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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO NC ET Presidente dott. CO IG LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1259/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi di con l'avv. Ester Ferrari Morandi Persona_1
APPELLANTI
E
con l'avv. Sebastiano Cubeddu CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1836/2023 del Tribunale del lavoro di Tivoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2024 ha proposto appello Persona_1 avverso la sentenza n. 1836/2023, depositata il 16 novembre 2023, con la quale il
Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro ha dichiarato inammissibile il ricorso da quegli presentato il 28 ottobre 2022 in ordine alla mancata erogazione da parte dell' – restato contumace – della pensione ordinaria di inabilità e relativi CP_1 accessori, a causa dell'invalidità della notifica del decreto di omologa, siccome eseguita
Pag. 1 di 5 presso la sede legale e zonale, in contrasto con il disposto dell'art. 10, comma 6, del d.l.
n. 203/2005, che ne dispone la notifica presso la sede provinciale.
La sentenza in questione è dunque censurata sulla base di un unico motivo, riguardante la validità della notifica eseguita atteso che “a prescindere dal fatto che il decreto di omologa sia stato notificato presso la sede legale e non presso la sede Provinciale…la CP_ sede di Monterotondo (territorialmente competente) in data 27.02.2021 ha ricevuto il modello inerente i dati socio economici, che la scrivente difesa ha provveduto ad inviare telematicamente (unitamente al decreto di omologa ed alla CTU)”.
Ne conseguiva che l' “aveva a disposizione tutti gli elementi per eseguire il CP_1 decreto di omologa del Tribunale di Tivoli” e, pur essendo a piena conoscenza della pendenza e delle ragioni del ricorso, non si era costituito in giudizio e non aveva provveduto al pagamento della prestazione.
Ha dunque insistito per il riconoscimento dei presupposti per la percezione del trattamento in questione ricordando di non svolgere alcuna attività lavorativa dal lontano
2017 e che nessuna smentita riguardo alla fondatezza della sua pretesa era stata avanzata dall' restato inerte. CP_1
Ha quindi concluso con richiesta di “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 l. 222/84 come riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli del 13.11.2019 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16.04.2018 o con decorrenza di giustizia e, conseguentemente
CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente al pagamento dei ratei CP_1 maturati e maturandi della pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 l. 222/84 come riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli del 13.11.2019 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16.04.2018 o con decorrenza di giustizia”, nonché a condannare l'istituto al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' eccependo in via CP_1 preliminare l'inesistenza e/o nullità della procura alle liti alla luce del decesso del avvenuto il 29 settembre 2023, dunque ben prima del deposito del ricorso in Pt_2 appello, il che avrebbe provocato la nullità dell'intero giudizio o comunque l'inammissibilità dell'appello; in subordine, ha rappresentato che con liquidazione del 10
Pag. 2 di 5 dicembre 2024 la domanda del defunto era stata accolta in favore degli eredi, Pt_2 sollecitando una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 2 luglio 2025 la Corte, su richiesta del procuratore della parte appellante, ha rinviato la causa all'udienza del 19 novembre 2025 al fine di consentire la costituzione in giudizio degli eredi del defunto Persona_1
Con memoria depositata il 14 novembre 2025 si sono quindi costituiti in giudizio la moglie e i figli e eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'originario appellante “dichiarando di far proprie e di riproporre le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo”, richiamandone le relative conclusioni.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si espongono di seguito.
Deve essere esaminata in via preliminare l'eccezione proposta dall' in ordine al CP_1 difetto di procura a causa del decesso del risalente ad epoca anteriore alla Pt_2 definizione del primo grado di giudizio.
L'eccezione è infondata.
Come è noto, la sentenza delle SS.UU. n. 15295/2014 ha statuito che l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., morte e perdita di capacità della parte,
è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio per mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite. In ragione dell'ultrattività del mandato, qualora l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione
(nello stesso senso, per tutte, Cass. n. 710/2016).
Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i successori della parte, oppure se il procuratore costituito per la parte, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale
Pag. 3 di 5 evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma quarto, c.p.c.
Pertanto, non essendo stato dichiarato l'evento e risultando il procuratore del Pt_2 munito di apposita procura valida anche per il giudizio di appello, nessun vizio ha colpito la presentazione del gravame
Passando a questo punto a trattare del merito dell'appello, al contrario di quanto affermato in sentenza, la notifica del decreto di omologa si deve ritenere validamente eseguita.
