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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
. R.G. 279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Simone Salcerini Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 279 /2024 promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) elettivamente domiciliati in PERUGIA VIA
[...] P.IVA_1
CESARE FANI 14 presso lo studio dell'Avv. Siro Centofanti, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso
APPELLANTI
contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2
organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (CF: , P.IVA_3
presso la cui sede in Perugia, alla via degli Offici n. 12 è ex lege domiciliato
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
pagina 1 di 12 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
accogliere nella loro globalità le conclusioni del ricorso 4.2.2021, e specificamente:
in tesi
1) dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione 15.1.2021 n. 1 anche per le contestazioni formulate e le sanzioni irrogate a per il periodo 24.1.2015/31.5.2016; Parte_1
2) dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione 15.1.2021 per le contestazioni formulate e le sanzioni irrogate a per l'intero periodo Parte_2
24.7.2013/31.5.2016;
3) condannare l' di Perugia al pagamento del compenso professionale Controparte_1
per i due gradi di giudizio in favore di , ridotto del 30% ai sensi dell'art. 4, 4° comma, Parte_1
D.M. 10.3.2014 n. 55, con distrazione, per entrambi i gradi di giudizio, a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistante;
4) condannare l' di Perugia al pagamento del compenso professionale Controparte_1
per i due gradi di giudizio in favore di , ridotto del 30% Parte_2
ai sensi dell'art. 4, 4° comma, D.M. 10.3.2014 n. 55, con distrazione, per entrambi i gradi di giudizio, a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistante;
in ipotesi
1) dichiarare che, non essendo stata data ad la possibilità di pagamento ridotto di cui Parte_1
all'art. 16 L. 24.11.1981 n. 689 per le violazioni del periodo 24.1.2015/31.5.2016 quantificate dalla sentenza di primo grado in € 19.280,00, egli ha facoltà di pagare un terzo di tale somma e quindi la somma di € 6.426,66, oltre spese del procedimento amministrativo fino al 16.8.2016, entro 60 giorni dalla emissione della sentenza di appello;
2) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato le spese tra e Parte_1
l' e condannare l' Controparte_1 Controparte_1
al pagamento del compenso professionale per i due gradi di giudizio in favore di
[...] Parte_1
pagina 2 di 12 , ridotto del 30% ai sensi dell'art. 4, 4° comma, D.M. 10.3.2014 n. 55, con distrazione, per Pt_1
entrambi i gradi di giudizio, a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistante.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, in totale conferma della sen- tenza impugnata, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello avversario e per l'effetto riget- tarlo, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta;
Con rifusione delle spese di lite anche del presente grado del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il SI. hanno impugnato la sentenza Parte_3 Parte_2
n. 933/2023 del Tribunale di Spoleto, depositata il 6.12.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1/2021 prot. n. 798 del 15.01.2021, riducendo la sanzione quanto ad;
ordinanza che aveva ingiunto ad quale trasgressore e alla società Parte_1 Parte_1
quale responsabile in solido, il pagamento della sanzione Parte_2
di € 40.800,00 a titolo di sanzioni amministrative e € 46,26 per spese di notifica, per aver abusivamente somministrato al signor la lavoratrice , per il periodo 24/7/13- 31/5/2016 Persona_1 Controparte_2
per complessive n. 816 giornate di occupazione.
Con primo motivo di appello gli appellanti deducono la nullità della decisione del giudice di primo grado per avere deciso la causa omettendo di emettere l'ordine di cui all'art. 6, 8° comma, 1° periodo, D. Lgs.
1.9.2011 n. 150 e cioè di ordinare all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto redatto dal funzionario dell'ispettorato prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, con gli atti relativi all'accertamento,
nonché alla contestazione o notificazione della violazione. La conseguente mancanza agli atti del rapporto determinerebbe l'accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 6, 11° comma, D. Lgs.
1.9.2011 n. 150 per mancanza di prove sufficienti della responsabilità degli opponenti.
Con secondo motivo di appello gli appellanti deducono la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata indicazione specifica dei presunti giorni di occupazione della SI.ra presso la famiglia CP_2
del non ricostruibili neppure tramite il verbale di accertamento, con conseguente impossibilità ER
pagina 3 di 12 per gli ingiunti di conoscere esattamente l'oggetto della contestazione e dunque di difendersi da essa. La
contestazione, inoltre, sarebbe basata su documenti, i verbali di dichiarazioni rese dalla e dal SI. CP_2
, non legalmente conoscibili dagli ingiunti e quindi inutilizzabili. Persona_1
Con il terzo motivo di appello gli appellanti censurano la decisione di primo grado laddove ha ritenuto dimostrata la sussistenza dei fatti alla base della contestazione avvalendosi delle dichiarazioni della e del riferite ad altra Cooperativa presso la quale operava la , nonostante la CP_2 ER CP_2
mancanza di prova circa l'effettivo numero di giornate di presenza della , considerati i periodi di CP_2
assenza per ferie e per esigenze personali.
Con il quarto motivo di appello gli appellanti allegano l'insussistenza dei presupposti della somministrazione di lavoro irregolare, in quanto la contestazione relativa alla somministrazione irregolare sarebbe sostanzialmente incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la e la rapporto di lavoro che è stato contestato dallo stesso nella CP_2 Parte_2 CP_1
diffida contenuta nel verbale. Inoltre, essendo la socia-lavoratrice della Cooperativa, impiegarla CP_2
per perseguire il compito della Cooperativa rientrerebbe nel legittimo agire delle società a mutualità
prevalente, le quali normalmente operano tramite il lavoro dei propri soci.
Con quinto motivo di appello, formulato dalla sola e subordinato Parte_2
al mancato accoglimento dei motivi precedenti, la società deduce che non essendo stata individuata, pur essendo possibile, la persona fisica responsabile dell'illecito per il periodo 24.7.2013-23.1.2015 (non essendo il legale rappresentante in quel periodo) comporterebbe anche l'esclusione Parte_1
della responsabilità di , data la natura personale della responsabilità in materia di Parte_2
sanzioni amministrative.
