Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro del Tribunale di OL, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia, all'esito di udienza del 25.3.25, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 16550/2023 R.G.
TRA c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. LEVITA Parte_1 C.F._1
OTTAVIO presso il cui studio in Acerra elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., domiciliato in OL presso la sede
RESISTENTE CONTUMACE NONCHE'
Controparte_2
, in persona del Liquidatore p.t., Dott. , rapp.to e difeso
[...] Controparte_3 dagli Avv.ti FRANCESCO GOGLIA, VERONICA PERRONE, e PASQUALE GALASSI, con gli stessi elettivamente domiciliati presso la sede legale del CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze di con mansioni di Controparte_2 sorvegliante, inquadramento nel livello IV/A del CCNL Federambiente, dal 27.3.2000 al 5.7.2019, allorquando il rapporto cessava per licenziamento e il ricorrente veniva assunto da Sapna S.p.A. il 6.7.2019; che il convenuto aveva trasmesso all' - Gestione dipendenti pubblici - territorialmente CP_1 competente il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione dell'indennità premio di servizio propedeutico all'erogazione della prestazione;
che la retribuzione percepita era quella indicata in ricorso;
che l' non aveva provveduto alla corresponsione del TFS / indennità di premio di CP_1 servizio al ricorrente per inadempimento contributivo dell'ente datoriale. Tanto premesso, chiedeva: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.3.2000 al 5.7.2019 con il delle Province di Controparte_2
OL e , quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
CP_2 b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del di Controparte_2
e in ogni caso l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
Controparte_2 CP_1 c) per l'effetto condannare l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del sig. dell'importo a titolo di Parte_1
TFR di euro 34.055,09 o a quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge;
vinte le spese di lite.
All'odierna udienza parte ricorrente, a mezzo del suo legale, ha precisato di aver ricevuto chiarimenti dall' in ordine alla trattenuta di euro 5.501,41; pertanto, avendo ricevuto con valuta del CP_1
23.05.2024 l'importo di euro 23.217,26, al netto della detta trattenuta nonché delle imposte dovute, ha chiesto decidersi il giudizio con pronuncia di cessazione della materia del contendere e vittoria di spese in ossequi al principio di soccombenza virtuale, dichiarandosi soddisfatto dell'importo versato.
2. Occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere. CP_ L'adempimento come eseguito da parte dell in data 23.05.2024 inerisce specificamente la questione di diritto sottesa al presente giudizio;
esso ha determinato il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente, come dichiarato dal legale in udienza.
Quanto al regolamento delle spese, occorre valutare il principio di soccombenza virtuale.
6264/2022, e gli altri precedenti della Sezione che si richiamano in questa sede, va richiamata la natura di ente pubblico non economico del di OL e Controparte_2
: tale circostanza, oltre a non essere in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato CP_2 da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di OL e , istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. CP_2
La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il
[...]
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale Controparte_2 ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008). Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi di affermare la natura del quale ente CP_2 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali. Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' la cui CP_1 legittimazione passiva non è in contestazione.
Pacifico, altresì, che il non aveva provveduto al versamento dei contributi dovuti. Controparte_2
La controversia verteva proprio ed unicamente in ordine al rilievo ostativo dell'omissione contributiva imputabile al datore di lavoro ai fini del diritto del lavoratore al credito per il trattamento di fine servizio. Sul punto, come correttamente argomentato da altri Giudici di merito e in particolare dalla dott.ssa nella sentenza del 19.04.2023 in atti (a cui si presta adesione ex art. 118 disp. att. c.p.c.), la Per_1 natura previdenziale del credito per il trattamento di fine servizio consente la piana applicazione dell'art. 2116 c.c. È stato condivisibilmente affermato che “Giova l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n.
7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio. Ciò posto – secondo la Suprema Corte - è inevitabile prendere le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso».
«Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n. 15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso
è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi
(c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L.
636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio.
In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda. In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la CP_ prescrizione dei contributi omessi - ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto” (cfr. sent. . Per_1
La contabilizzazione del credito come eseguita in ricorso, correttamente eseguita, non è stata CP_ specificamente contestata, anzi l' ha corrisposto in data 23.05.2024 l'importo di euro 23.217,26 comprensivo di interessi per ritardato pagamento, al netto di una trattenuta di €. 5.501,41 - rispetto alla quale l'istante non ha mosso contestazioni - nonché delle imposte dovute;
di tale pagamento parte ricorrente si è dichiarato soddisfatto chiedendo la definizione con pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, ricorrono i presupposti per compensarle per 1/3 nei confronti dell' atteso l'avvenuto adempimento in corso di lite, nonché in considerazione della CP_1 serialità della controversia e del ruolo dell'istituto nella fase precontenziosa;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta. Nulla va statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del Controparte_2 convenuto, trattandosi di circostanza, preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto pacifica tra le parti. Spese compensate nei confronti del in ragione della riscontrata mancanza Controparte_2 di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di OL così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che, compensate per 1/3, liquida nel residuo in € 1.844,50, oltre spese forfettarie, IVA e Cpa, con attribuzione all'avv. O.
Levita antistatario;
3) dichiara non luogo a provvedere nei confronti del e compensa le spese. CP_2
OL, 25/03/2025
Il Giudice
dr.ssa Roberta Manzon