Infatti, è principio ormai generale quello per il quale una specifica Amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto dell'istanza di un privato, è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all'ufficio in questione il proprio contributo istruttorio (T.A.R.
Lazio, sez. I, n. 11098/2019), ciò che appare tanto più valido nel caso di specie, trattandosi del medesimo ente. Né l' ha lamentato, al momento della costituzione in giudizio CP_1 in questo grado di giudizio, di non aver potuto adempiere la prestazione nel termine previsto a causa di disguidi derivanti dalla trasmissione della domanda a un ufficio non costituente sede provinciale.
Pertanto, ferma la sussistenza in capo al defunto ei requisiti per la percezione Pt_2 della pensione di inabilità, mai contestata da parte dell'istituto, e confermata dalla notizia dell'avvenuta successiva liquidazione della prestazione con la decorrenza individuata dall'assicurato, l'ente avrebbe dovuto provvedere entro il termine di legge alla sua erogazione.
Tuttavia, ciò non è avvenuto.
Né alla liquidazione della prestazione, comunicata dall' all'atto della sua CP_1 costituzione in questo grado di appello, è seguito alcun pagamento, come formalmente dichiarato dagli eredi all'odierna udienza e ugualmente non smentito dal procuratore dell'istituto.
Sulla base di ciò, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, si deve dichiarare il diritto del defunto alla percezione della pensione di Persona_1 inabilità con decorrenza dal maggio 2018 – ciò che emerge anche dal provvedimento di liquidazione in precedenza citato – e l' va condannato al relativo pagamento in CP_1 favore degli eredi, costituitisi nel presente giudizio.
Pag. 4 di 5 Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo la quantificazione della prestazione operata dallo stesso istituto, seguono la soccombenza in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Persona_1 depositato il 13 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
1836/2023 e proseguito da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] così provvede: Pt_4
- in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto del defunto Per_1 lla percezione della pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222/1984
[...] con decorrenza dal maggio 2018 e per l'effetto condanna l' all'erogazione CP_1 della prestazione indicata in favore degli eredi, oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si CP_1 liquidano in € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di CP_1 giudizio che si liquidano in € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione.
Roma, 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO IG LA TO NC ET
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO NC ET Presidente dott. CO IG LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1259/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi di con l'avv. Ester Ferrari Morandi Persona_1
APPELLANTI
E
con l'avv. Sebastiano Cubeddu CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1836/2023 del Tribunale del lavoro di Tivoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2024 ha proposto appello Persona_1 avverso la sentenza n. 1836/2023, depositata il 16 novembre 2023, con la quale il
Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro ha dichiarato inammissibile il ricorso da quegli presentato il 28 ottobre 2022 in ordine alla mancata erogazione da parte dell' – restato contumace – della pensione ordinaria di inabilità e relativi CP_1 accessori, a causa dell'invalidità della notifica del decreto di omologa, siccome eseguita
Pag. 1 di 5 presso la sede legale e zonale, in contrasto con il disposto dell'art. 10, comma 6, del d.l.
n. 203/2005, che ne dispone la notifica presso la sede provinciale.
La sentenza in questione è dunque censurata sulla base di un unico motivo, riguardante la validità della notifica eseguita atteso che “a prescindere dal fatto che il decreto di omologa sia stato notificato presso la sede legale e non presso la sede Provinciale…la CP_ sede di Monterotondo (territorialmente competente) in data 27.02.2021 ha ricevuto il modello inerente i dati socio economici, che la scrivente difesa ha provveduto ad inviare telematicamente (unitamente al decreto di omologa ed alla CTU)”.
Ne conseguiva che l' “aveva a disposizione tutti gli elementi per eseguire il CP_1 decreto di omologa del Tribunale di Tivoli” e, pur essendo a piena conoscenza della pendenza e delle ragioni del ricorso, non si era costituito in giudizio e non aveva provveduto al pagamento della prestazione.