Con sesto motivo di appello, subordinato al mancato accoglimento dei motivi da primo a quarto, il SI.
afferma che, poiché il giudice di primo grado aveva diminuito la sanzione a lui Parte_1
comminata, egli avrebbe avuto diritto ad accedere al beneficio del pagamento ridotto della sanzione nella misura di 1/3 del totale, che il Tribunale ha ingiustamente negato.
Con settimo motivo di appello, formulato dal solo in via ulteriormente subordinata, si Parte_1
censura la decisione di primo grado laddove ha disposto la compensazione delle spese tra lui e l' , mentre la riduzione della sanzione (conseguente all'accoglimento del motivo di CP_1
pagina 4 di 12 opposizione relativo alla sua mancata responsabilità per il periodo 24.7.2013-23.1.2015) avrebbe giustificato la condanna dell' , secondo la soccombenza. CP_1
Con memoria di costituzione del 11.10.2024 si è costituito l Controparte_1
, eccependo l'inammissibilità dell'appello quanto ai motivi n. 1 e 5 e l'inammissibilità della
[...]
censura di mancata produzione documentale da parte dell'amministrazione resistente, contestando gli altri motivi in quanto infondati e concludendo pertanto per il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'8.5.2025, all'esito del deposito di memorie scritte conclusionali e della discussione orale il Collegio ex 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. riservava la decisione.
Tanto premesso, il primo motivo d'appello è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “al pari di quanto questa corte affermava
per l'omologo termine di dieci giorni, fissato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, per
il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione e alla sua contestazione,
deve escludersi la natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua
inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità” (si veda, fra le altre,
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 18/04/2018, n. 9545). La produzione di documenti da parte del resistente soggiace ai soli termini di cui all'art. 416 c.p.c.
Inoltre, il fatto che il giudice di primo grado non abbia emesso l'ordine di cui al medesimo art. 6 del
D.Lgs. 150/2011 non comporta la nullità degli atti del processo, posto che questa non è comminata espressamente dalla legge, né il suo mancato rispetto può comportare alcuna preclusione probatoria per l'ente impositore, nei confronti del quale, come sopra chiarito, non matura alcuna decadenza e che quindi rimane libero di dimostrare la fondatezza della pretesa impositoria con gli ordinari mezzi di prova.
Passando al secondo motivo di appello, anch'esso è infondato.
Non può ritenersi che l'ordinanza ingiunzione sia nulla per non aver indicato specificamente i presunti giorni di occupazione, ricorrendo ad un calcolo forfettario dei giorni di presenza della lavoratrice:
l'ispettorato ha individuato quale periodo di durata del rapporto di somministrazione abusiva quello che va dal 24/07/2013 – 30/05/2016, cioè dalla conclusione del primo contratto fra la e la CP_2 Parte_2
alla data dell'accertamento della violazione, che comprende 1043 giorni totali di calendario. I giorni per pagina 5 di 12 i quali è stata applicata la sanzione, però, sono quelli lavorativi effettivi, individuati, secondo quanto allegato dall'ispettorato, sulla base delle dichiarazioni del teste e dello stesso appellante ER
, che hanno fatto riferimento a turni lavorativi di 6 giorni con un giorno e mezzo di Parte_1
riposo, corrispondente all'orario di lavoro indicato dal CCNL di settore (badanti e colf), che prevede un turno di 6 giorni a settimana di lavoro (da lunedì al sabato con riposo la domenica).
A fronte di ciò, l'Amministrazione ha sufficientemente motivato circa i fatti costitutivi della sanzione ai sensi dell'art. 2697 c.c., e diviene dunque onere dell'ingiunto, secondo la costante interpretazione della
Cassazione, dimostrare, “qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del
procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole
circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (si veda, fra tutte, Cass. civ.,
Sez. VI - 2, Ordinanza, 24/01/2019, n. 1921); dunque, nella fattispecie, dimostrare che i giorni di lavoro effettivo della , nel periodo in contestazione, fossero inferiori a quelli calcolati dall' . CP_2 CP_1
Va peraltro osservato come secondo la Suprema Corte il dovere di motivazione in materia di sanzioni amministrative “va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di
consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando
dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni
ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale” (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Sent.,
20/03/2009, n. 6901).
Nel caso di specie non si è realizzata alcuna lesione dei diritti di difesa degli ingiunti, in quanto fin dal verbale di accertamento – richiamato per relationem dall'ordinanza ingiunzione e ritualmente notificato agli interessati, vedasi doc. 3 appellato– l' ha dato adeguata contezza dei presupposti giuridici CP_1
e fattuali per l'applicazione delle sanzioni, individuando i soggetti coinvolti, il periodo di riferimento dell'infrazione e la documentazione utilizzata ai fini del decidere.
Va poi sottolineato come non sussista la paventata non conoscibilità degli atti richiamati dal verbale di accertamento allegata dall'appellante: la sanzione è infatti principalmente motivata sulla base del richiamo ai contratti di lavoro fra la e la certamente conosciuti dagli ingiunti in CP_2 Parte_2
quanto parti contrattuali, e sulle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, le quali erano certamente conoscibili, al pari di tutta la documentazione in possesso dell'ispettorato, in virtù
pagina 6 di 12 dell'applicazione del generale principio di accesso agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della l.
241/90, pacificamente applicabile anche in materia di procedimenti ispettivi (si veda, fra le altre, Cons.
Stato, Sez. III, 26/01/2021, n. 770), che gli interessati avrebbero potuto esercitare fin dalla notifica del verbale di accertamento.
Oltretutto, neppure in sede processuale, di fronte alle allegazioni dell'Amministrazione, gli ingiunti hanno provato che i giorni di presenza della nel periodo indicato nell'ordinanza fossero inferiori CP_2
ai contestati 816.
Il terzo motivo di appello è infondato.
