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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10751 del R.G.A.C. dell'anno 2015, ritenuta in decisione con ordinanza del 27.9.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione, dall' avv. Michele Bartolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via G. V. Quaranta n. 1;
- Attore -
E
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo titolare rappresentata e difesa, giusta mandato in calce Controparte_1
alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Antonio Trulio e Rosalia Iandiorio,
unitamente a quali è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Cerracchio
in Salerno al C.so Garibaldi n. 103;
- Convenuta -
E
(c.f. e (c.f. CP_2 C.F._2 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Sabbato presso cui domiciliano C.F._3
in Salerno, alla via Settimio Mobilio n. 79, come da mandati in atti;
- Terzi chiamati -
1 E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in _4 C.F._4
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall' avv. Francesco Dente ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via Gian Vincenzo Quaranta n. 5;
- Terza chiamata -
E
in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
Controparte_5
- Terza chiamata contumace -
OGGETTO: risoluzione contratto di fornitura.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e per la Parte_1
coniuge evocava in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la _4 CP_1
, domandando la pronunzia di risoluzione del contratto intervenuto tra le parti, per
[...]
esclusivo grave inadempimento della convenuta, nonché la condanna alla restituzione del prezzo ricevuto in acconto, oltre al risarcimento del danno conseguente alla mancata consegna degli infissi e consistente nella impossibilità di consegnare l'immobile nei tempi convenuti e nel farsi carico degli oneri di altra fornitura, danno da quantificarsi nella misura di € 25.000,00 ovvero in via equitativa.
A sostegno della domanda allegava al proprio fascicolo processuale il contratto inter
partes sottoscritto il 24.11.2012, a nome della moglie intestataria formale _4
nell'immobile presso il quale dovevano essere forniti ed installati gli infissi, ma sottoscritto dal;
un pagamento in acconto di € 11.000,00, IVA compresa, per la fattura n. 38 del Pt_1
26.11.2012; un preventivo emesso dalla soc IVB, in data 14.5.2015 società alla quale l'attore si era rivolto a cagione dell'inadempimento di parte convenuta, per l'importo di € 15.115,22;
il pagamento della somma di € 4.950,00 eseguito a favore della in data 17.6.2015. Il Parte_2
pagamento della fattura n. 38 del 26.11.2012 emessa dalla di € 11.000,00 Controparte_1
veniva eseguito dalla società di cui l'attore era legale Controparte_5 Pt_1
2 rappresentante e che era stata incaricata del rifacimento del complesso immobiliare sito in
Acciaroli.
Con comparsa di costituzione dell'8.3.2016, si costituiva in giudizio la CP_1
del rag. che domandava, in via preliminare, di essere autorizzata
[...] Controparte_1
alla chiamata in causa dei SI.ri , , e della _4 Controparte_3 CP_2 [...]
con spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., al fine di dichiarare Controparte_5
i chiamati tenuti al pagamento, in via solidale o per quanto di ragione, dei crediti di cui alla premessa, e comunque di veder pronunziata anche nei loro confronti la domanda riconvenzionale, spiegata dalla convenuta, avente ad oggetto l'inadempimento dei contratti del 30.4.2013 a nome e , la condanna di _4 Controparte_3 Parte_1
nonché , , e della in _4 Controparte_3 CP_2 Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di €
37.640,00, oltre IVA per la parte imponibile, in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, oltre al risarcimento dei danni o comunque all'indennizzo per tutti i motivi indicati nel proprio atto. La società chiedeva il rigetto, in ogni caso, delle domande spiegate da parte attrice.
La spiegava le ragioni per cui invocava l'autorizzazione alla chiamata in CP_1
causa dei predetti terzi, evidenziando la commistione di rapporti in essere tra le parti, la cointeressenza e la comunanza di tutti a quanto oggetto di vertenza.
Deduceva in proposito che l'immobile in cui la ditta convenuta aveva eseguito i lavori per cui è causa apparteneva, fino all'anno 2013, alla società Controparte_5
società partecipata da e , nella misura del 50% ciascuno, Parte_1 Controparte_3
amministrata dal 2003 al 2007 dal , in qualità di presidente del conSIlio di Pt_1
amministrazione, con vicepresidente, nonché, per il periodo dal 2007 al CP_2
2014, dal nella qualità di amministratore unico (cfr. visura camerale all. 12 alla Pt_1
produzione di parte convenuta).
Il cespite veniva ceduto, mentre era in corso di ultimazione il nuovo fabbricato, con atto trascritto il 24.10.2013, in parte alla SI.ra , coniuge del SI. , ed in _4 Pt_1
3 parte alla SI.ra , coniuge del SI. (cfr. doc. 15 e 16 all.ti alla Controparte_3 CP_2
produzione di parte convenuta).
La SI.ra , titolare di una quota di partecipazione alla società Controparte_3 [...]
pari al 50% del capitale sociale, cedeva le proprie quote in data 11.2.2014 al SI. CP_5
. Controparte_6
Pertanto, alla data di stipula del contratto del 24.11.2012, la era ancora CP_3
titolare delle suddette quote, sicché il contratto era stato intestato a costei e sottoscritto dal marito . CP_2
Le quote societarie venivano poi cedute al SI. con atto Controparte_6
dell'11.2.2014, che ne diveniva, pertanto, amministratore unico (cfr. doc 13 e 14 all.ti alla produzione di parte convenuta).
Nell'immobile venivano realizzati i lavori commissionati in data 30 aprile 2013 alla ditta dal SI. . CP_1 Parte_1
Deduceva ancora la convenuta che nell'atto introduttivo l'attore aveva espressamente dichiarato di aver stipulato, in data 24.11.2012, “anche nell'interesse della SI.ra
moglie convivente, nonché quale legale rappresentante della il _4 Controparte_5
contratto con la;
che, in ordine ai pagamenti, contrariamente alla versione Controparte_1
secondo cui veniva corrisposta, a saldo della fattura n. 38 del 26.11.2012, la somma di €
11.000,00 quale acconto convenuto e “raddoppiato spontaneamente” dal SI. , in Pt_1
realtà il bonifico del 6.12.2012 di € 11.000,00 veniva effettuato dalla per gli Controparte_5
acconti degli infissi destinati alle SI.re e _4 CP_3
Autorizzata ex art. 269 c.p.c. ed effettuata la chiamata in causa di _4
, e della quest'ultima, pur Controparte_3 CP_2 Controparte_5
ritualmente citata, non compariva e non si costituiva in giudizio e ne veniva, pertanto,
dichiarata la contumacia all'udienza del 22.2.2017.
Con comparsa del 28.9.2016 si costituiva, invece, , che, in via Controparte_3
preliminare, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti per mancato preventivo inoltro dell'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, nonché di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della chiamata in
4 causa ovvero della domanda spiegata nei suoi confronti;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva, ovvero la sua totale estraneità
ai presunti rapporti controversi, ordinando la propria estromissione dal giudizio e, in via gradata nel merito, di accertare e dichiarare che nulla doveva alle controparti, attesane l'infondatezza sia dell'an che del quantum debeatur, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 6.9.2016 si costituiva anche domandando la _4
declaratoria di propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto ed indimostrata dal punto di vista probatorio, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Con comparsa del 2.9.2016 si costituiva, infine, , chiedendo il rigetto CP_2
della domanda riconvenzionale, perché infondata, e di ritenere non dovute le ulteriori somme richieste dalla convenuta a differenza.
Istruita la causa con prove testimoniali e CTU, nell'udienza del 23.9.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art 190 c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente va rigettata la eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento dell'invito alla negoziazione assistita.
Sulla spinosa questione della necessità per il convenuto di soddisfare una condizione di procedibilità (che sia la mediazione obbligatoria o la negoziazione assistita) si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3452
depositata il 7 febbraio 2024 in cui hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, in sintesi, una volta incardinato il giudizio, non vi è più spazio per esperire il tentativo di mediazione che non assolverebbe più alla funzione deflattiva cui è preordinato l'istituto.
La Suprema Corte ha dettato tale principio non solo per le domande riconvenzionali
“collegate” all'oggetto della lite, che “dipendono dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già
appartiene alla causa come mezzo di eccezione”, ma anche alle domande riconvenzionali c.d.
“eccentriche”, ossia quelle non direttamente subordinate alla comunanza del titolo già
dedotto in giudizio dall'attore (e la domanda riconvenzionale avanzata dall'odierna convenuta rientra proprio in tale categoria).
5 Le Sezioni Unite svolgono una ricostruzione sulle ragioni dell'introduzione in Italia
della mediazione obbligatoria e, in particolare, sulla duplice ratio dell'istituto: in primo luogo deflattiva e secondariamente per creare una cultura della risoluzione alternativa delle controversie;
chiarisce sul punto la Corte che “la mediazione obbligatoria si collega non alla
domanda sic et simpliciter, ma al processo, che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la
funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del
processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva
del processo”.
Secondo gli ermellini la domanda riconvenzionale “pura” non deve essere sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria, dato che è già stata esperita, senza esito positivo, la condizione di procedibilità per la domanda principale e la lite pende ormai innanzi a un giudice che ne resta investito, ma ha esteso tale considerazione anche alle domande riconvenzionali “eccentriche” (come quella proposta dalla in questo CP_1
giudizio) per contrarietà ai principi della certezza del diritto e di ragionevole durata del processo.
La mediazione obbligatoria, scrive la Cassazione, svolge un ruolo proficuo “solo se
non si presti ad eccessi o abusi”; “la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità
di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove
effettivamente necessario”; la motivazione che si basa sulla necessità di evitare procedure che allungherebbero i tempi del procedimento porta conseguentemente a escludere dunque,
anche in caso di “reconventio reconventionis” e di domande sollevate da terzi chiamati o intervenienti in giudizio, le stesse considerazioni di non necessarietà della procedura di mediazione, sempreché sia stata assolta la condizione per la domanda giudiziale principale.
Sulla base di tali premesse, gli concludono deducendo che la condizione Parte_3
di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.lgs. 28/10, sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, sia che si tratti di domande eccentriche che non eccentriche, così come anche per la reconventio reconventionis e per le domande sollevate da terzi chiamati o intervenienti in giudizio.
6 Naturalmente questo principio di diritto, enunciato per la mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.lgs. 28/10 va esteso, per identità di ratio, anche all'invito alla stipula di una negoziazione assistita introdotta con decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 che è un istituto che assolve alla medesima funzione e finalità.
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda va rigettata.
Parimenti, immeritevoli di accoglimento sono le eccezioni sollevate dai terzi chiamati di carenza di legittimazione passiva e la richiesta degli stessi di dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata nei loro confronti.
In tal senso la società convenuta ha allegato al proprio fascicolo processuale un altro contratto, identico al primo, intestato questa volta alla SI.ra proprietaria di altra CP_3
unità dell'immobile in Acciaroli, che era all'epoca in fase di ricostruzione, e sottoscritto dal coniuge di lei, il , che non ha disconosciuto la sua sottoscrizione, ma ha eccepito CP_2
solo che detto contratto non aveva avuto esecuzione in quanto la non era in grado CP_1
di garantire il montaggio e la consegna degli infissi nel termine considerato essenziale.
Dall'esame dei due contratti si evince che i committenti, ossia da una parte i coniugi
(intestataria dell'immobile) e (che ha sottoscritto il preventivo per _4 Pt_1
accettazione) e dall'altra i coniugi (intestataria di altra unità abitativa) e CP_3 CP_2
(che ha sottoscritto il preventivo per accettazione) si impegnavano al versamento di un acconto di € 5.000,00 oltre IVA pari al 10%, ossia per € 5.500,00. Viceversa, risulta allegato un unico bonifico di € 11.000,00, IVA compresa, eseguito dalla C.F. Immobiliare società
partecipata, come visto, fino al 2013 dal , che ne era anche il l.r., e dalla Pt_1 CP_3
Tra le due versioni divergenti, lo scrivente Tribunale ritiene credibile quella resa dalla società convenuta, ossia che il pagamento della somma di 11.000,00 costituisca la sommatoria dei due diversi acconti, di € 5.500,00 cadauno, dovuti in forza dei due diversi contratti e non un pagamento dell'acconto per il solo contratto stipulato il 24.11.2012
(acconto si ripete di € 5.500,00) che poi il avrebbe inteso raddoppiare Pt_1
spontaneamente.
Peraltro, il pagamento dell'acconto di € 11.000,00 è stato eseguito dalla
[...]
che non era parte dei contratti, e costituisce quindi adempimento del terzo Controparte_5
7 ex art. 1180 c.c.; poiché la possedeva quote della predetta società, è coerente CP_3
ritenere che l'unico pagamento emesso ex art. 1180 c.c. dalla fosse Controparte_5
finalizzata ad adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte dai suoi due soci in favore della in forza dei due autonomi contratti stipulati in epoca coeva. CP_1
Ed ancora, la convenuta ha chiesto di provare con testimoni di aver consegnato infissi sia nella unità abitativa della che in quella della e, come si vedrà, _4 CP_3
detta circostanza è stata accertata anche dal CTU.
Alla luce di tali argomentazioni, ritiene il Tribunale che sussista la comunanza di causa che ha reso ammissibile la chiamata in causa dei terzi nei confronti dei quali la parte convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale. Parimenti tutti i soggetti evocati posseggono legittimazione passiva sulla predetta domanda riconvenzionale. In tal senso si richiama il granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “La
"legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di
promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la
deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore,
prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice
di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità
della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame
d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una
questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e
probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire,
quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma
questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo
come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la
relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. Sentenza n. 14468 del 30/05/2008).
Applicando il principio al caso di specie, il accettava il preventivo emesso Pt_1
dalla per la fornitura nell'unità abitativa, intestata formalmente a sua moglie, la CP_1
alla quale peraltro era intestato il preventivo;
allo stesso modo il accettava _4 CP_2
il preventivo emesso dalla per la fornitura nell'unità abitativa, intestata CP_1
8 formalmente a sua moglie, la alla quale era intestato il preventivo. Il pagamento CP_3
degli acconti era eseguito in un'unica soluzione dalla , società fino al 2013 Controparte_5
partecipata dal e dalla Pt_1 CP_3
Da tale ricostruzione, emerge che tutti i soggetti evocati in questo giudizio posseggono la legittimazione processuale passiva;
afferisce, poi, alla decisione nel merito della causa, lo stabilire su quali soggetti deve gravare l'adempimento delle obbligazioni richieste dalla convenuta con la domanda riconvenzionale spiegata.
Passando finalmente al merito della controversia, parte convenuta ha provato, a mezzo dei due testimoni escussi, di aver eseguito la fornitura di infissi in due unità abitativa del fabbricato sito in Acciaroli ed ha allegato che:
- in relazione al primo contratto stipulato a nome di , ha realizzato i _4
seguenti lavori, di cui si indica la tipologia, il numero, il prezzo unitario ed il totale:
a) finestre a taglio termico ad arco: pezzi n. 15 x € 750,00 (totale € 11.250,00 + Iva);
b) balcone scorrevole 2 ante: pezzi n. 1 x € 4.000,00 (totale € 4.000,00 + Iva);
c) balcone torrino 1 anta: pezzi n. 1 x € 600,00 (totale € 600,00 oltre IVA);
d) portone blindato 1 anta: pezzi n. 2 x 1.400,00 (totale € 2.800 oltre IVA);
e) cancelle lavorate tipo pesante: pezzi n. 10 x € 300,00 ((totale € 3.000,00 oltre IVA);
f) controtelaio curvo cassonato: pezzi n. 15 x € 120,00 (totale € 1.800,00 oltre IVA);
g) controtelaio curvo per romane: pezzi n. 15 x € 50,00 (totale € 750,00 oltre IVA);
h) controtelaio finestre interrato: pezzi n. 12 x € 30,00 (totale € 360,00 oltre IVA);
i) controtelaio balcone torrino: pezzi n. 1 x € 50,00 (totale € 50,00 oltre IVA);
Il totale dei lavori realizzati assomma ad € 24.610,00, oltre IVA, dai quali va decurtato l'acconto di € 5.000,00 oltre IVA.
Residua, pertanto, un credito di € 19.610,00, oltre IVA.
- In relazione al contratto del 30.4.2013 a nome di ha realizzato i seguenti Controparte_3
lavori:
a) finestre a taglio termico ad arco: pezzi n. 11 x € 750,00 (totale € 8.250,00 + Iva);
b) balcone torrino 1 anta: pezzi n. 1 x € 600,00 (totale € 600,00 oltre IVA);
c) cancelle lavorate tipo pesante: pezzi n. 8 x € 300,00 (totale € 2.400,00 oltre IVA);
9 d) controtelaio curvo cassonato: pezzi n. 15 x € 120,00 (totale € 1.800,00 oltre IVA);
e) controtelaio curvo per romane: pezzi n. 15 x € 50,00 (totale € 750,00 oltre IVA);
f) controtelaio finestre interrato: pezzi n. 8 x € 30,00 (totale € 240,00 oltre IVA);
g) controtelaio balcone torrino: pezzi n. 1 x € 50,00 (totale € 50,00 oltre IVA);
h) controtelaio infisso grande;
pezzi n. 1 x € 100,00 (totale € 100,00 + IVA).
Il totale dei lavori realizzati assomma ad € 14.190,00, oltre IVA, dai quali va decurtato l'acconto di € 5.000,00 oltre IVA.
Residua, pertanto, un credito di € 9.190,00, oltre IVA.
Ha ritenuto di provare l'esecuzione dei predetti lavori a mezzo dei due testimoni,
suoi dipendenti che hanno eseguito la consegna e montaggio del materiale indicato nei capitoli di prova, ed a mezzo di fotografie (all. 20 produzione di parte convenuta),
riconosciute dai predetti testi.
