TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/04/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3629 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Benedetto Camposano C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Acerra (NA) alla via San Gennaro n. 18, presso lo studio di questi;
E
nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Benedetto Camposano ed elettivamente domiciliato in Acerra (NA) alla via San Gennaro n. 18, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 28.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.07.2024 la SInora premesso di aver Parte_3 contratto matrimonio in data 25.04.1994 in PO (NA) con il SInor e Parte_2
Per_ che dalla loro unione sono nati i figli nata il [...] a [...], nata il Per_2
08.01.1999 a PO, nato l'[...] a [...] ed evidenziato che codesto Per_3
Tribunale con sentenza 3172/2023 emessa l'11.12.2023 aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, agiva in giudizio al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando, per il resto, quanto contenuto nella predetta sentenza di separazione.
All'udienza di comparizione del 05.03.2025 le parti presenti personalmente con l'assistenza dell'avv. Benedetto Camposano, come risulta anche per il SI. in Parte_2 virtù di procura depositata in originale agli atti, confermavano la volontà di divorziare e rappresentavano di essere addivenute ad un accordo che provvedevano a sottoscrivere e depositare.
Il Giudice, acquisiti sentenza di separazione passata in giudicato ed estratto di matrimonio, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il sono comparsi davanti al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza di separazione n. 3172/2023 munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) prende atto che i coniugi continueranno a vivere separatamente avendo il SI. dell' Pt_2
già trasferito da tempo il proprio domicilio in PO presso la madre;
[...] b) affida il figlio minore nato a [...] l'[...], codice fiscale Persona_4
, ad ambedue i genitori con collocazione privilegiata presso C.F._3
l'abitazione della madre in Acerra al C.so Italia n. 81 int.7;
c) pone a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra Persona_4 Pt_1
un assegno mensile di euro 400,00 di cui 300,00 a titolo di contribuzione al
[...]
mantenimento del figlio minore, tale assegno sarà soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, ed euro 100,00 a titolo di assegno divorzile;
d) pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese Parte_2
straordinarie, previamente concordate tra i genitori, necessarie per il minore, di carattere medico, ludico e di istruzione, scolastiche e sportive;
e) prende atto che l'assegno unico per il minore sarà percepito in via integrale dalla SI.ra
; Parte_1
f) prende atto che la SI.ra rinuncia alla domanda di addebito formulata Parte_1
con il ricorso introduttivo al presente giudizio ed in particolare al mancato versamento degli arretrati dell'assegno di mantenimento così come concordato in sede di separazione;
g) prende atto della reciproca autorizzazione dei SI.ri e al rilascio del Parte_2 Pt_1
passaporto;
h) conferma nel resto quanto stabilito nella sentenza n. 3172/2023 del Tribunale di Nola;
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SInori Pt_1
e il 25.04.1994 a PO (NA) (trascritto nel registro degli atti
[...] Parte_2 di matrimonio del Comune di PO all'atto n.96 Parte II serie A anno 1994);
2. affida il figlio minore nato a PO l'[...], ad [...] i Persona_4
genitori con collocazione privilegiata presso l'abitazione della madre in Acerra al C.so
Italia n. 81 int.7;
3. pone a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra Parte_2 Parte_1
la somma di euro 400,00 di cui 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore, importo soggetto ad adeguamento ISTAT annuale ed automatico, ed euro 100,00 a titolo di assegno divorzile;
4. pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese Parte_2 straordinarie, previamente concordate tra i genitori, necessarie per il minore, di carattere medico, ludico e di istruzione, scolastiche e sportive;
5. prende atto che l'assegno unico per il minore sarà percepito in via integrale dalla SI.ra
; Parte_1
6. prende atto che la SI.ra rinuncia alla domanda di addebito formulata Parte_1
con il ricorso introduttivo al presente giudizio ed in particolare al mancato versamento degli arretrati dell'assegno di mantenimento così come concordato in sede di separazione;
7. prende atto della reciproca autorizzazione dei SI.ri e al rilascio del Parte_2 Pt_1
passaporto;
8. conferma nel resto quanto stabilito nella sentenza n. 3172/2023 del Tribunale di Nola;
9. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di conSIlio del 28.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3629 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Benedetto Camposano C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Acerra (NA) alla via San Gennaro n. 18, presso lo studio di questi;
E
nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Benedetto Camposano ed elettivamente domiciliato in Acerra (NA) alla via San Gennaro n. 18, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 28.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.07.2024 la SInora premesso di aver Parte_3 contratto matrimonio in data 25.04.1994 in PO (NA) con il SInor e Parte_2
Per_ che dalla loro unione sono nati i figli nata il [...] a [...], nata il Per_2
08.01.1999 a PO, nato l'[...] a [...] ed evidenziato che codesto Per_3
Tribunale con sentenza 3172/2023 emessa l'11.12.2023 aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, agiva in giudizio al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando, per il resto, quanto contenuto nella predetta sentenza di separazione.
