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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/11/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 12/11/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 7237/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. SIMONA POTENZA Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ALESSANDRO CP_1 FUNARI;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/11/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità a seguito di revoca della prestazione (18-9-2023), ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto la ricorrente di essere affetta da “Esiti fibrotici da tubercolosi polmonare, epilessia, ipertensione arteriosa” e, tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito, osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono, già prima facie, destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, dott. , nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha Per_1 considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, valutando correttamente le patologie riscontrate. Parte ricorrente, con la proposta opposizione contestava le conclusioni a cui era pervenuto il CTU per aver sottovalutato - a suo dire- la patologia a carico dell'apparato respiratorio attesa l'insorgenza di un aggravamento della stessa a causa del processo infiammatorio pleurìco. Denunciava, altresì, l'omessa valutazione dell'incontinenza urinaria. Tali critiche, ad avviso del giudicante, non sono giustificate alla luce di quanto emerso in sede di esame obiettivo (“Nulla di patologico all'esplorazione del faringe e del rinofaringe. Torace tronco-conico ad espansione simmetrica con gli atti del respiro. Rumori aspri diffusi su tutto l'ambito in ex tabagista con recente episodio broncopneumonico infettivo trattato con intensa terapia antibiotica, in attuale assenza di segni clinici o strumentali documentati di significativo distress ventilatorio. MV e FVT normotrasmessi. Basi mobili”), ma soprattutto dell'analisi della documentazione sanitaria agli atti ed in particolare dai referti degli esami strumentali. In sede di osservazione alle contestazioni alla CTU il consulente ha motivato la propria valutazione in modo approfondito ritenendo “I precedenti episodi pleuropolmonare di origine infettiva (micobatterica tubercolare remota guarita con lievi esiti fibrocalcifici e virale da Covi nel 2021) in ex trentennale accanita tabagista……guariti senza significativi esiti clinico funzionali”; l'ulteriore infezione polmonare con dispnea acuta, manifestatasi nel marzo 2024, di origine micotica …è stata trattata farmacologicamente con Bactrim con buon successo terapeutico. Quanto alla contestazione sull'omessa valutazione dell'incontinenza urinaria, il CTU ha poi precisato che la stessa non è stata inserita nel computo finale in quanto tale condizione non ha avuto una significativa ricaduta funzionale riportando una valutazione inferiore al 10 %. Le critiche all'operato del CTU appaiono generiche e prive di riscontri specifici. Apparendo le censure di parte opponente frutto di opinabili valutazioni ascrivibili alla stessa, non suffragate da elementi di carattere scientifico e superabili alla luce delle risposte già fornite dal CTU, del tutto condivisibili e fatte proprie da questo Giudice, deriva il rigetto dell'opposizione ed il riconoscimento in capo alla parte assistita delle condizioni sanitarie che danno diritto all'invalidità nella misura del 50 % (cinquanta percento). Quanto poi alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente alle note di udienza del 12/11/2025 ( TC torace rilasciato dal Centro Synlab del 05/02/2025) deve rilevarsi che la suddetta documentazione attestante l'assenza di apprezzabili alterazioni densitometriche da riferire a lesioni polmonari a carattere infiltrativo in atti non è in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della parte tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P. Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte. Il ricorso va in conclusione rigettato. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda e per l'effetto accerta l'insussistenza in capo alla parte delle condizioni sanitarie che danno diritto all'assegno di invalidità a seguito della revoca;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola il 12/11/2025
IL GIUDICE
Dott. Francesca Fucci
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 12/11/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 7237/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. SIMONA POTENZA Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ALESSANDRO CP_1 FUNARI;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/11/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità a seguito di revoca della prestazione (18-9-2023), ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto la ricorrente di essere affetta da “Esiti fibrotici da tubercolosi polmonare, epilessia, ipertensione arteriosa” e, tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito, osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono, già prima facie, destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, dott. , nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha Per_1 considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, valutando correttamente le patologie riscontrate. Parte ricorrente, con la proposta opposizione contestava le conclusioni a cui era pervenuto il CTU per aver sottovalutato - a suo dire- la patologia a carico dell'apparato respiratorio attesa l'insorgenza di un aggravamento della stessa a causa del processo infiammatorio pleurìco. Denunciava, altresì, l'omessa valutazione dell'incontinenza urinaria. Tali critiche, ad avviso del giudicante, non sono giustificate alla luce di quanto emerso in sede di esame obiettivo (“Nulla di patologico all'esplorazione del faringe e del rinofaringe. Torace tronco-conico ad espansione simmetrica con gli atti del respiro. Rumori aspri diffusi su tutto l'ambito in ex tabagista con recente episodio broncopneumonico infettivo trattato con intensa terapia antibiotica, in attuale assenza di segni clinici o strumentali documentati di significativo distress ventilatorio. MV e FVT normotrasmessi. Basi mobili”), ma soprattutto dell'analisi della documentazione sanitaria agli atti ed in particolare dai referti degli esami strumentali. In sede di osservazione alle contestazioni alla CTU il consulente ha motivato la propria valutazione in modo approfondito ritenendo “I precedenti episodi pleuropolmonare di origine infettiva (micobatterica tubercolare remota guarita con lievi esiti fibrocalcifici e virale da Covi nel 2021) in ex trentennale accanita tabagista……guariti senza significativi esiti clinico funzionali”; l'ulteriore infezione polmonare con dispnea acuta, manifestatasi nel marzo 2024, di origine micotica …è stata trattata farmacologicamente con Bactrim con buon successo terapeutico. Quanto alla contestazione sull'omessa valutazione dell'incontinenza urinaria, il CTU ha poi precisato che la stessa non è stata inserita nel computo finale in quanto tale condizione non ha avuto una significativa ricaduta funzionale riportando una valutazione inferiore al 10 %. Le critiche all'operato del CTU appaiono generiche e prive di riscontri specifici. Apparendo le censure di parte opponente frutto di opinabili valutazioni ascrivibili alla stessa, non suffragate da elementi di carattere scientifico e superabili alla luce delle risposte già fornite dal CTU, del tutto condivisibili e fatte proprie da questo Giudice, deriva il rigetto dell'opposizione ed il riconoscimento in capo alla parte assistita delle condizioni sanitarie che danno diritto all'invalidità nella misura del 50 % (cinquanta percento). Quanto poi alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente alle note di udienza del 12/11/2025 ( TC torace rilasciato dal Centro Synlab del 05/02/2025) deve rilevarsi che la suddetta documentazione attestante l'assenza di apprezzabili alterazioni densitometriche da riferire a lesioni polmonari a carattere infiltrativo in atti non è in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della parte tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P. Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte. Il ricorso va in conclusione rigettato. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda e per l'effetto accerta l'insussistenza in capo alla parte delle condizioni sanitarie che danno diritto all'assegno di invalidità a seguito della revoca;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola il 12/11/2025
IL GIUDICE
Dott. Francesca Fucci