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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5933 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 2552/2025 R.G., veniva disposto il rinvio d'ufficio della prima udienza al 21.11.2025.
Con atto depositato il 3.09.2025 l'appellante manifestava la volontà di rinunciare al gravame chiedendo, al contempo, la consequenziale estinzione del giudizio.
Mediante decreto comunicato in data 5.11.2025, la Corte concedeva termine per deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 21.11.2025.
Nessuna delle parti depositava note nel termine assegnato.
La Corte, esaminata la richiamata istanza e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2552/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. 4367/2025 emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 13928/2022, pubblicata il 5.05.2025
e non notificata
TRA
(P. Iva: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore signora rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Parte_2
RA (C.F.: in virtù di procura alle liti in calce all'appello C.F._1
APPELLANTE
E
(P. Iva: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale - risarcimento danni
Conclusioni: come da atti di causa da intendersi richiamati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto notificato in data 4.06.2025, interponeva appello avverso Parte_1
la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli aveva accertato il grave inadempimento di rispetto agli obblighi nascenti dal contratto Parte_1
del 12.11.2018 con condannando al risarcimento dei Controparte_2
danni causati oltre agli interessi legali sulla somma liquidata, nonché al rimborso delle spese legali con attribuzione.
In data 3.09.2025 la società appellante depositava atto di rinuncia all'appello rappresentando che parti avevano raggiunto un accordo transattivo sulla vertenza;
per l'effetto chiedendo alla Corte di: “prendere atto della presente rinuncia all'appello; dichiarare l'estinzione del giudizio di appello R.G. n. 2552/25 ai sensi dell'art. 306
c.p.c.”.
Non si costituiva che restava contumace. Controparte_1 Mediante decreto comunicato in data 5.11.2025 veniva concesso alle parti termine per deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 21.11.2025.
Sulla scorta di quanto appena rilevato, deve, quindi, ritenersi venuto meno l'interesse delle parti ad una statuizione di merito.
La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame
(cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999, 23749/2011).
Atteso che la parte appellata, benché ritualmente evocata in giudizio, non è costituita, non sussiste la necessità dell'accettazione dell'anzidetta rinuncia ai sensi dell'art. 306
c.p.c.
Il presente giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, senza nulla disporre quanto alle spese di causa, stante la contumacia dell'appellata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la n. 4367/2025 emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 13928/2022, letto l'art. 306 c.p.c., così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo e compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Paola Mastroianni) (dr. Alessandro Cocchiara)
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 2552/2025 R.G., veniva disposto il rinvio d'ufficio della prima udienza al 21.11.2025.
Con atto depositato il 3.09.2025 l'appellante manifestava la volontà di rinunciare al gravame chiedendo, al contempo, la consequenziale estinzione del giudizio.
Mediante decreto comunicato in data 5.11.2025, la Corte concedeva termine per deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 21.11.2025.
Nessuna delle parti depositava note nel termine assegnato.
La Corte, esaminata la richiamata istanza e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2552/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. 4367/2025 emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 13928/2022, pubblicata il 5.05.2025
e non notificata
TRA
(P. Iva: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore signora rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Parte_2
RA (C.F.: in virtù di procura alle liti in calce all'appello C.F._1
APPELLANTE
E
(P. Iva: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale - risarcimento danni
Conclusioni: come da atti di causa da intendersi richiamati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto notificato in data 4.06.2025, interponeva appello avverso Parte_1
la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli aveva accertato il grave inadempimento di rispetto agli obblighi nascenti dal contratto Parte_1
del 12.11.2018 con condannando al risarcimento dei Controparte_2
danni causati oltre agli interessi legali sulla somma liquidata, nonché al rimborso delle spese legali con attribuzione.
In data 3.09.2025 la società appellante depositava atto di rinuncia all'appello rappresentando che parti avevano raggiunto un accordo transattivo sulla vertenza;
per l'effetto chiedendo alla Corte di: “prendere atto della presente rinuncia all'appello; dichiarare l'estinzione del giudizio di appello R.G. n. 2552/25 ai sensi dell'art. 306
c.p.c.”.
Non si costituiva che restava contumace. Controparte_1 Mediante decreto comunicato in data 5.11.2025 veniva concesso alle parti termine per deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 21.11.2025.
Sulla scorta di quanto appena rilevato, deve, quindi, ritenersi venuto meno l'interesse delle parti ad una statuizione di merito.
La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame
(cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999, 23749/2011).
Atteso che la parte appellata, benché ritualmente evocata in giudizio, non è costituita, non sussiste la necessità dell'accettazione dell'anzidetta rinuncia ai sensi dell'art. 306
c.p.c.
Il presente giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, senza nulla disporre quanto alle spese di causa, stante la contumacia dell'appellata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la n. 4367/2025 emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 13928/2022, letto l'art. 306 c.p.c., così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo e compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Paola Mastroianni) (dr. Alessandro Cocchiara)
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.