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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 834/2021
Il giorno 27/03/2025, nella causa iscritta al n RG 834 /2021
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 834/2021 promossa da:
), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere della Vittoria
n. 11, con l'avv. LORE' GIUSEPPE ), dal quale rappresentato e difeso C.F._1 giusta procura in atti
ATTORE-OPPONENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA ETNA, 14 00141 CP_1 C.F._2
ROMA con l'avv. PIRONE TIZIANA dal quale rappresentato e difeso C.F._3 giusta procura in atti
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 34/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 13.1.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di , quale titolare dell'omonima ditta CP_1
2 di 5 individuale, della somma di € 78.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti nel cantiere di Roma, via Cosseria n. 5, nell'anno 2016/2017, giusta fattura n. 1 del 16.3.2020.
A sostegno dell'opposizione, ha sostenuto di aver remunerato per il lavoro CP_1 svolto mediante il pagamento della somma di € 29.000,00 da ritenersi satisfattiva e che, pertanto,
l'ulteriore importo richiesto non è dovuto.
Si è costituito quale titolare dell'omonima ditta individuale, contestando CP_1
l'imputazione del pagamento della somma di € 29.000,00 al corrispettivo per l'appalto in questione, evidenziando di aver svolto altri lavori per il Consorzio e di aver emesso solo altre due fatture per il cantiere di via Cosseria n. 5 per l'importo complessivo di € 8.500,00.
Nelle more del giudizio, il è stato sottoposto a liquidazione giudiziale, Parte_2 dichiarata con sentenza del 22.6.2023 del Tribunale di Roma;
il si è quindi nuovamente Parte_1 costituito con comparsa del 3.10.2023, chiedendo la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 302
c.p.c..
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
all'esito, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. In via preliminare, va rilevata la ritualità della costituzione in prosecuzione richiesta dal
. Parte_2
Anzitutto, giova richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto è relativamente inefficace nei confronti della procedura fallimentare ma, se il giudizio di opposizione (interrotto per il fallimento del debitore) non viene riassunto, lo stesso decreto diviene definitivamente esecutivo e può essere fatto valere nei confronti del debitore ritornato "in bonis"; pertanto, è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato "in bonis" (Cass. n. 22047 del 13/10/2020; Cass. n. 8110 del
14/03/2022; Cass. n. 13810 del 02/05/2022).
Inoltre, va rilevato come, secondo una recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni
Unite, in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di
3 di 5 estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e
93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario (Cass. Sez. Un. n. 12154 del 07/05/2021).
Orbene, nel caso di specie l'apertura della liquidazione giudiziale è stata dichiarata dalla parte con nota depositata agli atti del fascicolo telematico il 25.7.2023, ma non è stata dichiarata in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c. (atteso che tra l'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e la costituzione in prosecuzione non si è celebrata alcuna udienza, neppure a trattazione scritta), né risulta l'avvenuta notifica alla controparte nei termini di legge.
Pertanto, non essendo intervenuta la dichiarazione giudiziale di interruzione del processo, non è decorso alcun termine per la riassunzione o prosecuzione, che quindi deve ritenersi tempestiva.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata.
Va anzitutto premesso che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel caso di specie, vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali, spetta al creditore-odierno opposto la prova del titolo della pretesa, costituito dal contratto, e dall'adempimento della prestazione.
Orbene, a fronte della specifica contestazione dell'opponente dell'inesistenza del rapporto contrattuale per le prestazioni indicate nella fattura azionata, in quanto esorbitanti rispetto al rapporto di subappalto effettivamente intervenuto tra le parti, nulla ha dimostrato. CP_1
In altre parole, non vi è prova della esecuzione di opere edili da parte del convenuto-opposto presso il cantiere di Roma, via Cosseria n. 5, per l'importo di oltre € 78.000,00 (considerato che è pacifico che l'odierno convenuto abbia ricevuto acconti da aggiungersi all'importo fatturato).
4 di 5 Quanto all'imputazione dei pagamenti per complessivi € 29.000,00, la deduzione del convenuto è generica, non essendo indicati gli importi da imputarsi ad appalti diversi da quello per cui è causa.
Pertanto, deve ritenersi fondata l'imputazione fatta dal debitore, con la conseguenza che il rapporto per cui è causa deve ritenersi estinto con il pagamento satisfattivo della somma di €
29.000,00.
L'opposizione deve quindi trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo merita di essere revocato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore della parte opponente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 34/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 13.1.2021, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il convenuto-opposto al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 9.548,50, di cui € 9.142,00 per compensi ed € 406,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Lorè quale antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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