Tuttavia, le asserzioni poste a sostegno della domanda riconvenzionale non sono state riconosciute dalla CTU che ha invece rilevato l'inadempimento della . CP_1
Più in dettaglio, il CTU ha accertato che:
- Relativamente agli aspetti di confronto comparato tra gli stati pregresso ed attuale degli infissi oggetto di controversia, emerge che la convenuta non ha Controparte_1
ottemperato alla totalità delle prestazioni d'opera previste dal contratto del 24.11.2012
realizzando, di fatto, esclusivamente l'intelaiatura fissa e la parte vetrata del telaio mobile degli infissi di finestre e porte-finestre, non provvedendo al montaggio di imbottiture, degli alloggiamenti e ai sistemi di oscuramento, tramite persiane lamellari e zanzariere. Ciò
emerge inequivocabilmente dal confronto tra le foto d'epoca del luglio 2015 e 2016 e le foto dello stato attuale, dal cui confronto, peraltro, emerge la palese imperfezione diffusa di tutti i bordi degli infissi per come lasciati da , a fronte della perfezione della resa CP_1
estetica portata a compimento da ditte estranee alla controversia.
- Relativamente all'analisi degli aspetti di fornitura di materie prime, possono trovare, sicuramente accoglimento le forniture congrue esibite da tramite Controparte_1
le fatture della , datate 6.3.2014 e relative a telai fissi, per un importo complessivo Parte_4
10 di € 4.274,28 (cfr. all. 6), e ciò anche se il termine contrattuale del 30.4.2013 era scaduto, come risulta comprovato in atti, per cause non imputabili ad . Controparte_1
- non possono trovare accoglimento le forniture non congruenti con lo stato dei luoghi esibite da tramite le fatture della Ditta Scavitalia s.a.s., datate Controparte_1
2.10.2015, 10.11.2015 e 30.11.2015, relative a persiane esterne a lamelle orientabili, per un importo complessivo di € 10.980,00 (cfr. all. 6); ciò in quanto le date della seconda metà del
2015 sono già successive a comprovate prese in carico, sin dalla primavera del 2015, della
Part terminazione degli infissi da parte della ditta .
Il CTU ha poi dato atto di aver eseguito il sopralluogo anche nei due immobili che erano all'epoca della SI.ra in tal modo potendo rispondere Controparte_3
compiutamente sulla domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta;
ed in proposito ha accertato che gli infissi furono completati da ditte terze a partire da uno stato iniziale maggiormente incompleto e mancante delle griglie metalliche per i punti luce al seminterrato;
che la aveva lasciato l'opera in uno stato di grave imperfezione, in CP_1
tutti e quattro gli alloggi, con le proprietà immobiliari ex lasciate maggiormente CP_3
incomplete con contorni irregolari ed incompiuti.
Ha precisato che, pur a fronte della difficoltà nella realizzazione degli infissi centinati con controtelaio curvo in sommità, dalle foto dello stato attuale si evince che l'esecuzione a regola d'arte è stata completata da parte di ditte terze;
che nei suoi CP_1
computi valuta le sue prestazioni sul singolo infisso e a prezzo pieno, come se lo avesse realizzato nella sua interezza, non limitandosi al solo controtelaio fisso, come in realtà
fornito.
- Relativamente all'analisi degli aspetti di fornitura di materie prime connesse ad interventi di completamento effettuati da ditta terza rispetto ad , appaiono Controparte_1
Part perfettamente congrue le forniture della ditta effettuate verso la proprietaria SI.ra e relative a sistemi di completamento e oscuramento di finestre, portefinestre _4
e feritoie a vasistas del seminterrato, comprensive di zanzariere, fisse per le feritoie dell'interrato e scorrevoli per gli infissi dei livelli superiori, nonché delle lamelle orientabili alla romana che non si rinvengono nelle foto antecedenti all'intervento della ditta terza.
11 - Relativamente all'elenco delle lavorazioni da a) ad i) contenuto in comparsa di per un importo complessivo di € 24.610,00 comprensivo di acconto, ha Controparte_1
accertato il CTU che sono stati sovrastimati gli importi unitari di lavorazioni afferenti appena a controtelai e porzioni vetrate di infissi, che non possono ammontare a più della metà dell'importo contrattuale di € 41.500,00, mancando imbottiture, persiane di oscuramento, zanzariere e tutto il completamento a perfetta regola d'arte, con prestazione di manodopera aggiuntiva più difficoltosa della manodopera iniziale, a causa di eventuali riaggiustamenti di tutti i contorni, svolti a perfetta regola d'arte. A riprova di tali constatazioni, si consideri che la categoria da prezzario R.14.100.40, relativa ad infissi in alluminio a taglio termico, prevede, per l'intero infisso per finestre e portefinestre, importi orientativi di circa € 250/m2 completo di tutti gli accessori in fornitura e posa in opera. Su
tale importo unitario, l'incidenza dei soli controtelai, per come indicati nelle voci f), g), h), i)
della comparsa di , risulta sovrastimata e per nulla in linea con quanto CP_1
estrapolabile, con riferimento ai controtelai, con prezzo unitario di circa € 10,50, indicato nella voce 18.045.015 del prezzario Regione Campania 2020.
- il perito ha rimarcato soprattutto la totale incongruenza della voce a) laddove vengono considerati n. 15 infissi a taglio termico al prezzo unitario di € 750,00 cadauno, per un importo complessivo di € 11.250,00, come se gli stessi fossero stati totalmente realizzati,
circostanza palesemente smentita dai fatti;
che il prezzo unitario di € 750,00, che viene raramente attinto per infissi in alluminio, risulta addirittura superiore a tutta una serie di infissi ugualmente pregevoli, tra cui anche infissi in PVC, che, se di buona qualità, risultano di costi comparabili a quelli in alluminio;
che le categorie di infissi di maggior pregio, alta resilienza, ottenuti per termosaldatura con potere fono isolante presentano, infatti, importi unitari intorno ai 650,00 euro (cfr. categorie Prezzari E.18.90.80);
- Analogo discorso analitico può espletarsi per le voci da a) ad h) con riferimento alle due unità immobiliari che furono della SI.ra ma che sono state, Controparte_3
all'attualità, cedute a terzi. Anche in tali unità immobiliari gli infissi sono stati completati
Part da ditte terze diverse dalla , il tutto a partire da uno stato di maggiore incompletezza lasciato da , senza nemmeno le griglie metalliche antintrusione a livello interrato, CP_1
12 come testimoniato dalle foto durante i successivi due accessi di integrazione del contradditorio.
- Con riferimento all'immobile di titolarità della SI.ra considerando _4
le prestazioni effettivamente rese da , decurtando dall'importo di € Controparte_1
24.610,00 gli importi di € 11.250,00 (voce a) nonché l'acconto di € 5.000,00 versato e praticando una decurtazione del 50% sui prezzi unitari sovrastimati, come dimostrato, si ottiene in cifra tonda: (24.610,00 – 11.250,00 – 5.000,00) X 0.50 ≈ € 8.000,00 oltre IVA. Stesso
risultato si otterrebbe dalle forniture , comprovate in atti, e relative ai soli controtelai Pt_4
(circa € 4.000,00 cfr. All. 6 produzione di parte convenuta) applicando un incremento del
100% per i telai mobili delle sole porzioni vetrate e per le incidenze percentuali di manodopera e sicurezza: (4.274,28) X 2 ≈ € 8.000,00 oltre IVA.
- Gli incrementi del 20% vantati da per presunti mancati guadagni, non CP_1
sarebbero tecnicamente e per via equitativa riconoscibili, compensandosi con i danni da inadempienza contrattuali lamentati dal SI. e dalle proprietarie degli immobili che Pt_1
Part hanno dovuto fare ricorso alla impresa per completare l'installazione degli infissi, come riscontrato dal perito sui luoghi. Considerando il complesso delle forniture e prestazioni rese da entrambe le ditte, sulle prestazioni iniziali, e ditta terza IVB sulle Controparte_1
opere di completamento, ci si può rendere conto come si pervenga ad un importo di prestazione d'opera complessiva congruente con l'importo contrattuale. Infatti,
considerando le forniture comprovate di entrambe le prestazioni rese dalle due ditte ed incrementandole dei costi relativi a manodopera, sicurezza e interventi accessori di riallineamento delle prestazioni precedenti a quelle di completamento, si perviene, come ordine di grandezza, al seguente importo (cfr. per confronti preventivi e fatture in All. 6 e
8): Sommatoria forniture di e incrementata per incidenza per manodopera CP_1 Pt_5
e sicurezza più scarto tra consuntivi – preventivi sul completamento triplicato per imprevisti ed incompletezze oltre che dettagli non eseguiti: [(4.274,28 + 7.686,69 + 5.743,35)]
x 2 +(14.636,22 – 7.686,69 – 5.743,35) x 3 = 35.408,64 + 3.618,54 = 39.027,18 €≈ € 41.000,00 oltre
IVA.
