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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6176 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa TO ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6758/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Braghini Davide, Gaudiello Salvatore, Isabella Eleonora per procure in calce all'atto di citazione in appello e all'atto di costituzione di nuovi difensori del 1.10.2025 appellante e
( ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti De Meco Natale e Campagna Salvatore per procura in calce alla comparsa di risposta appellato
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.14687/2021, pubblicata in data 21.9.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - Con atto di citazione notificato il 1.6.2017 convenne davanti Controparte_1 al Tribunale di Roma precedentemente denominata Parte_1 Controparte_2
quale società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare
[...] speculativo di tipo chiuso denominato “INPGI Hines Fund – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso”, con domanda di risoluzione ex art.1492 c.c. del contratto di vendita immobiliare concluso con la convenuta e di condanna della convenuta alla restituzione del prezzo e al rimborso delle spese sostenute per la vendita, oltre interessi e rivalutazione. La convenuta non si costituì e venne dichiarata contumace. All'esito dell'istruttoria, svolta su base documentale e con l'ausilio di un c.t.u., Tribunale ha accolto la domanda così pronunciando: “In accoglimento delle domande avanzate in via principale da , dichiara risolto il contratto di Controparte_1 compravendita immobiliare stipulato, in data 21/01/2015, tra e Controparte_1 la per atto a rogito del notaio rep. n. 27814 e racc. Controparte_2 Per_1
n. 16900, per il grave inadempimento della convenuta, costituito dall'aver venduto un immobile affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore;
2. Condanna, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 822.936,93, Controparte_1 oltre interessi legali dall'1/06/2017 fino al saldo effettivo;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di , che liquida in Controparte_1 complessivi € 22.892,37, di cui € 16.481,00 per compensi ed € 6.411,37 per spese (comprensive di quelle della espletata ctu), oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
§ 2. - La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello Parte_1 contenente due motivi e un'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza. Resiste all'appello il . CP_1
Rigettata l'istanza ex art.283 c.p.c. con provvedimento emesso ex art.351 c.c., la Corte all'esito della prima udienza di comparizione delle parti ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 9.2.2024, udienza poi rinviata d'ufficio al 24.10.2024 disponendone la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. La causa è stata quindi discussa oralmente all'udienza del 24.10.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma – in riforma della sentenza contumaciale n. 14687/2021, resa il 19 settembre 2021 e pubblicata in data 21 settembre 2021, dalla X Sezione Civile del Tribunale di Roma, G.U. Dott. Raffaele Miele, nel giudizio recante R.G. n. 40810/2017, notificata in data 18 ottobre 2021 – così giudicare: Nel merito:
1. in riforma della sentenza n. 14687/2021, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto controverso in capo a quale società di gestione del fondo di investimento alternativo Parte_1 immobiliare di tipo chiuso e riservato a suo tempo denominato “INPGI Hines Fund” rispetto alle domande proposte dal NO , con ogni conseguente Controparte_1 provvedimento;
2. in riforma della sentenza n. 14687/2021, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto controverso in capo a in proprio rispetto alle domande proposte dal NO Parte_1 CP_1
, con ogni conseguente provvedimento;
[...]
3. rigettare comunque tutte le domande, conclusioni e istanze, anche istruttorie, proposte dal Sig. nel giudizio di primo grado e nel presente Controparte_1 giudizio di appello in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni svolte;
4. condannare il NO a restituire a tutte le Controparte_1 Parte_1 somme che nelle more del presente giudizio l'appellante ha eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali, dal giorno del ricevimento del pagamento a quello di effettivo saldo ed oltre alle successive occorrende;
In ogni caso:
5. condannare il NO alla rifusione a delle Controparte_1 Parte_1 spese e dei compensi professionali ex D.M. 55/14 del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%) ex art. 2 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge;
6. emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
Per l'appellato:
“Voglia la Corte d'Appello di Roma Adita, contrariis reiectis, confermare in toto la sentenza contumaciale impugnata n. 14687/2021 pubbl. il 21/09/2021 RG n. 40810/2017, il Tribunale Civile di Roma, nella persona della Dr. Miele:
- dichiarare il rigetto dell'interposto appello per tutti i motivi indicati in premessa e per l'effetto,
- condannare l'odierna società appellante al pagamento delle spese del presente giudizio e del sub-procedimento iscritto al n. RG 6758-1/2021, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori. In subordine in caso di accoglimento dell'appello di controparte, compensare le spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
§ 3. – Preliminarmente, sui documenti allegati alla memoria conclusiva dell'appellante, la Corte osserva che, pur essendo ammissibili in quanto si tratta di pronunce giudiziali, tutte peraltro successive alla introduzione del presente giudizio di appello, sono tuttavia irrilevanti ai fini del decidere, in quanto riguardano l'esecuzione della sentenza impugnata. L'appello contiene due motivi.
