione della quota di corrispettivo relativa al rifacimento del tetto, esplicitata dopo circa cinque mesi dal saldo, è stata occasionata in realtà della richiesta dell'appaltatore relativa al pagamento dell'importo di euro
35.199,10, preteso a saldo della quota di corrispettivo relativa alla ricostruzione del capanno, e che, dunque, la contestazione si configura come tentativo strumentale volto ad abbattere parzialmente tal ultimo credito.
D'altro canto, e trattasi di rilievo parimenti dotato di significanza probatoria, la difesa convenuta non ha fornito alcun elemento conoscitivo, tampoco di adeguata consistenza inferenziale, volto a spiegare il perché dell'integrale pagamento dell'importo di euro 33.000,00 e della formulazione delle contestazioni solo dopo cinque mesi dal saldo.
5.6. Occorre affermare, pertanto, che il corrispettivo complessivo del contratto d'appalto, comprensivo di IVA, è pari ad euro 110.771,54 (euro 33.000,00 + euro 77.771,54).
6. Sempre in attuazione della consueta dinamica di riparto degli oneri probatori in tema di responsabilità contrattuale, grava in capo al debitore la dimostrazione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione.
6.1. Declinando tale principio al caso di specie, vi è che, a fronte dell'avvenuto riconoscimento di pagamenti per un importo complessivo di euro 80.500,00, i committenti eccepiscono di aver versato la maggiore somma di euro 87.500,00.
6.2. Al riguardo, la documentazione tempestivamente prodotta dalla difesa convenuta (doc. nn.2,3,4,5,7,8) evidenzia:
- l'avvenuto pagamento in data 9.10.2018 della somma di euro 5.000,00;
- l'avvenuto pagamento in data 1.11.2018 della somma di euro 11.500.00;
- l'avvenuto pagamento in data 21.11.2018 della somma di euro 22.000,00;
- l'avvenuto pagamento di euro 33.000,00, come sopra già osservato;
- l'avvenuto pagamento in data 28.2.2019 della somma di euro 3.000,00;
- il rilascio di quietanza per l'importo di euro 3.000,00 in calce alla fattura n. 14 del 17.5.2019;
- il rilascio di quietanza per l'importo di euro 3.000,00 in calce alla fattura n. 14 del 28.5.2019.
6.3. Più complicata l'attribuzione della corretta portata probatoria in ordine alla quietanza del
1.4.2019 e del 12.4.2019 (doc. n.6 prodotto dalla difesa convenuta).
Come già osservato nell'ordinanza del 23.5.2022, che ivi si abbia per integralmente richiamata, nel verbale dell'udienza di comparizione e trattazione del 19.6.2020 si legge quanto segue:
“l'Avv. Paolini si riporta ai rispettivi atti. Contesta la costituzione avversaria e rileva che il documento 6 prodotto da controparte viene disconosciuto in quanto al proprio cliente risulta che vi
è un'aggiunta postuma concretizzata nella somma di € 4.000. Pertanto, la dicitura relativa alla somma di € 4.000,00 sarebbe stata aggiunta successivamente rispetto alla sottoscrizione del documento. Le firme sono invece autentiche”.
Vi è, pertanto, che parte attrice, nel primo atto difensivo successivo al deposito documentale, ha compiuto il disconoscimento della propria scrittura relativamente all'indicazione della cifra
4.000,00.
Peraltro, il previo compimento del disconoscimento è stato ribadito è stato ribadito nella seconda memoria ex art. 183 di parte attrice.
Tali deduzioni appaiono compiere la proposizione del disconoscimento della scrittura privata che, invero, può attingere non solo la sottoscrizione ma, appunto, anche la propria scrittura e che, come noto, non richiede l'impiego di particolari formule sacramentali (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 9543 del 01/07/2002).
6.4. Tuttavia, la difesa convenuta, all'esito del disconoscimento, non ha presentato istanza di verificazione, avendo maturato probabilmente l'erroneo convincimento, anche alla luce delle successive deduzioni difensive svolte da della necessità di proposizione, Controparte_1 da parte di quest'ultima, della querela di falso.
Invero, come già osservato nella richiamata ordinanza del 23.5.2022, l'esame di tutti gli atti difensivi di parte attrice evidenzia come quest'ultima abbia inizialmente operato il disconoscimento della scrittura privata, peraltro nel rispetto del termine perentorio di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 215 c.p.c, salvo poi manifestare il proposito di proporre la querela di falso in via incidentale, senza però dare ad esso compiuta attuazione ma, appunto, riservandosi una simile iniziativa.
