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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CO GIUSEPPE, Presidente
PASTORE ORNELLA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 527/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5217/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003216201000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5217/05/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, depositata il 16/07/2024, veniva accolto il ricorso proposto da Resistente_1, avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239003216201000, con cui si richiede alla ricorrente, nella qualità di erede del defunto Nominativo_1, il pagamento delle somme portate da una cartella esattoriale e da tre avvisi d'accertamento presupposti, complessivamente per euro € 810.455,54, aventi ad oggetto rispettivamente
IVA 2006, 2007, 2008 e 2009.
Nel ricorso era stato dedotto preliminarmente di aver rinunciato all'eredità e di non essere pertanto tenuto al pagamento dei debiti del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, e neanche “se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c.” deve essere considerata come mai chiamata alla successione, mentre grava sull'Amministrazione creditrice del dante causa l'onere di provare l'accettazione dell'eredità.
In subordine: mancata notifica degli atti presupposti;
intervenuta prescrizione dei tributi portati dalla cartella e dagli avvisi di accertamento;
Violazione dell'iter procedimentale da parte dell'Ente impositore Nominativo_2 delle Entrate.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso rilevando che nonostante la contestazione della qualifica di erede, nessuna dimostrazione è stata offerta da parte dei convenuti (sui quali grava l'onere della prova: cfr. Cassazione civile, Sez. 6, Ordinanza del 29 aprile 2022, n. 13550) in ordine alla intervenuta accettazione (anche tacita o presunta) dell'eredità.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate rilevando l'erroneita' della sentenza – nullita' assoluta – violazione artt. 519 e ss. c.c.; art. 65, comma 4, d.p.r. 600/1973; artt. 19 e
21 d.lgs. 546/1992, che gli avvisi d'accertamento erano stati regolarmente notificati all'indirizzo de cuius
(deceduto in data 02/09/2013), in data 20/11/2015, impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto, e consegnati tramite messo comunale alla Sig.ra Nominativo_3, che riceveva nella qualità di erede, come attestato dal messo notificatore.
Agenzia delle Entrate e Riscossione si costituiva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Resistente_1 si costituiva rilevando che l'appellante, non ha contestato l'intervenuta rinuncia all'eredità né ha offerto alcuna prova atta a dimostrare invece che la ricorrente abbia accettato l'eredità.
Evidenziava che anche nei confronti dell'altro coerede Sig.ra Nominativo_4 (sorella dell'odierna appellata) con la sentenza 8627/2024 CGT 1° Reggio Calabria è stato accolto il ricorso, avendo la ricorrente dimostrato anch'essa di aver rinunciato all'eredità
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
Va premesso che in relazione alla posizione dell'erede la Suprema Corte (Ordinanza nr. 11832 del
18.04.2022), in relazione ai debiti di natura tributaria del de cuius, ha affermato che l'accettazione dell'eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne, aggiungendo che non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all'eredità, ai sensi dell'art. 519 c.c.. e sottolienando che è fondata l'impugnazione della cartella di pagamento notificata ai soggetti che hanno rinunciato all'eredità e che intendono pertanto far valere l'insussistenza della propria responsabilità tributaria per i debiti del de cuius.
Allo stesso modo la Cassazione (nr. 15871 del 2020) ha affermato che "Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili".
Spetta infatti a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Tale qualità non può desumersi dalla semplice chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, tacita o espressa, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.
(Corte di cassazione, Civile, Sez. 6 TRI, Ordinanza del 29 aprile 2022, n. 13550
E' stato altresì affermato che “L'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla.( Sez. 1 - , Ordinanza n. 24006 del
27/08/2025)
Tanto premesso si evidenzia che nel caso in esame la parte appellante non ha provato in capo alla contribuente la sussistenza della qualità di erede.
Inoltre nei confronti di Nominativo_4 (sorella dell'odierna appellata) con la sentenza 8627/2024 CGT 1° Reggio Calabria è stato accolto il ricorso, avendo la ricorrente dimostrato anch'essa di aver rinunciato all'eredità
Per quanto esposto, assorbite le altre istanze ed eccezioni l'appello deve essere rigettato L'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria rigetta l'appello proposto da Agenzia delle
Entrate avverso sentenza n. 5217/05/24 depositata il 16/07/2024. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2500,00 oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria 22 gennaio 2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CO GIUSEPPE, Presidente
PASTORE ORNELLA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 527/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5217/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239003216201000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5217/05/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, depositata il 16/07/2024, veniva accolto il ricorso proposto da Resistente_1, avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239003216201000, con cui si richiede alla ricorrente, nella qualità di erede del defunto Nominativo_1, il pagamento delle somme portate da una cartella esattoriale e da tre avvisi d'accertamento presupposti, complessivamente per euro € 810.455,54, aventi ad oggetto rispettivamente
IVA 2006, 2007, 2008 e 2009.
