Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - I Sezione Civile - così composto:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17929 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
TRA
C.F. 1 ) rappresentata eParte 1 (nata a [...] il [...] - Cod. Fisc.
difesa, dall' Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli alla Via Giuseppe Ricciardi, 10, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 25/07/2023
RICORRENTE
E
Codice Fiscale 2Controparte 1 (nato a [...] il [...] - C.F.: ) elettivamente domiciliato in Napoli alla Via del Rione Sirignano n. 5, presso lo studio dell'Avv. Graziella
Ausiello che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: per le parti come da atti e verbali di causa;
per il P.M., dichiarare la separazione personale dei coniugi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/07/2022, Parte 1 premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1 in data 13/06/1991 in Napoli e che dall'unione era nato un figlio, PE 1 , in data 22/06/97, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, chiedeva altresì assegnare a sè la casa coniugale nella quale ella era rimasta a vivere insieme al figlio, determinare in € 5.000,00 l'assegno a carico del marito per il proprio mantenimento e in €
5.000,00 l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, oltre a porre a carico del padre le spese straordinarie per il figlio nella misura del 100%. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione matrimoniale si era disgregata in modo irreparabile per esclusiva responsabilità del marito che aveva abbandonato la casa coniugale il 25 dicembre 2021 approfittando del fatto che ella fosse affetta da covid;
che le parti si erano conosciute nel 1980; che all'epoca il resistente non aveva lavoro e proveniva da una famiglia di origine non agiata;
che suo padre introdusse il resistente nel mondo assicurativo, presentandogli l'allora agente della […]
CP_2 che da quel momento il resistente aveva iniziato a lavorare in maniera sempre più proficua garantendo notevole agiatezza economica alla famiglia;
che la casa coniugale in via
Pontano 7 le era stata regalata dai suoi genitori;
che dal 2002 in poi l'attività lavorativa del marito era stata in continuo incremento anche per le conoscenze della stessa e della sua famiglia di origine;
che pertanto il resistente aveva permesso alla moglie e al figlio un tenore di vita molto elevato, vacanze, viaggi, acquisto di un cavallo;
che nel frattempo il resistente aveva acquistato la proprietà dell'immobile dove svolgeva la sua attività intestando la nuda proprietà al figlio e costituendo l'usufrutto a suo favore;
che il resistente negli anni aveva sempre investito i suoi introiti in polizze assicurative e aveva convinto la moglie ad acquistare due immobili a Rivisondoli, che però non si erano rivelati un buon investimento comportando notevoli spese. Controparte_1 si costituiva contestando le circostanze ex adverso dedotte ed istando, piuttosto, perché la separazione fosse addebitata alla ricorrente;
in ordine alle richieste accessorie aderiva alla domanda della ricorrente di assegnazione a sé della casa familiare e chiedeva determinarsi in €
2.500,00 l'assegno a suo carico a titolo di contributo nel mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre chiedeva rigettarsi la richiesta della ricorrente di un assegno per il proprio mantenimento. In particolare il resistente deduceva che la moglie lo aveva sempre costantemente mortificato per la sua origine più modesta rispetto a quella prestigiosa della ricorrente, figlia del senatore Persona 2 che quest'ultimo l'aveva introdotto nel campo delle assicurazioni;
che da allora egli aveva sempre lavorato con impegno e solerzia arrivando a diventare agente generale della Controparte_2 che la costante e continua mortificazione
ノinflittagli dalla moglie si era riverberata anche nel rapporto con l'unico figlio PE 1 il quale, nonostante egli gli avesse riservato una vita di significativa agiatezza, aveva un atteggiamento insolente nei suoi confronti;
che la moglie sin da subito pretese il suo allontanamento dalla propria famiglia di origine impedendo anche al figlio di frequentare i nonni e gli zii paterni ritenuti troppo umili e modesti;
che la moglie non aveva mai perso occasione di mortificarlo ricordandogli la potenza e l'influenza della sua famiglia e ribadendogli che l'unico motivo del perdurare del matrimonio era che egli provvedesse a portare i soldi a casa;
che in più occasioni era giunta alle mani aggredendolo;
che la crisi del matrimonio andava individuata esclusivamente nella irrefrenabile insofferenza della moglie esasperata con l'insorgenza del covid;
che durante l'estate 2020 il figlio PE_1 contrasse l'infezione e la ricorrente, angosciata dal timore del contagio, pretese di rimanere sola a Rivisondoli mentre egli rientrò a Napoli per assistere il figlio;
che nel novembre 2021 la ricorrente iniziò a pretendere che il marito prima di ogni rientro a casa effettuasse il tampone, minacciando in caso contrario di non farlo entrare;
che a dicembre 2021 la ricorrente contrasse il covid pretendendo l'immediato allontanamento del marito e del figlio da casa;
che gli fu impedito di prelevare anche l'abbigliamento e i beni personali;
che a seguito dell'ennesima discussione egli si determinò ad addivenire alla separazione personale;
che la ricorrente era economicamente autosufficiente in quanto funzionaria di Direzione nella Regione Campania applicata all'Ufficio Speciale NVVIP presso la Direzione Generale Investimenti Pubblici, percepiva uno stipendio mensile di oltre € 2.000,00, il corrispettivo della locazione di un immobile ad uso commerciale in Napoli alla Via Scarlatti n. 201 locato alla pizzeria Sorbillo, dell'ammontare di €
4.500,00 mensili, era titolare di polizze investimento presso la Controparte_2 del valore di oltre € 360.000,00 e disponeva di un saldo liquido sul conto CP 3 a lei intestato di oltre €
380.000,00, era comproprietaria con il fratello Persona 3 di un appartamento di 90 mq in Via
Scarlatti Napoli, era proprietaria di due appartamenti in Rivisondoli nonchè della casa coniugale. All'esito dell'udienza presidenziale, celebrata in data 26/10/2022 e poi rinviata su richiesta delle parti al 14/12/2022 per tentare una soluzione concordata, il Presidente, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, poneva a carico del ricorrente un assegno mensile di euro 2.500,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, oltre al 100% delle tasse e spese universitarie e al 50% delle altre spese straordinarie nonché all'integrale pagamento delle utenze della casa familiare e nominava il G.I..
Alla prima udienza innanzi al G.I. veniva altresì disposto, quanto alle spese straordinarie per il figlio, nel frattempo laureatosi, che le spese di iscrizione ai due corsi post laurea dallo stesso frequentati fossero poste totalmente a carico dell' CP_1 mentre quanto alle altre spese, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli del marzo 2018, che ricadessero per il
70% a carico dell' CP 1 e per il residuo 30% a carico della Pt 1 con la precisazione che per quelle medico sanitarie tale ripartizione avesse ad oggetto unicamente le spese non coperte da SSN ovvero dalla polizza sanitaria di cui godevano le parti. Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI co.
c.p.c., venivano rigettate le richieste di prove orali e disposte le indagini a mezzo della Guardia di
Finanza. Sulle conclusioni rese dalle parti, la causa era rimessa al collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di legge per gli scritti conclusionali e trasmissione degli atti al
PM.
La domanda di separazione può essere accolta, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate da entrambe, nonché dal negativo esito del tentativo di conciliazione esperito dal
Presidente si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
PE poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Tanto premesso ritiene il Collegio che entrambe le domande di addebito vadano rigettate. In primo luogo, va confermato il provvedimento istruttorio, qui da intendersi integralmente richiamato, con cui le prove orali articolate dalle parti sono state rigettate. Ed invero, le prove articolate da parte ricorrente in ordine all'adulterio, evento posto a fondamento della domanda di addebito, nella seconda memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. si riferiscono ad eventi verificatisi a partire dall'8 Febbraio 2022 in poi, ebbene nello stesso ricorso introduttivo la Pt 1 rappresenta, però, che il 18 gennaio 2022 il marito le fece inviare una lettera dal proprio legale per la separazione
(pag. 4 ricorso introduttivo). E' evidente dunque che se alla data del 18 gennaio 2022 il resistente aveva già maturato il convincimento di volersi separare, le ragioni della disgregazione dell'unione coniugale non possono rinvenirsi in fatti successivi a tale data, ma dovevano essere preesistenti. Dal che l'irrilevanza dei suddetti capitoli di prova
Il resistente, invece, ha individuato la causa della frattura del rapporto coniugale nell'atteggiamento mortificante e svalutante assunto dalla moglie nei suoi confronti, ma ha articolato sul punto capitoli di prova assolutamente generici e non circostanziati. Alla luce delle reciproche allegazioni e in mancanza di riscontri probatori specifici, risulta in maniera evidente che l'unione coniugale sia andata deteriorandosi nel corso del tempo, evidentemente per una reciproca insoddisfazione che ha portato ciascuno dei due coniugi ad allontanarsi dall'altro, fino ad arrivare alla cessazione della convivenza a partire dal mese di dicembre 2021. In un tale quadro non è stata fornita la prova dell'ascrivibilità della crisi all'uno piuttosto che all'altro coniuge, quanto piuttosto la prova della incompatibilità delle parti con conseguente pronuncia della separazione ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
Quanto ai provvedimenti accessori, la ricorrente ha insistito nella domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé. In via provvisoria il Presidente non ha riconosciuto alcun assegno in favore della ricorrente e il provvedimento non è stato reclamato.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito" il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass.
4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione" (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica.
In ordine alla documentazione prodotta, con particolare riguardo alle dichiarazioni dei redditi, va osservato che, come condivisibilmente osservato dalla Suprema Corte, "Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)" (cfr. Cass. N. 18196/2015).
Fatte tali premesse, occorre considerare che Parte 1 è funzionaria della Regione Campania con un reddito medio negli anni 2021, 2022 e 2023 di circa € 43.112,00, inoltre ella percepisce il corrispettivo della locazione di un immobile ad uso commerciale in Napoli alla Via Scarlatti n. 201 locato alla pizzeria Sorbillo, dell'ammontare netto di circa € 4.500,00 mensili, è titolare di polizze di investimento presso la Controparte 2 del valore di oltre € 360.000,00 e disponeva di un saldo liquido sul conto CP 3 a lei intestato di oltre € 380.000,00, è, inoltre, comproprietaria con il fratello di un appartamento di 90 mq in Via Scarlatti, nonchè proprietaria di due appartamenti in
Rivisondoli oltre che della casa coniugale.
Controparte_1 è un agente assicurativo, titolare della agenzia generale Controparte_2 ditta individuale con cinque dipendenti, è usufruttuario dell'immobile in Via San Carlo n. 26
Napoli, acquistato nel 2018 la cui nuda proprietà fu donata al figlio Per 1 dalle dichiarazioni '
dei redditi risulta un reddito complessivo di circa euro 372.000,00 è titolare di polizze assicurative per € 1.200.000,00.
Ciò premesso, va evidenziato che la Pt 1 nel ricorso introduttivo, pur deducendo un tenore di vita familiare certamente agiato fatto di vacanze estive in Sardegna, vacanze invernali a
Rivisondoli, almeno tre viaggi durante l'anno, abbigliamento e borse firmate, collaboratrice domestica e giardiniere, nulla ha però dedotto di ulteriore, in particolare nessuna specifica circostanza che potesse particolarmente caratterizzare il tenore di vita familiare. Alla stregua di tale considerazione, tenuto conto della documentazione allegata e delle risultanze delle indagini della
Guardia di Finanza il Collegio ritiene che i redditi di cui può disporre la Pt 1 siano congrui a garantirle la conservazione di un tenore di vita analogo a quello presumibilmente goduto in costanza di matrimonio, tenuto conto anche della disponibilità della casa familiare.
Alla luce, quindi, degli indicati elementi ritiene il Collegio che va rigettata la domanda volta al riconoscimento di un assegno ex art 156 comma 1 c.c. in favore della ricorrente.
Quanto all'importo dell'assegno da porre a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento del figlio PE 1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, che, come
, emerso dagli atti di causa, risulta avere conseguito la laurea in giurisprudenza e convivere con la madre, cui conseguentemente va assegnata la casa coniugale, si ritiene congruo confermare l'importo come quantificato in sede di udienza presidenziale che all'attualità, considerata la rivalutazione ISTAT maturata per legge è pari ad € 2.550,00, tale importo sarà versato da CP 1
[...] a Parte 1 entro il giorno 5 di ogni mese. Inoltre, sin dall'udienza presidenziale, raccogliendo la disponibilità in tal senso manifestata dal padre, a carico del medesimo sono state poste le utenze relative alla casa familiare (luce acqua e gas per l'immobile già casa coniugale nonché di quelle di condominio ordinarie e la TARI sempre con riferimento a detto immobile).
Quindi, quale ulteriore forma di contributo al mantenimento del figlio, Controparte_1 continuerà
a provvedere a tali spese. Quanto alle spese straordinarie per il figlio, si ritiene congruo confermare quanto disposto dal G.I. alla prima udienza, come chiesto anche dal resistente, ponendo a carico di quest'ultimo per intero le spese di iscrizione ai corsi post laurea mentre quanto alle altre spese, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli del marzo 2018, disporsi che le stesse siano poste per il 70% a carico dell' CP_1 e per il residuo 30% a carico della Pt 1 con la precisazione che per quelle medico sanitarie tale ripartizione ha ad oggetto unicamente le spese non coperte da SSN ovvero dalla polizza sanitaria di cui godono le parti.
Venendo infine alle spese processuali l'esito complessivo del giudizio consente la compensazione per la metà delle stesse, ponendo le residue a carico della ricorrente soccombente prevalente, la quale è condannata al pagamento della somma liquidata come da dispositivo, in mancanza di notula, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli medi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro 26.000,01 a € 52.000,00 come individuati ai sensi del D. M. 55/2014 e 37/2018 e 147/2022 applicabili ratione temporis con riferimento alle quattro fasi ridotte del 50% per assenza di questione di particolare complessità.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione dei coniugi Parte 1 (nata a [...] il [...]) e
Controparte 1 (nato a [...] il [...]);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 260, parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1991);
c) rigetta le domande di addebito;
d) assegna la casa familiare in via Pontano n. 7, a Parte 1
e) rigetta la domanda di assegno ex art 156 comma 1 c.c.;
f) pone a carico di Controparte 1 l'assegno mensile di € 2.550,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio PE_1 da versare a Parte 1 entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo va rivalutato annualmente in base agli indici ISAT a decorrere da febbraio 2026; pone altresì a carico di Controparte_1 le utenze relative alla casa familiare (luce acqua e gas per l'immobile già casa coniugale nonché di quelle di condominio ordinarie e la TARI sempre con riferimento a detto immobile), quale interazione al suddetto contributo economico;
pone a carico di Controparte 1 per intero le spese di iscrizione ai corsi post laurea per il figlio mentre le altre spese, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli del marzo 2018, vengono poste per il 70% a carico dell' CP_1 e per il residuo 30% a carico della Pt 1 (per quelle medico sanitarie tale ripartizione ha ad oggetto unicamente le spese non coperte da SSN ovvero dalla polizza sanitaria di cui godono le parti);
g) compensa per la metà le spese di lite e pone le residue a carico di Parte 1 soccombente in via prevalente spese liquidate nella complessiva somma di euro
1904,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli, 10/01/2025 in camera di consiglio.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Ferrara dott. Raffaele Sdino