13 Operando su base proporzionale, e ciò in assenza di documentazione di appoggio,
pur richiesta ma non fornita dalle parti e considerando che non possono Parte_6
trovare accoglimento griglie per punti luci al piano interrato, porte blindate, e che il numero di infissi ad arco è più ridotto (11 contro 15: cfr. Produzione ) la proporzione di CP_1
11/15 applicata all'importo di € 8.000,00, giustificato con prove documentali, fornisce in dare da – ad il seguente importo equitativo su base proporzionale: CP_3 CP_2 CP_1
(11/15 X 8.000,00) ≈ € 5.860,00 oltre IVA al 10% per l'importo totale di 6.446,00.
Con ordinanza del 12.6.2024 veniva dichiarata la inutilizzabilità dei documenti acquisiti dal CTU in violazione del contraddittorio delle parti (preventivi del 10.6.2015 per
Part
€ 7.686,69 ed € 5.743,35 della ditta ) e veniva conferito al CTU l'incarico di rendere chiarimenti, sollecitati dalla difesa della parte convenuta, quanto, in particolare, alla completa detrazione, dall'importo dovuto in relazione alla fornitura e posa in opera degli infissi presso le abitazioni di dell'importo di € 11.250,00 - voce (a) - delle _4
lavorazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Il CTU rendeva i chiarimenti richiesti: specificando che il contenuto della voce (a) si riferiva a “Finestre a taglio termico ad arco: pezzi n. 15 x € 750,00 (totale € 11.250,00 + Iva)”;
ha chiarito che il prezzo unitario riportato in comparsa eccedeva, addirittura, il prezzo di un infisso completo di tutti gli accessori (oscuri, zanzariere, imbottiture laterali, coprigiunti retrostanti e antistanti), tutte componenti non fornite e, pertanto, non poste in opera da
; ha precisato di aver eseguito l'incarico all'esito di sopralluogo ed esame Controparte_1
delle foto d'epoca della stessa produzione e della relazione del geometra CP_1
, anch'essa agli atti originari del Procedimento. Ha ribadito che non poteva Per_1
considerare e valutare lavorazioni non effettivamente rese. Inoltre, se i controtelai (vedasi voci f, g, h, i) della comparsa costituivano lavorazione ma compiuta senza CP_7
necessità di ripetizione della lavorazione stessa, invece, il montaggio di taluni vetri incompleti rispetto al numero totale degli infissi equivaleva a voci di lavoro suscettibile di rifacimento, in quanto non confacenti alla regola dell'arte.
14 In merito al principale procedimento di calcolo, ha chiarito che in detto procedimento non ha utilizzato i preventivi della Ditta IVB del 10.6.2015, che furono utilizzati in bozza di perizia solo come secondario procedimento di controllo.
Ha ribadito altresì che gli infissi in alluminio a taglio termico con accessori, nel prezzario 015 riportano prezzi unitari di molto inferiori, al prezzo Unitario di 750 Pt_7
euro ad infisso, come indicato in comparsa da , pur nella consapevolezza CP_1
documentata da foto d'epoca, di aver realizzato SOLO PARTE delle lavorazioni contenute nella voce di lavoro compiuto E.18.80.20 ed in sintesi sulla base di tali considerazioni ha confermato le conclusioni rese in perizia.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione
(Cass. sent. n. 7341/04).
Il CTU ha superato le osservazioni critiche presentate da parte convenuta con motivazione esauriente, logica, coerente e riscontrabile empiricamente con il richiamo alle fotografie visionate ed al prezzario della Regione Campania.
Il CTU ha indicato espressamente i motivi per cui non ha riconosciuto gli importati vantati dalla società convenuta, evidenziandone la sovrastima dei prezzi calcolati e la parzialità delle lavorazioni eseguite.
Peraltro, il CTU ha evidenziato di non aver utilizzato i preventivi di altre società
dichiarati inammissibili dalla scrivente, ma la coerenza delle conclusioni del perito consiste nel fatto che ha accertato lo stato attuale degli immobili, all'esito di più sopralluoghi effettuati anche negli immobili che furono della raffrontandolo con le fotografie CP_3
realizzate all'epoca, evincendone che i lavori sono stati completati da altre ditte.
Pertanto, la convenuta ha adempiuto solo parzialmente agli incarichi di CP_1
fornitura di infissi e materiali negli immobili dei coniugi e dei coniugi , che Pt_1 CP_2
si sono rivolti ad altre ditte per il completamento dei lavori rimasti inadempiuti.
15 Ne consegue che non può essere dichiarata la risoluzione del contratto che presuppone, ai sensi dell'art 1455 c.c., che l'inadempimento sia di non scarsa importanza, in relazione all'interesse della controparte.
In tal senso, ex pluribus, si richiama Cass., Sentenza n. 7187 del 04/03/2022 “In tema
di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le
circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio
contrattuale”; ebbene tenuto conto di tutte le circostanze, si evidenzia che la ha CP_1
consegnato materiale ed ha iniziato lavorazioni lasciate incomplete, per cui ha eseguito parzialmente l'obbligazione che ha avuto un valore economico stabilito dalla CTU in €
8.000,00.
Tuttavia, la parzialità dell'esecuzione del contratto impone che sia riconosciuto alla convenuta solo il valore dell'obbligazione risultata adempiuta, che il CTU ha quantificato in € 8.000,00 oltre IVA (del quale il minore importo di € 5.860,00 oltre IVA riguarda le lavorazioni parziali svolte nella parte del fabbricato della . CP_3
In considerazione del fatto che la convenuta ricevette dalla CP_5
l'acconto di € 11.000 iva compresa, a fronte dell'esecuzione di lavori per € 8.800,00 (iva compresa), essa va condannata a restituire all'attore la differenza, pari ad € 2.200,00, Pt_1
da incrementarsi di interessi legali dal giorno della messa in mora fino al soddisfo.
La domanda attorea di risarcimento dei danni, quali conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, come causati dalla mancata consegna degli infissi,
a titolo esemplificativo consistiti nell'impossibilità, da parte dell'attore, di consegnare l'immobile nei termini convenuti nonché nel farsi carico degli oneri derivanti dalla stipula di un ulteriore contratto di fornitura con altra azienda produttrice, tenuto altresì conto della inidoneità all'uso e mancata finitezza a regola d'arte delle stesse parziali lavorazioni compiute, quantificati in citazione nell'importo di euro 25.000,00, va invece rigettata perchè
in parte infondata ed in parte rimasta indimostrata.
Quanto al primo profilo, il Tribunale riporta espressamente il calcolo operato dal
CTU del valore dell'opera finita, considerando la “Sommatoria forniture di e CP_1 Pt_5
incrementata per incidenza per manodopera e sicurezza più scarto tra consuntivi – preventivi sul
16 completamento triplicato per imprevisti ed incompletezze oltre che dettagli non eseguiti: [(4.274,28
+ 7.686,69 + 5.743,35)] x 2 +(14.636,22 – 7.686,69 – 5.743,35) x 3 = 35.408,64 + 3.618,54 =
39.027,18 €≈ € 41.000,00 oltre IVA”.
Part In pratica, l'attore, pur dovendosi rivolgere alla per completare i lavori, ha sostenuto un costo complessivo di € 41.000,00 oltre IVA, leggermente inferiore al prezzo concordato nel contratto stipulato con la . Pertanto, non ha ricevuto alcun danno CP_1
patrimoniale dall'inadempimento della , poiché non ha sostenuto costi aggiuntivi CP_1
rispetto a quelli che avrebbe sopportato se la odierna convenuta avesse adempiuto regolarmente alle obbligazioni contrattuali.
Per quanto concerne i danni consistiti nella impossibilità di consegnare l'immobile nei termini convenuti, l'attore non li ha provati.
La riconvenzionale formulata dalla convenuta va naturalmente rigettata essendo stato accertato il suo inadempimento dalla CTU.
Parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza nei confronti di parte attrice e delle chiamate in causa costituite, ma con liquidazione parametrata al valore del decisum. Deve essere, di contro, respinta la domanda dei terzi chiamati in causa e di condanna della società convenuta per lite CP_2 CP_3
temeraria ex art. 96 c.p.c. Infatti, a prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza del dolo o della colpa grave con cui quest'ultima abbia agito o resistito in giudizio, non vi è
prova che i coniugi abbiano subito un danno dalla vicenda oggetto di Parte_6
giudizio, laddove - per giurisprudenza consolidata - la domanda di cui all'art. 96 c.p.c.
richiede la prova incombente sulla parte istante sia dell'an che del quantum debeatur o che,
pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (ex multis, cfr. Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. Civ., sez. 3, 08.06.2007
n. 13395).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
17 1) Dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t.;
2) In accoglimento della domanda attorea, accertato l'inadempimento contrattuale della società convenuta, la condanna alla restituzione a favore dell'attore della somma di €
2.200,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore che si liquidano in € 1.800,00, oltre esborso delle spese vive, rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
4) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dei terzi chiamati e che si liquidano in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario CP_2 CP_3
delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
5) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore della terza chiamata che si liquidano in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario delle _4
spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93
c.p.c.;
6) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno il 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10751 del R.G.A.C. dell'anno 2015, ritenuta in decisione con ordinanza del 27.9.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione, dall' avv. Michele Bartolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via G. V. Quaranta n. 1;
- Attore -
E
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo titolare rappresentata e difesa, giusta mandato in calce Controparte_1
alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Antonio Trulio e Rosalia Iandiorio,
unitamente a quali è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Cerracchio
in Salerno al C.so Garibaldi n. 103;
- Convenuta -
E
(c.f. e (c.f. CP_2 C.F._2 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Sabbato presso cui domiciliano C.F._3
in Salerno, alla via Settimio Mobilio n. 79, come da mandati in atti;
- Terzi chiamati -
1 E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in _4 C.F._4
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall' avv. Francesco Dente ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via Gian Vincenzo Quaranta n. 5;
- Terza chiamata -
E
in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
Controparte_5
- Terza chiamata contumace -
OGGETTO: risoluzione contratto di fornitura.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e per la Parte_1
coniuge evocava in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la _4 CP_1
, domandando la pronunzia di risoluzione del contratto intervenuto tra le parti, per
[...]
esclusivo grave inadempimento della convenuta, nonché la condanna alla restituzione del prezzo ricevuto in acconto, oltre al risarcimento del danno conseguente alla mancata consegna degli infissi e consistente nella impossibilità di consegnare l'immobile nei tempi convenuti e nel farsi carico degli oneri di altra fornitura, danno da quantificarsi nella misura di € 25.000,00 ovvero in via equitativa.
A sostegno della domanda allegava al proprio fascicolo processuale il contratto inter
partes sottoscritto il 24.11.2012, a nome della moglie intestataria formale _4
nell'immobile presso il quale dovevano essere forniti ed installati gli infissi, ma sottoscritto dal;
un pagamento in acconto di € 11.000,00, IVA compresa, per la fattura n. 38 del Pt_1
26.11.2012; un preventivo emesso dalla soc IVB, in data 14.5.2015 società alla quale l'attore si era rivolto a cagione dell'inadempimento di parte convenuta, per l'importo di € 15.115,22;
il pagamento della somma di € 4.950,00 eseguito a favore della in data 17.6.2015. Il Parte_2
pagamento della fattura n. 38 del 26.11.2012 emessa dalla di € 11.000,00 Controparte_1
veniva eseguito dalla società di cui l'attore era legale Controparte_5 Pt_1
2 rappresentante e che era stata incaricata del rifacimento del complesso immobiliare sito in
Acciaroli.
Con comparsa di costituzione dell'8.3.2016, si costituiva in giudizio la CP_1
del rag. che domandava, in via preliminare, di essere autorizzata
[...] Controparte_1
alla chiamata in causa dei SI.ri , , e della _4 Controparte_3 CP_2 [...]
con spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., al fine di dichiarare Controparte_5
i chiamati tenuti al pagamento, in via solidale o per quanto di ragione, dei crediti di cui alla premessa, e comunque di veder pronunziata anche nei loro confronti la domanda riconvenzionale, spiegata dalla convenuta, avente ad oggetto l'inadempimento dei contratti del 30.4.2013 a nome e , la condanna di _4 Controparte_3 Parte_1
nonché , , e della in _4 Controparte_3 CP_2 Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di €
37.640,00, oltre IVA per la parte imponibile, in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, oltre al risarcimento dei danni o comunque all'indennizzo per tutti i motivi indicati nel proprio atto. La società chiedeva il rigetto, in ogni caso, delle domande spiegate da parte attrice.
La spiegava le ragioni per cui invocava l'autorizzazione alla chiamata in CP_1
causa dei predetti terzi, evidenziando la commistione di rapporti in essere tra le parti, la cointeressenza e la comunanza di tutti a quanto oggetto di vertenza.
Deduceva in proposito che l'immobile in cui la ditta convenuta aveva eseguito i lavori per cui è causa apparteneva, fino all'anno 2013, alla società Controparte_5
società partecipata da e , nella misura del 50% ciascuno, Parte_1 Controparte_3
amministrata dal 2003 al 2007 dal , in qualità di presidente del conSIlio di Pt_1
amministrazione, con vicepresidente, nonché, per il periodo dal 2007 al CP_2
2014, dal nella qualità di amministratore unico (cfr. visura camerale all. 12 alla Pt_1
produzione di parte convenuta).
Il cespite veniva ceduto, mentre era in corso di ultimazione il nuovo fabbricato, con atto trascritto il 24.10.2013, in parte alla SI.ra , coniuge del SI. , ed in _4 Pt_1
3 parte alla SI.ra , coniuge del SI. (cfr. doc. 15 e 16 all.ti alla Controparte_3 CP_2
produzione di parte convenuta).
La SI.ra , titolare di una quota di partecipazione alla società Controparte_3 [...]
pari al 50% del capitale sociale, cedeva le proprie quote in data 11.2.2014 al SI. CP_5
. Controparte_6
Pertanto, alla data di stipula del contratto del 24.11.2012, la era ancora CP_3
titolare delle suddette quote, sicché il contratto era stato intestato a costei e sottoscritto dal marito . CP_2
Le quote societarie venivano poi cedute al SI. con atto Controparte_6
dell'11.2.2014, che ne diveniva, pertanto, amministratore unico (cfr. doc 13 e 14 all.ti alla produzione di parte convenuta).
Nell'immobile venivano realizzati i lavori commissionati in data 30 aprile 2013 alla ditta dal SI. . CP_1 Parte_1
Deduceva ancora la convenuta che nell'atto introduttivo l'attore aveva espressamente dichiarato di aver stipulato, in data 24.11.2012, “anche nell'interesse della SI.ra
moglie convivente, nonché quale legale rappresentante della il _4 Controparte_5
contratto con la;
che, in ordine ai pagamenti, contrariamente alla versione Controparte_1
secondo cui veniva corrisposta, a saldo della fattura n. 38 del 26.11.2012, la somma di €
11.000,00 quale acconto convenuto e “raddoppiato spontaneamente” dal SI. , in Pt_1
realtà il bonifico del 6.12.2012 di € 11.000,00 veniva effettuato dalla per gli Controparte_5
acconti degli infissi destinati alle SI.re e _4 CP_3
Autorizzata ex art. 269 c.p.c. ed effettuata la chiamata in causa di _4
, e della quest'ultima, pur Controparte_3 CP_2 Controparte_5
ritualmente citata, non compariva e non si costituiva in giudizio e ne veniva, pertanto,
dichiarata la contumacia all'udienza del 22.2.2017.
Con comparsa del 28.9.2016 si costituiva, invece, , che, in via Controparte_3
preliminare, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti per mancato preventivo inoltro dell'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, nonché di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della chiamata in
4 causa ovvero della domanda spiegata nei suoi confronti;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva, ovvero la sua totale estraneità
ai presunti rapporti controversi, ordinando la propria estromissione dal giudizio e, in via gradata nel merito, di accertare e dichiarare che nulla doveva alle controparti, attesane l'infondatezza sia dell'an che del quantum debeatur, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 6.9.2016 si costituiva anche domandando la _4
declaratoria di propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto ed indimostrata dal punto di vista probatorio, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Con comparsa del 2.9.2016 si costituiva, infine, , chiedendo il rigetto CP_2
della domanda riconvenzionale, perché infondata, e di ritenere non dovute le ulteriori somme richieste dalla convenuta a differenza.
Istruita la causa con prove testimoniali e CTU, nell'udienza del 23.9.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art 190 c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente va rigettata la eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento dell'invito alla negoziazione assistita.
Sulla spinosa questione della necessità per il convenuto di soddisfare una condizione di procedibilità (che sia la mediazione obbligatoria o la negoziazione assistita) si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3452
depositata il 7 febbraio 2024 in cui hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, in sintesi, una volta incardinato il giudizio, non vi è più spazio per esperire il tentativo di mediazione che non assolverebbe più alla funzione deflattiva cui è preordinato l'istituto.
La Suprema Corte ha dettato tale principio non solo per le domande riconvenzionali
“collegate” all'oggetto della lite, che “dipendono dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già
appartiene alla causa come mezzo di eccezione”, ma anche alle domande riconvenzionali c.d.
“eccentriche”, ossia quelle non direttamente subordinate alla comunanza del titolo già
dedotto in giudizio dall'attore (e la domanda riconvenzionale avanzata dall'odierna convenuta rientra proprio in tale categoria).
5 Le Sezioni Unite svolgono una ricostruzione sulle ragioni dell'introduzione in Italia
della mediazione obbligatoria e, in particolare, sulla duplice ratio dell'istituto: in primo luogo deflattiva e secondariamente per creare una cultura della risoluzione alternativa delle controversie;
chiarisce sul punto la Corte che “la mediazione obbligatoria si collega non alla
domanda sic et simpliciter, ma al processo, che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la
funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del
processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva
del processo”.