§ 3.1. - Il primo motivo di appello critica la sentenza per non aver rilevato il difetto di legittimazione passiva di quale società di gestione del Fondo INPGI. Parte_1
Osserva l'appellante che, in esecuzione dell'Accordo di Sostituzione del 27 febbraio 2017 sottoscritto e trascritto presso i Registri Immobiliari (cfr. doc. 5) e reso pubblico anche nei registri di Banca d'Italia antecedentemente alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 1° giugno 2017, il giorno 28 febbraio 2017 l'Assemblea del Fondo INGPI ha deliberato la sostituzione di quale società di gestione, Parte_1 nominando in sua vece , come correttamente pubblicizzato all'interno CP_3 dell'Albo ex art. 35 TUF consultabile pubblicamente da chiunque.
§ 3.2. - Il secondo motivo di appello critica la sentenza per aver emesso la pronuncia nei confronti di in quanto tale e non quale società di gestione del fondo Parte_1
INGPI nonostante il palese difetto di legittimazione passiva di di per sé Parte_1 considerata.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, iniziando dal secondo. È vero che nell'intestazione e nel dispositivo della sentenza la società viene Parte_1 menzionata senza indicare la specifica qualità di gestore del fondo INGPI. Tuttavia è in tale qualità che la società era stata convenuta in giudizio, come si legge d'altronde nella parte motiva della sentenza, dove è specificato che il rapporto contrattuale dedotto in causa si era instaurato tra e “ (oggi denominata CP_1 Controparte_2 [...]
), quale società di gestione del fondo comune di investimento “INPGI Hines Pt_1
Fund – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso”. Pertanto l'omissione della qualità gestore del fondo nella menzione di Parte_1 nell'epigrafe dell'atto e nel dispositivo può essere ascritta a un mero errore materiale del primo giudice.
Vero è tuttavia, e con ciò si viene all'esame del primo motivo, che alla data di notifica dell'atto di citazione non gestiva più il fondo INGPI, perché ad essa era Parte_1 subentrata , nominata dall'assemblea del Fondo con delibera in data Controparte_4
28.2.2017, come da verbale a rogito del Notaio in Roma rep.n.32731 Per_1 racc.n.19724, trascritta presso l'Ufficio del Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare Milano 1 su presentazione in data 10.3.2017, RG n.16995, RP n.11365 (doc.5 allegato all'atto di appello). Considerato che i fondi comuni d'investimento disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod. sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, è a quest'ultima che compete la legittimazione sostanziale ad agire e a resistere in giudizio per i diritti e gli obblighi di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia (cfr. Cass.ord.n.7201/2025 e la recente 25875/2025). Non si è quindi in presenza di una domanda inammissibile per difetto di una condizione dell'azione, ossia la legittimazione passiva della società convenuta (che riguarda la mancanza di corrispondenza, desumibile dal corpo stesso dell'atto introduttivo, tra il soggetto convenuto in giudizio e il soggetto che nella formulazione della domanda è indicato come soggetto passivo o violatore del diritto azionato), ma di una erronea identificazione della convenuta come società di gestione del Fondo Parte_1
INGPI a cui appartengono diritti e obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale di vendita dedotto in giudizio dal . Da ciò deriva la nullità dell'atto di citazione CP_1 introduttivo del giudizio di primo grado ex art.164 c.p.c. in relazione all'art.163 comma 3 c.p.c., perché diretto nei confronti di un soggetto inesistente, in quanto privo della qualità indicata di gestore del fondo INGPI. Tale nullità determina la nullità assoluta e rilevabile d'ufficio della sentenza impugnata. Non hanno pregio le deduzioni difensive del convenuto volte a responsabilizzare per la mancata collaborazione ai fini della esatta individuazione della Parte_1 società di gestione nei cui confronti indirizzare la domanda, in quanto prive di fondamento normativo, né la pretesa del convenuto di individuare una residua responsabilità di nella cessata qualità di gestore del Fondo INGPI, Parte_1 desumendola dall'accordo di sostituzione efficace solo tra e Parte_1 CP_3
.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in considerazione dell'esiguità delle questioni trattate, secondo i valori minimi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 520.000,00 e € 1.000.000,00, quindi in € 13.078,00 per tutte le fasi, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.14687/2021, pubblicata in data 21/09/2021, così decide:
- dichiara la nullità della sentenza;
- condanna a rifondere a le spese processuali Controparte_1 Parte_1 di questo grado di giudizio che liquida per compensi in € 13.078,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 24/10/2025
Il presidente est.
TO ZZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa TO ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6758/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Braghini Davide, Gaudiello Salvatore, Isabella Eleonora per procure in calce all'atto di citazione in appello e all'atto di costituzione di nuovi difensori del 1.10.2025 appellante e
( ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti De Meco Natale e Campagna Salvatore per procura in calce alla comparsa di risposta appellato
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.14687/2021, pubblicata in data 21.9.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - Con atto di citazione notificato il 1.6.2017 convenne davanti Controparte_1 al Tribunale di Roma precedentemente denominata Parte_1 Controparte_2
quale società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare
[...] speculativo di tipo chiuso denominato “INPGI Hines Fund – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso”, con domanda di risoluzione ex art.1492 c.c. del contratto di vendita immobiliare concluso con la convenuta e di condanna della convenuta alla restituzione del prezzo e al rimborso delle spese sostenute per la vendita, oltre interessi e rivalutazione. La convenuta non si costituì e venne dichiarata contumace. All'esito dell'istruttoria, svolta su base documentale e con l'ausilio di un c.t.u., Tribunale ha accolto la domanda così pronunciando: “In accoglimento delle domande avanzate in via principale da , dichiara risolto il contratto di Controparte_1 compravendita immobiliare stipulato, in data 21/01/2015, tra e Controparte_1 la per atto a rogito del notaio rep. n. 27814 e racc. Controparte_2 Per_1
n. 16900, per il grave inadempimento della convenuta, costituito dall'aver venduto un immobile affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore;
2. Condanna, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 822.936,93, Controparte_1 oltre interessi legali dall'1/06/2017 fino al saldo effettivo;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di , che liquida in Controparte_1 complessivi € 22.892,37, di cui € 16.481,00 per compensi ed € 6.411,37 per spese (comprensive di quelle della espletata ctu), oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
§ 2. - La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello Parte_1 contenente due motivi e un'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza. Resiste all'appello il . CP_1
Rigettata l'istanza ex art.283 c.p.c. con provvedimento emesso ex art.351 c.c., la Corte all'esito della prima udienza di comparizione delle parti ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 9.2.2024, udienza poi rinviata d'ufficio al 24.10.2024 disponendone la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. La causa è stata quindi discussa oralmente all'udienza del 24.10.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma – in riforma della sentenza contumaciale n. 14687/2021, resa il 19 settembre 2021 e pubblicata in data 21 settembre 2021, dalla X Sezione Civile del Tribunale di Roma, G.U. Dott. Raffaele Miele, nel giudizio recante R.G. n. 40810/2017, notificata in data 18 ottobre 2021 – così giudicare: Nel merito:
1. in riforma della sentenza n. 14687/2021, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto controverso in capo a quale società di gestione del fondo di investimento alternativo Parte_1 immobiliare di tipo chiuso e riservato a suo tempo denominato “INPGI Hines Fund” rispetto alle domande proposte dal NO , con ogni conseguente Controparte_1 provvedimento;
2. in riforma della sentenza n. 14687/2021, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto controverso in capo a in proprio rispetto alle domande proposte dal NO Parte_1 CP_1
, con ogni conseguente provvedimento;
[...]
3. rigettare comunque tutte le domande, conclusioni e istanze, anche istruttorie, proposte dal Sig. nel giudizio di primo grado e nel presente Controparte_1 giudizio di appello in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni svolte;
4. condannare il NO a restituire a tutte le Controparte_1 Parte_1 somme che nelle more del presente giudizio l'appellante ha eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali, dal giorno del ricevimento del pagamento a quello di effettivo saldo ed oltre alle successive occorrende;
In ogni caso:
5. condannare il NO alla rifusione a delle Controparte_1 Parte_1 spese e dei compensi professionali ex D.M. 55/14 del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%) ex art. 2 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge;
6. emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
Per l'appellato:
“Voglia la Corte d'Appello di Roma Adita, contrariis reiectis, confermare in toto la sentenza contumaciale impugnata n. 14687/2021 pubbl. il 21/09/2021 RG n. 40810/2017, il Tribunale Civile di Roma, nella persona della Dr. Miele:
- dichiarare il rigetto dell'interposto appello per tutti i motivi indicati in premessa e per l'effetto,
- condannare l'odierna società appellante al pagamento delle spese del presente giudizio e del sub-procedimento iscritto al n. RG 6758-1/2021, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori. In subordine in caso di accoglimento dell'appello di controparte, compensare le spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
§ 3. – Preliminarmente, sui documenti allegati alla memoria conclusiva dell'appellante, la Corte osserva che, pur essendo ammissibili in quanto si tratta di pronunce giudiziali, tutte peraltro successive alla introduzione del presente giudizio di appello, sono tuttavia irrilevanti ai fini del decidere, in quanto riguardano l'esecuzione della sentenza impugnata. L'appello contiene due motivi.
§ 3.1. - Il primo motivo di appello critica la sentenza per non aver rilevato il difetto di legittimazione passiva di quale società di gestione del Fondo INPGI. Parte_1
Osserva l'appellante che, in esecuzione dell'Accordo di Sostituzione del 27 febbraio 2017 sottoscritto e trascritto presso i Registri Immobiliari (cfr. doc. 5) e reso pubblico anche nei registri di Banca d'Italia antecedentemente alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 1° giugno 2017, il giorno 28 febbraio 2017 l'Assemblea del Fondo INGPI ha deliberato la sostituzione di quale società di gestione, Parte_1 nominando in sua vece , come correttamente pubblicizzato all'interno CP_3 dell'Albo ex art. 35 TUF consultabile pubblicamente da chiunque.
§ 3.2. - Il secondo motivo di appello critica la sentenza per aver emesso la pronuncia nei confronti di in quanto tale e non quale società di gestione del fondo Parte_1
INGPI nonostante il palese difetto di legittimazione passiva di di per sé Parte_1 considerata.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, iniziando dal secondo. È vero che nell'intestazione e nel dispositivo della sentenza la società viene Parte_1 menzionata senza indicare la specifica qualità di gestore del fondo INGPI. Tuttavia è in tale qualità che la società era stata convenuta in giudizio, come si legge d'altronde nella parte motiva della sentenza, dove è specificato che il rapporto contrattuale dedotto in causa si era instaurato tra e “ (oggi denominata CP_1 Controparte_2 [...]
), quale società di gestione del fondo comune di investimento “INPGI Hines Pt_1
Fund – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso”. Pertanto l'omissione della qualità gestore del fondo nella menzione di Parte_1 nell'epigrafe dell'atto e nel dispositivo può essere ascritta a un mero errore materiale del primo giudice.
Vero è tuttavia, e con ciò si viene all'esame del primo motivo, che alla data di notifica dell'atto di citazione non gestiva più il fondo INGPI, perché ad essa era Parte_1 subentrata , nominata dall'assemblea del Fondo con delibera in data Controparte_4
28.2.2017, come da verbale a rogito del Notaio in Roma rep.n.32731 Per_1 racc.n.19724, trascritta presso l'Ufficio del Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare Milano 1 su presentazione in data 10.3.2017, RG n.16995, RP n.11365 (doc.5 allegato all'atto di appello). Considerato che i fondi comuni d'investimento disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod. sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, è a quest'ultima che compete la legittimazione sostanziale ad agire e a resistere in giudizio per i diritti e gli obblighi di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia (cfr. Cass.ord.n.7201/2025 e la recente 25875/2025). Non si è quindi in presenza di una domanda inammissibile per difetto di una condizione dell'azione, ossia la legittimazione passiva della società convenuta (che riguarda la mancanza di corrispondenza, desumibile dal corpo stesso dell'atto introduttivo, tra il soggetto convenuto in giudizio e il soggetto che nella formulazione della domanda è indicato come soggetto passivo o violatore del diritto azionato), ma di una erronea identificazione della convenuta come società di gestione del Fondo Parte_1
INGPI a cui appartengono diritti e obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale di vendita dedotto in giudizio dal . Da ciò deriva la nullità dell'atto di citazione CP_1 introduttivo del giudizio di primo grado ex art.164 c.p.c. in relazione all'art.163 comma 3 c.p.c., perché diretto nei confronti di un soggetto inesistente, in quanto privo della qualità indicata di gestore del fondo INGPI. Tale nullità determina la nullità assoluta e rilevabile d'ufficio della sentenza impugnata. Non hanno pregio le deduzioni difensive del convenuto volte a responsabilizzare per la mancata collaborazione ai fini della esatta individuazione della Parte_1 società di gestione nei cui confronti indirizzare la domanda, in quanto prive di fondamento normativo, né la pretesa del convenuto di individuare una residua responsabilità di nella cessata qualità di gestore del Fondo INGPI, Parte_1 desumendola dall'accordo di sostituzione efficace solo tra e Parte_1 CP_3
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[...]
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in considerazione dell'esiguità delle questioni trattate, secondo i valori minimi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 520.000,00 e € 1.000.000,00, quindi in € 13.078,00 per tutte le fasi, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.14687/2021, pubblicata in data 21/09/2021, così decide:
- dichiara la nullità della sentenza;
- condanna a rifondere a le spese processuali Controparte_1 Parte_1 di questo grado di giudizio che liquida per compensi in € 13.078,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 24/10/2025
Il presidente est.
TO ZZ