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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 952/2025
N. R.G. 751/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL RI RA Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.2483/2025 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro- est- dr.ssa SAIONI, pubblicata il 24.06.2025, promossa da:
con l'avv. EUGENIO BRIATICO ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in MILANO, Corso Vittorio Emanuele 33 contro
, con l'avv LUCA LANOTTE ed elettivamente domiciliato presso Controparte_1 il suo studio in Milano (MI), Piazzetta Guastalla n. 10
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
1. in totale riforma della sentenza n. 2484/2025, emessa in data 27.05.2025 e pubblicata in data 24.06.2025 a R.G. 1760/2025 Tribunale di Milano Sezione Lavoro, condannare parte appellata al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
[... Pagina della somma di € 4.400,00, a titolo di penale come prevista dal contratto stipulato tra le Pt_2 parti in data 9.4.2020 oltre agli interessi legali dalla data del dovuto al saldo effettivo.
2. Con refusione di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre IVA e
CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si definisce antistatario.
Per la PARTE APPELLATA
- in via principale, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando pertanto la sentenza n. 2484/2025 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro il 24.06.2025;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di riformare la sentenza n. 2484/2025, in ogni caso, rigettare la domanda di condanna proposta dalla Parte_1 odierna Appellante, nei del sig. , odierno Appellato;
Controparte_1
- in ogni caso condannare alla refusione delle spese del presente grado di giudizio direttamente all'Avv. Luca Lanotte che si dichiara antistatario e distrattario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 2484 del 2025 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso con cui ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo n. 2051/2023 – 9566/2023 R.G. emesso in data 28 ottobre 2023, a mezzo del quale il medesimo Tribunale gli intimava, su richiesta di Parte_1
il pagamento dell'importo di euro 4.400,00, oltre a interessi e spese di procedura, a
[...] titolo di penale contrattuale.
L'opponente, in particolare, ha rappresentato:
-che il decreto ingiuntivo non gli era mai stato notificato;
-di non aver mai sottoscritto con la società opposta un contratto di collaborazione continuativa, contratto peraltro contenente clausole vessatorie non adeguatamente sottoscritte;
-che la collaborazione, avviata in piena pandemia, non poteva essere durata più di 11 giorni, all'esito dei quali l'opponente era receduto dall'impegno.
In diritto, ha quindi eccepito:
-la nullità del precetto per errori ed omissioni nella redazione;
Pagina 2 -la nullità del titolo esecutivo per mancanza di prova dell'avvenuta rituale notifica, motivo per cui era stata interposta opposizione tardiva;
-l'impossibilità originaria della prestazione, consistente nell'impegno alla vendita di spazi pubblicitari e sponsorizzazioni in piena pandemia e la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della società.
ha, inoltre, disconosciuto formalmente la sottoscrizione apposta sul modulo CP_1 contrattuale, prodotto in giudizio solo mediante copia fotostatica.
La società, ritualmente costituitasi ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria.
Il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione, ha rilevato come “con riferimento al documento contrattuale, colpisce, in primo luogo, il tenore letterale dello stesso, connotato da evidente genericità nella formulazione delle clausole, redatte con un lessico approssimativamente giuridico”.
Il primo giudice ha, inoltre, osservato come il contratto contenesse clausole vessatorie in particolare gli artt. 4, 10 e 11, che non risultavano debitamente sottoscritte.
Premesso che le clausole vessatorie devono essere indicate specificamente in maniera idonea, con un numero o una lettera che le contraddistingua, per suscitare l'attenzione del sottoscrittore, che è sufficiente il richiamo alla clausola mediante numero o titolo e che è valido il richiamo cumulativo allorché sia riportata, anche sommariamente, la descrizione, il
Tribunale ha osservato che nel caso di specie non sarebbero stati rispettati i suddetti richiami.
Infatti, nell'ottica della gravata sentenza “invero, la pattuizione si limita ad affermare:
“Dichiaro di accettare le clausole suddette e in particolare le clausole 4), 10) e 11)”.
Null'altro, nemmeno un richiamo di stile all'art. 1341 comma 2 c.c.
Con specifico riferimento alla clausola n. 10 di cui, in buona sostanza, qui si controverte - in quanto avente ad oggetto la penale azionata in sede monitoria - se è vero, da un lato, che
l'estensore del contratto l'ha posta in fondo al testo, in funzione della doppia sottoscrizione – il che, rende difficile affermare che nell'intenzione delle parti la clausola stessa non sia stata individuata come vessatoria – è vero, al contempo, che la doppia sottoscrizione risulta nulla per omessa indicazione dell'art. 1341 comma 2 c.c.
Pagina 3 Ne deriva l'impossibilità di ricondurre la previsione in esame alla categoria delle clausole vessatorie”
Quanto all'iniquità della suddetta clausola, il Tribunale ha osservato che “il rapporto di collaborazione è durato 11 giorni lavorativi, essendosi concluso in data 23.04.2020 non potendosi controvertere – ove, in ipotesi si volesse ragionare in termini di inadempimento, il che non è - di 30 giorni di preavviso.
Peraltro, a fronte di retribuzione mensile indicata in euro 1.250,00, pari a circa 40 euro al giorno, la previsione di penale di entità di 100,00 euro giornalieri, dunque pari a 2,5 volte il guadagno giornaliero, risulta certamente iniqua.”
Il Tribunale ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda di condanna al pagamento avanzata dall'opposta nei confronti dell'opponente. Seguiva condanna della società alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.552,00.
Con atto depositato in data 15/07/2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza per due motivi.
1. ILLOGICA, CONTRADDITTORIA ED ERRATA MOTIVAZIONE IN ORDINE
ALLA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE
VESSATORIE.
Con un primo motivo di gravame, la società contesta la valutazione ed interpretazione delle clausole vessatorie operata dal primo giudice.
La società richiama, in primo luogo, l'art. 1341 c.c. il quale al secondo comma prevede che
"in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".
Ciò premesso, precisa che nel caso di specie la clausola 10, della quale si controverte, è stata correttamente controfirmata per accettazione, dando così luogo alla sua totale efficacia. In particolare, evidenzia che la clausola era stata indicata con un numero preciso, il n.ro 10, presente sia nel corpo del contratto e sia nella controfirma per accettazione.
Pagina 4 Come specificato da costante giurisprudenza di legittimità, una seconda sottoscrizione è sufficiente per tutte le clausole vessatorie, a condizione che siano richiamate in modo adeguato mediante il riferimento al loro numero, al titolo o al contenuto, in modo da suscitare comunque l'attenzione del sottoscrittore.
Nel caso di specie, risulterebbero, pertanto, rispettati tutti i parametri previsti per l'approvazione delle clausole vessatorie.
2. ILLOGICA, CONTRADDITTORIA ED ERRATA MOTIVAZIONE IN ORDINE
ALLA PRESUNTA INIQUITA' DELLA CLAUSOLA N. 10 CONTENUTA IN
CONTRATTO
L'odierna appellante censura, altresì, la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha ritenuto iniqua la citata clausola n. 10.
Premesso che una clausola “iniqua” è una disposizione contrattuale che, a causa del suo contenuto, determina un significativo squilibrio tra le parti a vantaggio di una di esse, e che il legislatore ha escluso l'iniquità quando la clausola è stata discussa e trattata dalle parti che hanno stipulato il contratto, precisa che nel caso di specie l'odierno appellato non ha da un lato provato l'iniquità della clausola, e dall'altro la condotta abusiva della società.
Precisa, inoltre che, in ogni caso, in data 23/04/2020 era receduto in tronco dal CP_1 contratto stipulato in data 9/04/2020 senza dare il preavviso di 30 giorni previso dal contratto e, pertanto, il riferimento alla presenta iniquità doveva ritenersi irrilevante. Rammenta inoltre che non aveva neppure chiesto la reductio ad aequitatem ex art. 1384 c.c. della clausola CP_1 penale eccessiva.
Conclude quindi affermando che a seguito di trattativa ha volontariamente sottoscritto CP_1 il contratto e, pertanto, “è tenuto a pagare la penale di € 100 al giorno per tutto il tempo di durata del contratto (giorni 14, dal 09 al 23 aprile 2020), nonché per i 30 giorni di mancato preavviso, per un totale di 44 giorni e quindi per la complessiva somma di € 4.400,00, oltre agli interessi legali nel frattempo maturati, non risultando nel caso di specie sia l'iniquità della clausola e sia la prova dell'iniquità della clausola stessa”.
Con atto depositato in data 7/11/2025 si è costituito chiedendo la conferma Controparte_1 integrale della sentenza di primo grado. Ha ricordato che ad avviso della giurisprudenza maggioritaria la mera indicazione del numero della clausola non è sufficiente a soddisfare i requisiti di specificità che la norma impone.
Pagina 5 Ha precisato, inoltre, che, diversamente da quanto affermato da controparte, tra le parti non vi era stata alcuna trattativa prima della stipula del contratto e ha ribadito di aver disconosciuto
“formalmente ed espressamente, ai sensi dell'art. 2719 c.c., fin dal ricorso introduttivo del giudizio di prime cure sia la copia fotostatica del contratto di “collaborazione continuativa” prodotta dalla nel fascicolo moratorio (copia identica a quella Parte_1 poi prodotta nel giudizio R.G. 1760/2025 al doc. n. 1 di controparte), sia la sottoscrizione ivi presente.” Mentre controparte a fronte del disconoscimento non aveva proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art 216 cc e conseguentemente tale documento è privo di efficacia
Ha infine riproposto le altre eccezioni sollevate in primo grado e non valutate dal primo giudice.
Esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, la Corte all'udienza del 18 novembre 2025, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Dirimente ai fini della decisione è l'eccezione di parte appellata di avvenuto disconoscimento della firma e del contratto posto a base della richiesta di decreto ingiuntivo.
Emerge dagli atti di causa che l'istanza di disconoscimento è stata proposta da con il CP_1 ricorso di primo grado (pag. 9 “Ebbene, il sig. disconosce, ex art. 2719 c.c. CP_1 formalmente ed espressamente la copia fotostatica del contratto anzidetto prodotto dall'odierna Opposta nel fascicolo monitorio, che pure disconosce sin da ora la sottoscrizione di detta copia fotostatica nonché, se esistente, dell'originale del documento…), ed è stata ribadita in prima udienza (verbale del 27.05.2025 “L'avv. Lanotte ribadisce il disconoscimento del contratto;
insiste nelle istanze istruttorie formulate.”
A fronte di tale espresso disconoscimento, la parte che vuole avvalersi della scrittura o della sottoscrizione ha l'onere di proporre istanza di verificazione.
Stabilisce infatti l'art 216 cpc;
La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [214
c.p.c.] deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.”
Pagina 6 Nela fattispecie, invece, non ha fatto detta istanza e Parte_1 conseguentemente il contratto posto a base dell'istanza di pagamento di cui al ricorso per decreto ingiuntivo non è utilizzabile in giudizio.
In questo senso è la costante interpretazione della Corte di legittimità, secondo cui :
“In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli. “( Sez. 2 - , Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024)
“La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022)
All'inutilizzabilità del documento consegue il rigetto per infondatezza della domanda di pagamento della penale in esso prevista.
Per le considerazioni sopra riportate, ogni altra questione assorbita, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata, seppure con diversa motivazione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia (scaglione € 1100-5200), e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza
L'attuale appellante è tenuta inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del
D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza n 2484/2025 del Tribunale di Milano- sezione lavoro-
Pagina 7 Condanna l'appellante a rimborsare ad le spese del grado che liquida in Controparte_1 complessivi euro 1.000,00 da distrarsi in favore del difensore antistatario
Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 18/11/2025
Presidente rel.
IL RI RA
Pagina 8
N. R.G. 751/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL RI RA Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.2483/2025 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro- est- dr.ssa SAIONI, pubblicata il 24.06.2025, promossa da:
con l'avv. EUGENIO BRIATICO ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in MILANO, Corso Vittorio Emanuele 33 contro
, con l'avv LUCA LANOTTE ed elettivamente domiciliato presso Controparte_1 il suo studio in Milano (MI), Piazzetta Guastalla n. 10
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
1. in totale riforma della sentenza n. 2484/2025, emessa in data 27.05.2025 e pubblicata in data 24.06.2025 a R.G. 1760/2025 Tribunale di Milano Sezione Lavoro, condannare parte appellata al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
[... Pagina della somma di € 4.400,00, a titolo di penale come prevista dal contratto stipulato tra le Pt_2 parti in data 9.4.2020 oltre agli interessi legali dalla data del dovuto al saldo effettivo.
2. Con refusione di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre IVA e
CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si definisce antistatario.
Per la PARTE APPELLATA
- in via principale, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando pertanto la sentenza n. 2484/2025 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro il 24.06.2025;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di riformare la sentenza n. 2484/2025, in ogni caso, rigettare la domanda di condanna proposta dalla Parte_1 odierna Appellante, nei del sig. , odierno Appellato;
Controparte_1
- in ogni caso condannare alla refusione delle spese del presente grado di giudizio direttamente all'Avv. Luca Lanotte che si dichiara antistatario e distrattario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 2484 del 2025 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso con cui ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo n. 2051/2023 – 9566/2023 R.G. emesso in data 28 ottobre 2023, a mezzo del quale il medesimo Tribunale gli intimava, su richiesta di Parte_1
il pagamento dell'importo di euro 4.400,00, oltre a interessi e spese di procedura, a
[...] titolo di penale contrattuale.
L'opponente, in particolare, ha rappresentato:
-che il decreto ingiuntivo non gli era mai stato notificato;
-di non aver mai sottoscritto con la società opposta un contratto di collaborazione continuativa, contratto peraltro contenente clausole vessatorie non adeguatamente sottoscritte;
-che la collaborazione, avviata in piena pandemia, non poteva essere durata più di 11 giorni, all'esito dei quali l'opponente era receduto dall'impegno.
In diritto, ha quindi eccepito:
-la nullità del precetto per errori ed omissioni nella redazione;
Pagina 2 -la nullità del titolo esecutivo per mancanza di prova dell'avvenuta rituale notifica, motivo per cui era stata interposta opposizione tardiva;
-l'impossibilità originaria della prestazione, consistente nell'impegno alla vendita di spazi pubblicitari e sponsorizzazioni in piena pandemia e la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della società.
ha, inoltre, disconosciuto formalmente la sottoscrizione apposta sul modulo CP_1 contrattuale, prodotto in giudizio solo mediante copia fotostatica.
La società, ritualmente costituitasi ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria.
Il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione, ha rilevato come “con riferimento al documento contrattuale, colpisce, in primo luogo, il tenore letterale dello stesso, connotato da evidente genericità nella formulazione delle clausole, redatte con un lessico approssimativamente giuridico”.
Il primo giudice ha, inoltre, osservato come il contratto contenesse clausole vessatorie in particolare gli artt. 4, 10 e 11, che non risultavano debitamente sottoscritte.
Premesso che le clausole vessatorie devono essere indicate specificamente in maniera idonea, con un numero o una lettera che le contraddistingua, per suscitare l'attenzione del sottoscrittore, che è sufficiente il richiamo alla clausola mediante numero o titolo e che è valido il richiamo cumulativo allorché sia riportata, anche sommariamente, la descrizione, il
Tribunale ha osservato che nel caso di specie non sarebbero stati rispettati i suddetti richiami.
Infatti, nell'ottica della gravata sentenza “invero, la pattuizione si limita ad affermare:
“Dichiaro di accettare le clausole suddette e in particolare le clausole 4), 10) e 11)”.
Null'altro, nemmeno un richiamo di stile all'art. 1341 comma 2 c.c.
Con specifico riferimento alla clausola n. 10 di cui, in buona sostanza, qui si controverte - in quanto avente ad oggetto la penale azionata in sede monitoria - se è vero, da un lato, che
l'estensore del contratto l'ha posta in fondo al testo, in funzione della doppia sottoscrizione – il che, rende difficile affermare che nell'intenzione delle parti la clausola stessa non sia stata individuata come vessatoria – è vero, al contempo, che la doppia sottoscrizione risulta nulla per omessa indicazione dell'art. 1341 comma 2 c.c.
Pagina 3 Ne deriva l'impossibilità di ricondurre la previsione in esame alla categoria delle clausole vessatorie”
Quanto all'iniquità della suddetta clausola, il Tribunale ha osservato che “il rapporto di collaborazione è durato 11 giorni lavorativi, essendosi concluso in data 23.04.2020 non potendosi controvertere – ove, in ipotesi si volesse ragionare in termini di inadempimento, il che non è - di 30 giorni di preavviso.
Peraltro, a fronte di retribuzione mensile indicata in euro 1.250,00, pari a circa 40 euro al giorno, la previsione di penale di entità di 100,00 euro giornalieri, dunque pari a 2,5 volte il guadagno giornaliero, risulta certamente iniqua.”
Il Tribunale ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda di condanna al pagamento avanzata dall'opposta nei confronti dell'opponente. Seguiva condanna della società alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.552,00.
Con atto depositato in data 15/07/2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza per due motivi.
1. ILLOGICA, CONTRADDITTORIA ED ERRATA MOTIVAZIONE IN ORDINE
ALLA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE
VESSATORIE.
Con un primo motivo di gravame, la società contesta la valutazione ed interpretazione delle clausole vessatorie operata dal primo giudice.
La società richiama, in primo luogo, l'art. 1341 c.c. il quale al secondo comma prevede che
"in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".
Ciò premesso, precisa che nel caso di specie la clausola 10, della quale si controverte, è stata correttamente controfirmata per accettazione, dando così luogo alla sua totale efficacia. In particolare, evidenzia che la clausola era stata indicata con un numero preciso, il n.ro 10, presente sia nel corpo del contratto e sia nella controfirma per accettazione.
Pagina 4 Come specificato da costante giurisprudenza di legittimità, una seconda sottoscrizione è sufficiente per tutte le clausole vessatorie, a condizione che siano richiamate in modo adeguato mediante il riferimento al loro numero, al titolo o al contenuto, in modo da suscitare comunque l'attenzione del sottoscrittore.
Nel caso di specie, risulterebbero, pertanto, rispettati tutti i parametri previsti per l'approvazione delle clausole vessatorie.
2. ILLOGICA, CONTRADDITTORIA ED ERRATA MOTIVAZIONE IN ORDINE
ALLA PRESUNTA INIQUITA' DELLA CLAUSOLA N. 10 CONTENUTA IN
CONTRATTO
L'odierna appellante censura, altresì, la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha ritenuto iniqua la citata clausola n. 10.
Premesso che una clausola “iniqua” è una disposizione contrattuale che, a causa del suo contenuto, determina un significativo squilibrio tra le parti a vantaggio di una di esse, e che il legislatore ha escluso l'iniquità quando la clausola è stata discussa e trattata dalle parti che hanno stipulato il contratto, precisa che nel caso di specie l'odierno appellato non ha da un lato provato l'iniquità della clausola, e dall'altro la condotta abusiva della società.
Precisa, inoltre che, in ogni caso, in data 23/04/2020 era receduto in tronco dal CP_1 contratto stipulato in data 9/04/2020 senza dare il preavviso di 30 giorni previso dal contratto e, pertanto, il riferimento alla presenta iniquità doveva ritenersi irrilevante. Rammenta inoltre che non aveva neppure chiesto la reductio ad aequitatem ex art. 1384 c.c. della clausola CP_1 penale eccessiva.
