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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2675/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice riuniti nella Camera di Consiglio del 6.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per querela di falso iscritto al n.r.g. 2675/2019, promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Sara Serritiello CodiceFiscale_2
QUERELANTI
CONTRO
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall' Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato
QUERELATO
CONCLUSIONI
Parte querelante ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del
26.11.2024, udienza alla quale la querelata non è comparsa. La parte querelante ha successivamente depositato scritti conclusionali nei termini assegnati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per querela di falso ritualmente notificato, e Parte_1
hanno proposto querela di falso avverso il verbale n. 700014997379, così Parte_2
come prodotto dalla nel procedimento civile n. 3806/2018 R.G. incardinato Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di , chiedendo in particolare: (i) dichiararsi la falsità della CP_1
correzione dei dati anagrafici del Sig. apposta sul medesimo verbale;
(ii) escludere il Parte_2
pagina 1 di 4 documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla nel procedimento Controparte_1
civile N. 3806/2018 R.G. incardinato dinanzi al Giudice di Pace di;
il tutto con vittoria di CP_1
spese.
A sostegno della querela, gli attori hanno dedotto: (i) di aver proposto innanzi a Giudice di Pace di ricorso ex art. 204 bis C.d.S., avverso il verbale N. 700014997379 emesso dalla Polizia CP_1
Stradale di in data 25.11.2018, redatto in pari data e consegnato al Sig. , CP_1 Parte_1 per la violazione dell'art. 186 bis comma 3 C.d.S. e 186 comma 2 bis C.d.S., con cui veniva irrogata la sanzione di € 1.418,66 e la sanzione accessoria della decurtazione di 10 punti dalla patente con sospensione della stessa;
(ii) che il Giudice di Pace di con ordinanza provvedeva a disporre la CP_1
sospensione della sanzione amministrativa sopra indica, fissando la prima udienza del procedimento civile N. 3806/2018 R.G. in data 11.03.2019; (iii) che la , nel costituirsi in detto Controparte_1
procedimento, avrebbe prodotto il verbale impugnato N. 700014997379 in versione difforme rispetto a quello consegnato al Sig. ; (iv) che in particolare il verbale impugnato in possesso Parte_1
del in particolare mancherebbe di un dato necessario quale le generalità esatte del Sig. Parte_2
, obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché Parte_2
l'indicazione della data di nascita errata del medesimo e la mancanza del codice fiscale, integrando così uno dei motivi di ricorso avverso il predetto verbale per violazione dell'art. 383 D.p.r. 495/1992
(regolamento attuativo del C.d.S) per mancanza di un dato necessario;
(v) che il verbale prodotto dall'amministrazione resistente conterrebbe invece una correzione posta al lato delle generalità del Sig.
, ovvero l'incasellamento della data errata (10.05.1991) e l'indicazione di quella Parte_2
corretta 02.07.1954; (vi) che tali circostanze integrerebbero la falsità materiale del documento, stante la dedotta alterazione/correzione in violazione, tra le altre cose, dell'art. 383 D.p.r. 495/1992
(regolamento attuativo del C.d.S).
Con comparsa depositata in data 07.05.2020 si è costituita in giudizio la
[...] eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per Controparte_1
essere competente il Tribunale di Firenze;
ha sostenuto l'inammissibilità della querela per essere l'atto impugnato affetto da mero errore materiale e non da falsità; ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del Giudizio, espletate le formalità previste dall'art. 223 cpc, all'udienza del 26.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierna querela di falso.
pagina 2 di 4 Come noto, la querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento
(atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile (cfr. Cassazione Sez. 6 Ordinanza N. 19626 del 18.09.2020; Cass.
25 novembre 1982, n. 6375; Cass. 2 luglio 2001, n. 8925).
Nel caso di specie, è pacifico che l'aggiunta a margine da parte del pubblico ufficiale della nota di correzione della data di nascita dell'obbligato in solido vi è stata ed è stata successiva rispetto alla redazione del verbale al momento dell'infrazione e della sua notifica a mani del trasgressore. Tuttavia, non si tratta a ben vedere di una falsità materiale, ma di una mera correzione di un errore materiale.
L'Amministrazione querelata ha infatti dato atto che sull'atto oggetto di impugnazione veniva inserita, per mero errore materiale, la data un'errata data di nascita dell'obbligato in solido.
È peraltro del tutto plausibile che, successivamente alla redazione del verbale gli operanti, ricontrollando l'atto dopo la stesura, accortisi dell'errore commesso e riunendo le tre copie del documento (laddove la terza, destinata al trasgressore, era stata già staccata dalle altre), provvedevano alla correzione del dato erroneamente inserito.
Deve quindi ritenersi che la discrasia documentale accertata sia comunque da ricondursi ad un mero errore materiale e non ad una falsità materiale.
In definitiva, posto che nel caso di specie si controverte soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, l'odierna querela di falso deve essere dichiarata inammissibile (cfr. Cassazione Sez. 6
Ordinanza N. 19626 del 18.09.2020).
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione dei valori minimi di riferimento rispetto alla fascia di valore indeterminabile a bassa complessità della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n.
