Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00829/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01788/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2025, proposto da
ET OR, rappresentata e difesa dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
NI Di LI, IG Di LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Renata Pepe e Enrico Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AF De MA, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Gargione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
De MA IL, De MA RD, De MA ZI, Di LI VA, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 581/2025 del 27 marzo 2025, resa sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NI Di LI, IG Di LI e AF De MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa UR PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con ricorso notificato il 27 ottobre 2025 e depositato il successivo 7 novembre 2025, la ricorrente ha impugnato, con opposizione di terzo, la sentenza in epigrafe.
Con la suddetta decisione, in accoglimento del ricorso proposta da NI Di LI e IG Di LI, è stato annullato il provvedimento prot. n. 13560 di data 13 settembre 2023, con cui il Comune di Siano aveva negato ai ricorrenti il permesso di costruire in sanatoria in relazione agli abusi contestati con ordinanza di demolizione n. 12 del 12 aprile 2018.
L’opponente eccepisce la violazione dell’art. 41 c.p.a. per omessa notifica ai controinteressati, avendo la qualifica di litisconsorte necessario pretermesso.
Afferma che, pur essendo i ricorrenti pienamente consapevoli della posizione di controinteresse dei proprietari delle due unità immobiliari poste a confine con la loro (all’esito della consulenza dell’ATP svoltasi in sede civile), essi hanno inopinatamente ed inammissibilmente esperito il tentativo di notifica nei confronti di AN De MA e EN GN, originari proprietari già defunti da alcuni anni alla data del tentativo di notifica (18 novembre 2023), sicché l’Ufficiale Giudiziario presso l’UNEP di Nocera Inferiore, nella relazione del tentativo di notifica, attestava l’omessa notifica.
Sostiene che la sentenza opposta pregiudica le proprie posizioni giuridiche in quanto l’espletata verificazione ha escluso la realizzazione in assenza di titolo edilizio di incrementi volumetrici e modifiche significative, assumendo trattarsi di interventi assentiti dal Comune con i permessi rilasciati nel 2015 e 2016 e omettendo di considerare che le difformità rilevate hanno portato all’emanazione di un’ordinanza di demolizione, non impugnata.
Rimarca, infine, l’opponente, che il privato proponente non ha chiesto il consenso alla sanatoria delle proprietà confinanti coinvolte.
Si è costituito AF De MA, deducendo di essere coerede di AN De MA, che era stato individuato come controinteressato nel ricorso R.G. n. 1912/2023 proposto da Di LI NI e IG per l’impugnazione del provvedimento del Comune di Siano prot. n. 13560 del 13 settembre 2023.
Ha ribadito che i ricorrenti nell’ambito di quel giudizio hanno esperito un tentativo di notifica nei confronti di AN De MA e EN GN, tentativo non andato a buon fine, come attestato dall’Ufficiale Giudiziario presso l’UNEP di Nocera Inferiore nella relazione di notifica.
Su tale presupposto, ha chiesto l’accoglimento dell’opposizione.
Infine, si sono costituiti in giudizio NI e IG Di LI eccependo la carenza assoluta di interesse in capo alla ricorrente, asseritamente carente della qualifica di controinteressata.
Hanno aggiunto che, non determinando il denunciato intervento edilizio – abbattimento e ricostruzione con aumento di volumetria (sopraelevezione) – alcuna violazione di distanze, nessun pregiudizio potrebbe essere lamentato dalla proprietaria confinante, trattandosi di ricostruzione in originario sito (atteso che l’ampliamento volumetrico si sviluppava nella sola altezza e su superficie già di proprietà dei ricorrenti).
Hanno poi rilevato che, successivamente alla pubblicazione della sentenza qui opposta, è stata presentata S.C.I.A. di completamento dell’immobile e istanza di sanatoria per la formalizzazione delle irregolarità riguardanti i prospetti dell’edificio (modifica dei prospetti per la realizzazione di un balcone su Via Roma di minori dimensioni rispetto a quello autorizzato e realizzazione di un balcone nella corte interna) e la modifica della scala interna di collegamento, peraltro non ancora realizzata.
Hanno evidenziato che i richiamati titoli non sono stati impugnati con la conseguenza che alcun utile interesse può derivare alla ricorrente dalla reviviscenza dell’annullato diniego di sanatoria.
Infine, ha rilevato che la ricorrente in nessun caso può essere identificata come controinteressata e che nessun contraddittorio doveva essere esteso alla stessa in quanto l’impugnativa avverso un provvedimento di diniego di sanatoria non contempla alcun controinteressato, non derivando nessun interesse in capo al terzo dalla conservazione dell’atto impugnato.
Dopo lo scambio di ulteriori memorie, con le quali le parti hanno insistito nelle proprie difese, la causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 22 aprile 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
IT
L’opposizione di terzo proposta da ET OR merita accoglimento con riguardo alla domanda di annullamento (effetto rescindente) della sentenza di questa Sezione n. 581 del 2025.
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, c.p.a. (nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195) “ Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi ”.
Secondo la consolidata opinione della giurisprudenza - specie in esito alla soppressione del previgente inciso “ Un terzo, titolare di una posizione autonoma e incompatibile… ” - l’opposizione di terzo c.d. “ordinaria” implica, preliminarmente, la sussistenza di una duplice condizione: “ la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di cui l’opponente risulti titolare ” (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, 11 febbraio 2014, n. 652).
Sussistendo tali presupposti la legittimazione ad agire viene riconosciuta al terzo che si trovi in una delle seguenti posizioni: a) controinteressati pretermessi; b) controinteressati occulti; c) controinteressati successivi; d) più in generale, terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione (cfr. Consiglio di Stato, 3 agosto 2023, n. 7517).
Più in dettaglio, è stato affermato che: “ Ai sensi dell’art. 108, sono legittimati a proporre opposizione di terzo coloro che risultavano controinteressati ma che, per difetto di notifica, non hanno potuto prendere parte al giudizio; coloro che, pur essendo controinteressati, non sono stati tuttavia identificati come tali; coloro che, per essere stati contemplati da un provvedimento successivamente adottato (ma che trova in quello oggetto del giudizio il proprio presupposto), maturano la titolarità di una posizione autonoma, contrastante con quella di chi è anteriormente insorto contro il provvedimento presupposto ” (Consiglio di Stato, 1° luglio 2011, n. 3945).
E ancora, si è ritenuto che: “ L‘opposizione di terzo è un rimedio che ha il fine di tutelare il litisconsorte necessario pretermesso. A sua volta, questo soggetto si identifica in base a due requisiti, l’uno formale e l’altro sostanziale, entrambi però necessari. Sotto il profilo formale, deve trattarsi di un soggetto che non è intervenuto nel processo concluso con la sentenza opposta, non per sua consapevole scelta, ma come conseguenza di un’omissione dovuta alla mancata notifica del ricorso introduttivo ad opera della controparte, oppure alla mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice, oppure ancora ad un vizio del procedimento amministrativo a monte, quando esso si sia svolto senza una corretta individuazione o una espressa evocazione nella formalità degli atti di tutti i soggetti che dovevano esservi chiamati. Sotto il profilo sostanziale il soggetto legittimato all’opposizione deve anche rivestire la qualità sostanziale di litisconsorte necessario pretermesso ” (Consiglio di Stato, 8 giugno 2020, n. 3629).
Nel caso di specie, la notifica nei confronti dei controinteressati necessari nel giudizio concluso con la sentenza opposta non è andata a buon fine, essendo gli stessi deceduti.
Ciò determina l’accoglimento dell’opposizione, con conseguente annullamento della sentenza di questo Tribunale n. 581/2025, pronunciata in assenza del regolare contraddittorio.
Con riferimento all’effetto rescissorio, il Collegio prende atto che un tentativo di notifica nei confronti dei controinteressati AN De MA e EN GN vi è stato (pur non essendo, come detto, andato a buon fine per l’avvenuto decesso di entrambi i destinatari) e che, pertanto, con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario la notifica si è perfezionata, per il ricorrente, nei confronti di almeno un controinteressato, con conseguente ammissibilità dell’originario ricorso proposto da NI Di LI e IG Di LI (R.G. 1912 del 2023), che va pertanto riunito al presente.
Né va in questa sede dichiarata l’interruzione del giudizio instaurato con il suddetto ricorso per intervenuto decesso della parte, essendosi nelle more costituito l’erede.
La necessità di assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio comporta, però, che il Collegio debba ordinare l’integrazione del contraddittorio stesso nei confronti di IL De MA, RD De MA, ZI De MA e VA Di LI, allo stato non costituiti nel giudizio de quo .
Il Collegio ritiene pertanto di dover ordinare ai ricorrenti NI Di LI e IG Di LI di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti, assegnando all’uopo il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza per procedere alla notifica e l’ulteriore termine di dieci giorni per il deposito della documentazione attestante l’avvenuta integrazione del contraddittorio.
Ritiene, infine, di fissare per l’ulteriore trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 28 ottobre 2026, riservando all’esito ogni ulteriore statuizione, ivi comprese quelle in ordine alle spese, anche della verificazione già espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie l’opposizione di terzo e, per l’effetto, annulla la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 581/2025 del 27 marzo 2025;
- dispone la riunione del ricorso numero di registro generale 1912 del 2023 al presente ricorso numero di registro generale 1788 del 2025;
- ordina l’integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;
- fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 28 ottobre 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC UR, Presidente
UR PO, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| UR PO | IC UR |
IL SEGRETARIO