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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 129/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 129/2024
Tra
Parte_1
RICORRENTE/I
E
Controparte_1
[...
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 20/05/2025 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per gli Avv.ti Luca Trevisi Borsari e Alberto Leardini hanno depositato note Parte_1
di trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato note di trattazione scritta. Controparte_1
Per l'Avv. Basile Isabella Patrizia ha depositato note di trattazione scritta. CP_2
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni N. R.G. 129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni, all'esito dell'udienza del 20/05/2025 celebrata nelle forme di cu all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 129/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Viale Parte_1 C.F._1
Muratori 225 41124 MODENA ITALIA, presso lo studio dell'Avv. Uber Trevisi, dell'Avv. Luca
Trevisi Borsari e dell'Avv. Alberto Leardini, che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
e
, C.F. , domiciliato C/O Controparte_1 P.IVA_2
VIALE REITER, 72 41100 MODENA, rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE CP_2
GIUSEPPE, dall'Avv. BASILE ISABELLA PATRIZIA e dall'Avv. MANZI ORESTE;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto
Con ricorso in opposizione depositato in data 26/01/2024, , premettendo di Parte_1
aver ricevuto in data 22/01/2024 comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata dall' – sede di Modena con la quale veniva ingiunto il pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 2.669,77 con minaccia di iscrizione di fermo amministrativo sulla vettura di sua proprietà, afferente avviso di addebito n. 370 2021 000 1201664 000 asseritamente notificato in data 20/01/2022 dall – Sede di Modena, Controparte_3 riferito a due rate dei contributi fissi IVS relativi all'annualità 2019 oltre a somme aggiuntive, ha convenuto in giudizio l' e l territorialmente competenti per Controparte_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Disporsi la sospensione dell'avviso di addebito impugnato nonché della comunicazione preventiva di fermo amministrativo stante l'illegittimità delle somme richieste e notori i tempi lunghi che sarebbero necessari all' CP_1
per restituire al ricorrente le somme eventualmente anticipate. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Dichiararsi illegittimi, invalidi e/o comunque nulli ed inefficaci l'avviso di addebito n. 370 2021
0001201664000 mai notificato al Sig. nonché la comunicazione preventiva Parte_1
di fermo amministrativo n.07080202300000839000 notificata in data 22/01/2024 e, conseguentemente, non dovute per i motivi di cui al ricorso tutte le somme oggetto del preavviso di fermo amministrativo. Con vittoria di spese e compensi di difesa tutti della presente procedura da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
L' restava contumace. Controparte_1
L' si costituiva in giudizio con memoria del 17/10/2024 rappresentando l'intervenuta CP_2
cancellazione dell'opponente dalla Gestione Commercianti a decorrere dal 2012; con deposito del
19/5/2025 l'Istituto produceva in giudizio provvedimento di sgravio e annullamento dell'avviso di addebito n. n. 370 2021 000 1201664 000 datato 28/4/2025, con cancellazione di ogni posta debitoria a carico dell'opponente.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova;
ex art. 2697 cod. civ. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ., n. 5763/02 e Cass. civ.,
n. 23600/09).
In generale, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve CP_2
essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del 18/05/2010).
Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della sanzione amministrativa grava sulla DTL, oggi , avente la Controparte_4
veste formale di convenuto, ma quella sostanziale di attore, così come, la sussistenza del credito contributivo dell' , deve essere provata dall'ente previdenziale, con riguardo ai fatti costitutivi CP_2
del proprio diritto (Cfr. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).
Tanto premesso in diritto, emerge per tabulas l'avvenuto annullamento da parte di - con CP_2
provvedimento del 28/4/2025 - dell'avviso di addebito n. 370 2021 000 1201664 000 relativo i contributi per l'annualità 2019 oltre a somme aggiuntive, con conseguente venir meno della pretesa contributiva e inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata all'opponente dall'ente tributario.
Sulla domanda di annullamento dell'avviso deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009).
Nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito, posto che con l'annullamento dell'avviso di addebito e con il conseguente sgravio delle partite di debito è cessato il contrasto tra le parti in ordine alla debenza delle somme oggetto di causa. Non residuano, quindi, pregiudizi (e ragioni di doglianza) sotto questo profilo per la ricorrente. Anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Sulle spese di lite
Il comportamento processuale dell' (annullamento d'ufficio) giustifica la compensazione CP_2
parziale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di annullamento dell'avviso di addebito – sede di Modena n. 370 2021 000 1201664 000; CP_2 2) Dichiara l'inefficacia del preavviso di fermo amministrativo notificato all'opponente dall' – sede di Modena in data Parte_1 Controparte_1
22/01/2024;
3) Dichiara compensate le spese di lite al 50% tra le parti;
4) Condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre rimb. CP_2
forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
5) Dichiara compensate le spese nei rapporti con l' . Controparte_5
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 129/2024
Tra
Parte_1
RICORRENTE/I
E
Controparte_1
[...