Secondo gli ermellini la domanda riconvenzionale “pura” non deve essere sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria, dato che è già stata esperita, senza esito positivo, la condizione di procedibilità per la domanda principale e la lite pende ormai innanzi a un giudice che ne resta investito, ma ha esteso tale considerazione anche alle domande riconvenzionali “eccentriche” (come quella proposta dalla in questo CP_1
giudizio) per contrarietà ai principi della certezza del diritto e di ragionevole durata del processo.
La mediazione obbligatoria, scrive la Cassazione, svolge un ruolo proficuo “solo se
non si presti ad eccessi o abusi”; “la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità
di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove
effettivamente necessario”; la motivazione che si basa sulla necessità di evitare procedure che allungherebbero i tempi del procedimento porta conseguentemente a escludere dunque,
anche in caso di “reconventio reconventionis” e di domande sollevate da terzi chiamati o intervenienti in giudizio, le stesse considerazioni di non necessarietà della procedura di mediazione, sempreché sia stata assolta la condizione per la domanda giudiziale principale.
Sulla base di tali premesse, gli concludono deducendo che la condizione Parte_3
di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.lgs. 28/10, sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, sia che si tratti di domande eccentriche che non eccentriche, così come anche per la reconventio reconventionis e per le domande sollevate da terzi chiamati o intervenienti in giudizio.
6 Naturalmente questo principio di diritto, enunciato per la mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.lgs. 28/10 va esteso, per identità di ratio, anche all'invito alla stipula di una negoziazione assistita introdotta con decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 che è un istituto che assolve alla medesima funzione e finalità.
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda va rigettata.
Parimenti, immeritevoli di accoglimento sono le eccezioni sollevate dai terzi chiamati di carenza di legittimazione passiva e la richiesta degli stessi di dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata nei loro confronti.
In tal senso la società convenuta ha allegato al proprio fascicolo processuale un altro contratto, identico al primo, intestato questa volta alla SI.ra proprietaria di altra CP_3
unità dell'immobile in Acciaroli, che era all'epoca in fase di ricostruzione, e sottoscritto dal coniuge di lei, il , che non ha disconosciuto la sua sottoscrizione, ma ha eccepito CP_2
solo che detto contratto non aveva avuto esecuzione in quanto la non era in grado CP_1
di garantire il montaggio e la consegna degli infissi nel termine considerato essenziale.
Dall'esame dei due contratti si evince che i committenti, ossia da una parte i coniugi
(intestataria dell'immobile) e (che ha sottoscritto il preventivo per _4 Pt_1
accettazione) e dall'altra i coniugi (intestataria di altra unità abitativa) e CP_3 CP_2
(che ha sottoscritto il preventivo per accettazione) si impegnavano al versamento di un acconto di € 5.000,00 oltre IVA pari al 10%, ossia per € 5.500,00. Viceversa, risulta allegato un unico bonifico di € 11.000,00, IVA compresa, eseguito dalla C.F. Immobiliare società
partecipata, come visto, fino al 2013 dal , che ne era anche il l.r., e dalla Pt_1 CP_3
Tra le due versioni divergenti, lo scrivente Tribunale ritiene credibile quella resa dalla società convenuta, ossia che il pagamento della somma di 11.000,00 costituisca la sommatoria dei due diversi acconti, di € 5.500,00 cadauno, dovuti in forza dei due diversi contratti e non un pagamento dell'acconto per il solo contratto stipulato il 24.11.2012
(acconto si ripete di € 5.500,00) che poi il avrebbe inteso raddoppiare Pt_1
spontaneamente.
Peraltro, il pagamento dell'acconto di € 11.000,00 è stato eseguito dalla
[...]
che non era parte dei contratti, e costituisce quindi adempimento del terzo Controparte_5
7 ex art. 1180 c.c.; poiché la possedeva quote della predetta società, è coerente CP_3
ritenere che l'unico pagamento emesso ex art. 1180 c.c. dalla fosse Controparte_5
finalizzata ad adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte dai suoi due soci in favore della in forza dei due autonomi contratti stipulati in epoca coeva. CP_1
Ed ancora, la convenuta ha chiesto di provare con testimoni di aver consegnato infissi sia nella unità abitativa della che in quella della e, come si vedrà, _4 CP_3
detta circostanza è stata accertata anche dal CTU.
Alla luce di tali argomentazioni, ritiene il Tribunale che sussista la comunanza di causa che ha reso ammissibile la chiamata in causa dei terzi nei confronti dei quali la parte convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale. Parimenti tutti i soggetti evocati posseggono legittimazione passiva sulla predetta domanda riconvenzionale. In tal senso si richiama il granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “La
"legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di
promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la
deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore,
prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice
di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità
della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame
d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una
questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e
probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire,
quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma
questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo
come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la
relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. Sentenza n. 14468 del 30/05/2008).
Applicando il principio al caso di specie, il accettava il preventivo emesso Pt_1
dalla per la fornitura nell'unità abitativa, intestata formalmente a sua moglie, la CP_1
alla quale peraltro era intestato il preventivo;
allo stesso modo il accettava _4 CP_2
il preventivo emesso dalla per la fornitura nell'unità abitativa, intestata CP_1
8 formalmente a sua moglie, la alla quale era intestato il preventivo. Il pagamento CP_3
degli acconti era eseguito in un'unica soluzione dalla , società fino al 2013 Controparte_5
partecipata dal e dalla Pt_1 CP_3
Da tale ricostruzione, emerge che tutti i soggetti evocati in questo giudizio posseggono la legittimazione processuale passiva;
afferisce, poi, alla decisione nel merito della causa, lo stabilire su quali soggetti deve gravare l'adempimento delle obbligazioni richieste dalla convenuta con la domanda riconvenzionale spiegata.
Passando finalmente al merito della controversia, parte convenuta ha provato, a mezzo dei due testimoni escussi, di aver eseguito la fornitura di infissi in due unità abitativa del fabbricato sito in Acciaroli ed ha allegato che:
- in relazione al primo contratto stipulato a nome di , ha realizzato i _4
seguenti lavori, di cui si indica la tipologia, il numero, il prezzo unitario ed il totale:
a) finestre a taglio termico ad arco: pezzi n. 15 x € 750,00 (totale € 11.250,00 + Iva);
b) balcone scorrevole 2 ante: pezzi n. 1 x € 4.000,00 (totale € 4.000,00 + Iva);
c) balcone torrino 1 anta: pezzi n. 1 x € 600,00 (totale € 600,00 oltre IVA);
d) portone blindato 1 anta: pezzi n. 2 x 1.400,00 (totale € 2.800 oltre IVA);
e) cancelle lavorate tipo pesante: pezzi n. 10 x € 300,00 ((totale € 3.000,00 oltre IVA);
f) controtelaio curvo cassonato: pezzi n. 15 x € 120,00 (totale € 1.800,00 oltre IVA);
g) controtelaio curvo per romane: pezzi n. 15 x € 50,00 (totale € 750,00 oltre IVA);
h) controtelaio finestre interrato: pezzi n. 12 x € 30,00 (totale € 360,00 oltre IVA);
i) controtelaio balcone torrino: pezzi n. 1 x € 50,00 (totale € 50,00 oltre IVA);
Il totale dei lavori realizzati assomma ad € 24.610,00, oltre IVA, dai quali va decurtato l'acconto di € 5.000,00 oltre IVA.
Residua, pertanto, un credito di € 19.610,00, oltre IVA.
- In relazione al contratto del 30.4.2013 a nome di ha realizzato i seguenti Controparte_3
lavori:
a) finestre a taglio termico ad arco: pezzi n. 11 x € 750,00 (totale € 8.250,00 + Iva);
b) balcone torrino 1 anta: pezzi n. 1 x € 600,00 (totale € 600,00 oltre IVA);
c) cancelle lavorate tipo pesante: pezzi n. 8 x € 300,00 (totale € 2.400,00 oltre IVA);
9 d) controtelaio curvo cassonato: pezzi n. 15 x € 120,00 (totale € 1.800,00 oltre IVA);
e) controtelaio curvo per romane: pezzi n. 15 x € 50,00 (totale € 750,00 oltre IVA);
f) controtelaio finestre interrato: pezzi n. 8 x € 30,00 (totale € 240,00 oltre IVA);
g) controtelaio balcone torrino: pezzi n. 1 x € 50,00 (totale € 50,00 oltre IVA);
h) controtelaio infisso grande;
pezzi n. 1 x € 100,00 (totale € 100,00 + IVA).
Il totale dei lavori realizzati assomma ad € 14.190,00, oltre IVA, dai quali va decurtato l'acconto di € 5.000,00 oltre IVA.
Residua, pertanto, un credito di € 9.190,00, oltre IVA.
Ha ritenuto di provare l'esecuzione dei predetti lavori a mezzo dei due testimoni,
suoi dipendenti che hanno eseguito la consegna e montaggio del materiale indicato nei capitoli di prova, ed a mezzo di fotografie (all. 20 produzione di parte convenuta),
riconosciute dai predetti testi.
Tuttavia, le asserzioni poste a sostegno della domanda riconvenzionale non sono state riconosciute dalla CTU che ha invece rilevato l'inadempimento della . CP_1
Più in dettaglio, il CTU ha accertato che:
- Relativamente agli aspetti di confronto comparato tra gli stati pregresso ed attuale degli infissi oggetto di controversia, emerge che la convenuta non ha Controparte_1
ottemperato alla totalità delle prestazioni d'opera previste dal contratto del 24.11.2012
realizzando, di fatto, esclusivamente l'intelaiatura fissa e la parte vetrata del telaio mobile degli infissi di finestre e porte-finestre, non provvedendo al montaggio di imbottiture, degli alloggiamenti e ai sistemi di oscuramento, tramite persiane lamellari e zanzariere. Ciò
emerge inequivocabilmente dal confronto tra le foto d'epoca del luglio 2015 e 2016 e le foto dello stato attuale, dal cui confronto, peraltro, emerge la palese imperfezione diffusa di tutti i bordi degli infissi per come lasciati da , a fronte della perfezione della resa CP_1
estetica portata a compimento da ditte estranee alla controversia.
- Relativamente all'analisi degli aspetti di fornitura di materie prime, possono trovare, sicuramente accoglimento le forniture congrue esibite da tramite Controparte_1
le fatture della , datate 6.3.2014 e relative a telai fissi, per un importo complessivo Parte_4
10 di € 4.274,28 (cfr. all. 6), e ciò anche se il termine contrattuale del 30.4.2013 era scaduto, come risulta comprovato in atti, per cause non imputabili ad . Controparte_1
- non possono trovare accoglimento le forniture non congruenti con lo stato dei luoghi esibite da tramite le fatture della Ditta Scavitalia s.a.s., datate Controparte_1
2.10.2015, 10.11.2015 e 30.11.2015, relative a persiane esterne a lamelle orientabili, per un importo complessivo di € 10.980,00 (cfr. all. 6); ciò in quanto le date della seconda metà del
2015 sono già successive a comprovate prese in carico, sin dalla primavera del 2015, della
Part terminazione degli infissi da parte della ditta .
Il CTU ha poi dato atto di aver eseguito il sopralluogo anche nei due immobili che erano all'epoca della SI.ra in tal modo potendo rispondere Controparte_3
compiutamente sulla domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta;
ed in proposito ha accertato che gli infissi furono completati da ditte terze a partire da uno stato iniziale maggiormente incompleto e mancante delle griglie metalliche per i punti luce al seminterrato;
che la aveva lasciato l'opera in uno stato di grave imperfezione, in CP_1
tutti e quattro gli alloggi, con le proprietà immobiliari ex lasciate maggiormente CP_3
incomplete con contorni irregolari ed incompiuti.
Ha precisato che, pur a fronte della difficoltà nella realizzazione degli infissi centinati con controtelaio curvo in sommità, dalle foto dello stato attuale si evince che l'esecuzione a regola d'arte è stata completata da parte di ditte terze;
che nei suoi CP_1
computi valuta le sue prestazioni sul singolo infisso e a prezzo pieno, come se lo avesse realizzato nella sua interezza, non limitandosi al solo controtelaio fisso, come in realtà
fornito.
- Relativamente all'analisi degli aspetti di fornitura di materie prime connesse ad interventi di completamento effettuati da ditta terza rispetto ad , appaiono Controparte_1
Part perfettamente congrue le forniture della ditta effettuate verso la proprietaria SI.ra e relative a sistemi di completamento e oscuramento di finestre, portefinestre _4
e feritoie a vasistas del seminterrato, comprensive di zanzariere, fisse per le feritoie dell'interrato e scorrevoli per gli infissi dei livelli superiori, nonché delle lamelle orientabili alla romana che non si rinvengono nelle foto antecedenti all'intervento della ditta terza.
11 - Relativamente all'elenco delle lavorazioni da a) ad i) contenuto in comparsa di per un importo complessivo di € 24.610,00 comprensivo di acconto, ha Controparte_1
accertato il CTU che sono stati sovrastimati gli importi unitari di lavorazioni afferenti appena a controtelai e porzioni vetrate di infissi, che non possono ammontare a più della metà dell'importo contrattuale di € 41.500,00, mancando imbottiture, persiane di oscuramento, zanzariere e tutto il completamento a perfetta regola d'arte, con prestazione di manodopera aggiuntiva più difficoltosa della manodopera iniziale, a causa di eventuali riaggiustamenti di tutti i contorni, svolti a perfetta regola d'arte. A riprova di tali constatazioni, si consideri che la categoria da prezzario R.14.100.40, relativa ad infissi in alluminio a taglio termico, prevede, per l'intero infisso per finestre e portefinestre, importi orientativi di circa € 250/m2 completo di tutti gli accessori in fornitura e posa in opera. Su
tale importo unitario, l'incidenza dei soli controtelai, per come indicati nelle voci f), g), h), i)
della comparsa di , risulta sovrastimata e per nulla in linea con quanto CP_1
estrapolabile, con riferimento ai controtelai, con prezzo unitario di circa € 10,50, indicato nella voce 18.045.015 del prezzario Regione Campania 2020.
- il perito ha rimarcato soprattutto la totale incongruenza della voce a) laddove vengono considerati n. 15 infissi a taglio termico al prezzo unitario di € 750,00 cadauno, per un importo complessivo di € 11.250,00, come se gli stessi fossero stati totalmente realizzati,
circostanza palesemente smentita dai fatti;
che il prezzo unitario di € 750,00, che viene raramente attinto per infissi in alluminio, risulta addirittura superiore a tutta una serie di infissi ugualmente pregevoli, tra cui anche infissi in PVC, che, se di buona qualità, risultano di costi comparabili a quelli in alluminio;
che le categorie di infissi di maggior pregio, alta resilienza, ottenuti per termosaldatura con potere fono isolante presentano, infatti, importi unitari intorno ai 650,00 euro (cfr. categorie Prezzari E.18.90.80);
- Analogo discorso analitico può espletarsi per le voci da a) ad h) con riferimento alle due unità immobiliari che furono della SI.ra ma che sono state, Controparte_3
all'attualità, cedute a terzi. Anche in tali unità immobiliari gli infissi sono stati completati
Part da ditte terze diverse dalla , il tutto a partire da uno stato di maggiore incompletezza lasciato da , senza nemmeno le griglie metalliche antintrusione a livello interrato, CP_1
12 come testimoniato dalle foto durante i successivi due accessi di integrazione del contradditorio.
- Con riferimento all'immobile di titolarità della SI.ra considerando _4
le prestazioni effettivamente rese da , decurtando dall'importo di € Controparte_1
24.610,00 gli importi di € 11.250,00 (voce a) nonché l'acconto di € 5.000,00 versato e praticando una decurtazione del 50% sui prezzi unitari sovrastimati, come dimostrato, si ottiene in cifra tonda: (24.610,00 – 11.250,00 – 5.000,00) X 0.50 ≈ € 8.000,00 oltre IVA. Stesso
risultato si otterrebbe dalle forniture , comprovate in atti, e relative ai soli controtelai Pt_4
(circa € 4.000,00 cfr. All. 6 produzione di parte convenuta) applicando un incremento del
100% per i telai mobili delle sole porzioni vetrate e per le incidenze percentuali di manodopera e sicurezza: (4.274,28) X 2 ≈ € 8.000,00 oltre IVA.
- Gli incrementi del 20% vantati da per presunti mancati guadagni, non CP_1
sarebbero tecnicamente e per via equitativa riconoscibili, compensandosi con i danni da inadempienza contrattuali lamentati dal SI. e dalle proprietarie degli immobili che Pt_1
Part hanno dovuto fare ricorso alla impresa per completare l'installazione degli infissi, come riscontrato dal perito sui luoghi. Considerando il complesso delle forniture e prestazioni rese da entrambe le ditte, sulle prestazioni iniziali, e ditta terza IVB sulle Controparte_1
opere di completamento, ci si può rendere conto come si pervenga ad un importo di prestazione d'opera complessiva congruente con l'importo contrattuale. Infatti,
considerando le forniture comprovate di entrambe le prestazioni rese dalle due ditte ed incrementandole dei costi relativi a manodopera, sicurezza e interventi accessori di riallineamento delle prestazioni precedenti a quelle di completamento, si perviene, come ordine di grandezza, al seguente importo (cfr. per confronti preventivi e fatture in All. 6 e
8): Sommatoria forniture di e incrementata per incidenza per manodopera CP_1 Pt_5
e sicurezza più scarto tra consuntivi – preventivi sul completamento triplicato per imprevisti ed incompletezze oltre che dettagli non eseguiti: [(4.274,28 + 7.686,69 + 5.743,35)]
x 2 +(14.636,22 – 7.686,69 – 5.743,35) x 3 = 35.408,64 + 3.618,54 = 39.027,18 €≈ € 41.000,00 oltre
IVA.
13 Operando su base proporzionale, e ciò in assenza di documentazione di appoggio,
pur richiesta ma non fornita dalle parti e considerando che non possono Parte_6
trovare accoglimento griglie per punti luci al piano interrato, porte blindate, e che il numero di infissi ad arco è più ridotto (11 contro 15: cfr. Produzione ) la proporzione di CP_1
11/15 applicata all'importo di € 8.000,00, giustificato con prove documentali, fornisce in dare da – ad il seguente importo equitativo su base proporzionale: CP_3 CP_2 CP_1
(11/15 X 8.000,00) ≈ € 5.860,00 oltre IVA al 10% per l'importo totale di 6.446,00.
Con ordinanza del 12.6.2024 veniva dichiarata la inutilizzabilità dei documenti acquisiti dal CTU in violazione del contraddittorio delle parti (preventivi del 10.6.2015 per
Part
€ 7.686,69 ed € 5.743,35 della ditta ) e veniva conferito al CTU l'incarico di rendere chiarimenti, sollecitati dalla difesa della parte convenuta, quanto, in particolare, alla completa detrazione, dall'importo dovuto in relazione alla fornitura e posa in opera degli infissi presso le abitazioni di dell'importo di € 11.250,00 - voce (a) - delle _4
lavorazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Il CTU rendeva i chiarimenti richiesti: specificando che il contenuto della voce (a) si riferiva a “Finestre a taglio termico ad arco: pezzi n. 15 x € 750,00 (totale € 11.250,00 + Iva)”;
ha chiarito che il prezzo unitario riportato in comparsa eccedeva, addirittura, il prezzo di un infisso completo di tutti gli accessori (oscuri, zanzariere, imbottiture laterali, coprigiunti retrostanti e antistanti), tutte componenti non fornite e, pertanto, non poste in opera da
; ha precisato di aver eseguito l'incarico all'esito di sopralluogo ed esame Controparte_1
delle foto d'epoca della stessa produzione e della relazione del geometra CP_1
, anch'essa agli atti originari del Procedimento. Ha ribadito che non poteva Per_1
considerare e valutare lavorazioni non effettivamente rese. Inoltre, se i controtelai (vedasi voci f, g, h, i) della comparsa costituivano lavorazione ma compiuta senza CP_7
necessità di ripetizione della lavorazione stessa, invece, il montaggio di taluni vetri incompleti rispetto al numero totale degli infissi equivaleva a voci di lavoro suscettibile di rifacimento, in quanto non confacenti alla regola dell'arte.
14 In merito al principale procedimento di calcolo, ha chiarito che in detto procedimento non ha utilizzato i preventivi della Ditta IVB del 10.6.2015, che furono utilizzati in bozza di perizia solo come secondario procedimento di controllo.
Ha ribadito altresì che gli infissi in alluminio a taglio termico con accessori, nel prezzario 015 riportano prezzi unitari di molto inferiori, al prezzo Unitario di 750 Pt_7
euro ad infisso, come indicato in comparsa da , pur nella consapevolezza CP_1
documentata da foto d'epoca, di aver realizzato SOLO PARTE delle lavorazioni contenute nella voce di lavoro compiuto E.18.80.20 ed in sintesi sulla base di tali considerazioni ha confermato le conclusioni rese in perizia.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione
(Cass. sent. n. 7341/04).
Il CTU ha superato le osservazioni critiche presentate da parte convenuta con motivazione esauriente, logica, coerente e riscontrabile empiricamente con il richiamo alle fotografie visionate ed al prezzario della Regione Campania.
Il CTU ha indicato espressamente i motivi per cui non ha riconosciuto gli importati vantati dalla società convenuta, evidenziandone la sovrastima dei prezzi calcolati e la parzialità delle lavorazioni eseguite.
Peraltro, il CTU ha evidenziato di non aver utilizzato i preventivi di altre società
dichiarati inammissibili dalla scrivente, ma la coerenza delle conclusioni del perito consiste nel fatto che ha accertato lo stato attuale degli immobili, all'esito di più sopralluoghi effettuati anche negli immobili che furono della raffrontandolo con le fotografie CP_3
realizzate all'epoca, evincendone che i lavori sono stati completati da altre ditte.
Pertanto, la convenuta ha adempiuto solo parzialmente agli incarichi di CP_1
fornitura di infissi e materiali negli immobili dei coniugi e dei coniugi , che Pt_1 CP_2
si sono rivolti ad altre ditte per il completamento dei lavori rimasti inadempiuti.
15 Ne consegue che non può essere dichiarata la risoluzione del contratto che presuppone, ai sensi dell'art 1455 c.c., che l'inadempimento sia di non scarsa importanza, in relazione all'interesse della controparte.
In tal senso, ex pluribus, si richiama Cass., Sentenza n. 7187 del 04/03/2022 “In tema
di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le
circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio
contrattuale”; ebbene tenuto conto di tutte le circostanze, si evidenzia che la ha CP_1
consegnato materiale ed ha iniziato lavorazioni lasciate incomplete, per cui ha eseguito parzialmente l'obbligazione che ha avuto un valore economico stabilito dalla CTU in €
8.000,00.
Tuttavia, la parzialità dell'esecuzione del contratto impone che sia riconosciuto alla convenuta solo il valore dell'obbligazione risultata adempiuta, che il CTU ha quantificato in € 8.000,00 oltre IVA (del quale il minore importo di € 5.860,00 oltre IVA riguarda le lavorazioni parziali svolte nella parte del fabbricato della . CP_3
In considerazione del fatto che la convenuta ricevette dalla CP_5
l'acconto di € 11.000 iva compresa, a fronte dell'esecuzione di lavori per € 8.800,00 (iva compresa), essa va condannata a restituire all'attore la differenza, pari ad € 2.200,00, Pt_1
da incrementarsi di interessi legali dal giorno della messa in mora fino al soddisfo.
La domanda attorea di risarcimento dei danni, quali conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, come causati dalla mancata consegna degli infissi,
a titolo esemplificativo consistiti nell'impossibilità, da parte dell'attore, di consegnare l'immobile nei termini convenuti nonché nel farsi carico degli oneri derivanti dalla stipula di un ulteriore contratto di fornitura con altra azienda produttrice, tenuto altresì conto della inidoneità all'uso e mancata finitezza a regola d'arte delle stesse parziali lavorazioni compiute, quantificati in citazione nell'importo di euro 25.000,00, va invece rigettata perchè
in parte infondata ed in parte rimasta indimostrata.
Quanto al primo profilo, il Tribunale riporta espressamente il calcolo operato dal
CTU del valore dell'opera finita, considerando la “Sommatoria forniture di e CP_1 Pt_5
incrementata per incidenza per manodopera e sicurezza più scarto tra consuntivi – preventivi sul
16 completamento triplicato per imprevisti ed incompletezze oltre che dettagli non eseguiti: [(4.274,28
+ 7.686,69 + 5.743,35)] x 2 +(14.636,22 – 7.686,69 – 5.743,35) x 3 = 35.408,64 + 3.618,54 =
39.027,18 €≈ € 41.000,00 oltre IVA”.
Part In pratica, l'attore, pur dovendosi rivolgere alla per completare i lavori, ha sostenuto un costo complessivo di € 41.000,00 oltre IVA, leggermente inferiore al prezzo concordato nel contratto stipulato con la . Pertanto, non ha ricevuto alcun danno CP_1
patrimoniale dall'inadempimento della , poiché non ha sostenuto costi aggiuntivi CP_1
rispetto a quelli che avrebbe sopportato se la odierna convenuta avesse adempiuto regolarmente alle obbligazioni contrattuali.
Per quanto concerne i danni consistiti nella impossibilità di consegnare l'immobile nei termini convenuti, l'attore non li ha provati.
La riconvenzionale formulata dalla convenuta va naturalmente rigettata essendo stato accertato il suo inadempimento dalla CTU.
Parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza nei confronti di parte attrice e delle chiamate in causa costituite, ma con liquidazione parametrata al valore del decisum. Deve essere, di contro, respinta la domanda dei terzi chiamati in causa e di condanna della società convenuta per lite CP_2 CP_3
temeraria ex art. 96 c.p.c. Infatti, a prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza del dolo o della colpa grave con cui quest'ultima abbia agito o resistito in giudizio, non vi è
prova che i coniugi abbiano subito un danno dalla vicenda oggetto di Parte_6
giudizio, laddove - per giurisprudenza consolidata - la domanda di cui all'art. 96 c.p.c.
richiede la prova incombente sulla parte istante sia dell'an che del quantum debeatur o che,
pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (ex multis, cfr. Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. Civ., sez. 3, 08.06.2007
n. 13395).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
17 1) Dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t.;
2) In accoglimento della domanda attorea, accertato l'inadempimento contrattuale della società convenuta, la condanna alla restituzione a favore dell'attore della somma di €
2.200,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore che si liquidano in € 1.800,00, oltre esborso delle spese vive, rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
4) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dei terzi chiamati e che si liquidano in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario CP_2 CP_3
delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
5) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore della terza chiamata che si liquidano in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario delle _4
spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93
c.p.c.;
6) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno il 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
18