Tuttavia, ciò che maggiormente rileva, ha tempestivamente disconosciuto Controparte_1
in parte qua la scrittura di cui al documento n. 6.
Al disconoscimento non ha fatto seguito l'istanza di verificazione.
Vi è, pertanto, che il documento in esame esplica efficacia probatoria limitatamente al riconoscimento dell'avvenuto pagamento della limitata somma di euro 3.000,00.
6.5. Ne consegue che i committenti hanno adeguatamente provato di aver eseguito pagamenti per la somma complessiva di euro 83.500,00, ovvero euro 5.000,00 + euro 11.500,00 + euro 22.000,00
+ euro 33.000,00 + euro 3.000,00 + euro 3.000,00 + euro 3.000,00 + euro 3.000,00.
7. Alla luce di quanto osservato, e devono essere Parte_2 Parte_1
condannati al pagamento in via solidale, in favore di della somma di Controparte_1
euro 27.271,54, pari alla differenza tra euro 110.771,54 ed euro 83.500,00, oltre interessi legali dalla domanda, così come espressamente richiesto nell'atto di citazione.
8. Deve essere disattesa la domanda di risarcimento del danno formulata ai sensi del secondo comma dell'art. 89 c.p.c.
Invero, “l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice (così, Sentenza della Corte di Cassazione n.
14552 del 22/06/2009)”. Nel caso di specie, ad avviso del giudice, vi è diretta correlazione tra le espressioni sconvenienti stigmatizzate dalla difesa attrice e la strategia processuale dei committenti, incentrata appunto sull'eccessività della pretesa creditoria quale conseguenza di una condotta negoziale connotata da scorrettezza.
9. L'accoglimento della domanda principale, nei termini sopra esposti, comporta di per sé il rigetto della domanda riconvenzionale.
10. Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza.
La difesa attrice ha svolto attività difensiva in tutte le fasi;
in ragione dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti, occorre attenersi a valori medi per tutte le fasi.
Il difensore, tuttavia, ha chiesto la minor somma di euro 6.700,00 oltre accessori.
10.1. Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in Parte_2 Parte_1
favore di della somma di euro 27.271,54, oltre interessi legali al tasso Controparte_1
legale dalla domanda al saldo;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in Parte_2 Parte_1
favore di delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 6.700,00 per Controparte_1
compenso ed euro 545,00 per contributo unificato e marca da bollo, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- pone definitivamente a carico di e , in via solidale, le Parte_2 Parte_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto e pari ad euro 3.940,00 per compenso oltre cassa di previdenza ed IVA nonché euro 24,89 per spese vive”.
4.I motivi di gravame sono così sintetizzabili:
• primo motivo con cui si censura la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale in ordine alla mancata contestazione, da parte degli odierni appellanti, dei lavori aggiuntivi rispetto al computo sottoscritto dalle parti – Violazione dell'art. 2697 c.c.;
• secondo motivo con cui si censura la determinazione, da parte del Tribunale, del corrispettivo per i lavori aggiuntivi – Violazione dell'art. 115 c.p.c.; • terzo motivo con cui si censura il recepimento, da parte del Tribunale, delle conclusioni della CTU, – Violazione dell'art. 115 c.p.c. – Violazione dell'art. 194 c.p.c.;
• quarto motivo con cui si censura l'accertamento, da parte del Tribunale, del corrispettivo di
€ 33.000,00 per il rifacimento del tetto sulla base di una fattura contestata dai committenti –
Violazione dell'art. 115 c.p.c. – Violazione dell'art. 2697 c.c.;
• quinto motivo con cui si censura il riconosciuto, da parte del Tribunale, di una limitata efficacia probatoria alle quietanze del 01/04/2019 e del 12/04/2019 (all. n. 6 della comparsa di costituzione dei convenuti in primo grado) – Violazione dell'art. 2702 c.c. e dell'art. 214
c.p.c. – Errata ricostruzione delle somme corrisposte dagli appellanti/committenti all'appaltatrice e di quelle ancora dovute all'Impresa appaltatrice.
5.Esaminando i motivi di gravame connessi all'intervento costituito dalla ricostruzione di ex accessorio agricolo (parzialmente crollato) sito in GL (PU), Loc. Ca' Diomede, Strada Monte
Peruzzo s.n.:
-risulta che le parti concordarono l'esecuzione delle opere di cui al computo metrico (in atti doc. n.