Ha dunque insistito per il riconoscimento dei presupposti per la percezione del trattamento in questione ricordando di non svolgere alcuna attività lavorativa dal lontano
2017 e che nessuna smentita riguardo alla fondatezza della sua pretesa era stata avanzata dall' restato inerte. CP_1
Ha quindi concluso con richiesta di “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 l. 222/84 come riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli del 13.11.2019 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16.04.2018 o con decorrenza di giustizia e, conseguentemente
CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente al pagamento dei ratei CP_1 maturati e maturandi della pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 l. 222/84 come riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Tivoli del 13.11.2019 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16.04.2018 o con decorrenza di giustizia”, nonché a condannare l'istituto al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' eccependo in via CP_1 preliminare l'inesistenza e/o nullità della procura alle liti alla luce del decesso del avvenuto il 29 settembre 2023, dunque ben prima del deposito del ricorso in Pt_2 appello, il che avrebbe provocato la nullità dell'intero giudizio o comunque l'inammissibilità dell'appello; in subordine, ha rappresentato che con liquidazione del 10
Pag. 2 di 5 dicembre 2024 la domanda del defunto era stata accolta in favore degli eredi, Pt_2 sollecitando una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 2 luglio 2025 la Corte, su richiesta del procuratore della parte appellante, ha rinviato la causa all'udienza del 19 novembre 2025 al fine di consentire la costituzione in giudizio degli eredi del defunto Persona_1
Con memoria depositata il 14 novembre 2025 si sono quindi costituiti in giudizio la moglie e i figli e eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'originario appellante “dichiarando di far proprie e di riproporre le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo”, richiamandone le relative conclusioni.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si espongono di seguito.
Deve essere esaminata in via preliminare l'eccezione proposta dall' in ordine al CP_1 difetto di procura a causa del decesso del risalente ad epoca anteriore alla Pt_2 definizione del primo grado di giudizio.
L'eccezione è infondata.
Come è noto, la sentenza delle SS.UU. n. 15295/2014 ha statuito che l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., morte e perdita di capacità della parte,
è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio per mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite. In ragione dell'ultrattività del mandato, qualora l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione
(nello stesso senso, per tutte, Cass. n. 710/2016).
Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i successori della parte, oppure se il procuratore costituito per la parte, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale
Pag. 3 di 5 evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma quarto, c.p.c.
Pertanto, non essendo stato dichiarato l'evento e risultando il procuratore del Pt_2 munito di apposita procura valida anche per il giudizio di appello, nessun vizio ha colpito la presentazione del gravame
Passando a questo punto a trattare del merito dell'appello, al contrario di quanto affermato in sentenza, la notifica del decreto di omologa si deve ritenere validamente eseguita.
Infatti, è principio ormai generale quello per il quale una specifica Amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto dell'istanza di un privato, è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all'ufficio in questione il proprio contributo istruttorio (T.A.R.
Lazio, sez. I, n. 11098/2019), ciò che appare tanto più valido nel caso di specie, trattandosi del medesimo ente. Né l' ha lamentato, al momento della costituzione in giudizio CP_1 in questo grado di giudizio, di non aver potuto adempiere la prestazione nel termine previsto a causa di disguidi derivanti dalla trasmissione della domanda a un ufficio non costituente sede provinciale.
Pertanto, ferma la sussistenza in capo al defunto ei requisiti per la percezione Pt_2 della pensione di inabilità, mai contestata da parte dell'istituto, e confermata dalla notizia dell'avvenuta successiva liquidazione della prestazione con la decorrenza individuata dall'assicurato, l'ente avrebbe dovuto provvedere entro il termine di legge alla sua erogazione.
Tuttavia, ciò non è avvenuto.
Né alla liquidazione della prestazione, comunicata dall' all'atto della sua CP_1 costituzione in questo grado di appello, è seguito alcun pagamento, come formalmente dichiarato dagli eredi all'odierna udienza e ugualmente non smentito dal procuratore dell'istituto.
Sulla base di ciò, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, si deve dichiarare il diritto del defunto alla percezione della pensione di Persona_1 inabilità con decorrenza dal maggio 2018 – ciò che emerge anche dal provvedimento di liquidazione in precedenza citato – e l' va condannato al relativo pagamento in CP_1 favore degli eredi, costituitisi nel presente giudizio.
Pag. 4 di 5 Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo la quantificazione della prestazione operata dallo stesso istituto, seguono la soccombenza in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Persona_1 depositato il 13 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
1836/2023 e proseguito da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] così provvede: Pt_4
- in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto del defunto Per_1 lla percezione della pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222/1984
[...] con decorrenza dal maggio 2018 e per l'effetto condanna l' all'erogazione CP_1 della prestazione indicata in favore degli eredi, oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si CP_1 liquidano in € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di CP_1 giudizio che si liquidano in € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione.
Roma, 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO IG LA TO NC ET
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