Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udienza del 15.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°4471/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv. Orsola Parte_1 C.F._1
Accardo unitamente e disgiuntamente all'Avv. Tiziana Molinaro giusta procura alle liti allegata alla busta elettronica da ritenersi posta in calce al ricorso, elett.te dom.to in Roma,
Corso Trieste n.16 presso lo studio dell'Avv. Accardo;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n.12 è elettivamente domiciliata;
- RESISTENTE-
Oggetto: pubblico impiego – incarico dirigenziale – accertamento invalidità della clausola di durata infra triennale dell'incarico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso nel merito e contestuale domanda cautelare in corso di causa, l'istante in epigrafe indicato, Funzionario Area Terza/F6 dell' assunto il Controparte_2
1/02/2011, premesso che all'esito di rituale procedura per la copertura di posizione dirigenziale, con Determinazione Direttoriale del 31/05/2021 prot. n.169909 aveva ricevuto
(successivamente rinominata , ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. Controparte_3
30.3.2001, n. 165, a decorrere dal 1° giugno 2021 fino al 31 dicembre 2022, termine poi prorogato al 31.3.2023, giusta D. Direttoriale prot. n. 626768/RU del 28.12.2022, esposto che in allegato alla Determinazione prot.169909 era stato trasmesso anche il Contratto individuale di lavoro, con cui era stato definito il trattamento economico correlato all'incarico, lamentato che alla scadenza dell'incarico originariamente conferito, era sato assegnato alla con decorrenza Parte_3
1/04/2023 con ordine di servizio della Direzione del Personale n. 31/2023 prot. 169081/RU del 30/03/2023, rendeva noto che con istanza del 15/09/2023 trasmessa all' a mezzo CP_1
pec, aveva impugnato ex art.2113 c.c. ogni eventuale rinunzia ai suoi diritti derivanti dall'incarico e sollecitato l'Amministrazione a disporne la prosecuzione per ulteriori quindici mesi, evidenziando l'erronea limitazione a ventuno mesi in violazione del termine minimo triennale, doglianza che era rimasta prima di riscontro.
Invocata l'invalidità del termine infra triennale apposto all'incarico dirigenziale conferito per violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 19 del D.Lgs 165/2001 e richiesta a l
Tribunale sostituzione automatica della clausola difforme a norma imperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c.
Esposto di aver ottenuto con ricorso ante causam provvedimento cautelare a sé favorevole riformato in sede di reclamo con ordinanza emessa in data 12.1.2024, concludeva chiedendo:
“In via cautelare: - ritenuta la sussistenza di fumus et periculum in mora ordinare all' di disporre il ripristino immediato dell'incarico Controparte_1
originariamente conferito al ricorrente, riaffidando lo stesso per la durata ulteriore di mesi quindici, ovvero, in subordine ordinare alla resistente l'assegnazione di funzione CP_1
equivalente in ambito Centrale su posti vacanti o assegnati ad interim alla data del deposito del presente ricorso, sempre per la durata di cui sopra, comunque adottando, in via ulteriormente gradata, qualsivoglia altro provvedimento utile e opportuno alla tutela del diritto del ricorrente. Nel merito, per le ragioni tutte esposte nel presente ricorso: previa disapplicazione e/o declaratoria di invalidità/illegittimità, per contrarietà a norma imperativa, della Determinazione Direttoriale n prot. n. 169909 del 31/05/2021 nella parte in cui limita l'incarico di funzioni dirigenziali al ricorrente dal 1/06/2021 al 31/12/2022. In via principale - accertare e dichiarare la invalidità/illegittimità della predetta
Determinazione e dell'art. 1 del contratto individuale di lavoro intercorso con il ricorrente nella parte in cui l' limita la durata dell'incarico sino al 31/12/2022, dichiarando CP_1 sostituita la predetta scadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c, con la durata di anni tre dell'incarico in conformità al comma 2 dell'art. 19 D.Lgs 165/2001 e per l'effetto
In via principale, condannare l' a ripristinare per ulteriori quindici mesi l'incarico CP_1 di Dirigente dell'Ufficio Affari generali della Direzione in favore del Controparte_3
ricorrente ovvero ad assegnare al predetto altro incarico equivalente in ambito Centrale su posti vacanti o assegnati ad interim alla data del deposito del presente ricorso. In via subordinata, nell'ipotesi in cui alla data della decisione del presente giudizio dovesse risultare impossibile il ripristino e/o la prosecuzione dell'originario incarico dirigenziale, condannare la resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente pari a CP_1 complessivi € 114.000,00 parametrato al trattamento economico fisso e di posizione parte variabile dovuto per quindici mesi di incarico, a mente degli artt. 3 e 4 del contratto individuale di lavoro 31/05/2021 prot. 169920/2021, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, con espressa riserva di proporre separato giudizio per il risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato conseguimento della retribuzione di risultato.”
Si costituiva in giudizio l'Agenzia convenuta la quale, invocato il disposto di cui all'art.19, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, insisteva per il rigetto del ricorso.
Rinunciata la domanda cautelare ed accettata la rinuncia a verbale d'udienza del 5.3.2024 dalla controparte, il giudizio nel merito veniva all'odierna udienza definito come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Concorda il Tribunale con le argomentazioni già proprie del Collegio del reclamo del primo giudizio cautelare svoltosi ante causam che devono in questa sede ritenersi integralmente richiamate.