2 di parte attrice in primo grado) per un importo complessivamente determinato in euro 76.466,00 oltre iva;
-successivamente le parti concordarono che gli interventi cerchiati in rosso nel documento/computo metrico non si sarebbero dovuti eseguire o si sarebbero dovuti eseguire in parte o con materiali o modalità differenti:
-dagli esiti della Ctu risulta che: (a) non sono stati realizzati i lavori indicati ai punti 22, 25, 31, 36,
37 e 38, (b) sono stati realizzati i lavori indicati ai punti 33 e 35; (c) sono stati realizzati (con materiale e/o modalità differenti) i lavori indicati ai punti 20, 21, 23, 24, 26, 32 e 34;
-più specificamente il Ctu ha accertato quanto segue:
Durante il sopraluogo effettuato in data 19/04/2021 presso l'edificio di cui è causa, il sottoscritto
C.T.U. ha cercato di capire quali lavori siano stati realizzati dall'Impresa con Controparte_1 particolare riferimento agli interventi indicati nel “Computo metrico” del 3 marzo 2018 (doc. n. 2 del fascicolo di costituzione di parte attrice) (Allegato 7a) e nel documento denominato “Annesso agricolo - Economie” (doc. n. 3 del fascicolo di costituzione di parte attrice) (Allegato 7b).Dai documenti agli atti si evince che non si è d'accordo sulla realizzazione e/o sui materiali utilizzati e/o sulle modalità dei lavori di cui ai punti 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35,36,
37 e 38 del Computo metrico” del 3 marzo 2018 (Allegato 7a).
I lavori di cui ai punti del “Computo metrico” del 3 marzo 2018 (doc. n. 2 del fascicolo di costituzione di parte attrice) (Allegato 7a) non espressamente citati venivano considerati realizzati.
Entrando nel merito dei vari problemi segnalati in causa, a seguito del sopralluogo e della relativa corrispondenza scambiata con le parti (Allegati 6, 6a, 6b) relativamente all'effettiva realizzazione o meno dei lavori di cui ai punti 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 veniva rilevato dal sottoscritto CTU sia tramite osservazione diretta, sia in accordo con le parti quanto segue:
non sono stati realizzati i lavori di cui ai punti 22, 25, 31, 36, 37, 38
sono stati realizzati i lavori di cui ai punti 33, 35
sono stati realizzati con materiali e/o modalità differenti da quanto inizialmente stabilito i lavori di cui ai punti 20, 21, 23, 24, 26, 32, 34 e in particolare o il lavoro di cui al punto 20 non è stato eseguito nella sua interezza: il lavoro è stato fatto in maniera parziale, dai rilievi effettuati si ritiene che sia stato fatto per una sezione di 0.50x0.50m
o il lavoro di cui al punto 21 è stato eseguito con materiali differenti: il vespaio è stato eseguito con pietre in luogo dei casseri.
o il lavoro di cui al punto 23 solo in parte e con materiali differenti: si è utilizzato , in CP_4
luogo della membrana impermeabilizzante, posato per l'altezza di un 1 m sui lati lunghi, 2,82 m sul retro + 20 cm alla base dello zoccolo sui tre lati.
o il lavoro di cui al punto 24 è stato eseguito con tubo da 125 per 46,53m come da computo.
o il lavoro di cui al punto 26 è stato eseguito con materiali differenti: si è utilizzato bollonato e aggiunta di foratini e blocchi, in luogo della membrana drenante sui lati lunghi il Parte_3 bollonato è posato per l'altezza di un 1,80 mentre i foratini sono posati per l'altezza di un 1,00 m;
sul retro bollonato, foratini e blocchi sono posati per l'altezza di 2,82 m o il lavoro di cui al punto 32 è stato eseguito con materiali differenti: è stato eseguito con pannello da 12 cm, in luogo di uno spessore da 4 cm o il lavoro di cui al punto 34 è stato eseguito con materiali differenti: si è utilizzata lamiera preverniciata in luogo del rame A seguito del sopralluogo effettuato in data 19/04/2021 presso l'edificio di cui è causa e della relativa corrispondenza scambiata con le parti (Allegati 6, 6a, 6b), non avendo avuto osservazioni in merito, venivano considerati eseguiti anche i lavori di cui al documento denominato “Annesso agricolo - Economie” (doc. n. 3 del fascicolo di costituzione di parte attrice) (Allegato 7b).
Tuttavia, non tutti i lavori sono da conteggiare;
infatti, occorre notare che i lavori effettuati in data
8/11/2018 relativi al compenso per la posa delle travi del tetto sono ricompresi tra i lavori di cui al punto 15 del “Computo metrico”del 3 marzo 2018 (doc. n. 2 del fascicolo di costituzione di parte attrice) (Allegato 7a), che considera lo schema a travi semplicemente appoggiate comprendente le piastre di ancoraggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita (si veda paragrafo 5.1.4
Osservazione 4)
6.Da tali elementi il Collegio trae le seguenti conclusioni:
• le parti concordarono la realizzazione delle opere di cui al richiamato computo metrico;
• poi ne esclusero alcune che non avrebbero dovuto essere realizzate o avrebbero dovuto essere realizzate solo in parte o avrebbero dovuto essere diversamente realizzate;
• il risultato di tale esclusione fu la riduzione del corrispettivo originariamente previsto (da euro 76.466,00 ad euro 55.000,00);
• successivamente, secondo l'accertamento del Ctu, vennero realizzate sia le opere non cerchiate in rosso nel computo (il cui valore concordato era pari ad euro 55.000,00 oltre iva) sia ulteriori opere tra quelle cerchiate in rosso e segnatamente: (a) vennero realizzati i lavori di cui ai punti 33, 35, (b) vennero realizzati con materiali e/o modalità differenti da quanto inizialmente stabilito i lavori di cui ai punti 20, 21, 23, 24, 26, 32, 34.
7.È dunque evidente che gli appellanti, in forza del rapporto di appalto dedotto in giudizio, sono obbligati a pagare non solo le opere (non cerchiate in rosso) previste nel computo metrico concordato (per euro 55.000,00) ma anche quelle ulteriori comunque realizzate dall'appellata e non ricomprese tra quelle remunerate con il corrispettivo di euro 55.000,00.
In tal modo diviene irrilevante la questione relativa alla mancata contestazione dei lavori extra- computo (statuizione del Tribunale fatta oggetto del primo motivo di gravame) perché i lavori de quo risultano positivamente accertati.
8.Quanto alla determinazione del corrispettivo il Tribunale ha correttamente considerato le seguenti voci parziali
• euro 55.000,00 per i lavori concordati tra le parti;
• euro 12.182,44 + euro 3.519,00 oltre iva per i lavori aggiuntivi, a valori del prezziario regionale che costituiscono corretto criterio di quantificazione laddove, come nel caso di specie, si tratti di lavori extra-accordo e dunque le parti non abbiano previsto contrattualmente per essi l'elaborazione di un dettagliato computo metrico.
Vanno in tal modo respinti i primi tre motivi di gravame.
9.Il Tribunale ha correttamente rilevato che
• in data 22.12.2018, l'appaltatore ha emesso, nei confronti dei committenti, la fattura n.46 per l'importo complessivo di euro 33.000,00 a titolo di: “manutenzione straordinaria della copertura della vostra abitazione sita in Comune di GL … lavori inerenti al contenimento termico e risparmio energetico”;
• tale fattura non è stata in alcun modo contestata;
• gli appellanti hanno regolarmente provveduto al saldo della fattura tramite tre bonifici bancari;
• l'ultimo bonifico bancario, eseguito in data 26.2.2019 e dell'importo di euro 8.000,00, reca la seguente causale: “saldo fattura n. 46 del 22.12.2018”;
• la contestazione dell'importo recato dalla fattura è avvenuta solo con la raccomandata del
16.7.2019 (doc. n. 13 depositato dalla difesa originaria convenuta) dopo circa cinque mesi dal pagamento del saldo, dopo oltre sei mesi dal compimento del primo bonifico e dopo la richiesta dell'appellata che, con missiva 31.5.2019 (doc. n. 9 depositato dalla difesa originaria attrice), sollecitava il pagamento del credito residuo di euro 35.199,10;
• le parti appellanti non hanno fornito alcun elemento, diretto od induttivo, idoneo a spiegare le ragioni dell'integrale pagamento (senza contestazioni) dell'importo di euro 33.000,00, essendo del tutto inverosimile un mero errore di disattenzione: (a) sia per l'entità della cifra
(non si pagano 33.000,00 euro senza controllare il titolo dell'esborso ed anzi confermando l'imputazione di controparte) sia per la tardività delle contestazioni avvenute dopo cinque mesi dal saldo e solo dopo la richiesta di saldo da parte dell'appaltatrice. 10.In tal modo resta confermata la condivisibile argomentazione (in fatto ed in diritto) del Tribunale secondo cui la fattura de quo costituisce piena prova nei confronti dei committenti siccome accettata dai destinatari della prestazione che ne è oggetto. L' accettazione risulta avvenuta (con probabilità prossima alla certezza) per "facta concludentia" in ragione della mancata contestazione alla presentazione e dell'integrale titolato pagamento mentre restano del tutti irrilevanti ed inconferenti i profili fiscali (connessi alla fatturazione ed al pagamento) evidenziati dalla difesa degli appellanti.
11.Va infine esaminato il quinto motivo di appello che di seguito si riporta:
“Censura proposta contro la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha illegittimamente riconosciuto una limitata efficacia probatoria alla quietanza del 01/04/2019 e del 12/04/2019 (all.
n. 6 della comparsa di costituzione dei convenuti in primo grado) – Violazione dell'art. 2702 c.c. e dell'art. 214 c.p.c. – Errata ricostruzione delle somme corrisposte dagli appellanti/committenti all'appaltatrice e di quelle ancora dovute all'Impresa appaltatrice. A pag. 7, par.6.3, il Tribunale affronta la questione relativa alla corretta efficacia probatoria della quietanza del 01/04/2019 e del
12/04/2019 prodotta dalla difesa dei convenuti sub doc. n. 6 della propria comparsa di costituzione e risposta. Detto documento rappresenta la quietanza del pagamento da parte dei committenti all'impresa dell'importo complessivo di € 7.000,00. Al riguardo osserva l'organo CP_1 giudicante che “…6.3. Più complicata l'attribuzione della corretta portata probatoria in ordine alla quietanza del 1.4.2019 e del 12.4.2019 (doc. n. 6 prodotto dalla difesa convenuta). Come già osservato nell'ordinanza del 23.5.2022, che ivi si abbia per integralmente richiamata nel verbale dell'udienza di comparizione e trattazione del 19.6.20202 si legge quanto segue: “l'Avv. Paolini si riporta ai rispettivi atti. Contesta la contestazione avversaria e rileva che il documento 6 prodotto da controparte viene disconosciuto in quanto al proprio cliente risulta che vi è un'aggiunta postuma concretizzata nella somma di € 4.000. Pertanto, la dicitura relativa alla somma di € 4.000 sarebbe stata aggiunta successivamente rispetto alla sottoscrizione del documento. Le firme invece sono autentiche”. Vi è, pertanto, che parte attrice, nel primo atto difensivo successivo al deposito documentale, ha compiuto il disconoscimento della propria scrittura relativamente all'indicazione della cifra 4.000,00. Peraltro, il previo compimento del disconoscimento è stato ribadito nella seconda memoria ex art. 183 di parte attrice. Tali deduzioni appaiono compiere la proposizione del disconoscimento della scrittura privata che, invero, può attingere non solo la sottoscrizione ma, appunto, anche la propria scrittura e che, come noto, non richiede l'impiego di particolari formule sacramentali (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 9543 del 01/07/2002).
6.4. Tuttavia, la difesa convenuta, all'esito del disconoscimento, non ha presentato istanza di verificazione, avendo maturato probabilmente l'erroneo convincimento, anche alla luce delle successive deduzioni difensive svolte da della necessità di proposizione, Controparte_1 da parte di quest'ultima, della querela di falso. Invero, come già osservato nella richiamata ordinanza del 23.5.2022, l'esame di tutti gli atti difensivi di parte attrice evidenzia come quest'ultima abbia inizialmente operato il disconoscimento della scrittura privata, peraltro nel rispetto del termine perentorio di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 215 c.p.c., salvo poi manifestare il proposito di proporre la querela di falso in via incidentale, senza però dare ad esso compita attuazione ma, appunto, riservandosi una simile iniziativa. Tuttavia, ciò che maggiormente rileva, ha tempestivamente disconosciuto in parte qua la scrittura di cui Controparte_1 al documento n.
6. Al disconoscimento non ha fatto seguito l'istanza di verificazione. Vi è, pertanto, che il documento in esame esplica efficacia probatoria limitatamente al riconoscimento dell'avvenuto pagamento della limitata somma di euro 3.000,00…” La sentenza di primo grado nei passaggi appena trascritti è errata ed illegittima. Va infatti preliminarmente chiarito che controparte non ha disconosciuto le firme apposto sul documento in questione e di ciò il giudice di prime cure sembra non averne tenuto conto.
Poiché la quietanza è una scrittura privata, il relativo regime probatorio è disciplinato dall'art. 2702 c.c. (“Efficacia probatoria della scrittura privata”) secondo il quale “…La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. Ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
(“Disconoscimento della scrittura privata”), inoltre, “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.”. Come era già stato rilevato nel corso del primo grado di giudizio dalla difesa degli odierni appellanti, la scrittura in questione è stata riconosciuta da controparte che ha confermato la propria sottoscrizione. Avendo dichiarato gli appellanti di volersi avvalere della quietanza in questione, fintantoché non sia pronunciata sentenza di falso lo scritto costituisce piena prova documentale. Nel caso di specie controparte che era di ciò onerata non ha nemmeno proposto querela di falso.
13.Sul punto Cass. n. 32061/2021 ha chiarito quanto segue:
“Questa Corte, invero, ha già avuto modo di osservare che "la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma, se quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione. Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa è avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione e stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso" (Cass. n. 3718 del 1981; cfr. Cass. n. 5383 del 1999; Cass. n. 8766 del 2018)
2.4. Sul fondamento di tale principio, questa Corte ha anche osservato che, una volta che sia stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta - abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (Cass. n. 6534 del 2013). Ne consegue che, a fronte della produzione della quietanza da parte del debitore, il creditore, che non abbia disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta ma si sia limitato ad affermare che il documento era stato manomesso nel contenuto con l'aggiunta della parola "saldo" previa cancellazione della parola "acconto" senza che fosse stata convenuta dalle parti una simile correzione, aveva l'onere di proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento.
2.5. La corte d'appello, pertanto, lì dove ha ritenuto che il B., non avendo negato che la sottoscrizione apposta sulla ricevuta di pagamento del 27/5/2002 fosse la propria, limitandosi a disconoscere la scrittura sul rilievo che il documento era stato manomesso nelle parti in cui era stata scritta la parola "saldo" previa cancellazione della parola "acconto", aveva l'onere, rimasto tuttavia inadempiuto, di proporre querela di falso per fornire, in quella sede, la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, si sottrae, evidentemente, alle censure svolte sul punto dai ricorrenti”.
14.Applicati dunque nel presente giudizio i principi enunciati nella richiamata sentenza (trattandosi di quietanza sottoscritta di cui è contestato il parziale abusivo riempimento), deve ritenersi che l'appellata per contrastare il contenuto del documento, nella parte in cui era stato asseritamente manomesso con l'aggiunta dell'importo di euro 4.000,00, aveva l'onere, rimasto tuttavia inadempiuto, di proporre querela di falso per fornire, in quella sede, la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione.
L'accoglimento del motivo comporta che la quantificazione degli acconti vada corretta rispetto alla valutazione del Tribunale e che essa corrisponda alla complessiva somma di euro 87.500,00, ovvero euro 5.000,00 + euro 11.500,00 + euro 22.000,00 + euro 33.000,00 + euro 3.000,00 + euro 3.000,00
+ euro 3.000,00 + euro 7.000,00.
15.Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello ed a parziale modifica della gravata sentenza, gli appellati devono essere condannati al pagamento, in via solidale, in favore di Controparte_1
della somma di euro 23.271,54 pari alla differenza tra euro 110.771,54 ed euro 87.500,00,
[...]
oltre interessi legali dalla domanda così come espressamente richiesto nell'atto di citazione.
16. Le spese del doppio grado seguono la prevalente soccombenza degli appellanti liquidate secondo il valore del decisum e secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di
Appello/Tribunale , (b) valore fino ad euro 26.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria. .
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico degli appellanti.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI CO definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di euro 23.271,54 oltre interessi legali al tasso legale dalla domanda al saldo;
2-respinge ogni diverso motivo di gravame;
3-condanna le parti appellanti in solido al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 545,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 5.809,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
4- pone definitivamente a carico degli appellanti, in via solidale, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 27 maggio 2025. IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 La quietanza cui si fa riferimento è di seguito riprodotta: