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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 3/6/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 593/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Madera e Mancini)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(avv.to Sinopoli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9202 del 23/9/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti CP_1 della - d'ora in poi, breviter, anche “ ” - si condannava la resistente al pagamento, in Parte_1 CP_2 favore del ricorrente, della complessiva somma di € 4.313,28, a titolo di ferie e riposi non goduti nell'anno
2022, oltre interessi legali.
La Società interponeva gravame, cui resisteva il lavoratore.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il giudice di prime cure basa il suo convincimento sull'assunto che la Società non avesse “preavvisato il ricorrente del fatto che, se egli non avesse fruito delle ferie, queste ultime sarebbero andate perse…non assumendo alcun rilievo, ai fini di causa, il verbale di accordo sottoscritto il 23/3/2022 dalla Direzione aziendale e dalle SU pubblicato il 28/3/2022…in quanto trattasi di avviso generico e di carattere generale”.
Con un unico (articolato) motivo di gravame - denunciando la violazione degli artt. 1207, comma 1,
1217 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116, 414, 416 e 421 c.p.c., in relazione all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 - la Società censura la suddetta sentenza, segnatamente laddove il Tribunale capitolino ha ritenuto che fosse “certamente imputabile” alla datrice di lavoro “l'impossibilità di programmazione delle ferie residue” da parte del dipendente.
Le doglianze si rivelano nel complesso fondate, poichè il suddetto Tribunale ha delineato puntualmente la cornice di riferimento normativo, così come interpretata dalla giurisprudenza di vertice, ma non l'ha applicata correttamente al caso concreto sottoposto al suo scrutinio.
Sul versante normativo, l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, convertito nella legge n.
135/2012, applicabile ai dipendenti delle P.A. - tra cui va pacificamente annoverata la - Parte_1 stabilisce che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
Amministrazioni Pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.
Sul versante giurisprudenziale, si è chiarito che il suddetto divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si correla ad ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile ad una scelta o ad un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi
(mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie (v., in particolare, i rilievi espressi da Corte Cost. 6/5/2026, n. 95, e ivi i richiami alle pronunce dei giudici della
Consulta e della Corte di Giustizia).
Sotto il profilo dell'onere della prova, si è puntualizzato che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente,
e di averlo nel contempo avvisato - “in modo accurato ed in tempo utile” a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (v., tra le più recenti, Cass., sez. lav., 8/7/2022, n. 21780; Cass., sez. lav., 20/6/2023, n. 17643;
Cass., sez. lav., 24/9/2024, n. 25529; Cass., sez. lav., 2/3/2025, n. 5496). Orbene, il ha evidenziato che, avendo ricevuto il 7/7/2022 la lettera della Società, con cui gli si CP_1 comunicava la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 30/9/2022, in considerazione del raggiungimento del 67° anno di età, non aveva potuto godere delle ferie e dei permessi nell'anno 2022, stante anche il periodo di preavviso che, medio tempore, precludeva tale godimento.
Tuttavia, nel caso concreto, risulta documentalmente provato che il datore di lavoro avesse informato,
“tempestivamente ed adeguatamente”, l'odierno appellato, il quale sarebbe stato in grado di concertare un'apposita programmazione delle ferie maturate ed accumulate, anche se non necessariamente coincidenti con il periodo estivo (segnatamente, il mese di agosto 2022).
Sotto il profilo della “tempestività” dell'informazione datoriale, risulta che la Società, da tempo (v., quantomeno, dalla comunicazione n. 1331 del 24/7/2015), aveva annualmente informato i dipendenti circa le modalità di fruizione di ferie e permessi, indicando i periodi, le modalità di programmazione ed il termine ultimo per l'esercizio del diritto per l'anno in corso: questa informazione avveniva mediante un iter, composto da una fase di confronto sindacale - a cui aveva partecipato lo stesso come SU (v. i verbali di CP_1 accordo da lui siglati) - ed una fase di divulgazione individuale (ossia tra l'Ufficio del personale ed il singolo lavoratore).
In particolare, tale iter si articolava nel modo seguente: a) il verbale di accordo con le OO.SS. sulle modalità di fruizione delle ferie e dei permessi (al fine di individuare la c.d. quota annuale minima), siglato solitamente nella primavera dell'anno di riferimento, in cui venivano indicate anche le settimane in cui i dipendenti avrebbero potuto chiedere ed ottenere le ferie ed i permessi - salva l'ulteriore programmazione individuale - specificando il termine ultimo, pure a fronte di eventi straordinari che richiedevano la presenza in servizio dei dipendenti durante i periodi dedicati solitamente alle ferie, per poter fruire del riposo (v., ad esempio, il verbale del 22/6/2020); b) la pubblicazione, sùbito dopo, dell'esito dell'intesa sindacale sulla bacheca SU aziendale dell'area intranet dei dipendenti (v. schermata home page della Società); c)
l'ulteriore verbale di accordo con le OO.SS., solitamente a fine anno, in cui si specificava, più nel dettaglio, la programmazione delle ferie e dei permessi residui, da fruire entro e non oltre il termine stabilito collettivamente, di regola coincidente con il 31/1 dell'anno successivo a quello di maturazione (v., ad esempio, il verbale dell'11/12/2020); d) l'invio, da parte dell'Ufficio del personale, di una nota individuale in cui la Società invitava formalmente tutti i dipendenti (compreso il , a completare la prevista CP_1 programmazione delle ferie residue, richiamando altre comunicazioni individuali già recapitate in argomento, nota, questa, datata solitamente circa a metà dicembre, con termine finale improrogabile per la fruizione stabilito sempre per il 31/1 dell'anno successivo, salva la scadenza degli istituti non fruiti al 31/12 di ogni anno (v. le note a campione prodotte in atti); e) l'aggiornamento in tempo reale del report ferie e permessi del dipendente, accessibile solo dal titolare dell'account (v. la schermata depositata dallo stesso in cui CP_1 sono presenti sia il dato numerico, sia l'anno di riferimento, il saldo residuo e le caselle per inserire nuove richieste di ferie da gennaio a dicembre).
Si consideri, altresì, la mail del 6/9/2022 dell'Ufficio del personale della Società, a firma del dipendente
- prodotta dal medesimo originario ricorrente - in cui si chiede all'odierno appellato se avesse svolto CP_3 attività nel mese di agosto 2022, confermando che non risultassero richieste di ferie per tale mese: peraltro,
il giorno precedente a tale nota era terminato il periodo di 2 mesi di preavviso (iniziato il 7/7/2022) e, quindi, lo stesso ben avrebbe potuto per tempo chiedere (ed ottenere), dal 6/9/2022, di fruire delle ferie CP_1 residue, quantomeno la maggior parte di esse, fino al 30/9/2022 (ultimo giorno di lavoro). Dunque, a prescindere dal recesso comunicato il 7/7/2022 e del successivo periodo di preavviso, il
- il quale poteva ragionevolmente immaginare l'imminente cessazione del rapporto di lavoro, avendo CP_1 raggiunto i requisiti pensionistici, già a far data dal 28/3/2022, in disparte il desiderio di rimanere in servizio ai fini contributivi - avrebbe potuto pianificare e condividere con il datore di lavoro il proprio piano ferie, anche non coincidente con il periodo estivo, come accaduto già negli anni precedenti (v. anche infra).
Sotto il distinto profilo della “adeguatezza” dell'informazione datoriale, il giudice di prime cure ha preso in esame soltanto il verbale di accordo sindacale dell'anno del licenziamento - v., in particolare, il punto n. 4 dell'accordo del 23/3/2022, avente ad oggetto “fruizione di ferie e permessi individuali retribuiti” - non considerando adeguatamente tutte le pregresse circostanze di cui sopra.
Si osserva, inoltre, che il non poteva non essere al corrente dell'ammontare di giorni di ferie CP_1 residui, anche perchè gli stessi risultavano riportati su ogni busta paga, per cui la Società ha sempre notiziato il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie nel senso sopra delineato.
Va, altresì, sottolineato che il era un SU della Società e, in tale veste, negli anni aveva CP_1 partecipato alle riunioni con i rappresentanti datoriali per la conclusione di accordi che richiedevano la concertazione sindacale e, tra le materie trattate, vi era anche quella della fruizione di ferie e permessi, per cui si può presumere che non poteva non sapere la procedura ed i vari steps temporali di programmazione e fruizione delle ferie al fine di evitarne la “scadenza”.
Del resto, negli anni precedenti (v. report 2015/2022), lo stesso aveva diligentemente utilizzato CP_1
l'iter sopra descritto per formulare, durante l'anno, le richieste di ferie e permessi, e godere del riposo, senza rischiare di perderne il diritto, confermando la prassi che, se il dipendente non avesse raggiunto il monte minimo dei riposi per l'anno in corso, l'Ufficio del personale inviava le comunicazioni individuali, chiedendo la programmazione delle ferie in imminente scadenza, senza dimenticare la dotazione della piattaforma
intranet, dove erano presenti e aggiornati in tempo reale tutti i prospetti relativi a ogni lavoratore.
In conclusione - contrariamente a quanto opinato dal Tribunale - si ritiene che la Società abbia dimostrato, per un verso, che aveva invitato tempestivamente il a godere delle ferie, e, per altro verso, CP_1 che quest'ultimo, anche in virtù della conoscenza “qualificata”, era in grado di individuare i periodi di fruizione e, comunque, di pianificare le ferie residue prima della comunicazione relativa alla prossima cessazione del rapporto, pena, altrimenti, la perdita definitiva del diritto alle ferie e l'impossibilità di monetizzarle.
In altri termini, va rimproverato al Tribunale di aver parzialmente esaminato le risultanze processuali
(segnatamente, documentali) acquisite nel giudizio di primo grado e di aver sopravvalutato, in maniera meramente “aritmetica”, le circostanze di fatto dedotte dal - effettuando una semplice sottrazione tra CP_1 giorni di preavviso e ferie residue e ritenendo così insufficiente il tempo di godere delle seconde (nel periodo gennaio-settembre 2022) stante il divieto di effettuarle durante il primo (60 giorni) - senza valorizzare tutti gli altri elementi probatori sopra esposti che, invece, globalmente considerati, anche nel dispiegarsi di un rapporto di lavoro improntato a buona fede e correttezza, hanno confermato la conoscenza, da parte del dipendente, del prossimo collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età in tempo utile per pianificare, e condividere con il datore di lavoro, la fruizione delle ferie residue.
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento.
Le spese di entrambi i gradi - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da CP_1
nei confronti della;
[...] Parte_1
b - condanna alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, a CP_1 titolo di compensi, quanto al primo grado, nella misura determinata dal Tribunale e, quanto al secondo grado, in complessivi € 1.921,50, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa
e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 3/6/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE LE)