Dispone il comma 1 dell'art. 19 D.Lgs. n. 165/2001: “1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile”. Prosegue il comma 2 stabilendo che “Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato….”
Il ricorrente, non dirigente di ruolo ma Funzionario Area Terza/F6 destinatario di incarico dirigenziale in ragione , invoca in suo favore il disposto del comma 2, ed in particolare il la durata dell'incarico non inferiore ad anni 3.
Ma la disciplina di cui al comma 2 riferita alla durata minima dell'incarico è norma di carattere generale che si riferisce all'ipotesi, sempre di carattere generale, di conferimento di incarico a personale avente qualifica dirigenziale di cui al comma 1.
Ed invece l'istante è stato nominato (vedi richiamo normativo di cui alla Determina conferimento incarico doc.1 fascicolo di parte ricorrente), e diversamente non avrebbe potuto essere non avendo egli qualifica dirigenziale, ai sensi del comma 6 della medesima norma a tenore del quale “Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro
[...]
3 novembre 1999, n. 509”. Controparte_4
Come evidente, l'indicata disposizione applicabile alla fattispecie, a differenza di quella di cui al comma 2 che la precede, non prevede alcun un termine minimo di durata dell'incarico ma esclusivamente un termine massimo ed una percentuale massima di incarichi dirigenziali conferiti a dipendenti privi della relativa qualifica.
Ciò contempera l'esigenza dell'Amministrazione di utilizzo di elasticità nel conferimento incarichi anche a personale non di ruolo dirigenziale con un criterio di necessaria cautela nell'utilizzo dello strumento, venendo l'incarico conferito a dipendenti privi della qualifica, non assunti nel ruolo all'esito di pubblico concorso e scelti in relazione ad esigenze particolari e contingenti della P.A. (come, ad esempio, fino al reperimento di personale dirigenziale di ruolo idoneo ad assumere l'incarico, oppure in vista della realizzazione di uno speciale obbiettivo per conseguire il quale sono richieste competenze che esulano da quelle proprie del personale già in ruolo).
Inoltre, come già correttamente osservato dal Collegio in sede di reclamo e da altre pronunce di merito in materia “mentre la funzione della durata minima di cui al comma 2 sopra citato risponde all'esigenza di consentire al dirigente di espletare il proprio mandato per un periodo idoneo a valutarne le capacità ed a verificare i risultati della sua azione – in vista del prosieguo e dell'eventuale sviluppo della sua carriera – nel caso eccezionale di incarico ad un dirigente non di ruolo risulta preminente l'interesse della p.a. di reperire al più presto, nei propri organici, un dirigente di ruolo (cfr.: Corte d'Appello di Roma, IV sez, L, sent. n.
638/2022, nonché Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. Lavoro, sent. n. 284/2020, allegate da parte reclamante).” Sul punto si richiama altresì parte della motivazione di cui alla sentenza n. 638/2022 della
Corte d'Appello di Roma la quale ha argomentato: “Né, in senso contrario, vale invocare il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione nella sentenza 13.01.2014, n. 478, in quanto quella sentenza non affronta la problematica oggetto del presente giudizio, bensì la diversa questione dell'applicabilità della disciplina posta dall'art. 19 D.Lgs n. 165/2001 anche agli incarichi conferiti dagli enti locali ai sensi dell'art. 110 D.Lgs 18.08.2000, n. 267, giungendo alla conclusione dell'applicabilità di tale disciplina anche agli enti locali, senza, tuttavia, porsi il problema di verificare l'applicabilità agli incarichi conferiti agli esterni della disciplina dettata dal comma 2 dell'art. 19 in tema di durata minima degli incarichi.”.
Ulteriormente osserva il Tribunale come non si attagli affatto alla fattispecie qui in esame la pronuncia Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/05/2024, n.12837 (richiamata da parte ricorrente in sede di note) quest'ultima avendo statuito in merito ad ipotesi di incarico di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica presso un Comune disciplinato dall'art. 110, comma 2, TUEL, norma peculiare dell'ordinamento degli enti locali, non differentemente da Cass. 17/03/2023 n.7875 e n.7858, parimenti impropriamente richiamate.
Ragioni tutte per le quali non si può concordare con la tesi espressa anche da ultimo nelle note depositate dalla difesa di parte ricorrente secondo la quale “Il comma 6 così formulato introduce esclusivamente una deroga in ordine alle modalità di conferimento dell'incarico, prevedendo un'ipotesi speciale che esula dal regolare svolgimento di procedure concorsuali”. Se così fosse non vi sarebbe stata alcuna nuova indicazione, invece espressamente contenuta, ad un termine massimo di durata dell'incarico o ad un limite percentuale di conferimenti. E' evidente infatti che tali indicazioni, ultronee ed ulteriori alle modalità di conferimento incarico, disciplinano differentemente nel suo svolgersi l'incarico dirigenziale conferito ex comma 6 a personale non appartenente al ruolo dirigenziale rispetto a quello conferito ex comma 2 al personale con qualifica di dirigente, ragione per la quale la mancata indicazione nel comma 6 di un termine minimo di durata non può ritenersi “mero accidente” ma espressione di scelta normativa rispondente alle finalità sopra evidenziate.
Il ricorso deve quindi essere senz'altro rigettato sia in riferimento alla domanda principale che a quella spiegata in via subordinata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi
€4.500,00.
Roma, il 15.1.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari