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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/12/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al RGC 873/2024 trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c dal 10.10.2025 avente ad oggetto: Separazione TRA
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, (C.F. Parte_1
) con l'Avv. Giuseppe Calzone – giusta procura in atti - C.F._1
ricorrente E
, nato il [...] in [...] c.f. Controparte_1
; C.F._2
resistente contumace
NONCHE'
P.M. - sede- Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.6.2024 la ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio in Marocco in data 9.2.2018 con il resistente, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Vibo Valentia;
che dall'unione nasceva una figlia, (n. il 31.1.2020) che la convivenza coniugale, Per_1 successivamente al trasferimento in Austria, diveniva intollerabile per i motivi meglio descritti in ricorso - chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, l'affidamento esclusivo della figlia
Pag. 1 a 5 alla madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno con disciplina dei rapporti economici.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 14 e 47 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM – non si costituiva il convenuto - nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo – e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia; non esperibile pertanto il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
veniva sentita la ricorrente e, all'esito venivano emessi i provvedimenti provvisori e urgenti che di seguito si trascrivono:
“1. dispone l'affidamento super esclusivo alla madre della figlia con collocamento presso Per_1 la madre;
2. Obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente - entro il giorno 5 di ogni mese e con modalità tracciabile - euro 250,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie a termini e modalità di cui al Protocollo Tribunale \ COA di Vibo Valentia del 15.6.23
3. ritenuta la causa matura per la decisione, RINVIA per la rimessione della causa in decisione all'udienza sostitutiva ex art 127 ter cpc del 7 ottobre 2025 assegnando (a ritroso, a decorrere da tale data ) i seguenti termini ex art 473.28 cpc a) 30 gg prima dell'udienza per la precisazione delle conclusioni;
b) 15 gg prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) 8 gg prima dell'udienza per il deposito di memoria di replica, onerando altresì le parti al deposito contestuale delle dichiarazioni\documentazione reddituale aggiornate.
La ricorrente depositava ritualmente le memorie conclusionali con le quali ribadiva le proprie richieste;
indi la causa era riservata per la decisione collegiale dal. 10.10.2025.
Motivi della decisione
1. Sullo status
La domanda di separazione è fondata e vada, pertanto, accolta.
Emerge invero fra i coniugi una incontestata ed insanabile situazione di indifferenza e disaffezione, per la quale vivono da diverso tempo già “separati di fatto”– dall'11.1.2024 allorquando la ricorrente ha dovuto far rientro in Italia mentre il resistente è incontestabilmente rimasto a vivere in Svizzera - ciò integrando – in assenza di emergenze contrarie o contestazioni
Pag. 2 a 5 - le condizioni per pronunziare la chiesta separazione.
L'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, per come riprova la volontaria assenza in giudizio, conforta la conclusione circa la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2. Sulla regolamentazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Osserva il Collegio che vi è ampia e conducente prova in atti dei fatti dedotti dalla ricorrente e che fondano la pronuncia di affido esclusivo dalla medesima richiesta, dovendosi confermare le statuizioni assunte in via provvisoria con l'ord. del 13.2.2025. Giova premettere che “In materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”; inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, trattandosi di misura estremamente grave, “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Corte di Cassazione ord.. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso di specie, emerge inconfutabilmente che il padre ha volontariamente abdicato al proprio ruolo genitoriale, disinteressandosi completamente della cura, del sostegno affettivo e materiale della figlia fin dalla tenerissima età, che ha indotto la madre a lasciare l'Austria,
(ove i coniugi avevano stabilito la loro convivenza e avevano reperito attività lavorativa) per far rientro in Italia e trovare sostegno presso i propri genitori.
Se ne ricava come il padre sia ormai da tempo figura completamente assente nella vita della figlia alla quale provvede, sotto ogni profilo, esclusivamente la madre, ciò integrando valide condizioni per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso posto che la sistematica assenza e l'indifferenza all'esercizio del diritto alla genitorialità, alle via via maggiori necessità della figlia assurgono a comportamenti oltremodo sintomatici dell'inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità connesse all'affido condiviso.
Pag. 3 a 5 Viepiù che la reiterata assenza di costituzione, di qualsivoglia istanza, richiesta o contestazione in questa sede, l'indifferenza al giudizio, l'assenza di emergenze contrarie unitamente alle dichiarazioni della ricorrente (che ha rappresentato l'indifferenza e la completa lunga e perdurante assenza del padre dalla vita della figlia: non vedo e non sento mio marito da oltre un anno;
ho provato a contattarlo non mi ha mai risposto né ha mai chiesto della bambina. 1) sono tutti elementi che sostengono la pronuncia, ex art.337 quater co. 1 c.c , dell'affidamento esclusivo della minore alla madre, apparendo evidente che – per l'irraggiungibilità e , quindi, completa assenza, estraneità ed ignoranza del padre nella vita ed evoluzione della figlia - l'affidamento congiunto sarebbe altamente contrario all'interesse della bambina oltreché gravoso nell'esplicazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, non potendo ella contare, all'attualità e anche in prospettiva futura, su una pronta reperibilità e fattiva collaborazione del padre,
Invero, una diversa scelta si rivelerebbe contraria al superiore interesse della piccola occorrendo assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che Per_1 garantisca il completo e più celere assolvimento delle esigenze della minore, tenuto conto delle difficoltà che, diversamente, incontrerebbe la madre per le decisioni di essenziale e\o maggiore importanza, a mero titolo esemplificativo, in ambito scolastico e sanitario.
Di contro, la minore può contare certamente sulla madre risultando, dal coacervo probatorio acquisito, che la ricorrente provveda amorevolmente al suo accudimento e mantenimento anche grazie all'ausilio e sostegno del proprio ramo parentale.
In considerazione di ciò, deve essere confermato il regime dell'affido "super esclusivo" con collocamento presso la madre già stabilito con i PTU ovvero sia attribuendo alla madre il potere di assumere da sola, nell'interesse della minore, anche le decisioni di maggiore importanza nonché di gestire anche eventuali incontri\ contatti - anche a mezzo di videochiamate - tra la bimba e il padre qualora questi ne faccia richiesta ed anche rivolgendosi, per supporto, ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Per quanto concerne i provvedimenti economici, in assenza di emergenze nuove o di contestazioni, valutata la documentazione reddituale in atti, il Tribunale ritiene di confermare integralmente quanto già statuito con l'ordinanza interinale in merito al mantenimento ordinario e straordinario della piccola, ovvero obbligando il padre alla corresponsione del contributo di mantenimento ordinario in favore della figlia che stimasi equo fissare in €
250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Sulle spese del giudizio
In assenza di sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi Parte_1
e – smg -; Controparte_1
B. Dispone l'affido super esclusivo della piccola alla madre, con collocamento presso Per_1 la stessa;
C. Conferma l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente - entro il giorno 5 di ogni mese e con modalità tracciabile - euro 250,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia oltre rivalutazione annuale come per legge, e al 50% delle spese Per_1 straordinarie come da vigente protocollo Tribunale \ COA di Vibo Valentia del 15.6.23; D. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) ( R.A.M. anno 2018, Parte II, serie C, atto n. 31);
E. nulla per le spese .
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 5 a 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. verbale ud. del 11.2.2025: “ribadisco quanto sopra a sostegno della richiesta di affido esclusivo il suo disinteresse mi sta creando tanti problemi ed ostacoli nella gestione della bimba, in tutti gli uffici pubblici o per aspetti sanitari mi chiedono la firma del padre. Attualmente sono disoccupata, ho lavorato con un contratto stagionale, presso un B eB a Tropea Villa Vittoria;
non percepisco la Naspi e mi do da fare attraverso lavoretti occasionali;
tra un mese riprendo a lavorare sempre a Villa Vittoria con contratto regolare da marzo fino ad ottobre per circa 1200. – 1300 euro al mese;
so che mi marito lavora alle Poste in Austria stipendio circa 1330-1400,oo vive in affitto;
anche io mia madre (casalinga, si arrangia con lavori occasionali) e la bambina viviamo in casa in locazione in affitto canone € 200, oo euro \mese oltre a utenze . Dopo le nozze, abbiamo vissuto insieme per cinque anni in Austria e lavoravamo entrambi, stavamo bene e non avevamo bisogno di nulla . Credo che il suo atteggiamento nei miei confronti e della bambina sia cambiato da quando è riuscito ad ottenuto il ricongiungimento al coniuga perché io sono cittadina italiana;
una volta ottenuto il permesso di soggiorno a lungo termine in Austria. è sparito da me e soprattutto o dalla bambina che adesso ha 4 anni e alcune volte mi chiede di lui”
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