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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2024, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 16022/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 19 aprile 2023 promossa da:
, Nata a NAPOLI (NA) il 21/06/1983, Cod. Fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv. ROMANO PIETRO e ROMANO MICHELE ed elettivamente domiciliata presso il domicilio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, Nato a TORRE ANNUNZIATA (NA) il 20/07/1980, Cod. Fisc. Controparte_1
C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLIA MINORE
CONCLUSIONI
1)Affidare la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che le terrà collocata anche Per_1 ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Lainate via Clerici n. 11. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza pagina 1 di 11 abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2)Disporre che il padre possa vedere la figlia, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, solo ove lo stesso si rendesse reperibile mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con la figlia, compatibilmente con le esigenze della figlia medesima;
3)Assegnare la casa familiare sita in Lainate via Clerici n. 11 alla madre con quanto l'arreda;
4)Porre a carico di l'obbligodi contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza Controparte_1 dalla mensilità di luglio 2023 mediante versamento a entro il 15 di ogni mese dell'importo Parte_1 mensile di € 400,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat-prima rivalutazione giugno 2024) oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema: Organizzazione_1
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a Organizzazione_2 contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_2
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella
Pagina 4 ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5)disporre che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre signora . Parte_1
Condannare il resistente al pagamento delle spese del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste se del caso per l'ammissione delle prove dedotte nel ricorso.
********************************************************************************
pagina 2 di 11
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19 aprile 2023, , premesso di aver instaurato nel giugno Parte_1
2020 una relazione affettiva con , dalla cui unione nasceva (in data 30.09.2021), Controparte_1 Per_1 riconosciuta dal padre, lamentava che l'ex compagno durante la convivenza aveva posto in essere nei suoi confronti agiti aggressivi e violenti per cui la medesima aveva presentato varie denunce e che dopo l'allontanamento definitivo dalla casa familiare, nel febbraio 2023, aveva manifestato completo disinteresse nei confronti della figlia, non avendo più con la stessa alcun rapporto né comunicazione, non partecipando in alcun modo alla sua vita né versando somme per il suo mantenimento.. Tutto ciò premesso chiedeva l'affido esclusivo a sé della figlia minore, visite della figlia con il padre con modalità protette come in atti indicato, l'assegnazione a sé della casa familiare, un contributo al suo mantenimento nella misura di € 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 18 luglio 2023, fissata con decreto in atti, il Giudice
Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che così dichiarava:” ” confermo quanto già indicato in ricorso. Il sig la lasciato definitivamente la casa familiare nel febbraio 2023 CP_1 dopo che era rientrato in casa nel gennaio 2023. La prima volta se e era andato via di casa nel settembre 2022
a seguito dell'aggressione agita nei miei confronti per cui avevo presentato una prima querela il 1 luglio 2022.
Ho presentato denuncia perché c'erano stati diversi episodi in particolare a luglio mi aveva preso i bancomat, mi chiedeva continuamente dei soldi e alla fine mi aveva spaccato il telefono. Io sono quindi andata a denunciarlo. Era infatti un continuo chiedermi soldi, lui lavorava sporadicamente e quello che guadagnava non serviva a nulla, non metteva soldi in casa e neppure riusciva lui a mantenersi. Sono sempre stata io a portare i soldi a casa e mantenere la casa e la figlia. Era un continuo insulto e alla fine mi prendeva per sfinimento e all'inizio gli davo i soldi per il quieto vivere. Poi ho cominciato a non darglieli. Così si è incavolato di più. A settembre 2022 lui è andato via e è andato a casa dei suoi genitori a Lonate Pozzolo dove ha sempre mantenuto la residenza. Da settembre 2022 abbiamo iniziato a cercare un piccolo ricongiungimento nel periodo natalizio quando ho portato a casa della nonna paterna, l'ho portata un po' di volte. Lui però nel frangente mi Per_1 diceva che dovevo ritirare le denunce fatte a suo carico, ero infatti andata dai carabinieri chiedendo loro di non mandarle avanti. Poi però ho presentato una nuova denuncia a febbraio 2023. Infatti dopo che era tornato a casa a gennaio 2023, poi ha ricominciato a chiedermi insistentemente soldi. Gli ho dovuto dare i 1200 € che erano i soldi dei regali del battesimo ricevuti da , non so che fine abbiano fatto. A settembre 2022 poi Per_1 aveva anche preso tutto l'oro della bambina come da me denunciato. Non so se abbia mai fatto uso di sostanza stupefacenti e non so che uso abbia fatto dei soldi presi. non ho mai sentito l'alito di alcol né mi è mai parso alterato da sostanze stupefacenti. Lui diceva che non trovava lavoro, faceva un mese e poi stava a casa e non pagina 3 di 11 dava mai soldi. A febbraio 2023 se ne è andato definitivamente dalla casa familiare e da allora non l'ho più sentito né visto, non ha mai chiesto di vedere o sentire la figlia, non ha mai dato un euro per lei. Quindi la figlia non vede il padre da allora. Anche quando convivevamo insieme non ha mai badato alla figlia, la gestione era tutta mia, non l'ha mai seguita né fatto nulla. Quando è andato via la prima volta la bimba era molto piccola ancora. Lei ha appena finito il primo anno di asilo nido, deve fare il secondo a settembre, le retta è costata 265
€ al mese, da settembre sarà 370, in base all'Isee. L'ho sempre pagata io come tutte le spese della casa. La casa familiare è di mia proprietà, gravata da mutuo a tasso variabile prima € 450 ora 510 € che ho sempre pagato io.
Io sono dipendente della , sono una clinic manager e guadagno al mese € 2200 netti al mese Organizzazione_3 per 14 mensilità. Ho problemi per il consenso, ad esempio c'è stata una visita medica e gli ho chiesto il consenso ma lui me lo ha negato, lui mi ha chiesto di portargli la bambina a casa della madre altrimenti non mi dava il consenso, non l'ho ancora fatta la visita. Si tratta di una visita neuropsichiatrica per il disturbo del sonno. E' nata sveglia da sempre. Non chiede neanche del papà, perché in realtà c'è stata molto poco con lui e forse non se lo ricorda neppure. So che c'è un procedimento penale per il reato di maltrattamenti a credo non abbiano fatto nulla, né mi hanno chiamato. Prendo l'assegno unico per intero per € 170 al mese. Chiedo che l'assegno unico venga da me percepito per intero e chiedo un assegno di mantenimento nella misura di € 300 oltre al 50% delle spese obbligatorie come da protocollo. Per me è importante però avere l'affido superesclusivo. Per me vanno bene visite tra il padre e la figlia, ove dovesse chiederlo e mostrasse impegno e responsabilità, previo accordo con me e congruo preavviso alla presenza però mia o di persona da me delegata.
Non ritengo necessario l'intervento dei Servizi Sociali. Mi impegno comunque ove dovessero esserci problemi a rivolgermi ai Servizi Sociali. Lui ha un'altra figlia che però non vede, che gli è stato negato di vederla. Non so se prenda sussidi o altro ”
Il difensore di parte ricorrente, all'esito, chiedeva, alla luce anche di quanto dichiarato dalla ricorrente, l'affido supersclusivo della minore alla madre, visite previo accordo e congruo preavviso alla presenza della madre o di persona delegata senza necessità dell'intervento dei Servizi;
Assegno unico familiare percepito per intero dalla madre e un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre nella misura rideterminata di € 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Protocollo di Milano con anche l'assegnazione della casa familiare alla madre.
Il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, provvedeva con ordinanza che si riporta:
“Sentita la parte ricorrente e il suo difensore;
Rilevato che il convenuto, benchè regolarmente citato in giudizio non ha ritenuto di costituirsi né di comparire in udienza personalmente;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
all'esito della discussione in udienza
ADOTTA I SEGUENTI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
Osservato come sia emerso, dalle univoche e precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, supportate anche delle denunce dalla medesima presentate in data 1.07.2022 e successiva denuncia del 6.03.2023, che l'ex pagina 4 di 11 compagno ha posto in essere, soprattutto negli ultimi tempi della loro convivenza, anche alla presenza della figlia minore (nata il [...]), agiti aggressivi verbalmente con insulti e minacce e fisici lanciando Per_1 oggetti o sferrando pungi su cose, costringendo la stessa in un'occasione a consegnargli i soldi provenienti dai regali per il battesimo della loro figlia, per poi allontanarsi dalla casa familiare una prima volta nel settembre
2022 e definitivamente nel febbraio 2023; disinteressandosi in seguito completamente della figlia e delle scelte di vita ed educative delle medesima, non partecipando in alcun modo alle decisioni più importanti, non avendo con la stessa alcun rapporto né chiedendo mai di vederla, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisione in assenza del consenso del padre, non versando peraltro più alcuna somma di denaro per il mantenimento la figlia medesima;
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti aggressivi oltre che anche di totale disinteresse posti in essere dal resistente con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti della figlia, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del resistente a potersi occupare della minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirla al momento nel corretto e sereno percorso di crescita;
Richiamato, in particolare, sotto tale profilo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita o, come nel caso di specie, si sia completamente disinteressato della figlia minore non vedendola più, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
Ritenuto pertanto, che alla luce delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente della figlia minore , per la quale deve essere formulata, in Per_1 ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del suo comportamento sempre tutelante e protettivo nei confronti della figlia di cui si sempre occupata con continuità e responsabilità, provvedendo da sempre da sola alla cura e gestione della minore
Ritenuto, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni riguardanti la minore, tenuto anche conto che il padre si è rifiutato di prestare il consenso come è capitato per una visita neuropsichiatrica per disturbi del sonno;
Ritenuto che, quanto alla frequentazione tra la figlia e il padre sulla base delle verbalizzazioni rese in udienza dalla parte ricorrente, essendo incontestato che il padre e non vede da tempo le figlia con regolarità e che debba essere disposta una regolamentazione che di tale situazione tenga conto, sia pure secondo le pagina 5 di 11 specificazioni in dispositivo indicate, finalizzate a tutelare la minore, soprattutto in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente, non essendo al momento necessario l'intervento dei Servizi Sociali come anche ritenuto dalla parte ricorrente, che si è impegnata eventualmente a rivolgersi agli stessi Servizi Sociali ove necessario;
Osservato, pertanto, che al collocamento presso la madre consegue l'assegnazione alla medesima della casa ex familiare peraltro di sua esclusiva proprietà al fine di tutelare la minore ex art. 337 sexies c.c.
Rilevato, n punto di contribuzione economica che la ricorrente ha dichiarato di lavorare alle dipendenze della Org sita in con un compenso mensile netto di 2.200 € per 14 mensilità; è proprietaria della Org_4 casa sita in Lainate via Angelo Clerici n.11, con un mutuo a tasso variabile prima di € 450, attualmente €
510,00 dove vive con la figlia;
è titolare di un conto corrente con un saldo di 5 mila euro;
dal CU 2021(redditi
2020) risulta un reddito di lavoro dipendente di circa € 21.734; dal CU 2022 (redditi 2021) risulta un reddito di lavoro dipendente di € 31.946,35; dal CU 2023 (reddito 2022) risulta un reddito di lavoro dipendente di €
30.264,06; percepisce per intero l'Assegno unico per la figlia attualmente di € 170 al mese;
secondo quanto riferito dalla ricorrente, il resistente non ha mai svolto lavori regolari e stabili, attualmente vive a casa della di lui madre;
Ritenuto, pertanto, pur non disponendo il Tribunale di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso abbia integra capacità lavorativa che può e deve proficuamente impiegare, si ritiene pertanto congruo e equo anche in rapporto alla situazione economica della ricorrente stimare il contributo al mantenimento indiretto della minore nella misura (richiesta dalla stessa madre in udienza e così in) di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche ed extrascolastiche obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di Milano stante l'assenza di qualsivoglia comunicazione tra le parti e la mancata partecipazione da tempo da parte del padre alle decisioni riguardanti la figlia;
Osservato infine che l'assegno unico deve essere percepito per inter dalla signora che è l'affidataria Parte_1 esclusiva;
PQM
1) Affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che le terrà collocata anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Lainate via Clerici n. 11 . La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che il padre possa vedere la figlia, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, solo ove lo stesso si rendesse reperibile mostrasse serietà e pagina 6 di 11 responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con la figlia, compatibilmente con le esigenze della figlia medesima;
3) Assegna la casa familiare sita in Lainate via Clerici n. 11 alla madre;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza Controparte_1 dalla mensilità di luglio 2023 mediante versamento a entro il 15 di ogni mese dell'importo Parte_1 mensile di € 300,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat- prima rivalutazione giugno 2022) oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti Organizzazione_2
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_2
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre signora Parte_1
IN ORDINE ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE ARTICOLATE DALLA PARTE RICORRENTE COSÌ PROVVEDE:
Rilevato di non dover ammettere le istanze di prova orale articolate da parte ricorrente perché non superano il vaglio di ammissibilità in quanto vertenti su circostanze documentate o documentali, in parte formulate genericamente e valutative in parte irrilevanti o pacifiche;
Ritenuto, nell'ambito dei poter istruttori del Giudice in presenza di figli minori ex art. 473 bis. 2 c.p.c. di dover disporre l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso (competente territorialmente in relazione Organizzazione_5 Org_ al luogo di residenza del sig. (attualmente in Lonate Pozzolo piazza S. Maria n. 5) e presso CP_1 rispettivamente delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del sig. nato a [...]_1
pagina 7 di 11 Annunciata il 20.07.1980 (CF ) nonché di eventuale documentazione attestante il C.F._2 percepimento di indennità /o reddito di Cittadinanza e/o eventuali altri sussidi per gli ultimi tre anni fino Pt_2 alla data di acquisizione, mandando la Cancelleria per la notifica del presente verbale, con deposito in busta chiusa presso questo Tribunale (facendo riferimento al procedimento indicato in epigrafe) entro e non oltre il _
2023, con fissazione di successiva udienza come in dispositivo;
PQM
1) ORDINA l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso (competente territorialmente in Organizzazione_5 relazione al luogo di residenza del sig. (attualmente in Lonate Pozzolo piazza S. Maria n. 5) e Controparte_1 Org_ presso rispettivamente delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del sig. NATO Controparte_1
A TORRE ANNUNCIATA IL 20.07.1980 (CF ) nonché di eventuale documentazione attestante C.F._2 il percepimento di indennità NaSpi e/o reddito di Cittadinanza e/o eventuali altri sussidi per gli ultimi tre anni fino alla data di acquisizione, mandando la Cancelleria per la notifica del presente verbale, con deposito in busta chiusa presso questo Tribunale (facendo riferimento al procedimento indicato in epigrafe) entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2023;
2) FISSA udienza per esame della documentazione depositata e per la precisazione delle conclusioni sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 13 DICEMBRE 2023.
INVITA la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ad inviare all'ufficio gli atti non coperti da segreto istruttorio del procedimento avverso nato a [...] il [...] (CF Controparte_1
), dovendosi adottare provvedimenti relativi a minori. C.F._2
Con provvedimento del 13 dicembre 2023 il Giudice così provvedeva:
“ Il Giudice Delegato, nella causa indicata in epigrafe,
Rilevato che l' ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta;
Organizzazione_7 lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. di parte attrice con la precisazione delle conclusioni;
Rilevato che essendo matura la causa per la decisione ed esaurita l'attività istruttoria come disposta dal
Giudice, deve essere ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c. fissata udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione di un termine per il deposito di comparsa conclusionale
PQM
Esaurita l'attività istruttoria disposta,
Visto l'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Assegna alla parte attrice termine fino al 15 gennaio 2024 per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, anche facendo riferimento a quelle già depositate;
Assegna termine alla parte attrice fino al 15 febbraio 2024 per il deposito di comparsa conclusionale.
Fissa udienza di rimessione della causa in decisione al Collegio sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 6 marzo 2024, riservandosi di riferire all'esito al Collegio alla prima camera di consiglio utile.”
Il 6 marzo 2024 il Giudice, lette le note scritte di parte attrice con la precisazione delle conclusioni,
pagina 8 di 11 letta altresì la comparsa conclusionale, visto l'art. 473 bi. 28. c.p.c. rimetteva la causa in decisione dinnanzi al
Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, condividendo la decisione del Giudice Delegato di non ammissione delle istanze istruttorie orali articolate da parte attrice e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c., in quanto superfluo.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre durante la convivenza e successivamente con interruzione da tempo di rapporti e con un totale omesso mantenimento della figlia da parte del padre, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche Non si è proceduto all'ascolto della minore, molto piccola, tenuto anche conto degli elementi già acquisiti.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato con provvedimento del 18 luglio 2023 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della minore e dei comportamenti del padre, atteso il breve lasso di tempo intercorso, avendo in tal senso anche parte attrice nella comparsa conclusionale dato atto che il quadro rilevato non ha subito alcuna modifica.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, sia potendo in essere agiti aggressivi sia verbalmente che fisicamente, anche alla presenza della minore, che hanno determinato la signora a presentare più denunce (che Parte_1 hanno dato vita al proc. penale n. 21412/22 pendente presso la Procura di Milano per il reato di cui all'art. 572
C.P.) sia, in seguito con allontanamento definitivo della casa familiare, disinteressandosi della figlia, non mantenendo più alcun contatto e rapporto, non partecipando da tempo ad alcuna decisione o scelta di vita della minore, omettendo di versare somme di denaro per il suo mantenimento.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido supersclusivo della figlia minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto alla minore un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per la figlia, a fronte della assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per la figlia.
Quanto alle visite si provvede come da richiesta e in dispositivo in modo da tutelare la figlia minore.
pagina 9 di 11
Assegnazione della casa familiare
Al collocamento presso la madre consegue la conferma dell'assegnazione alla medesima della casa familiare, peraltro di sua esclusiva proprietà, al fine di tutelare le esigenze della minore ex art. 337 sexies c.c..
Contributo al mantenimento della figlia minore.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato con la richiamata ordinanza in punto economico, in conformità alla richiesta come rimodulata in udienza dal difensore, in quanto idonei a garantire alla minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche della madre e alla luce di quanto emerso anche dagli accertamenti disposti presso l' , da cui risulta che il medesimo ha svolto dei lavori come dipendente, percependo Controparte_2 da ultimo indennità (a maggio 2023 per € 738; ad aprile 2023 per € 937; a marzo 2023 per € 875; a Pt_2 febbraio 2023 per € 933; a gennaio 2023 per € 932). L'Assegno Unico deve percepito per intero dalla madre che
è l'unica che provvede alla gestione e cura della figlia.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto dell'assenza di istanze istruttorie, così decide:
1) Affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che le terrà collocata anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Lainate via Clerici n. 11 . La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che il padre possa vedere la figlia, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, solo ove lo stesso si rendesse reperibile mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con la figlia, compatibilmente con le esigenze della figlia medesima;
3) Assegna la casa familiare sita in Lainate via Clerici n. 11 alla madre;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza Controparte_1 dalla mensilità di luglio 2023 mediante versamento a entro il 15 di ogni mese dell'importo Parte_1 pagina 10 di 11 Org_ mensile di € 300,00 (annualmente rivalutabile con indici prima rivalutazione giugno 2022) oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) Organizzazione_2 occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_2
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre signora Parte_1
6) Dichiara irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 14 marzo 2024
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 19 aprile 2023 promossa da:
, Nata a NAPOLI (NA) il 21/06/1983, Cod. Fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv. ROMANO PIETRO e ROMANO MICHELE ed elettivamente domiciliata presso il domicilio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, Nato a TORRE ANNUNZIATA (NA) il 20/07/1980, Cod. Fisc. Controparte_1
C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLIA MINORE
CONCLUSIONI
1)Affidare la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che le terrà collocata anche Per_1 ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Lainate via Clerici n. 11. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza pagina 1 di 11 abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2)Disporre che il padre possa vedere la figlia, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, solo ove lo stesso si rendesse reperibile mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con la figlia, compatibilmente con le esigenze della figlia medesima;
3)Assegnare la casa familiare sita in Lainate via Clerici n. 11 alla madre con quanto l'arreda;
4)Porre a carico di l'obbligodi contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza Controparte_1 dalla mensilità di luglio 2023 mediante versamento a entro il 15 di ogni mese dell'importo Parte_1 mensile di € 400,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat-prima rivalutazione giugno 2024) oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema: Organizzazione_1
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a Organizzazione_2 contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_2
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella
Pagina 4 ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5)disporre che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre signora . Parte_1
Condannare il resistente al pagamento delle spese del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste se del caso per l'ammissione delle prove dedotte nel ricorso.
********************************************************************************
pagina 2 di 11
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19 aprile 2023, , premesso di aver instaurato nel giugno Parte_1
2020 una relazione affettiva con , dalla cui unione nasceva (in data 30.09.2021), Controparte_1 Per_1 riconosciuta dal padre, lamentava che l'ex compagno durante la convivenza aveva posto in essere nei suoi confronti agiti aggressivi e violenti per cui la medesima aveva presentato varie denunce e che dopo l'allontanamento definitivo dalla casa familiare, nel febbraio 2023, aveva manifestato completo disinteresse nei confronti della figlia, non avendo più con la stessa alcun rapporto né comunicazione, non partecipando in alcun modo alla sua vita né versando somme per il suo mantenimento.. Tutto ciò premesso chiedeva l'affido esclusivo a sé della figlia minore, visite della figlia con il padre con modalità protette come in atti indicato, l'assegnazione a sé della casa familiare, un contributo al suo mantenimento nella misura di € 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 18 luglio 2023, fissata con decreto in atti, il Giudice
Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che così dichiarava:” ” confermo quanto già indicato in ricorso. Il sig la lasciato definitivamente la casa familiare nel febbraio 2023 CP_1 dopo che era rientrato in casa nel gennaio 2023. La prima volta se e era andato via di casa nel settembre 2022
a seguito dell'aggressione agita nei miei confronti per cui avevo presentato una prima querela il 1 luglio 2022.
Ho presentato denuncia perché c'erano stati diversi episodi in particolare a luglio mi aveva preso i bancomat, mi chiedeva continuamente dei soldi e alla fine mi aveva spaccato il telefono. Io sono quindi andata a denunciarlo. Era infatti un continuo chiedermi soldi, lui lavorava sporadicamente e quello che guadagnava non serviva a nulla, non metteva soldi in casa e neppure riusciva lui a mantenersi. Sono sempre stata io a portare i soldi a casa e mantenere la casa e la figlia. Era un continuo insulto e alla fine mi prendeva per sfinimento e all'inizio gli davo i soldi per il quieto vivere. Poi ho cominciato a non darglieli. Così si è incavolato di più. A settembre 2022 lui è andato via e è andato a casa dei suoi genitori a Lonate Pozzolo dove ha sempre mantenuto la residenza. Da settembre 2022 abbiamo iniziato a cercare un piccolo ricongiungimento nel periodo natalizio quando ho portato a casa della nonna paterna, l'ho portata un po' di volte. Lui però nel frangente mi Per_1 diceva che dovevo ritirare le denunce fatte a suo carico, ero infatti andata dai carabinieri chiedendo loro di non mandarle avanti. Poi però ho presentato una nuova denuncia a febbraio 2023. Infatti dopo che era tornato a casa a gennaio 2023, poi ha ricominciato a chiedermi insistentemente soldi. Gli ho dovuto dare i 1200 € che erano i soldi dei regali del battesimo ricevuti da , non so che fine abbiano fatto. A settembre 2022 poi Per_1 aveva anche preso tutto l'oro della bambina come da me denunciato. Non so se abbia mai fatto uso di sostanza stupefacenti e non so che uso abbia fatto dei soldi presi. non ho mai sentito l'alito di alcol né mi è mai parso alterato da sostanze stupefacenti. Lui diceva che non trovava lavoro, faceva un mese e poi stava a casa e non pagina 3 di 11 dava mai soldi. A febbraio 2023 se ne è andato definitivamente dalla casa familiare e da allora non l'ho più sentito né visto, non ha mai chiesto di vedere o sentire la figlia, non ha mai dato un euro per lei. Quindi la figlia non vede il padre da allora. Anche quando convivevamo insieme non ha mai badato alla figlia, la gestione era tutta mia, non l'ha mai seguita né fatto nulla. Quando è andato via la prima volta la bimba era molto piccola ancora. Lei ha appena finito il primo anno di asilo nido, deve fare il secondo a settembre, le retta è costata 265
€ al mese, da settembre sarà 370, in base all'Isee. L'ho sempre pagata io come tutte le spese della casa. La casa familiare è di mia proprietà, gravata da mutuo a tasso variabile prima € 450 ora 510 € che ho sempre pagato io.
Io sono dipendente della , sono una clinic manager e guadagno al mese € 2200 netti al mese Organizzazione_3 per 14 mensilità. Ho problemi per il consenso, ad esempio c'è stata una visita medica e gli ho chiesto il consenso ma lui me lo ha negato, lui mi ha chiesto di portargli la bambina a casa della madre altrimenti non mi dava il consenso, non l'ho ancora fatta la visita. Si tratta di una visita neuropsichiatrica per il disturbo del sonno. E' nata sveglia da sempre. Non chiede neanche del papà, perché in realtà c'è stata molto poco con lui e forse non se lo ricorda neppure. So che c'è un procedimento penale per il reato di maltrattamenti a credo non abbiano fatto nulla, né mi hanno chiamato. Prendo l'assegno unico per intero per € 170 al mese. Chiedo che l'assegno unico venga da me percepito per intero e chiedo un assegno di mantenimento nella misura di € 300 oltre al 50% delle spese obbligatorie come da protocollo. Per me è importante però avere l'affido superesclusivo. Per me vanno bene visite tra il padre e la figlia, ove dovesse chiederlo e mostrasse impegno e responsabilità, previo accordo con me e congruo preavviso alla presenza però mia o di persona da me delegata.
Non ritengo necessario l'intervento dei Servizi Sociali. Mi impegno comunque ove dovessero esserci problemi a rivolgermi ai Servizi Sociali. Lui ha un'altra figlia che però non vede, che gli è stato negato di vederla. Non so se prenda sussidi o altro ”
Il difensore di parte ricorrente, all'esito, chiedeva, alla luce anche di quanto dichiarato dalla ricorrente, l'affido supersclusivo della minore alla madre, visite previo accordo e congruo preavviso alla presenza della madre o di persona delegata senza necessità dell'intervento dei Servizi;
Assegno unico familiare percepito per intero dalla madre e un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre nella misura rideterminata di € 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Protocollo di Milano con anche l'assegnazione della casa familiare alla madre.
Il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, provvedeva con ordinanza che si riporta:
“Sentita la parte ricorrente e il suo difensore;
Rilevato che il convenuto, benchè regolarmente citato in giudizio non ha ritenuto di costituirsi né di comparire in udienza personalmente;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
all'esito della discussione in udienza
ADOTTA I SEGUENTI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
Osservato come sia emerso, dalle univoche e precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, supportate anche delle denunce dalla medesima presentate in data 1.07.2022 e successiva denuncia del 6.03.2023, che l'ex pagina 4 di 11 compagno ha posto in essere, soprattutto negli ultimi tempi della loro convivenza, anche alla presenza della figlia minore (nata il [...]), agiti aggressivi verbalmente con insulti e minacce e fisici lanciando Per_1 oggetti o sferrando pungi su cose, costringendo la stessa in un'occasione a consegnargli i soldi provenienti dai regali per il battesimo della loro figlia, per poi allontanarsi dalla casa familiare una prima volta nel settembre
2022 e definitivamente nel febbraio 2023; disinteressandosi in seguito completamente della figlia e delle scelte di vita ed educative delle medesima, non partecipando in alcun modo alle decisioni più importanti, non avendo con la stessa alcun rapporto né chiedendo mai di vederla, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisione in assenza del consenso del padre, non versando peraltro più alcuna somma di denaro per il mantenimento la figlia medesima;
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti aggressivi oltre che anche di totale disinteresse posti in essere dal resistente con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti della figlia, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del resistente a potersi occupare della minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirla al momento nel corretto e sereno percorso di crescita;
Richiamato, in particolare, sotto tale profilo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita o, come nel caso di specie, si sia completamente disinteressato della figlia minore non vedendola più, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
Ritenuto pertanto, che alla luce delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente della figlia minore , per la quale deve essere formulata, in Per_1 ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del suo comportamento sempre tutelante e protettivo nei confronti della figlia di cui si sempre occupata con continuità e responsabilità, provvedendo da sempre da sola alla cura e gestione della minore
Ritenuto, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni riguardanti la minore, tenuto anche conto che il padre si è rifiutato di prestare il consenso come è capitato per una visita neuropsichiatrica per disturbi del sonno;
Ritenuto che, quanto alla frequentazione tra la figlia e il padre sulla base delle verbalizzazioni rese in udienza dalla parte ricorrente, essendo incontestato che il padre e non vede da tempo le figlia con regolarità e che debba essere disposta una regolamentazione che di tale situazione tenga conto, sia pure secondo le pagina 5 di 11 specificazioni in dispositivo indicate, finalizzate a tutelare la minore, soprattutto in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente, non essendo al momento necessario l'intervento dei Servizi Sociali come anche ritenuto dalla parte ricorrente, che si è impegnata eventualmente a rivolgersi agli stessi Servizi Sociali ove necessario;
Osservato, pertanto, che al collocamento presso la madre consegue l'assegnazione alla medesima della casa ex familiare peraltro di sua esclusiva proprietà al fine di tutelare la minore ex art. 337 sexies c.c.
Rilevato, n punto di contribuzione economica che la ricorrente ha dichiarato di lavorare alle dipendenze della Org sita in con un compenso mensile netto di 2.200 € per 14 mensilità; è proprietaria della Org_4 casa sita in Lainate via Angelo Clerici n.11, con un mutuo a tasso variabile prima di € 450, attualmente €
510,00 dove vive con la figlia;
è titolare di un conto corrente con un saldo di 5 mila euro;
dal CU 2021(redditi
2020) risulta un reddito di lavoro dipendente di circa € 21.734; dal CU 2022 (redditi 2021) risulta un reddito di lavoro dipendente di € 31.946,35; dal CU 2023 (reddito 2022) risulta un reddito di lavoro dipendente di €
30.264,06; percepisce per intero l'Assegno unico per la figlia attualmente di € 170 al mese;
secondo quanto riferito dalla ricorrente, il resistente non ha mai svolto lavori regolari e stabili, attualmente vive a casa della di lui madre;
Ritenuto, pertanto, pur non disponendo il Tribunale di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso abbia integra capacità lavorativa che può e deve proficuamente impiegare, si ritiene pertanto congruo e equo anche in rapporto alla situazione economica della ricorrente stimare il contributo al mantenimento indiretto della minore nella misura (richiesta dalla stessa madre in udienza e così in) di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche ed extrascolastiche obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di Milano stante l'assenza di qualsivoglia comunicazione tra le parti e la mancata partecipazione da tempo da parte del padre alle decisioni riguardanti la figlia;
Osservato infine che l'assegno unico deve essere percepito per inter dalla signora che è l'affidataria Parte_1 esclusiva;
PQM
1) Affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che le terrà collocata anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Lainate via Clerici n. 11 . La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che il padre possa vedere la figlia, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, solo ove lo stesso si rendesse reperibile mostrasse serietà e pagina 6 di 11 responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con la figlia, compatibilmente con le esigenze della figlia medesima;
3) Assegna la casa familiare sita in Lainate via Clerici n. 11 alla madre;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza Controparte_1 dalla mensilità di luglio 2023 mediante versamento a entro il 15 di ogni mese dell'importo Parte_1 mensile di € 300,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat- prima rivalutazione giugno 2022) oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti Organizzazione_2
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_2
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre signora Parte_1
IN ORDINE ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE ARTICOLATE DALLA PARTE RICORRENTE COSÌ PROVVEDE:
Rilevato di non dover ammettere le istanze di prova orale articolate da parte ricorrente perché non superano il vaglio di ammissibilità in quanto vertenti su circostanze documentate o documentali, in parte formulate genericamente e valutative in parte irrilevanti o pacifiche;
Ritenuto, nell'ambito dei poter istruttori del Giudice in presenza di figli minori ex art. 473 bis. 2 c.p.c. di dover disporre l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso (competente territorialmente in relazione Organizzazione_5 Org_ al luogo di residenza del sig. (attualmente in Lonate Pozzolo piazza S. Maria n. 5) e presso CP_1 rispettivamente delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del sig. nato a [...]_1
pagina 7 di 11 Annunciata il 20.07.1980 (CF ) nonché di eventuale documentazione attestante il C.F._2 percepimento di indennità /o reddito di Cittadinanza e/o eventuali altri sussidi per gli ultimi tre anni fino Pt_2 alla data di acquisizione, mandando la Cancelleria per la notifica del presente verbale, con deposito in busta chiusa presso questo Tribunale (facendo riferimento al procedimento indicato in epigrafe) entro e non oltre il _
2023, con fissazione di successiva udienza come in dispositivo;
PQM
1) ORDINA l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. presso (competente territorialmente in Organizzazione_5 relazione al luogo di residenza del sig. (attualmente in Lonate Pozzolo piazza S. Maria n. 5) e Controparte_1 Org_ presso rispettivamente delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del sig. NATO Controparte_1
A TORRE ANNUNCIATA IL 20.07.1980 (CF ) nonché di eventuale documentazione attestante C.F._2 il percepimento di indennità NaSpi e/o reddito di Cittadinanza e/o eventuali altri sussidi per gli ultimi tre anni fino alla data di acquisizione, mandando la Cancelleria per la notifica del presente verbale, con deposito in busta chiusa presso questo Tribunale (facendo riferimento al procedimento indicato in epigrafe) entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2023;
2) FISSA udienza per esame della documentazione depositata e per la precisazione delle conclusioni sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 13 DICEMBRE 2023.
INVITA la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ad inviare all'ufficio gli atti non coperti da segreto istruttorio del procedimento avverso nato a [...] il [...] (CF Controparte_1
), dovendosi adottare provvedimenti relativi a minori. C.F._2
Con provvedimento del 13 dicembre 2023 il Giudice così provvedeva:
“ Il Giudice Delegato, nella causa indicata in epigrafe,
Rilevato che l' ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta;
Organizzazione_7 lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. di parte attrice con la precisazione delle conclusioni;
Rilevato che essendo matura la causa per la decisione ed esaurita l'attività istruttoria come disposta dal
Giudice, deve essere ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c. fissata udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione di un termine per il deposito di comparsa conclusionale
PQM
Esaurita l'attività istruttoria disposta,
Visto l'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Assegna alla parte attrice termine fino al 15 gennaio 2024 per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, anche facendo riferimento a quelle già depositate;
Assegna termine alla parte attrice fino al 15 febbraio 2024 per il deposito di comparsa conclusionale.
Fissa udienza di rimessione della causa in decisione al Collegio sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 6 marzo 2024, riservandosi di riferire all'esito al Collegio alla prima camera di consiglio utile.”
Il 6 marzo 2024 il Giudice, lette le note scritte di parte attrice con la precisazione delle conclusioni,
pagina 8 di 11 letta altresì la comparsa conclusionale, visto l'art. 473 bi. 28. c.p.c. rimetteva la causa in decisione dinnanzi al
Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, condividendo la decisione del Giudice Delegato di non ammissione delle istanze istruttorie orali articolate da parte attrice e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c., in quanto superfluo.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre durante la convivenza e successivamente con interruzione da tempo di rapporti e con un totale omesso mantenimento della figlia da parte del padre, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche Non si è proceduto all'ascolto della minore, molto piccola, tenuto anche conto degli elementi già acquisiti.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato con provvedimento del 18 luglio 2023 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della minore e dei comportamenti del padre, atteso il breve lasso di tempo intercorso, avendo in tal senso anche parte attrice nella comparsa conclusionale dato atto che il quadro rilevato non ha subito alcuna modifica.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, sia potendo in essere agiti aggressivi sia verbalmente che fisicamente, anche alla presenza della minore, che hanno determinato la signora a presentare più denunce (che Parte_1 hanno dato vita al proc. penale n. 21412/22 pendente presso la Procura di Milano per il reato di cui all'art. 572
C.P.) sia, in seguito con allontanamento definitivo della casa familiare, disinteressandosi della figlia, non mantenendo più alcun contatto e rapporto, non partecipando da tempo ad alcuna decisione o scelta di vita della minore, omettendo di versare somme di denaro per il suo mantenimento.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido supersclusivo della figlia minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto alla minore un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per la figlia, a fronte della assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per la figlia.
Quanto alle visite si provvede come da richiesta e in dispositivo in modo da tutelare la figlia minore.
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Assegnazione della casa familiare
Al collocamento presso la madre consegue la conferma dell'assegnazione alla medesima della casa familiare, peraltro di sua esclusiva proprietà, al fine di tutelare le esigenze della minore ex art. 337 sexies c.c..
Contributo al mantenimento della figlia minore.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato con la richiamata ordinanza in punto economico, in conformità alla richiesta come rimodulata in udienza dal difensore, in quanto idonei a garantire alla minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche della madre e alla luce di quanto emerso anche dagli accertamenti disposti presso l' , da cui risulta che il medesimo ha svolto dei lavori come dipendente, percependo Controparte_2 da ultimo indennità (a maggio 2023 per € 738; ad aprile 2023 per € 937; a marzo 2023 per € 875; a Pt_2 febbraio 2023 per € 933; a gennaio 2023 per € 932). L'Assegno Unico deve percepito per intero dalla madre che
è l'unica che provvede alla gestione e cura della figlia.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto dell'assenza di istanze istruttorie, così decide:
1) Affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che le terrà collocata anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Lainate via Clerici n. 11 . La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che il padre possa vedere la figlia, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, solo ove lo stesso si rendesse reperibile mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con la figlia, compatibilmente con le esigenze della figlia medesima;
3) Assegna la casa familiare sita in Lainate via Clerici n. 11 alla madre;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza Controparte_1 dalla mensilità di luglio 2023 mediante versamento a entro il 15 di ogni mese dell'importo Parte_1 pagina 10 di 11 Org_ mensile di € 300,00 (annualmente rivalutabile con indici prima rivalutazione giugno 2022) oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets sanitari;
e) Organizzazione_2 occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_2
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre signora Parte_1
6) Dichiara irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 14 marzo 2024
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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