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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4024 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GERMANA' MAURIZIO IGOR, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/12/2024 i coniugi Pt_3
[...] nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TAORMINA il
10/09/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
113, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, in data 21/04/2001, la figlia , Per_1
autonoma economicamente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“a) I coniugi vivranno separati e potranno fissare la loro residenza nel luogo che riterranno più opportuno;
b) Entrambi i ricorrenti godono di autonomia reddituale e per tale motivo l'uno non ha nulla a pretendere nei confronti dell'altro e viceversa;
c) l'immobile di Via Rovigo, 6, int. 3,
Messina, individuato in catasto al foglio 238, particella n. 72, sub. 3, acquistato in regime di comunione di beni sarà trasferito in proprietà alla figlia , mentre l'usufrutto resta alla sig.ra d) il sig. Per_1 Parte_2
si impegna al pagamento delle rate a scadere del mutuo Parte_1
contratto dai coniugi con la Banca Unicredit S.p.A. - Filiale di Piazza Cairoli in Messina - per la somma di € 120.000,00 (centoventimila/00), garantito da ipoteca iscritta a favore dell'Istituto mutuante sull'immobile indicato in premessa;
Il si impegna, altresì, una volta estinto il debito, alla Pt_1
cancellazione della garanzia iscritta sull'immobile. e) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
2 regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto al punto d) di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 30/12/2024.
Con sentenza n. 188/2025 pubbl. il 22/04/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza del 19/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 188/2025 pubbl. il 22/04/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
3 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di TAORMINA il 10/09/1998, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 113, parte 2, serie A, tra Pt_1
nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di TAORMINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4024 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GERMANA' MAURIZIO IGOR, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/12/2024 i coniugi Pt_3
[...] nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TAORMINA il
10/09/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
113, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, in data 21/04/2001, la figlia , Per_1
autonoma economicamente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“a) I coniugi vivranno separati e potranno fissare la loro residenza nel luogo che riterranno più opportuno;
b) Entrambi i ricorrenti godono di autonomia reddituale e per tale motivo l'uno non ha nulla a pretendere nei confronti dell'altro e viceversa;
c) l'immobile di Via Rovigo, 6, int. 3,
Messina, individuato in catasto al foglio 238, particella n. 72, sub. 3, acquistato in regime di comunione di beni sarà trasferito in proprietà alla figlia , mentre l'usufrutto resta alla sig.ra d) il sig. Per_1 Parte_2
si impegna al pagamento delle rate a scadere del mutuo Parte_1
contratto dai coniugi con la Banca Unicredit S.p.A. - Filiale di Piazza Cairoli in Messina - per la somma di € 120.000,00 (centoventimila/00), garantito da ipoteca iscritta a favore dell'Istituto mutuante sull'immobile indicato in premessa;
Il si impegna, altresì, una volta estinto il debito, alla Pt_1
cancellazione della garanzia iscritta sull'immobile. e) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
2 regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto al punto d) di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 30/12/2024.
Con sentenza n. 188/2025 pubbl. il 22/04/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza del 19/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 188/2025 pubbl. il 22/04/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
3 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di TAORMINA il 10/09/1998, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 113, parte 2, serie A, tra Pt_1
nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di TAORMINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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