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 20/05/2025 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per gli Avv.ti Luca Trevisi Borsari e Alberto Leardini hanno depositato note Parte_1
di trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato note di trattazione scritta. Controparte_1
Per l'Avv. Basile Isabella Patrizia ha depositato note di trattazione scritta. CP_2
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni N. R.G. 129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni, all'esito dell'udienza del 20/05/2025 celebrata nelle forme di cu all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 129/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Viale Parte_1 C.F._1
Muratori 225 41124 MODENA ITALIA, presso lo studio dell'Avv. Uber Trevisi, dell'Avv. Luca
Trevisi Borsari e dell'Avv. Alberto Leardini, che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
e
, C.F. , domiciliato C/O Controparte_1 P.IVA_2
VIALE REITER, 72 41100 MODENA, rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE CP_2
GIUSEPPE, dall'Avv. BASILE ISABELLA PATRIZIA e dall'Avv. MANZI ORESTE;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto
Con ricorso in opposizione depositato in data 26/01/2024, , premettendo di Parte_1
aver ricevuto in data 22/01/2024 comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata dall' – sede di Modena con la quale veniva ingiunto il pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 2.669,77 con minaccia di iscrizione di fermo amministrativo sulla vettura di sua proprietà, afferente avviso di addebito n. 370 2021 000 1201664 000 asseritamente notificato in data 20/01/2022 dall – Sede di Modena, Controparte_3 riferito a due rate dei contributi fissi IVS relativi all'annualità 2019 oltre a somme aggiuntive, ha convenuto in giudizio l' e l territorialmente competenti per Controparte_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Disporsi la sospensione dell'avviso di addebito impugnato nonché della comunicazione preventiva di fermo amministrativo stante l'illegittimità delle somme richieste e notori i tempi lunghi che sarebbero necessari all' CP_1
per restituire al ricorrente le somme eventualmente anticipate. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Dichiararsi illegittimi, invalidi e/o comunque nulli ed inefficaci l'avviso di addebito n. 370 2021
0001201664000 mai notificato al Sig. nonché la comunicazione preventiva Parte_1
di fermo amministrativo n.07080202300000839000 notificata in data 22/01/2024 e, conseguentemente, non dovute per i motivi di cui al ricorso tutte le somme oggetto del preavviso di fermo amministrativo. Con vittoria di spese e compensi di difesa tutti della presente procedura da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
L' restava contumace. Controparte_1
L' si costituiva in giudizio con memoria del 17/10/2024 rappresentando l'intervenuta CP_2
cancellazione dell'opponente dalla Gestione Commercianti a decorrere dal 2012; con deposito del
19/5/2025 l'Istituto produceva in giudizio provvedimento di sgravio e annullamento dell'avviso di addebito n. n. 370 2021 000 1201664 000 datato 28/4/2025, con cancellazione di ogni posta debitoria a carico dell'opponente.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova;
ex art. 2697 cod. civ. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ., n. 5763/02 e Cass. civ.,
n. 23600/09).
In generale, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve CP_2
essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del 18/05/2010).
Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della sanzione amministrativa grava sulla DTL, oggi , avente la Controparte_4
veste formale di convenuto, ma quella sostanziale di attore, così come, la sussistenza del credito contributivo dell' , deve essere provata dall'ente previdenziale, con riguardo ai fatti costitutivi CP_2
del proprio diritto (Cfr. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).
Tanto premesso in diritto, emerge per tabulas l'avvenuto annullamento da parte di - con CP_2
provvedimento del 28/4/2025 - dell'avviso di addebito n. 370 2021 000 1201664 000 relativo i contributi per l'annualità 2019 oltre a somme aggiuntive, con conseguente venir meno della pretesa contributiva e inefficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata all'opponente dall'ente tributario.
Sulla domanda di annullamento dell'avviso deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009).
Nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito, posto che con l'annullamento dell'avviso di addebito e con il conseguente sgravio delle partite di debito è cessato il contrasto tra le parti in ordine alla debenza delle somme oggetto di causa. Non residuano, quindi, pregiudizi (e ragioni di doglianza) sotto questo profilo per la ricorrente. Anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Sulle spese di lite
Il comportamento processuale dell' (annullamento d'ufficio) giustifica la compensazione CP_2
parziale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di annullamento dell'avviso di addebito – sede di Modena n. 370 2021 000 1201664 000; CP_2 2) Dichiara l'inefficacia del preavviso di fermo amministrativo notificato all'opponente dall' – sede di Modena in data Parte_1 Controparte_1
22/01/2024;
3) Dichiara compensate le spese di lite al 50% tra le parti;
4) Condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre rimb. CP_2
forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
5) Dichiara compensate le spese nei rapporti con l' . Controparte_5
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni