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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emilia Caleca, all'esito della riserva assunta all'udienza del 19 maggio 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4796 / 2023 promossa da:
Signora , nata a [...] il [...], CF: ivi residente, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Agatino Dalmazio, che la rappresenta e difende per procura in atti;
ATTRICE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA , con Controparte_1 P.IVA_1 sede a Messina Via P. Castelli, n. 226, rappresentata e difesa nella procedura di sfratto dall'Avv.
Antonio Barbera, nel cui studio risulta elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
OGGETTO: Risoluzione contratto locazione,
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione datato 8.11.2023 la Signora adiva il Tribunale di Messina al fine Parte_1 di ottenere la convalida dello sfratto inerente l'immobile sito in Messina via Pietro Castelli n. 226 condotto in locazione dalla premetteva che quest'ultima a far data dal mese di ottobre CP_1
2022, risultava morosa nei pagamenti dei canoni mensili;
la causa veniva scritta a ruolo NRG
4334/2023. Con comparsa del 27.11.2023 si costituiva in giudizio la contestando CP_1
l'ammontare della morosità e chiedendo un termine per sanarla;
stante il persistere della morosità, con provvedimento del 5.12.2023 il Giudice pronunciava ordinanza di rilascio, disponeva il mutamento del rito e la causa veniva rinviata al 12.7.2024, con assegnazione del termine per l'avvio del procedimento di mediazione e per il deposito di memorie. Avviato il procedimento di mediazione lo stesso si concludeva con esito negativo stante la mancata partecipazione allo stesso della CP_1
[...
ritualmente convocata. Nell'interesse della sig.ra in data 13 maggio 2024 venivano Pt_1 depositate memorie difensive ed all'udienza del 12.7.2024 il procuratore di parte attrice dava atto che la aveva provveduto a rilasciare l'immobile in data 11.7.2024 come da verbale di CP_1
consegna che allegava in atti. La causa veniva quindi rinviata per la discussione orale all'11.4.2025 con termine alle parti per il deposito di note. Con queste ultime, la Signora precisava che a Pt_1
far data dal mese di dicembre 2022 e sino alla data del rilascio del bene avvenuta nel mese di luglio
2024, la aveva omesso il pagamento dei canoni di locazione e specificava che il credito CP_1 della sig.ra è pari a complessivi € 19.500,00 (canoni da ottobre 2022 a luglio 2024), somma Pt_1
già detratta dell'importo di € 2.500,00 trattenuto a titolo di acconto;
con vittoria di spese e compensi di cui chiedeva la distrazione.
All'udienza del 12 luglio 2024 le parti discutevano la controversia, insistendo nelle rispettive richieste;
la causa veniva pertanto rimessa per la pronuncia della sentenza all'udienza del 19 maggio
2025, che si svolgeva a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. .
Preliminarmente si dichiara la cessata materia del contendere in merito alla domanda di rilascio dell'immobile per cui è causa, sito in Messina via Pietro Castelli n. 226, atteso che parte intimante, all'udienza del 12.07.2024, rappresentava che la società conduttrice ha rilasciato l'immobile.
La domanda merita accoglimento, siccome fondata.
Ed invero, nella fattispecie in esame, la conduttrice, oltre a non aver provato di aver corrisposto i canoni di locazione per le mensilità indicate da parte locatrice, a decorrere dal mese di dicembre 2022, non ha nemmeno contestato la morosità limitandosi a chiedere genericamente la concessione del un termine di grazia, che non veniva concesso trattandosi di immobile locato per uso commerciale .
È noto che nelle locazioni stipulate per uso diverso da quello abitativo, qual è quella in esame, la valutazione della morosità non può essere operata conformemente al disposto di cui all'art. 5 l.
392/78, avendo la giurisprudenza ormai escluso univocamente l'applicabilità della citata norma alle locazioni non abitative. Ne deriva che il mancato pagamento di alcune mensilità del canone, pur costituendo condotta arbitraria ed illegittima, non può comportare l'automatica , risoluzione del rapporto ma deve essere vagliato dal Giudice, su cui grava il compito – all'esito del giudizio - di operare la valutazione dell'importanza dello squilibrio tra le prestazioni con riguardo all'interesse del locatore in relazione al suo diritto di ricevere il canone nella misura pattuita. Ebbene, la morosità maturata dalla conduttrice, per avere la stessa interrotto, dal mese di dicembre 2022 il pagamento dei canoni di locazione senza versare il corrispettivo pattuito, dovuto ai sensi dell'art. 1591 c.c. ammonta a complessivi euro 19.500, 00 ed è tale da giustificare una pronuncia di risoluzione. L'art. 1453 del Codice Civile riconosce difatti, nei casi di contratti con prestazioni corrispettive, al contraente non inadempiente il diritto a chiedere la risoluzione del contratto, mentre l'art. 1571 c.c. recita che la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per il tempo contrattualmente convenuto, mediante il pagamento di un determinato corrispettivo e per l'art. 1587 c.c. il principale obbligo scaturente dalla conclusione di un contratto di locazione, per il conduttore, consiste nel pagamento del canone concordato;
l'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ed il locatore potrà agire in giudizio per sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo contrattuale, con conseguente condanna del conduttore inadempiente al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni non corrisposti
(Cass Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Tribunale di Nola, sent. n. 439/2017).
A tale proposito occorre rilevare che secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
E siffatto onere deve, nel caso in esame, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione fra le parti stipulato in data 11 dicembre 2017, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata richiesta giudiziale. È, invece, onere della controparte allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio (cfr., ex multis, Cass., Sezioni Unite Civili n. 13533 del 30 ottobre 2001). Presupposto comune per ognuna delle azioni di adempimento, risolutoria e risarcitoria
è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, questo giudice dichiara, pertanto, la risoluzione del contratto di locazione in oggetto e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dei canoni non corrisposti, relativi alle mensilità decorrenti dal mese di ottobre 2022 e fino all'effettivo rilascio, avvenuto in data 11 luglio 2024 , pari ad € 19.500,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte soccombente, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, G.O. dott. Emilia Caleca, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa introdotta dalla Signora TA nei confronti della in persona Pt_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, così dispone:
- dichiara la cessata materia del contendere in merito alla domanda di rilascio dell'immobile per cui
è causa, sito in Messina via Pietro Castelli n. 226,
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in causa;
- condanna la società conduttrice al pagamento in favore della locatrice della somma di € 19.500,00
, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, a decorrere dal mese di ottobre 2022 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile ;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in €
3.396,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. ed € 200,00 per esborsi, da distrarsi in favore del Procuratore distrattario che ne ha fatto richiesta .
Manda alla cancelleria per quanto di competenza .
Si comunichi .
Messina, 20 maggio 2025
Il Giudice
Emilia Caleca