All'udienza di comparizione del 05.03.2025 le parti presenti personalmente con l'assistenza dell'avv. Benedetto Camposano, come risulta anche per il SI. in Parte_2 virtù di procura depositata in originale agli atti, confermavano la volontà di divorziare e rappresentavano di essere addivenute ad un accordo che provvedevano a sottoscrivere e depositare.
Il Giudice, acquisiti sentenza di separazione passata in giudicato ed estratto di matrimonio, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il sono comparsi davanti al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza di separazione n. 3172/2023 munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) prende atto che i coniugi continueranno a vivere separatamente avendo il SI. dell' Pt_2
già trasferito da tempo il proprio domicilio in PO presso la madre;
[...] b) affida il figlio minore nato a [...] l'[...], codice fiscale Persona_4
, ad ambedue i genitori con collocazione privilegiata presso C.F._3
l'abitazione della madre in Acerra al C.so Italia n. 81 int.7;
c) pone a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra Persona_4 Pt_1
un assegno mensile di euro 400,00 di cui 300,00 a titolo di contribuzione al
[...]
mantenimento del figlio minore, tale assegno sarà soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, ed euro 100,00 a titolo di assegno divorzile;
d) pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese Parte_2
straordinarie, previamente concordate tra i genitori, necessarie per il minore, di carattere medico, ludico e di istruzione, scolastiche e sportive;
e) prende atto che l'assegno unico per il minore sarà percepito in via integrale dalla SI.ra
; Parte_1
f) prende atto che la SI.ra rinuncia alla domanda di addebito formulata Parte_1
con il ricorso introduttivo al presente giudizio ed in particolare al mancato versamento degli arretrati dell'assegno di mantenimento così come concordato in sede di separazione;
g) prende atto della reciproca autorizzazione dei SI.ri e al rilascio del Parte_2 Pt_1
passaporto;
h) conferma nel resto quanto stabilito nella sentenza n. 3172/2023 del Tribunale di Nola;
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SInori Pt_1
e il 25.04.1994 a PO (NA) (trascritto nel registro degli atti
[...] Parte_2 di matrimonio del Comune di PO all'atto n.96 Parte II serie A anno 1994);
2. affida il figlio minore nato a PO l'[...], ad [...] i Persona_4
genitori con collocazione privilegiata presso l'abitazione della madre in Acerra al C.so
Italia n. 81 int.7;
3. pone a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra Parte_2 Parte_1
la somma di euro 400,00 di cui 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore, importo soggetto ad adeguamento ISTAT annuale ed automatico, ed euro 100,00 a titolo di assegno divorzile;
4. pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese Parte_2 straordinarie, previamente concordate tra i genitori, necessarie per il minore, di carattere medico, ludico e di istruzione, scolastiche e sportive;
5. prende atto che l'assegno unico per il minore sarà percepito in via integrale dalla SI.ra
; Parte_1
6. prende atto che la SI.ra rinuncia alla domanda di addebito formulata Parte_1
con il ricorso introduttivo al presente giudizio ed in particolare al mancato versamento degli arretrati dell'assegno di mantenimento così come concordato in sede di separazione;
7. prende atto della reciproca autorizzazione dei SI.ri e al rilascio del Parte_2 Pt_1
passaporto;
8. conferma nel resto quanto stabilito nella sentenza n. 3172/2023 del Tribunale di Nola;
9. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di conSIlio del 28.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)