Conclude quindi affermando che a seguito di trattativa ha volontariamente sottoscritto CP_1 il contratto e, pertanto, “è tenuto a pagare la penale di € 100 al giorno per tutto il tempo di durata del contratto (giorni 14, dal 09 al 23 aprile 2020), nonché per i 30 giorni di mancato preavviso, per un totale di 44 giorni e quindi per la complessiva somma di € 4.400,00, oltre agli interessi legali nel frattempo maturati, non risultando nel caso di specie sia l'iniquità della clausola e sia la prova dell'iniquità della clausola stessa”.
Con atto depositato in data 7/11/2025 si è costituito chiedendo la conferma Controparte_1 integrale della sentenza di primo grado. Ha ricordato che ad avviso della giurisprudenza maggioritaria la mera indicazione del numero della clausola non è sufficiente a soddisfare i requisiti di specificità che la norma impone.
Pagina 5 Ha precisato, inoltre, che, diversamente da quanto affermato da controparte, tra le parti non vi era stata alcuna trattativa prima della stipula del contratto e ha ribadito di aver disconosciuto
“formalmente ed espressamente, ai sensi dell'art. 2719 c.c., fin dal ricorso introduttivo del giudizio di prime cure sia la copia fotostatica del contratto di “collaborazione continuativa” prodotta dalla nel fascicolo moratorio (copia identica a quella Parte_1 poi prodotta nel giudizio R.G. 1760/2025 al doc. n. 1 di controparte), sia la sottoscrizione ivi presente.” Mentre controparte a fronte del disconoscimento non aveva proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art 216 cc e conseguentemente tale documento è privo di efficacia
Ha infine riproposto le altre eccezioni sollevate in primo grado e non valutate dal primo giudice.
Esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, la Corte all'udienza del 18 novembre 2025, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Dirimente ai fini della decisione è l'eccezione di parte appellata di avvenuto disconoscimento della firma e del contratto posto a base della richiesta di decreto ingiuntivo.
Emerge dagli atti di causa che l'istanza di disconoscimento è stata proposta da con il CP_1 ricorso di primo grado (pag. 9 “Ebbene, il sig. disconosce, ex art. 2719 c.c. CP_1 formalmente ed espressamente la copia fotostatica del contratto anzidetto prodotto dall'odierna Opposta nel fascicolo monitorio, che pure disconosce sin da ora la sottoscrizione di detta copia fotostatica nonché, se esistente, dell'originale del documento…), ed è stata ribadita in prima udienza (verbale del 27.05.2025 “L'avv. Lanotte ribadisce il disconoscimento del contratto;
insiste nelle istanze istruttorie formulate.”
A fronte di tale espresso disconoscimento, la parte che vuole avvalersi della scrittura o della sottoscrizione ha l'onere di proporre istanza di verificazione.
Stabilisce infatti l'art 216 cpc;
La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [214
c.p.c.] deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.”
Pagina 6 Nela fattispecie, invece, non ha fatto detta istanza e Parte_1 conseguentemente il contratto posto a base dell'istanza di pagamento di cui al ricorso per decreto ingiuntivo non è utilizzabile in giudizio.
In questo senso è la costante interpretazione della Corte di legittimità, secondo cui :
“In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli. “( Sez. 2 - , Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024)
“La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022)
All'inutilizzabilità del documento consegue il rigetto per infondatezza della domanda di pagamento della penale in esso prevista.
Per le considerazioni sopra riportate, ogni altra questione assorbita, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata, seppure con diversa motivazione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia (scaglione € 1100-5200), e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza
L'attuale appellante è tenuta inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del
D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza n 2484/2025 del Tribunale di Milano- sezione lavoro-
Pagina 7 Condanna l'appellante a rimborsare ad le spese del grado che liquida in Controparte_1 complessivi euro 1.000,00 da distrarsi in favore del difensore antistatario
Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 18/11/2025
Presidente rel.
IL RI RA
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