Nel ricorso era stato dedotto preliminarmente di aver rinunciato all'eredità e di non essere pertanto tenuto al pagamento dei debiti del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, e neanche “se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c.” deve essere considerata come mai chiamata alla successione, mentre grava sull'Amministrazione creditrice del dante causa l'onere di provare l'accettazione dell'eredità.
In subordine: mancata notifica degli atti presupposti;
intervenuta prescrizione dei tributi portati dalla cartella e dagli avvisi di accertamento;
Violazione dell'iter procedimentale da parte dell'Ente impositore Nominativo_2 delle Entrate.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso rilevando che nonostante la contestazione della qualifica di erede, nessuna dimostrazione è stata offerta da parte dei convenuti (sui quali grava l'onere della prova: cfr. Cassazione civile, Sez. 6, Ordinanza del 29 aprile 2022, n. 13550) in ordine alla intervenuta accettazione (anche tacita o presunta) dell'eredità.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate rilevando l'erroneita' della sentenza – nullita' assoluta – violazione artt. 519 e ss. c.c.; art. 65, comma 4, d.p.r. 600/1973; artt. 19 e
21 d.lgs. 546/1992, che gli avvisi d'accertamento erano stati regolarmente notificati all'indirizzo de cuius
(deceduto in data 02/09/2013), in data 20/11/2015, impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto, e consegnati tramite messo comunale alla Sig.ra Nominativo_3, che riceveva nella qualità di erede, come attestato dal messo notificatore.
Agenzia delle Entrate e Riscossione si costituiva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Resistente_1 si costituiva rilevando che l'appellante, non ha contestato l'intervenuta rinuncia all'eredità né ha offerto alcuna prova atta a dimostrare invece che la ricorrente abbia accettato l'eredità.
Evidenziava che anche nei confronti dell'altro coerede Sig.ra Nominativo_4 (sorella dell'odierna appellata) con la sentenza 8627/2024 CGT 1° Reggio Calabria è stato accolto il ricorso, avendo la ricorrente dimostrato anch'essa di aver rinunciato all'eredità
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
Va premesso che in relazione alla posizione dell'erede la Suprema Corte (Ordinanza nr. 11832 del
18.04.2022), in relazione ai debiti di natura tributaria del de cuius, ha affermato che l'accettazione dell'eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne, aggiungendo che non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all'eredità, ai sensi dell'art. 519 c.c.. e sottolienando che è fondata l'impugnazione della cartella di pagamento notificata ai soggetti che hanno rinunciato all'eredità e che intendono pertanto far valere l'insussistenza della propria responsabilità tributaria per i debiti del de cuius.
Allo stesso modo la Cassazione (nr. 15871 del 2020) ha affermato che "Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili".
Spetta infatti a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Tale qualità non può desumersi dalla semplice chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, tacita o espressa, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.
(Corte di cassazione, Civile, Sez. 6 TRI, Ordinanza del 29 aprile 2022, n. 13550
E' stato altresì affermato che “L'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla.( Sez. 1 - , Ordinanza n. 24006 del
27/08/2025)
Tanto premesso si evidenzia che nel caso in esame la parte appellante non ha provato in capo alla contribuente la sussistenza della qualità di erede.
Inoltre nei confronti di Nominativo_4 (sorella dell'odierna appellata) con la sentenza 8627/2024 CGT 1° Reggio Calabria è stato accolto il ricorso, avendo la ricorrente dimostrato anch'essa di aver rinunciato all'eredità
Per quanto esposto, assorbite le altre istanze ed eccezioni l'appello deve essere rigettato L'appellante va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria rigetta l'appello proposto da Agenzia delle
Entrate avverso sentenza n. 5217/05/24 depositata il 16/07/2024. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2500,00 oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria 22 gennaio 2026