55/2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata e con riduzione del 50 % stante la pronuncia di inammissibilità, ex art. 4, comma 9 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 1) Rigetta la querela di falso e, per l'effetto, ordina la restituzione del documento oggetto di querela di falso e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale del documento;
2) Condanna parte querelante al pagamento delle spese di lite in favore della parte querelata;
spese che liquida in Euro 1.453,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
3) condanna, inoltre, la parte querelante alla pena pecuniaria prevista per legge (art. 226 c.p.c.) nella misura di Euro 10,00.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 6.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo Dott.ssa Claudia Frosini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice riuniti nella Camera di Consiglio del 6.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per querela di falso iscritto al n.r.g. 2675/2019, promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Sara Serritiello CodiceFiscale_2
QUERELANTI
CONTRO
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall' Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato
QUERELATO
CONCLUSIONI
Parte querelante ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del
26.11.2024, udienza alla quale la querelata non è comparsa. La parte querelante ha successivamente depositato scritti conclusionali nei termini assegnati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per querela di falso ritualmente notificato, e Parte_1
hanno proposto querela di falso avverso il verbale n. 700014997379, così Parte_2
come prodotto dalla nel procedimento civile n. 3806/2018 R.G. incardinato Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di , chiedendo in particolare: (i) dichiararsi la falsità della CP_1
correzione dei dati anagrafici del Sig. apposta sul medesimo verbale;
(ii) escludere il Parte_2
pagina 1 di 4 documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla nel procedimento Controparte_1
civile N. 3806/2018 R.G. incardinato dinanzi al Giudice di Pace di;
il tutto con vittoria di CP_1
spese.
A sostegno della querela, gli attori hanno dedotto: (i) di aver proposto innanzi a Giudice di Pace di ricorso ex art. 204 bis C.d.S., avverso il verbale N. 700014997379 emesso dalla Polizia CP_1
Stradale di in data 25.11.2018, redatto in pari data e consegnato al Sig. , CP_1 Parte_1 per la violazione dell'art. 186 bis comma 3 C.d.S. e 186 comma 2 bis C.d.S., con cui veniva irrogata la sanzione di € 1.418,66 e la sanzione accessoria della decurtazione di 10 punti dalla patente con sospensione della stessa;
(ii) che il Giudice di Pace di con ordinanza provvedeva a disporre la CP_1
sospensione della sanzione amministrativa sopra indica, fissando la prima udienza del procedimento civile N. 3806/2018 R.G. in data 11.03.2019; (iii) che la , nel costituirsi in detto Controparte_1
procedimento, avrebbe prodotto il verbale impugnato N. 700014997379 in versione difforme rispetto a quello consegnato al Sig. ; (iv) che in particolare il verbale impugnato in possesso Parte_1
del in particolare mancherebbe di un dato necessario quale le generalità esatte del Sig. Parte_2
, obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché Parte_2
l'indicazione della data di nascita errata del medesimo e la mancanza del codice fiscale, integrando così uno dei motivi di ricorso avverso il predetto verbale per violazione dell'art. 383 D.p.r. 495/1992
(regolamento attuativo del C.d.S) per mancanza di un dato necessario;
(v) che il verbale prodotto dall'amministrazione resistente conterrebbe invece una correzione posta al lato delle generalità del Sig.
, ovvero l'incasellamento della data errata (10.05.1991) e l'indicazione di quella Parte_2
corretta 02.07.1954; (vi) che tali circostanze integrerebbero la falsità materiale del documento, stante la dedotta alterazione/correzione in violazione, tra le altre cose, dell'art. 383 D.p.r. 495/1992
(regolamento attuativo del C.d.S).
Con comparsa depositata in data 07.05.2020 si è costituita in giudizio la
[...] eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per Controparte_1
essere competente il Tribunale di Firenze;
ha sostenuto l'inammissibilità della querela per essere l'atto impugnato affetto da mero errore materiale e non da falsità; ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del Giudizio, espletate le formalità previste dall'art. 223 cpc, all'udienza del 26.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierna querela di falso.
pagina 2 di 4 Come noto, la querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento
(atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile (cfr. Cassazione Sez. 6 Ordinanza N. 19626 del 18.09.2020; Cass.
25 novembre 1982, n. 6375; Cass. 2 luglio 2001, n. 8925).
Nel caso di specie, è pacifico che l'aggiunta a margine da parte del pubblico ufficiale della nota di correzione della data di nascita dell'obbligato in solido vi è stata ed è stata successiva rispetto alla redazione del verbale al momento dell'infrazione e della sua notifica a mani del trasgressore. Tuttavia, non si tratta a ben vedere di una falsità materiale, ma di una mera correzione di un errore materiale.
L'Amministrazione querelata ha infatti dato atto che sull'atto oggetto di impugnazione veniva inserita, per mero errore materiale, la data un'errata data di nascita dell'obbligato in solido.
È peraltro del tutto plausibile che, successivamente alla redazione del verbale gli operanti, ricontrollando l'atto dopo la stesura, accortisi dell'errore commesso e riunendo le tre copie del documento (laddove la terza, destinata al trasgressore, era stata già staccata dalle altre), provvedevano alla correzione del dato erroneamente inserito.
Deve quindi ritenersi che la discrasia documentale accertata sia comunque da ricondursi ad un mero errore materiale e non ad una falsità materiale.
In definitiva, posto che nel caso di specie si controverte soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, l'odierna querela di falso deve essere dichiarata inammissibile (cfr. Cassazione Sez. 6
Ordinanza N. 19626 del 18.09.2020).
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione dei valori minimi di riferimento rispetto alla fascia di valore indeterminabile a bassa complessità della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n.
55/2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata e con riduzione del 50 % stante la pronuncia di inammissibilità, ex art. 4, comma 9 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 1) Rigetta la querela di falso e, per l'effetto, ordina la restituzione del documento oggetto di querela di falso e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale del documento;
2) Condanna parte querelante al pagamento delle spese di lite in favore della parte querelata;
spese che liquida in Euro 1.453,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
3) condanna, inoltre, la parte querelante alla pena pecuniaria prevista per legge (art. 226 c.p.c.) nella misura di Euro 10,00.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 6.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo Dott.ssa Claudia Frosini
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