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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
RGL n. 1630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 1630/2024
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Torino, corso Moncalieri, n. 17, presso lo studio degli avv.ti Alberto
Manfredi e Corrado Bertoni, che lo rappresentano e difendono, per procura in atti
RICORRENTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore con sede CP_1 legale in Nichelino (TO) via Superga, n. 27
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Differenze retributive.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: come da ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato il 28.2.2024 il sig. chiedeva condannarsi la al pagamento in proprio Pt_1 CP_1 favore, a titolo di differenze retributive per straordinari svolti e non pagati, della somma di € 2.091,011 lordi, oltre accessori come per legge.
2. A fondamento della propria domanda esponeva che:
1 RGL n. 1630/2024
- di aver lavorato per la società convenuta dal 7.12.2021 al 23.9.2022 con inquadramento quale operaio di IV livello CCNL Metalmeccanico Artigiano con contratto di lavoro a tempo pieno ed orario formale dalle 7:30 alle
16:30 dal lunedì al venerdì;
- di avere in realtà svolto ore di lavoro straordinario come da tabulati orari prodotti, seguendo mediamente un orario settimanale di 45 ore, ossia dalle 7 alle 17 o dalle 7:30 alle 17:30 con un'ora di pausa per il pranzo;
- che la convenuta aveva omesso di regolarizzare compiutamente sotto il profilo contributivo-previdenziale il ricorrente, omettendo di corrispondergli la retribuzione per le ore di straordinario svolte
3. Tutto ciò premesso ed esposto concludeva come sopra indicato.
4. La società convenuta, sebbene il ricorso le sia stato regolarmente notificato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
5. Veniva svolta istruttoria orale e all'odierna udienza il difensore di parte ricorrente discuteva la causa che viene ora decisa con la presente sentenza.
6. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.
7. Invero, l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro per cui è causa, le mansioni ricoperte e l'orario di lavoro svolto dal ricorrente sono circostanze provate dai documenti prodotti (cfr. docc. 1,2,3), dalle testimonianze rese dai signori e ed, infine, dal Tes_1 Tes_2 contegno del legale rappresentante della società convenuta, valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c. non essendosi presentato a rendere l'interrogatorio formale sebbene il provvedimento ammissivo dello stesso sia stato regolarmente notificato.
8. In particolare, il teste , collega di lavoro del ricorrente, ha riferito Tes_1 delle modalità di svolgimento del lavoro da parte del sig. Pt_1 specificando che l'orario di lavoro era di 9 ore al giorno per cinque giorni la settimana, oltre ad alcuni sabati, con orario dalle 7 alle 12; dette circostanze sono state confermate anche dal teste sig. , responsabile Tes_2 di personale del cantiere.
9. I tabulati degli orari svolti dal ricorrente prodotti sub doc. 3 confermano
2 RGL n. 1630/2024
lo svolgimento di attività lavorativa con l'orario allegato in ricorso.
10. La parte convenuta non ha fornito prova (di cui era onerata) di avere corrisposto integralmente al lavoratore le retribuzioni maturate nel periodo in discussione in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto.
11. Pertanto, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive dovute, della somma di € 2.091,11 lordi, come da conteggio riportato nel ricorso, redatto assumendo come parametro di riferimento il C.C.N.L. applicato in azienda, il tutto con maggiorazione di rivalutazione monetaria e interessi legali secondo indici Istat sino al saldo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
37/18, tenuto conto della ridotta complessità e del valore della controversia, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, nella contumacia di parte convenuta:
Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, per i titoli dedotti in giudizio, della complessiva somma lorda di € 2.091,11, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo.
Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Torino, lì 09.12.2024
Il Giudice del Lavoro dott. Lorenzo AUDISIO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 1630/2024
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Torino, corso Moncalieri, n. 17, presso lo studio degli avv.ti Alberto
Manfredi e Corrado Bertoni, che lo rappresentano e difendono, per procura in atti
RICORRENTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore con sede CP_1 legale in Nichelino (TO) via Superga, n. 27
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Differenze retributive.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: come da ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato il 28.2.2024 il sig. chiedeva condannarsi la al pagamento in proprio Pt_1 CP_1 favore, a titolo di differenze retributive per straordinari svolti e non pagati, della somma di € 2.091,011 lordi, oltre accessori come per legge.
2. A fondamento della propria domanda esponeva che:
1 RGL n. 1630/2024
- di aver lavorato per la società convenuta dal 7.12.2021 al 23.9.2022 con inquadramento quale operaio di IV livello CCNL Metalmeccanico Artigiano con contratto di lavoro a tempo pieno ed orario formale dalle 7:30 alle
16:30 dal lunedì al venerdì;
- di avere in realtà svolto ore di lavoro straordinario come da tabulati orari prodotti, seguendo mediamente un orario settimanale di 45 ore, ossia dalle 7 alle 17 o dalle 7:30 alle 17:30 con un'ora di pausa per il pranzo;
- che la convenuta aveva omesso di regolarizzare compiutamente sotto il profilo contributivo-previdenziale il ricorrente, omettendo di corrispondergli la retribuzione per le ore di straordinario svolte
3. Tutto ciò premesso ed esposto concludeva come sopra indicato.
4. La società convenuta, sebbene il ricorso le sia stato regolarmente notificato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
5. Veniva svolta istruttoria orale e all'odierna udienza il difensore di parte ricorrente discuteva la causa che viene ora decisa con la presente sentenza.
6. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.
7. Invero, l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro per cui è causa, le mansioni ricoperte e l'orario di lavoro svolto dal ricorrente sono circostanze provate dai documenti prodotti (cfr. docc. 1,2,3), dalle testimonianze rese dai signori e ed, infine, dal Tes_1 Tes_2 contegno del legale rappresentante della società convenuta, valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c. non essendosi presentato a rendere l'interrogatorio formale sebbene il provvedimento ammissivo dello stesso sia stato regolarmente notificato.
8. In particolare, il teste , collega di lavoro del ricorrente, ha riferito Tes_1 delle modalità di svolgimento del lavoro da parte del sig. Pt_1 specificando che l'orario di lavoro era di 9 ore al giorno per cinque giorni la settimana, oltre ad alcuni sabati, con orario dalle 7 alle 12; dette circostanze sono state confermate anche dal teste sig. , responsabile Tes_2 di personale del cantiere.
9. I tabulati degli orari svolti dal ricorrente prodotti sub doc. 3 confermano
2 RGL n. 1630/2024
lo svolgimento di attività lavorativa con l'orario allegato in ricorso.
10. La parte convenuta non ha fornito prova (di cui era onerata) di avere corrisposto integralmente al lavoratore le retribuzioni maturate nel periodo in discussione in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto.
11. Pertanto, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive dovute, della somma di € 2.091,11 lordi, come da conteggio riportato nel ricorso, redatto assumendo come parametro di riferimento il C.C.N.L. applicato in azienda, il tutto con maggiorazione di rivalutazione monetaria e interessi legali secondo indici Istat sino al saldo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
37/18, tenuto conto della ridotta complessità e del valore della controversia, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, nella contumacia di parte convenuta:
Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, per i titoli dedotti in giudizio, della complessiva somma lorda di € 2.091,11, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo.
Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Torino, lì 09.12.2024
Il Giudice del Lavoro dott. Lorenzo AUDISIO
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