Va innanzitutto sottolineato come non rilevi la circostanza per cui le dichiarazioni della e del CP_2
avessero ad oggetto il rapporto di lavoro con la Cooperativa “Il Sorriso”. ER
Tali dichiarazioni devono ritenersi utilizzabili a fini probatori anche per il periodo successivo in cui la
è stata impiegata presso , in quanto il rapporto CP_2 Parte_2
di lavoro della presso la famiglia del si è svolto senza soluzione di continuità e attraverso CP_2 ER
le medesime modalità mentre si susseguivano i rapporti della lavoratrice con le varie cooperative,
circostanza confermata dalle dichiarazioni dell' il quale ha dichiarato che nel passaggio da Parte_1
una all'altra cooperativa nulla era cambiato e che “le modalità e il tipo di servizio reso dalla nei CP_2
confronti della famiglia sono sempre le stesse”. ER
Quanto poi alle circostanze che avrebbero portato alla sostituzione della per ferie, festività e CP_2
esigenze personali della lavoratrice, esse devono considerarsi irrilevanti in quanto era, come chiarito,
onere degli ingiunti, anche per il principio di vicinanza della prova, dimostrare che le giornate di occupazione nel periodo contestato fossero inferiori.
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello.
Va premesso che l'ispettorato ha contestato un'ipotesi di somministrazione irregolare ai sensi dell'art. 18 comma 1 del decreto legislativo 276/2003 e cioè un'ipotesi di esercizio non autorizzato delle attività
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del medesimo testo normativo. È pacifico che di tali autorizzazioni la non disponesse. Parte_2
L'ispettorato, dopo aver riqualificato per l'intero periodo il rapporto di lavoro della come CP_2
subordinato (e non contratto a progetto), ha ritenuto che la , anziché erogare un Parte_2
pagina 7 di 12 servizio di assistenza domiciliare in senso proprio, si sia limitata a fornire la manodopera di una lavoratrice priva di qualifiche e con ciò abbia attuato una somministrazione irregolare.
Emerge infatti dagli atti di causa che il rapporto creatosi fra i tre soggetti coinvolti ( Parte_2 CP_2
e fosse sostanzialmente riconducibile ad un rapporto di somministrazione così come previsto e ER
disciplinato dal D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, il quale prevede, in sostanza, l'istaurazione di un rapporto obbligatorio triangolare in cui il lavoratore è, formalmente, dipendente del somministratore (che provvede al versamento della retribuzione e degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali), ma viene impiegato presso un terzo soggetto, detto utilizzatore, il quale di converso detiene il potere organizzativo e direttivo nei confronti del lavoratore ed è obbligato a pagare al somministratore una somma di danaro quale corrispettivo della somministrazione.
In concreto la era inquadrata dapprima come lavoratrice a progetto e poi come lavoratrice CP_2
subordinata presso la Cooperativa. Ciò è innanzitutto dimostrato dai contratti di lavoro succedutisi nel tempo (cfr. doc. da 5 a 9 del fascicolo di primo grado di parte appellata). L'ispettorato, nel verbale di accertamento notificato agli ingiunti ha provveduto innanzitutto ad una riqualificazione del rapporto,
essendo evidente che l'assistenza ad una persona anziana e la pulizia della sua abitazione non concretizzano un “progetto” che possa ritenersi non ultimato ad una certa data. Peraltro, alla qualificazione come rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato, gli appellati hanno prestato adesione con il pagamento della sanzione relativa alla riqualificazione del rapporto di lavoro della elevata con il verbale di accertamento. CP_2
Emerge d'altronde dalle buste paga versate in atti (cfr. all.ti da 17 a 20 del fascicolo di primo grado di parte appellata) che è sempre stata la a remunerare la e a versare i relativi contributi Parte_2 CP_2
e gli oneri previdenziali e assistenziali.
Inoltre, lo stesso in sede di audizione presso l'ispettorato (cfr. all. 25) ha affermato “Non mi Parte_1
occupo specificamente degli aspetti gestionali dell'attività della ” e “la gestione pratica CP_2
dell'attività della viene effettuata direttamente da , che poi remunerava CP_2 Persona_2
direttamente la per il servizio svolto dalla , così come dimostrato dalle fatture versate Parte_2 CP_2
in atti (cfr all.ti da 21 a 24 del fascicolo di parte appellata) e come dichiarato dal e dallo stesso ER
(cfr. all.ti 13 e 25). Parte_1
pagina 8 di 12 Il in sostanza, non solo indicava alla le mansioni da svolgere ogni giorno, concordava ER CP_2
con lei le presenze (tanto che , nel verbale di dichiarazioni, ha affermato che sia lui che Parte_1
la segretaria avevano sporadici contatti con la , la quale ad esempio dieci giorni Tes_1 CP_2
prima gli aveva comunicato il proprio periodo di ferie, concordato previamente con il controllava ER
che ella espletasse quotidianamente la sua attività, la gestiva insomma come sua dipendente, tranne il fatto che non la remunerava direttamente, ma versava il corrispettivo pattuito alla cooperativa.
Di fatto quest'ultima fungeva da mero schermo, da intermediaria tra il soggetto prestatore di lavoro e il soggetto utilizzatore di quella prestazione, ed in ciò si concretizza appunto la somministrazione di manodopera.
La stessa , nel verbale di audizione, dichiarava: “il mio lavoro presso la cooperativa Controparte_2
consisteva nel fare la badante 24 ore al giorno per di Foligno”. Non vi erano altri Persona_3
obblighi cui la fosse tenuta nei confronti del formale datore di lavoro. CP_2
Per quanto si desume dagli atti, la non aveva alcuna forma di controllo sullo svolgimento Parte_2
delle mansioni della , non esercitava alcun potere direttivo /disciplinare nei suoi confronti e si CP_2
limitava ad avallare e registrare le sue presenze, al fine – meramente burocratico – di compilare le buste paga, retribuirla e versare i contributi. Anche nella fase iniziale del rapporto, a fronte della richiesta di personale da parte del per l'assistenza della propria madre, la cooperativa si era limitata a reperire ER
la e ad assegnargliela, così fornendo manodopera “allo stato puro”, essendo la predetta priva di CP_2
qualsivoglia qualifica professionale e di formazione.
Mutatis mutandis, si è realizzata una fattispecie analoga a quella dell'interposizione illecita riscontrata dalla giurisprudenza negli appalti “endoaziendali”, in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (cfr. Cass. Sez. L.,
26/10/2018, n. 27213).
pagina 9 di 12 È bene sottolineare che l'art. 37 quarto comma del D. Lgs 81/15 prevede espressamente la somministrazione di lavoratori domestici, cosicché neppure in astratto può dirsi che, per la natura elementare ed esecutiva dei compiti di una colf/badante, che necessariamente richiede indicazioni pratiche impartite dalla famiglia presso cui si svolge assistenza, il lavoro domestico possa essere escluso dalle prestazioni oggetto di intermediazione illecita.
La sussistenza della somministrazione non può, d'altronde, essere considerata incompatibile con la presenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la Cooperativa e la lavoratrice, considerato che il contratto di somministrazione “lecito” previsto e disciplinato dal D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
presuppone proprio che il rapporto di lavoro subordinato sussista tra il lavoratore somministrato e il somministratore, anche se la prestazione viene utilizzata dal terzo.
Inconferente è poi il riferimento alla mutualità prevalente che regola i rapporti all'intero delle società
cooperative, posto che la sanzione oggetto del presente giudizio è comminata in ragione di come la ha disposto del rapporto di lavoro intercorrente con la lavoratrice, realizzando una Parte_2
somministrazione irregolare, a prescindere dalla qualità di socia-lavoratrice della . CP_2
In merito poi al richiamo alla sentenza n. 25/2025 di questa stessa Corte, essa non si è specificamente pronunciata in merito alle questioni oggetto del presente giudizio, ma ha valutato la sola “forma” del rapporto della con la cooperativa, stabilendo che esso, per le sue caratteristiche, dovesse essere CP_2
considerato di natura subordinata ab origine e non come co.co.co.
Del resto, lo stesso verbale di accertamento aveva provveduto ad una preliminare riqualificazione del rapporto, che, lo si ribadisce, non è in contraddizione con la verifica della violazione della normativa sulla somministrazione irregolare. Si tratta, infatti, di osservare due segmenti della stessa situazione: la prima volta nel suo aspetto “formale” dell'apparenza, la seconda sul piano “sostanziale” del concreto svolgersi del rapporto.
Il quinto motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto integrante un nuovo motivo di impugnazione avverso l'ordinanza di ingiunzione.
Sul punto, è infatti principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l'opponente ha l'onere di spendere ogni motivo di nullità o annullabilità nei confronti delle sanzioni amministrative con l'atto di opposizione, con la conseguenza che non è consentito alla parte ricorrente integrarli in corso di causa.
pagina 10 di 12 Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tema di opposizione a sanzioni
amministrative, la legge n. 689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel
quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono
essere prospettate nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
22/09/2021, n. 25702), per cui tale facoltà deve essere a maggior ragione esclusa in caso di impugnazione della decisione di primo grado dell'opposizione.
Nel caso di specie, tale motivo di nullità non era stato prospettato nell'originario atto di opposizione, nel quale gli odierni appellanti hanno unicamente dedotto la mancanza di responsabilità dell' Parte_1
relativamente al periodo 24.7.2013-23.1.2015 senza contestare quella della Cooperativa, individuando peraltro espressamente il legale rappresentante della in detto periodo nella persona della Parte_2
SI.ra . Parte_4
Il sesto motivo di appello è infondato in quanto, secondo la giurisprudenza costante della Corte di
Cassazione, anche a seguito di rideterminazione della sanzione a seguito dell'accoglimento di un'opposizione “nell'ambito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice
non è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di rimessione in termini per il pagamento in forma ridotta,
essendo quella forma di pagamento alternativa al ricorso in opposizione e non introducibile all'interno
di questo, anche in relazione alla perentorietà del termine per la presentazione ex art. 16 della legge n.
689 del 1981” (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. I, 15/02/2007, n. 3447).
Il settimo motivo di appello è anch'esso infondato.
Il giudice di primo grado ha accolto, seppur parzialmente, l'opposizione proposta dal solo Parte_1
riducendo la sanzione a carico di quest'ultimo, mentre la difesa dallo stesso legale ed Parte_2
obbligata solidale, è risultata interamente soccombente.
Ci si trova dunque di fronte ad una situazione in cui gli opponenti erano entrambi (sostanzialmente)
soccombenti, l'una per intero, l'altro in parte, essendo stata confermata la sanzione a suo carico, ma ridotta nell'ammontare a circa la metà. Specularmente, vertendosi in materia di obbligazioni solidali,
l' era vittorioso, ma aveva visto parzialmente ridotta la sua pretesa nei confronti di uno dei CP_1
coobbligati.
pagina 11 di 12 In diritto, è bene premettere che il giudice possiede, in caso di accoglimento parziale della domanda, il
“la facoltà di compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalle parti, e la scelta della misura della
compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La compensazione non può essere
contestata in sede di legittimità se non nei limiti dell'impossibilità di procedere alla condanna delle spese
a carico del soggetto totalmente vincitore” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 22/07/2024, n. 20202).
Nel caso di specie, premesso che non vi è appello incidentale e quindi va considerato, ai fini dell'impugnativa sulle spese, il solo rapporto processuale fra e l' , il giudice Parte_1 CP_1
di primo grado ha valutato, nel complesso, che vi fosse una reciproca soccombenza delle parti, decisione che appare corretta in forza della sopra richiamata giurisprudenza, atteso che il predetto Parte_1
non poteva considerarsi vittorioso, ma, anzi, nella sostanza era soccombente poiché la sanzione a suo carico è stata confermata, sia pure in misura ridotta.
Per il presente grado invece, atteso il rigetto totale di tutti i motivi d'appello proposti, gli appellanti in solido vanno condannati al pagamento delle spese processuali che si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
rigetta l'appello;
condanna ed Parte_2 Parte_1
, in solido fra loro, al rimborso in favore di
[...] Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano in 5.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario
[...]
pari al 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 8.5.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Simone Salcerini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Simone Salcerini Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 279 /2024 promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) elettivamente domiciliati in PERUGIA VIA
[...] P.IVA_1
CESARE FANI 14 presso lo studio dell'Avv. Siro Centofanti, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso
APPELLANTI
contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2
organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (CF: , P.IVA_3
presso la cui sede in Perugia, alla via degli Offici n. 12 è ex lege domiciliato
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
pagina 1 di 12 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
accogliere nella loro globalità le conclusioni del ricorso 4.2.2021, e specificamente:
in tesi
1) dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione 15.1.2021 n. 1 anche per le contestazioni formulate e le sanzioni irrogate a per il periodo 24.1.2015/31.5.2016; Parte_1
2) dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione 15.1.2021 per le contestazioni formulate e le sanzioni irrogate a per l'intero periodo Parte_2
24.7.2013/31.5.2016;
3) condannare l' di Perugia al pagamento del compenso professionale Controparte_1
per i due gradi di giudizio in favore di , ridotto del 30% ai sensi dell'art. 4, 4° comma, Parte_1
D.M. 10.3.2014 n. 55, con distrazione, per entrambi i gradi di giudizio, a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistante;
4) condannare l' di Perugia al pagamento del compenso professionale Controparte_1
per i due gradi di giudizio in favore di , ridotto del 30% Parte_2
ai sensi dell'art. 4, 4° comma, D.M. 10.3.2014 n. 55, con distrazione, per entrambi i gradi di giudizio, a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistante;
in ipotesi
1) dichiarare che, non essendo stata data ad la possibilità di pagamento ridotto di cui Parte_1
all'art. 16 L. 24.11.1981 n. 689 per le violazioni del periodo 24.1.2015/31.5.2016 quantificate dalla sentenza di primo grado in € 19.280,00, egli ha facoltà di pagare un terzo di tale somma e quindi la somma di € 6.426,66, oltre spese del procedimento amministrativo fino al 16.8.2016, entro 60 giorni dalla emissione della sentenza di appello;
2) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato le spese tra e Parte_1
l' e condannare l' Controparte_1 Controparte_1
al pagamento del compenso professionale per i due gradi di giudizio in favore di
[...] Parte_1
pagina 2 di 12 , ridotto del 30% ai sensi dell'art. 4, 4° comma, D.M. 10.3.2014 n. 55, con distrazione, per Pt_1
entrambi i gradi di giudizio, a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistante.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, in totale conferma della sen- tenza impugnata, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello avversario e per l'effetto riget- tarlo, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta;
Con rifusione delle spese di lite anche del presente grado del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il SI. hanno impugnato la sentenza Parte_3 Parte_2
n. 933/2023 del Tribunale di Spoleto, depositata il 6.12.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1/2021 prot. n. 798 del 15.01.2021, riducendo la sanzione quanto ad;
ordinanza che aveva ingiunto ad quale trasgressore e alla società Parte_1 Parte_1
quale responsabile in solido, il pagamento della sanzione Parte_2
di € 40.800,00 a titolo di sanzioni amministrative e € 46,26 per spese di notifica, per aver abusivamente somministrato al signor la lavoratrice , per il periodo 24/7/13- 31/5/2016 Persona_1 Controparte_2
per complessive n. 816 giornate di occupazione.
Con primo motivo di appello gli appellanti deducono la nullità della decisione del giudice di primo grado per avere deciso la causa omettendo di emettere l'ordine di cui all'art. 6, 8° comma, 1° periodo, D. Lgs.
1.9.2011 n. 150 e cioè di ordinare all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto redatto dal funzionario dell'ispettorato prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, con gli atti relativi all'accertamento,
nonché alla contestazione o notificazione della violazione. La conseguente mancanza agli atti del rapporto determinerebbe l'accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 6, 11° comma, D. Lgs.
1.9.2011 n. 150 per mancanza di prove sufficienti della responsabilità degli opponenti.
Con secondo motivo di appello gli appellanti deducono la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata indicazione specifica dei presunti giorni di occupazione della SI.ra presso la famiglia CP_2
del non ricostruibili neppure tramite il verbale di accertamento, con conseguente impossibilità ER
pagina 3 di 12 per gli ingiunti di conoscere esattamente l'oggetto della contestazione e dunque di difendersi da essa. La
contestazione, inoltre, sarebbe basata su documenti, i verbali di dichiarazioni rese dalla e dal SI. CP_2
, non legalmente conoscibili dagli ingiunti e quindi inutilizzabili. Persona_1
Con il terzo motivo di appello gli appellanti censurano la decisione di primo grado laddove ha ritenuto dimostrata la sussistenza dei fatti alla base della contestazione avvalendosi delle dichiarazioni della e del riferite ad altra Cooperativa presso la quale operava la , nonostante la CP_2 ER CP_2
mancanza di prova circa l'effettivo numero di giornate di presenza della , considerati i periodi di CP_2
assenza per ferie e per esigenze personali.
Con il quarto motivo di appello gli appellanti allegano l'insussistenza dei presupposti della somministrazione di lavoro irregolare, in quanto la contestazione relativa alla somministrazione irregolare sarebbe sostanzialmente incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la e la rapporto di lavoro che è stato contestato dallo stesso nella CP_2 Parte_2 CP_1
diffida contenuta nel verbale. Inoltre, essendo la socia-lavoratrice della Cooperativa, impiegarla CP_2
per perseguire il compito della Cooperativa rientrerebbe nel legittimo agire delle società a mutualità
prevalente, le quali normalmente operano tramite il lavoro dei propri soci.
Con quinto motivo di appello, formulato dalla sola e subordinato Parte_2
al mancato accoglimento dei motivi precedenti, la società deduce che non essendo stata individuata, pur essendo possibile, la persona fisica responsabile dell'illecito per il periodo 24.7.2013-23.1.2015 (non essendo il legale rappresentante in quel periodo) comporterebbe anche l'esclusione Parte_1
della responsabilità di , data la natura personale della responsabilità in materia di Parte_2
sanzioni amministrative.
Con sesto motivo di appello, subordinato al mancato accoglimento dei motivi da primo a quarto, il SI.
afferma che, poiché il giudice di primo grado aveva diminuito la sanzione a lui Parte_1
comminata, egli avrebbe avuto diritto ad accedere al beneficio del pagamento ridotto della sanzione nella misura di 1/3 del totale, che il Tribunale ha ingiustamente negato.
Con settimo motivo di appello, formulato dal solo in via ulteriormente subordinata, si Parte_1
censura la decisione di primo grado laddove ha disposto la compensazione delle spese tra lui e l' , mentre la riduzione della sanzione (conseguente all'accoglimento del motivo di CP_1
pagina 4 di 12 opposizione relativo alla sua mancata responsabilità per il periodo 24.7.2013-23.1.2015) avrebbe giustificato la condanna dell' , secondo la soccombenza. CP_1
Con memoria di costituzione del 11.10.2024 si è costituito l Controparte_1
, eccependo l'inammissibilità dell'appello quanto ai motivi n. 1 e 5 e l'inammissibilità della
[...]
censura di mancata produzione documentale da parte dell'amministrazione resistente, contestando gli altri motivi in quanto infondati e concludendo pertanto per il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'8.5.2025, all'esito del deposito di memorie scritte conclusionali e della discussione orale il Collegio ex 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. riservava la decisione.
Tanto premesso, il primo motivo d'appello è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “al pari di quanto questa corte affermava
per l'omologo termine di dieci giorni, fissato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, per
il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione e alla sua contestazione,
deve escludersi la natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua
inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità” (si veda, fra le altre,
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 18/04/2018, n. 9545). La produzione di documenti da parte del resistente soggiace ai soli termini di cui all'art. 416 c.p.c.
Inoltre, il fatto che il giudice di primo grado non abbia emesso l'ordine di cui al medesimo art. 6 del
D.Lgs. 150/2011 non comporta la nullità degli atti del processo, posto che questa non è comminata espressamente dalla legge, né il suo mancato rispetto può comportare alcuna preclusione probatoria per l'ente impositore, nei confronti del quale, come sopra chiarito, non matura alcuna decadenza e che quindi rimane libero di dimostrare la fondatezza della pretesa impositoria con gli ordinari mezzi di prova.
Passando al secondo motivo di appello, anch'esso è infondato.
Non può ritenersi che l'ordinanza ingiunzione sia nulla per non aver indicato specificamente i presunti giorni di occupazione, ricorrendo ad un calcolo forfettario dei giorni di presenza della lavoratrice:
l'ispettorato ha individuato quale periodo di durata del rapporto di somministrazione abusiva quello che va dal 24/07/2013 – 30/05/2016, cioè dalla conclusione del primo contratto fra la e la CP_2 Parte_2
alla data dell'accertamento della violazione, che comprende 1043 giorni totali di calendario. I giorni per pagina 5 di 12 i quali è stata applicata la sanzione, però, sono quelli lavorativi effettivi, individuati, secondo quanto allegato dall'ispettorato, sulla base delle dichiarazioni del teste e dello stesso appellante ER
, che hanno fatto riferimento a turni lavorativi di 6 giorni con un giorno e mezzo di Parte_1
riposo, corrispondente all'orario di lavoro indicato dal CCNL di settore (badanti e colf), che prevede un turno di 6 giorni a settimana di lavoro (da lunedì al sabato con riposo la domenica).
A fronte di ciò, l'Amministrazione ha sufficientemente motivato circa i fatti costitutivi della sanzione ai sensi dell'art. 2697 c.c., e diviene dunque onere dell'ingiunto, secondo la costante interpretazione della
Cassazione, dimostrare, “qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del
procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole
circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (si veda, fra tutte, Cass. civ.,
Sez. VI - 2, Ordinanza, 24/01/2019, n. 1921); dunque, nella fattispecie, dimostrare che i giorni di lavoro effettivo della , nel periodo in contestazione, fossero inferiori a quelli calcolati dall' . CP_2 CP_1
Va peraltro osservato come secondo la Suprema Corte il dovere di motivazione in materia di sanzioni amministrative “va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di
consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando
dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni
ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale” (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Sent.,
20/03/2009, n. 6901).
Nel caso di specie non si è realizzata alcuna lesione dei diritti di difesa degli ingiunti, in quanto fin dal verbale di accertamento – richiamato per relationem dall'ordinanza ingiunzione e ritualmente notificato agli interessati, vedasi doc. 3 appellato– l' ha dato adeguata contezza dei presupposti giuridici CP_1
e fattuali per l'applicazione delle sanzioni, individuando i soggetti coinvolti, il periodo di riferimento dell'infrazione e la documentazione utilizzata ai fini del decidere.
Va poi sottolineato come non sussista la paventata non conoscibilità degli atti richiamati dal verbale di accertamento allegata dall'appellante: la sanzione è infatti principalmente motivata sulla base del richiamo ai contratti di lavoro fra la e la certamente conosciuti dagli ingiunti in CP_2 Parte_2
quanto parti contrattuali, e sulle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, le quali erano certamente conoscibili, al pari di tutta la documentazione in possesso dell'ispettorato, in virtù
pagina 6 di 12 dell'applicazione del generale principio di accesso agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della l.
241/90, pacificamente applicabile anche in materia di procedimenti ispettivi (si veda, fra le altre, Cons.
Stato, Sez. III, 26/01/2021, n. 770), che gli interessati avrebbero potuto esercitare fin dalla notifica del verbale di accertamento.
Oltretutto, neppure in sede processuale, di fronte alle allegazioni dell'Amministrazione, gli ingiunti hanno provato che i giorni di presenza della nel periodo indicato nell'ordinanza fossero inferiori CP_2
ai contestati 816.
Il terzo motivo di appello è infondato.
Va innanzitutto sottolineato come non rilevi la circostanza per cui le dichiarazioni della e del CP_2
avessero ad oggetto il rapporto di lavoro con la Cooperativa “Il Sorriso”. ER
Tali dichiarazioni devono ritenersi utilizzabili a fini probatori anche per il periodo successivo in cui la
è stata impiegata presso , in quanto il rapporto CP_2 Parte_2
di lavoro della presso la famiglia del si è svolto senza soluzione di continuità e attraverso CP_2 ER
le medesime modalità mentre si susseguivano i rapporti della lavoratrice con le varie cooperative,
circostanza confermata dalle dichiarazioni dell' il quale ha dichiarato che nel passaggio da Parte_1
una all'altra cooperativa nulla era cambiato e che “le modalità e il tipo di servizio reso dalla nei CP_2
confronti della famiglia sono sempre le stesse”. ER
Quanto poi alle circostanze che avrebbero portato alla sostituzione della per ferie, festività e CP_2
esigenze personali della lavoratrice, esse devono considerarsi irrilevanti in quanto era, come chiarito,
onere degli ingiunti, anche per il principio di vicinanza della prova, dimostrare che le giornate di occupazione nel periodo contestato fossero inferiori.
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello.
Va premesso che l'ispettorato ha contestato un'ipotesi di somministrazione irregolare ai sensi dell'art. 18 comma 1 del decreto legislativo 276/2003 e cioè un'ipotesi di esercizio non autorizzato delle attività
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del medesimo testo normativo. È pacifico che di tali autorizzazioni la non disponesse. Parte_2
L'ispettorato, dopo aver riqualificato per l'intero periodo il rapporto di lavoro della come CP_2
subordinato (e non contratto a progetto), ha ritenuto che la , anziché erogare un Parte_2
pagina 7 di 12 servizio di assistenza domiciliare in senso proprio, si sia limitata a fornire la manodopera di una lavoratrice priva di qualifiche e con ciò abbia attuato una somministrazione irregolare.
Emerge infatti dagli atti di causa che il rapporto creatosi fra i tre soggetti coinvolti ( Parte_2 CP_2
e fosse sostanzialmente riconducibile ad un rapporto di somministrazione così come previsto e ER
disciplinato dal D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, il quale prevede, in sostanza, l'istaurazione di un rapporto obbligatorio triangolare in cui il lavoratore è, formalmente, dipendente del somministratore (che provvede al versamento della retribuzione e degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali), ma viene impiegato presso un terzo soggetto, detto utilizzatore, il quale di converso detiene il potere organizzativo e direttivo nei confronti del lavoratore ed è obbligato a pagare al somministratore una somma di danaro quale corrispettivo della somministrazione.
In concreto la era inquadrata dapprima come lavoratrice a progetto e poi come lavoratrice CP_2
subordinata presso la Cooperativa. Ciò è innanzitutto dimostrato dai contratti di lavoro succedutisi nel tempo (cfr. doc. da 5 a 9 del fascicolo di primo grado di parte appellata). L'ispettorato, nel verbale di accertamento notificato agli ingiunti ha provveduto innanzitutto ad una riqualificazione del rapporto,
essendo evidente che l'assistenza ad una persona anziana e la pulizia della sua abitazione non concretizzano un “progetto” che possa ritenersi non ultimato ad una certa data. Peraltro, alla qualificazione come rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato, gli appellati hanno prestato adesione con il pagamento della sanzione relativa alla riqualificazione del rapporto di lavoro della elevata con il verbale di accertamento. CP_2
Emerge d'altronde dalle buste paga versate in atti (cfr. all.ti da 17 a 20 del fascicolo di primo grado di parte appellata) che è sempre stata la a remunerare la e a versare i relativi contributi Parte_2 CP_2
e gli oneri previdenziali e assistenziali.
Inoltre, lo stesso in sede di audizione presso l'ispettorato (cfr. all. 25) ha affermato “Non mi Parte_1
occupo specificamente degli aspetti gestionali dell'attività della ” e “la gestione pratica CP_2
dell'attività della viene effettuata direttamente da , che poi remunerava CP_2 Persona_2
direttamente la per il servizio svolto dalla , così come dimostrato dalle fatture versate Parte_2 CP_2
in atti (cfr all.ti da 21 a 24 del fascicolo di parte appellata) e come dichiarato dal e dallo stesso ER
(cfr. all.ti 13 e 25). Parte_1
pagina 8 di 12 Il in sostanza, non solo indicava alla le mansioni da svolgere ogni giorno, concordava ER CP_2
con lei le presenze (tanto che , nel verbale di dichiarazioni, ha affermato che sia lui che Parte_1
la segretaria avevano sporadici contatti con la , la quale ad esempio dieci giorni Tes_1 CP_2
prima gli aveva comunicato il proprio periodo di ferie, concordato previamente con il controllava ER
che ella espletasse quotidianamente la sua attività, la gestiva insomma come sua dipendente, tranne il fatto che non la remunerava direttamente, ma versava il corrispettivo pattuito alla cooperativa.
Di fatto quest'ultima fungeva da mero schermo, da intermediaria tra il soggetto prestatore di lavoro e il soggetto utilizzatore di quella prestazione, ed in ciò si concretizza appunto la somministrazione di manodopera.
La stessa , nel verbale di audizione, dichiarava: “il mio lavoro presso la cooperativa Controparte_2
consisteva nel fare la badante 24 ore al giorno per di Foligno”. Non vi erano altri Persona_3
obblighi cui la fosse tenuta nei confronti del formale datore di lavoro. CP_2
Per quanto si desume dagli atti, la non aveva alcuna forma di controllo sullo svolgimento Parte_2
delle mansioni della , non esercitava alcun potere direttivo /disciplinare nei suoi confronti e si CP_2
limitava ad avallare e registrare le sue presenze, al fine – meramente burocratico – di compilare le buste paga, retribuirla e versare i contributi. Anche nella fase iniziale del rapporto, a fronte della richiesta di personale da parte del per l'assistenza della propria madre, la cooperativa si era limitata a reperire ER
la e ad assegnargliela, così fornendo manodopera “allo stato puro”, essendo la predetta priva di CP_2
qualsivoglia qualifica professionale e di formazione.
Mutatis mutandis, si è realizzata una fattispecie analoga a quella dell'interposizione illecita riscontrata dalla giurisprudenza negli appalti “endoaziendali”, in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (cfr. Cass. Sez. L.,
26/10/2018, n. 27213).
pagina 9 di 12 È bene sottolineare che l'art. 37 quarto comma del D. Lgs 81/15 prevede espressamente la somministrazione di lavoratori domestici, cosicché neppure in astratto può dirsi che, per la natura elementare ed esecutiva dei compiti di una colf/badante, che necessariamente richiede indicazioni pratiche impartite dalla famiglia presso cui si svolge assistenza, il lavoro domestico possa essere escluso dalle prestazioni oggetto di intermediazione illecita.
La sussistenza della somministrazione non può, d'altronde, essere considerata incompatibile con la presenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la Cooperativa e la lavoratrice, considerato che il contratto di somministrazione “lecito” previsto e disciplinato dal D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
presuppone proprio che il rapporto di lavoro subordinato sussista tra il lavoratore somministrato e il somministratore, anche se la prestazione viene utilizzata dal terzo.
Inconferente è poi il riferimento alla mutualità prevalente che regola i rapporti all'intero delle società
cooperative, posto che la sanzione oggetto del presente giudizio è comminata in ragione di come la ha disposto del rapporto di lavoro intercorrente con la lavoratrice, realizzando una Parte_2
somministrazione irregolare, a prescindere dalla qualità di socia-lavoratrice della . CP_2
In merito poi al richiamo alla sentenza n. 25/2025 di questa stessa Corte, essa non si è specificamente pronunciata in merito alle questioni oggetto del presente giudizio, ma ha valutato la sola “forma” del rapporto della con la cooperativa, stabilendo che esso, per le sue caratteristiche, dovesse essere CP_2
considerato di natura subordinata ab origine e non come co.co.co.
Del resto, lo stesso verbale di accertamento aveva provveduto ad una preliminare riqualificazione del rapporto, che, lo si ribadisce, non è in contraddizione con la verifica della violazione della normativa sulla somministrazione irregolare. Si tratta, infatti, di osservare due segmenti della stessa situazione: la prima volta nel suo aspetto “formale” dell'apparenza, la seconda sul piano “sostanziale” del concreto svolgersi del rapporto.
Il quinto motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto integrante un nuovo motivo di impugnazione avverso l'ordinanza di ingiunzione.
Sul punto, è infatti principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l'opponente ha l'onere di spendere ogni motivo di nullità o annullabilità nei confronti delle sanzioni amministrative con l'atto di opposizione, con la conseguenza che non è consentito alla parte ricorrente integrarli in corso di causa.
pagina 10 di 12 Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tema di opposizione a sanzioni
amministrative, la legge n. 689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel
quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono
essere prospettate nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
22/09/2021, n. 25702), per cui tale facoltà deve essere a maggior ragione esclusa in caso di impugnazione della decisione di primo grado dell'opposizione.
Nel caso di specie, tale motivo di nullità non era stato prospettato nell'originario atto di opposizione, nel quale gli odierni appellanti hanno unicamente dedotto la mancanza di responsabilità dell' Parte_1
relativamente al periodo 24.7.2013-23.1.2015 senza contestare quella della Cooperativa, individuando peraltro espressamente il legale rappresentante della in detto periodo nella persona della Parte_2
SI.ra . Parte_4
Il sesto motivo di appello è infondato in quanto, secondo la giurisprudenza costante della Corte di
Cassazione, anche a seguito di rideterminazione della sanzione a seguito dell'accoglimento di un'opposizione “nell'ambito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice
non è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di rimessione in termini per il pagamento in forma ridotta,
essendo quella forma di pagamento alternativa al ricorso in opposizione e non introducibile all'interno
di questo, anche in relazione alla perentorietà del termine per la presentazione ex art. 16 della legge n.
689 del 1981” (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. I, 15/02/2007, n. 3447).
Il settimo motivo di appello è anch'esso infondato.
Il giudice di primo grado ha accolto, seppur parzialmente, l'opposizione proposta dal solo Parte_1
riducendo la sanzione a carico di quest'ultimo, mentre la difesa dallo stesso legale ed Parte_2
obbligata solidale, è risultata interamente soccombente.
Ci si trova dunque di fronte ad una situazione in cui gli opponenti erano entrambi (sostanzialmente)
soccombenti, l'una per intero, l'altro in parte, essendo stata confermata la sanzione a suo carico, ma ridotta nell'ammontare a circa la metà. Specularmente, vertendosi in materia di obbligazioni solidali,
l' era vittorioso, ma aveva visto parzialmente ridotta la sua pretesa nei confronti di uno dei CP_1
coobbligati.
pagina 11 di 12 In diritto, è bene premettere che il giudice possiede, in caso di accoglimento parziale della domanda, il
“la facoltà di compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalle parti, e la scelta della misura della
compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La compensazione non può essere
contestata in sede di legittimità se non nei limiti dell'impossibilità di procedere alla condanna delle spese
a carico del soggetto totalmente vincitore” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 22/07/2024, n. 20202).
Nel caso di specie, premesso che non vi è appello incidentale e quindi va considerato, ai fini dell'impugnativa sulle spese, il solo rapporto processuale fra e l' , il giudice Parte_1 CP_1
di primo grado ha valutato, nel complesso, che vi fosse una reciproca soccombenza delle parti, decisione che appare corretta in forza della sopra richiamata giurisprudenza, atteso che il predetto Parte_1
non poteva considerarsi vittorioso, ma, anzi, nella sostanza era soccombente poiché la sanzione a suo carico è stata confermata, sia pure in misura ridotta.
Per il presente grado invece, atteso il rigetto totale di tutti i motivi d'appello proposti, gli appellanti in solido vanno condannati al pagamento delle spese processuali che si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
rigetta l'appello;
condanna ed Parte_2 Parte_1
, in solido fra loro, al rimborso in favore di
[...] Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano in 5.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario
[...]
pari al 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 8.5.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Simone Salcerini
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